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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 8452/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 13.5.24, iscritta al n. 8452/24 di
R.G., promossa da:
Parte_1
con gli Avv.ti Stefania Cevrero e Irene Visconti
ricorrente contro
Controparte_1
parte ammessa al patrocinio a Spese dello Stato, con l'Avv. Alessandro D. Semeraro
resistente
premesso
che
- con ricorso depositato il 13.5.24 il sito in Caselette (TO) in via Molino Parte_1
n. 29 ha chiesto la condanna del Sig. al rilascio della piazzola n. 24 per CP_1
scadenza del contratto con decorrenza 7.2.22 - 6.2.23 e la sua condanna al pagina 1 di 4 pagamento di euro 9.228,80 per omesso versamento della tariffa giornaliera per 448
giorni;
- il Sig. si è costituito in giudizio contestando il fondamento delle domande CP_1
avversarie e chiedendone il rigetto;
- dopo un primo tentativo di conciliazione effettuato nell'udienza del 7.11.24, si è preso atto nella successiva udienza del 6.2.25 del suo fallimento, del fatto che il Sig. CP_1
continua ad occupare la piazzola con la roulotte ed il gabbiotto e della rinuncia del a coltivare nel presente giudizio le domande patrimoniali;
Parte_1
- la causa, che alla luce di quanto precede non richiede attività istruttorie, viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
assegnati con ordinanza dell'11.2.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- per effetto della rinuncia del alle pretese patrimoniali con riserva di Parte_1
azionarle in un eventuale futuro giudizio, l'unica residua domanda sulla quale occorre pronunciare è quella del avente ad oggetto il rilascio della piazzola n. Parte_1
24;
- tale piazzola è stata concessa al Sig. per il periodo dal 7.2.22 al 6.2.23 con il CP_1
contratto da lui sottoscritto del 23.2.22;
- la pattuizione sulla durata del contratto è legittima e non incontra alcun limite o eterointegrazione normativa perché il negozio in esame - secondo la giurisprudenza di questa sezione - non è un contratto di locazione in senso