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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6670 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5672/2020
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 5672/2020 All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. CELLETTI ALESSIO pres.
Appellato/i
CP_1 Avv. ERASMI CLAUDIO avv. Mele Enrico sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 12 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5672 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Monte Santo n. 25, presso lo studio dell'avv. Alessio Celletti ( – PEC: C.F._2
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
– APPELLANTE – E
CF ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Terracina, Via del Porto n. 24, presso lo studio dell'avv. Claudio
MI (C.F. – PEC: , che la rappresenta e C.F._3 Email_2 difende giusta procura in atti
– APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 § 1. — Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. n. Parte_1
2724/2020, emessa dal Tribunale Civile di Roma – pubblicata il 6/02/2020 – resa nel procedimento
R.G. n. 63583/2018, promosso dallo stesso nei confronti della Parte_1 [...]
(in seguito per brevità ance solo . Controparte_2 CP_3
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione regolarmente l'attore ha convenuto in giudizio l'Assicurazione Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza n. 1/58984/30/121748039 in relazione al furto del proprio motoveicolo UZ targato EC78177 avvenuto il 20 ottobre 2015 in via Ettore Romagnoli e denunziato da utilizzatore del veicolo. A fondamento della domanda ha esposto che il 29 ottobre CP_4
2015 aveva denunziato il furto del motoveicolo alla Assicurazione allegando la denunzia di furto ed ha prodotto la lettera dell'Assicurazione in data 25 gennaio 2016 con la quale veniva richiesto il verbale di ritrovamento del veicolo con la descrizione dei danni rilevati indicando che una volta ricevuta la documentazione e svolti i necessari atti istruttori si riservava di applicare l'indennizzo in forma specifica come previsto dal contratto. Parte attrice non ha prodotto il contratto di assicurazione ma unicamente copia della polizza dalla quale risultava che il veicolo era assicurato per il furto per un importo di euro 11.000 ed il verbale di rinvenimento del motoveicolo in data 28 ottobre 2015 nel quale risultava indicata la mancanza del terminale di scarico, del telaietto codone con sella, del serbatoio, della strumentazione, della care, del faro, del fanalino indicatore direzionale anteriore, degli specchietti, e della batteria, oltre ad un preventivo per la sostituzione di parti di ricambio solo parzialmente coincidente con la descrizione contenuta nel verbale di rinvenimento. Ha chiesto, quindi, la condanna della Assicurazione al pagamento della somma e di euro 12.011 pari all'importo del preventivo prodotto per il ripristino del motoveicolo. Si è costituita la società Controparte_2 eccependo la tardiva attivazione della procedura di negoziazione assistita posta in essere
[...] contestualmente alla notifica dell'atto di citazione. Nel merito ha dedotto dubbi in ordine al reale avvenimento del furto denunziato dall'utilizzatore del motoveicolo solo il giorno successivo rispetto a quello nel quale si era avveduto dell'avvenuto furto, senza indicare che il medesimo fosse stata regolarmente chiuso e rivenuto a distanza di pochi giorni. L'Assicurazione aveva, comunque, incaricato un proprio perito di verificare i danni senza, però, che il veicolo fosse mai posto a disposizione per l'esame al fine di accertare la misura dei danni indennizzabili ai sensi di polizza.
Inoltre, l'assicurato non aveva mai posto a disposizione della Assicurazione tutte le chiavi originali del motoveicolo al fine di verificare il rispetto dei presupposti per la indennizzabilità del furto ai sensi di polizza. Ha contestato la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento non essendo pagina 3 di 9 sufficiente il mero generico preventivo prodotto. Ha allegato una relazione dello studio tecnico incaricato della perizia nella quale si dava atto dei tentativi posti in essere di visionare il motoveicolo ed i contatti avuti con l'attore che non si era più fatto trovare dopo un primo contatto telefonico.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei Parte_1 confronti della società • Rigetta la domanda attrice;
• Compensa tra le Controparte_2 parti le spese del presente giudizio.”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita, in accoglimento integrale del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, in via principale, previo espletamento delle prove testimoniali richieste, ammettere la CTU tecnica per la valutazione dei danni subiti dal motociclo di proprietà di parte appellante, con accertamento che i danni subiti dallo stesso che ammontano a complessivi €. 12.011,00, come da preventivo di riparazione prodotto in atti ed all'esito accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della e per l'effetto condannarla, al pagamento in CP_2 favore del medesimo della somma di €. 12.011,00 per i titoli suesposti, ovvero nella misura che risulterà di giustizia in favore dell'attore, incluso il danno da fermo tecnico e oltre gli interessi legali dalla maturazione del diritto. Con condanna della convenuta alle spese e competenze del presente giudizio, C.A. ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
§ 5. – L'appellata costituitasi con comparsa di risposta, ha eccepito, in via pregiudiziale, CP_3
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare la domanda di parte appellante perché infondata sia in fatto che in diritto, e di conseguenza confermare integralmente la sentenza N. 2724/2020 emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XII, Giudice Dott. Roberto Parziale, pubblicata in data 07.02.2020, non notificata, all'esito del procedimento iscritto al n. R.G. 63583/2018 degli affari contenziosi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 6. — Con ordinanza del 27/04/2021, la Corte ha ammesso la prova per testi richiesta da parte appellante, che è stata poi espletata all'udienza del 7/06/2021, riservandosi sulla istanza di ctu tecnica per la valutazione dei danni formulata dalla stessa parte;
all'esito dell'escussione del teste, il processo è stato rinviato per conclusioni, senza disporre la suddetta ctu.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
pagina 4 di 9 § 8. — In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa di in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza CP_3 quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
Sempre in via preliminare, si deve rilevare che ha sostanzialmente proposto appello CP_3 incidentale avverso il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese, dal momento che, a fronte della compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure, l'appellato ha chiesto la condanna di alla refusione delle spese anche del primo grado di giudizio. Parte_1
Ebbene, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile poiché difetta l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (cfr. art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie).
§ 9. — L'appello è articolato in un unico motivo.
§ 9.1 — Con il motivo di appello viene dedotta la “non contestazione della copertura assicurativa da parte di e applicazione dell'art. 115 c.p.c.”. Controparte_2
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “preliminarmente osserva il giudicante che parte attrice non ha prodotto nel presente giudizio le condizioni di contratto ma unicamente la polizza assicurativa dalla quale è possibile desumere unicamente che il motoveicolo fosse assicurato per il furto totale sulla base di un valore dichiarato di euro 11.000. Di conseguenza non vi sono elementi specifici per determinare quale garanzia fosse eventualmente prevista per il furto parziale di parti del motociclo o in caso di danneggiamento dello stesso per effetto del furto non avendo parte attrice dimostrato neppure di aver chiesto detta documentazione all'Assicurazione né avendo chiesto la esibizione della stessa in giudizio. [...] Sotto questo aspetto non può neppure essere dedotta la mancata contestazione avendo l'Assicurazione nel costituirsi contestato la sussistenza degli stessi presupposti della indennizzabilità del furto, avendo contestato anche la storicità del fatto e la sussistenza delle condizioni per la indennizzabilità del furto, non avendo mostrato il possesso delle chiavi del veicolo e non avendo consentito di visionare il motoveicolo stesso. In ogni caso dalla documentazione prodotta si ha la conferma della esistenza della clausola relativa all'indennizzabilità del furto totale del veicolo.
Tuttavia, nel caso di specie il diritto all'indennizzo per il furto totale del motoveicolo non si è integrato essendo stato ritrovato il veicolo dopo otto giorni e non è stato dimostrato che la polizza prevedesse l'indennizzo anche nel caso di parti rubate o danneggiate nel corso del furto.”.
pagina 5 di 9 Deduce l'appellante al riguardo: “l'appello si fonda su una erronea motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda per non avere prodotto parte attrice, la polizza assicurativa “integrale”, dalla quale fosse possibile evincere la copertura assicurativa del “furto parziale”, e non solo del furto totale, per un capitale assicurato di euro
11.000,00. Sul punto l'art. 115 c.p.c. è molto chiaro e sintetico ma specifica come: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.” La controparte nel redigere le proprie difese non ha contestato affatto la circostanza de quo;
ha confermato, implicitamente, e non contestato minimante, nonostante l'atto introduttivo del giudizio ne facesse ampiamente riferimento, come la UZ tg. EC 78177, di proprietà del , fosse da Parte_1 considerarsi coperta per il furto “anche” parziale del mezzo e non solo per quello totale. Sul punto, tra l'altro, la Giurisprudenza è ormai pacifica: “Alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115 c.p.c., perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto… (Cassazione ord. del 22 maggio 2019, n. 13828)”. In tema di assicurazione, difatti, la difesa della appellante in I grado è stata improntata unicamente sulla presunta mancanza della negoziazione assistita (quando invece sarebbe stata correttamente incardinata da parte appellante una mediazione, che avrebbe avuto esito negativo) e in subordine della Contr non veridicità del fatto storico. stata contestata da parte appellata la presunta mancanza di copertura assicurativa parziale e/o totale del mezzo assicurato di proprietà del . Il Parte_1
Tribunale ha ritenuto, a nostro avviso erroneamente, di non ammettere le prove richieste, in quanto in atti sarebbero mancate le condizioni di polizza sottoscritta dal Sig. , nello specifico Parte_1 quelle attinenti al furto parziale”.
Aggiunge il al riguardo: “parte convenuta nulla ha eccepito in merito alla Parte_1 circostanza dedotta dal Giudicante, ovvero, una presunta mancanza della polizza integrale. Nulla nella propria memoria difensiva è stato eccepito a tal riguardo, nulla è stato dedotto con le memorie di rito, anzi, unicamente nelle proprie conclusioni la ha richiesto che “…si chiede che vengano CP_2 applicati tutti i limiti, scoperti e franchigie di cui al contratto assicurativo sottoscritto dal
”, confermando ancora una volta la presenza di totale copertura assicurativa sia per il Parte_1 furto totale che implicitamente per quello parziale. Ebbene, senza dilungarci troppo sul punto ripetiamo, che parte convenuta nulla ha eccepito al riguardo e pertanto risulta assolutamente ininfluente ai fini del thema decidendum l'avere acquisito agli atti un elemento incontestato. Inoltre, la pagina 6 di 9 polizza Global 1 Nuova Prima UnipolSai, sottoscritta in data 01.05.2015, e acquisita dal procuratore costituito, ripetiamo non depositata, perché oggetto di “NON CONTESTAZIONE” da parte della convenuta, nulla riferisce espressamente in merito al c.d. “DANNO DA ”, come CP_6 invece sostenuto dal Giudicante, ma avalla la tesi qui sostenuta dell'automatico ristoro dei danni in tale circostanza, essendo il motociclo comunque coperto da polizza per furto totale. La garanzia accessoria “Furto Parziale” è una garanzia operante in via automatica rispetto al c.d. furto totale e come totale indennizzabile a prescindere dalla presenza di clausola contrattuale nel contratto debitamente sottoscritto. Vige cioè il principio della automaticità del ristoro dei danni anche c.d. parziali, se previsto il furto totale;
come nel caso di specie ove risulta assicurato un mezzo per un valore di ben €. 11.000,00 per furto totale (!). Si rappresenta al Giudicante che in atti è stata depositata scheda di polizza UnipolSai richiamante, per tutto quanto non espressamente indicato in
Tabella delle garanzie, il Fascicolo Informativo Edizione 01.05.2015. Questo a totale dimostrazione del fatto che la garanzia “Furto Parziale” non è garanzia accessoria, prevista a parte, ma garanzia operante automaticamente alla sottoscrizione del contratto di assicurazione per “Furto Totale”. La garanzia furto, come già accennato in precedenza, in questa tipologia di polizza offre copertura sia nel caso di furto completo (cioè la macchina o la moto vengono rubate), sia nel caso di furto parziale
(quando vengono sottratti cerchioni, ruote, fanali, specchietti e altri componenti), sia infine nel caso di rapina. Sono per legge, in ogni contratto, risarciti i danni dovuti a un tentativo di furto o di scasso, finanche la completa distruzione del veicolo/motociclo. [...] Per quanto concernente la eccezione relativa alle chiavi “non consegnate, spendiamo due brevi parole, solo per ribadire che essendo stato il motociclo ritrovato dopo pochi giorni dal furto, l'appellante non ebbe neanche il tempo di aprire e chiudere l'istruttoria, dunque, le chiavi rimasero sempre nella sua totale disponibilità”.
Il motivo non può essere accolto.
Deve osservarsi, quanto alla dedotta mancata contestazione, da parte della compagnia assicuratrice, dell'estensione della garanzia assicurativa anche all'ipotesi di furto parziale, che dagli atti del giudizio di primo grado, e in particolare dalla comparsa di risposta della emerge come la CP_3 convenuta abbia puntualmente e integralmente contestato le circostanze dedotte dall'attore, opponendosi in modo espresso alla ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo e negando conseguentemente la sussistenza dei presupposti contrattuali per l'erogazione dell'indennizzo richiesto
(cfr. comparsa di costituzione in primo grado ove si legge: “Impugna e contesta ogni pretesa CP_3 richiesta avversaria poiché infondata in fatto e in diritto e non provata né sull'an né sul quantum. La scrivente difesa nutre seri dubbi circa la veridicità, le modalità del verificarsi del furto del motociclo
UZ … e del successivo ritrovamento dello stesso a distanza di pochi giorni”). pagina 7 di 9 Ne discende che non può trovare applicazione l'art. 115 c.p.c., che consente di porre a fondamento della decisione esclusivamente i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, dovendosi invece ritenere che le allegazioni attoree necessitassero di adeguata dimostrazione ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Appare pertanto evidente che il , non avendo allegato le condizioni generali di Parte_1 assicurazione, come correttamente evidenziato dal Tribunale e ammesso dallo stesso appellante, non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante in ordine al contenuto delle clausole contrattuali e, in particolare, all'effettiva estensione della garanzia assicurativa alle ipotesi di furto parziale.
In proposito va rilevato che “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea” (Cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/11/2023, n. 31251).
Ciò posto, va aggiunto, per completezza, che anche a voler ritenere, che la copertura del contratto di assicurazione stipulato dall'appellante comprendesse l'ipotesi di furto parziale, deve comunque rilevarsi che il non ha dato seguito alla richiesta avanzata dalla compagnia Parte_1 assicuratrice di consegnare le chiavi del motoveicolo oggetto di furto, richiesta alla quale la CP_3 aveva espressamente subordinato la liquidazione dell'indennizzo. Dagli atti emerge, infatti, che, con comunicazione del 25 novembre 2015, la compagnia assicuratrice aveva formalmente invitato l'assicurato a consegnare, tra l'altro, tutte le chiavi del veicolo, trattandosi di un adempimento funzionale alla corretta istruttoria e definizione della pratica (cfr. missiva citata allegata al fascicolo di primo grado di parte convenuta).
La suddetta richiesta, tuttavia, è rimasta priva di riscontro, poiché non risulta dagli atti che il abbia mai provveduto alla consegna delle chiavi, circostanza confermata anche nell'atto di Parte_1 appello.
Tale omissione integra la mancanza di un presupposto essenziale per l'erogazione dell'indennizzo e comporta, pertanto, l'infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dall'appellante.
Va ricordato, in proposito, che in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella pagina 8 di 9 violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr. Cass. Civ. Sez.
VI, 11/01/2019, n. 513).
Così integrata la motivazione della sentenza di primo grado, l'appello deve essere respinto.
§ 10. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi minimi attesa la elementarità della controversia) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
§ 11. — Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale proposto dalla avverso la sentenza n. 2724/2020, emessa dal Controparte_2
Tribunale di Roma, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale avanzato da Controparte_2
3. Condanna a rifondere alla le spese di lite che Parte_1 Controparte_2 liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico dell'appellante e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Roma il 12 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 9 di 9
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 5672/2020 All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. CELLETTI ALESSIO pres.
Appellato/i
CP_1 Avv. ERASMI CLAUDIO avv. Mele Enrico sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 12 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5672 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Monte Santo n. 25, presso lo studio dell'avv. Alessio Celletti ( – PEC: C.F._2
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
– APPELLANTE – E
CF ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Terracina, Via del Porto n. 24, presso lo studio dell'avv. Claudio
MI (C.F. – PEC: , che la rappresenta e C.F._3 Email_2 difende giusta procura in atti
– APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 § 1. — Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. n. Parte_1
2724/2020, emessa dal Tribunale Civile di Roma – pubblicata il 6/02/2020 – resa nel procedimento
R.G. n. 63583/2018, promosso dallo stesso nei confronti della Parte_1 [...]
(in seguito per brevità ance solo . Controparte_2 CP_3
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione regolarmente l'attore ha convenuto in giudizio l'Assicurazione Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza n. 1/58984/30/121748039 in relazione al furto del proprio motoveicolo UZ targato EC78177 avvenuto il 20 ottobre 2015 in via Ettore Romagnoli e denunziato da utilizzatore del veicolo. A fondamento della domanda ha esposto che il 29 ottobre CP_4
2015 aveva denunziato il furto del motoveicolo alla Assicurazione allegando la denunzia di furto ed ha prodotto la lettera dell'Assicurazione in data 25 gennaio 2016 con la quale veniva richiesto il verbale di ritrovamento del veicolo con la descrizione dei danni rilevati indicando che una volta ricevuta la documentazione e svolti i necessari atti istruttori si riservava di applicare l'indennizzo in forma specifica come previsto dal contratto. Parte attrice non ha prodotto il contratto di assicurazione ma unicamente copia della polizza dalla quale risultava che il veicolo era assicurato per il furto per un importo di euro 11.000 ed il verbale di rinvenimento del motoveicolo in data 28 ottobre 2015 nel quale risultava indicata la mancanza del terminale di scarico, del telaietto codone con sella, del serbatoio, della strumentazione, della care, del faro, del fanalino indicatore direzionale anteriore, degli specchietti, e della batteria, oltre ad un preventivo per la sostituzione di parti di ricambio solo parzialmente coincidente con la descrizione contenuta nel verbale di rinvenimento. Ha chiesto, quindi, la condanna della Assicurazione al pagamento della somma e di euro 12.011 pari all'importo del preventivo prodotto per il ripristino del motoveicolo. Si è costituita la società Controparte_2 eccependo la tardiva attivazione della procedura di negoziazione assistita posta in essere
[...] contestualmente alla notifica dell'atto di citazione. Nel merito ha dedotto dubbi in ordine al reale avvenimento del furto denunziato dall'utilizzatore del motoveicolo solo il giorno successivo rispetto a quello nel quale si era avveduto dell'avvenuto furto, senza indicare che il medesimo fosse stata regolarmente chiuso e rivenuto a distanza di pochi giorni. L'Assicurazione aveva, comunque, incaricato un proprio perito di verificare i danni senza, però, che il veicolo fosse mai posto a disposizione per l'esame al fine di accertare la misura dei danni indennizzabili ai sensi di polizza.
Inoltre, l'assicurato non aveva mai posto a disposizione della Assicurazione tutte le chiavi originali del motoveicolo al fine di verificare il rispetto dei presupposti per la indennizzabilità del furto ai sensi di polizza. Ha contestato la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento non essendo pagina 3 di 9 sufficiente il mero generico preventivo prodotto. Ha allegato una relazione dello studio tecnico incaricato della perizia nella quale si dava atto dei tentativi posti in essere di visionare il motoveicolo ed i contatti avuti con l'attore che non si era più fatto trovare dopo un primo contatto telefonico.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei Parte_1 confronti della società • Rigetta la domanda attrice;
• Compensa tra le Controparte_2 parti le spese del presente giudizio.”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita, in accoglimento integrale del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, in via principale, previo espletamento delle prove testimoniali richieste, ammettere la CTU tecnica per la valutazione dei danni subiti dal motociclo di proprietà di parte appellante, con accertamento che i danni subiti dallo stesso che ammontano a complessivi €. 12.011,00, come da preventivo di riparazione prodotto in atti ed all'esito accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della e per l'effetto condannarla, al pagamento in CP_2 favore del medesimo della somma di €. 12.011,00 per i titoli suesposti, ovvero nella misura che risulterà di giustizia in favore dell'attore, incluso il danno da fermo tecnico e oltre gli interessi legali dalla maturazione del diritto. Con condanna della convenuta alle spese e competenze del presente giudizio, C.A. ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
§ 5. – L'appellata costituitasi con comparsa di risposta, ha eccepito, in via pregiudiziale, CP_3
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare la domanda di parte appellante perché infondata sia in fatto che in diritto, e di conseguenza confermare integralmente la sentenza N. 2724/2020 emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XII, Giudice Dott. Roberto Parziale, pubblicata in data 07.02.2020, non notificata, all'esito del procedimento iscritto al n. R.G. 63583/2018 degli affari contenziosi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 6. — Con ordinanza del 27/04/2021, la Corte ha ammesso la prova per testi richiesta da parte appellante, che è stata poi espletata all'udienza del 7/06/2021, riservandosi sulla istanza di ctu tecnica per la valutazione dei danni formulata dalla stessa parte;
all'esito dell'escussione del teste, il processo è stato rinviato per conclusioni, senza disporre la suddetta ctu.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
pagina 4 di 9 § 8. — In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa di in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza CP_3 quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
Sempre in via preliminare, si deve rilevare che ha sostanzialmente proposto appello CP_3 incidentale avverso il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese, dal momento che, a fronte della compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure, l'appellato ha chiesto la condanna di alla refusione delle spese anche del primo grado di giudizio. Parte_1
Ebbene, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile poiché difetta l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (cfr. art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie).
§ 9. — L'appello è articolato in un unico motivo.
§ 9.1 — Con il motivo di appello viene dedotta la “non contestazione della copertura assicurativa da parte di e applicazione dell'art. 115 c.p.c.”. Controparte_2
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “preliminarmente osserva il giudicante che parte attrice non ha prodotto nel presente giudizio le condizioni di contratto ma unicamente la polizza assicurativa dalla quale è possibile desumere unicamente che il motoveicolo fosse assicurato per il furto totale sulla base di un valore dichiarato di euro 11.000. Di conseguenza non vi sono elementi specifici per determinare quale garanzia fosse eventualmente prevista per il furto parziale di parti del motociclo o in caso di danneggiamento dello stesso per effetto del furto non avendo parte attrice dimostrato neppure di aver chiesto detta documentazione all'Assicurazione né avendo chiesto la esibizione della stessa in giudizio. [...] Sotto questo aspetto non può neppure essere dedotta la mancata contestazione avendo l'Assicurazione nel costituirsi contestato la sussistenza degli stessi presupposti della indennizzabilità del furto, avendo contestato anche la storicità del fatto e la sussistenza delle condizioni per la indennizzabilità del furto, non avendo mostrato il possesso delle chiavi del veicolo e non avendo consentito di visionare il motoveicolo stesso. In ogni caso dalla documentazione prodotta si ha la conferma della esistenza della clausola relativa all'indennizzabilità del furto totale del veicolo.
Tuttavia, nel caso di specie il diritto all'indennizzo per il furto totale del motoveicolo non si è integrato essendo stato ritrovato il veicolo dopo otto giorni e non è stato dimostrato che la polizza prevedesse l'indennizzo anche nel caso di parti rubate o danneggiate nel corso del furto.”.
pagina 5 di 9 Deduce l'appellante al riguardo: “l'appello si fonda su una erronea motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda per non avere prodotto parte attrice, la polizza assicurativa “integrale”, dalla quale fosse possibile evincere la copertura assicurativa del “furto parziale”, e non solo del furto totale, per un capitale assicurato di euro
11.000,00. Sul punto l'art. 115 c.p.c. è molto chiaro e sintetico ma specifica come: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.” La controparte nel redigere le proprie difese non ha contestato affatto la circostanza de quo;
ha confermato, implicitamente, e non contestato minimante, nonostante l'atto introduttivo del giudizio ne facesse ampiamente riferimento, come la UZ tg. EC 78177, di proprietà del , fosse da Parte_1 considerarsi coperta per il furto “anche” parziale del mezzo e non solo per quello totale. Sul punto, tra l'altro, la Giurisprudenza è ormai pacifica: “Alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115 c.p.c., perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto… (Cassazione ord. del 22 maggio 2019, n. 13828)”. In tema di assicurazione, difatti, la difesa della appellante in I grado è stata improntata unicamente sulla presunta mancanza della negoziazione assistita (quando invece sarebbe stata correttamente incardinata da parte appellante una mediazione, che avrebbe avuto esito negativo) e in subordine della Contr non veridicità del fatto storico. stata contestata da parte appellata la presunta mancanza di copertura assicurativa parziale e/o totale del mezzo assicurato di proprietà del . Il Parte_1
Tribunale ha ritenuto, a nostro avviso erroneamente, di non ammettere le prove richieste, in quanto in atti sarebbero mancate le condizioni di polizza sottoscritta dal Sig. , nello specifico Parte_1 quelle attinenti al furto parziale”.
Aggiunge il al riguardo: “parte convenuta nulla ha eccepito in merito alla Parte_1 circostanza dedotta dal Giudicante, ovvero, una presunta mancanza della polizza integrale. Nulla nella propria memoria difensiva è stato eccepito a tal riguardo, nulla è stato dedotto con le memorie di rito, anzi, unicamente nelle proprie conclusioni la ha richiesto che “…si chiede che vengano CP_2 applicati tutti i limiti, scoperti e franchigie di cui al contratto assicurativo sottoscritto dal
”, confermando ancora una volta la presenza di totale copertura assicurativa sia per il Parte_1 furto totale che implicitamente per quello parziale. Ebbene, senza dilungarci troppo sul punto ripetiamo, che parte convenuta nulla ha eccepito al riguardo e pertanto risulta assolutamente ininfluente ai fini del thema decidendum l'avere acquisito agli atti un elemento incontestato. Inoltre, la pagina 6 di 9 polizza Global 1 Nuova Prima UnipolSai, sottoscritta in data 01.05.2015, e acquisita dal procuratore costituito, ripetiamo non depositata, perché oggetto di “NON CONTESTAZIONE” da parte della convenuta, nulla riferisce espressamente in merito al c.d. “DANNO DA ”, come CP_6 invece sostenuto dal Giudicante, ma avalla la tesi qui sostenuta dell'automatico ristoro dei danni in tale circostanza, essendo il motociclo comunque coperto da polizza per furto totale. La garanzia accessoria “Furto Parziale” è una garanzia operante in via automatica rispetto al c.d. furto totale e come totale indennizzabile a prescindere dalla presenza di clausola contrattuale nel contratto debitamente sottoscritto. Vige cioè il principio della automaticità del ristoro dei danni anche c.d. parziali, se previsto il furto totale;
come nel caso di specie ove risulta assicurato un mezzo per un valore di ben €. 11.000,00 per furto totale (!). Si rappresenta al Giudicante che in atti è stata depositata scheda di polizza UnipolSai richiamante, per tutto quanto non espressamente indicato in
Tabella delle garanzie, il Fascicolo Informativo Edizione 01.05.2015. Questo a totale dimostrazione del fatto che la garanzia “Furto Parziale” non è garanzia accessoria, prevista a parte, ma garanzia operante automaticamente alla sottoscrizione del contratto di assicurazione per “Furto Totale”. La garanzia furto, come già accennato in precedenza, in questa tipologia di polizza offre copertura sia nel caso di furto completo (cioè la macchina o la moto vengono rubate), sia nel caso di furto parziale
(quando vengono sottratti cerchioni, ruote, fanali, specchietti e altri componenti), sia infine nel caso di rapina. Sono per legge, in ogni contratto, risarciti i danni dovuti a un tentativo di furto o di scasso, finanche la completa distruzione del veicolo/motociclo. [...] Per quanto concernente la eccezione relativa alle chiavi “non consegnate, spendiamo due brevi parole, solo per ribadire che essendo stato il motociclo ritrovato dopo pochi giorni dal furto, l'appellante non ebbe neanche il tempo di aprire e chiudere l'istruttoria, dunque, le chiavi rimasero sempre nella sua totale disponibilità”.
Il motivo non può essere accolto.
Deve osservarsi, quanto alla dedotta mancata contestazione, da parte della compagnia assicuratrice, dell'estensione della garanzia assicurativa anche all'ipotesi di furto parziale, che dagli atti del giudizio di primo grado, e in particolare dalla comparsa di risposta della emerge come la CP_3 convenuta abbia puntualmente e integralmente contestato le circostanze dedotte dall'attore, opponendosi in modo espresso alla ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo e negando conseguentemente la sussistenza dei presupposti contrattuali per l'erogazione dell'indennizzo richiesto
(cfr. comparsa di costituzione in primo grado ove si legge: “Impugna e contesta ogni pretesa CP_3 richiesta avversaria poiché infondata in fatto e in diritto e non provata né sull'an né sul quantum. La scrivente difesa nutre seri dubbi circa la veridicità, le modalità del verificarsi del furto del motociclo
UZ … e del successivo ritrovamento dello stesso a distanza di pochi giorni”). pagina 7 di 9 Ne discende che non può trovare applicazione l'art. 115 c.p.c., che consente di porre a fondamento della decisione esclusivamente i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, dovendosi invece ritenere che le allegazioni attoree necessitassero di adeguata dimostrazione ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Appare pertanto evidente che il , non avendo allegato le condizioni generali di Parte_1 assicurazione, come correttamente evidenziato dal Tribunale e ammesso dallo stesso appellante, non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante in ordine al contenuto delle clausole contrattuali e, in particolare, all'effettiva estensione della garanzia assicurativa alle ipotesi di furto parziale.
In proposito va rilevato che “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea” (Cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/11/2023, n. 31251).
Ciò posto, va aggiunto, per completezza, che anche a voler ritenere, che la copertura del contratto di assicurazione stipulato dall'appellante comprendesse l'ipotesi di furto parziale, deve comunque rilevarsi che il non ha dato seguito alla richiesta avanzata dalla compagnia Parte_1 assicuratrice di consegnare le chiavi del motoveicolo oggetto di furto, richiesta alla quale la CP_3 aveva espressamente subordinato la liquidazione dell'indennizzo. Dagli atti emerge, infatti, che, con comunicazione del 25 novembre 2015, la compagnia assicuratrice aveva formalmente invitato l'assicurato a consegnare, tra l'altro, tutte le chiavi del veicolo, trattandosi di un adempimento funzionale alla corretta istruttoria e definizione della pratica (cfr. missiva citata allegata al fascicolo di primo grado di parte convenuta).
La suddetta richiesta, tuttavia, è rimasta priva di riscontro, poiché non risulta dagli atti che il abbia mai provveduto alla consegna delle chiavi, circostanza confermata anche nell'atto di Parte_1 appello.
Tale omissione integra la mancanza di un presupposto essenziale per l'erogazione dell'indennizzo e comporta, pertanto, l'infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dall'appellante.
Va ricordato, in proposito, che in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella pagina 8 di 9 violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr. Cass. Civ. Sez.
VI, 11/01/2019, n. 513).
Così integrata la motivazione della sentenza di primo grado, l'appello deve essere respinto.
§ 10. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi minimi attesa la elementarità della controversia) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
§ 11. — Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale proposto dalla avverso la sentenza n. 2724/2020, emessa dal Controparte_2
Tribunale di Roma, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale avanzato da Controparte_2
3. Condanna a rifondere alla le spese di lite che Parte_1 Controparte_2 liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico dell'appellante e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Roma il 12 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
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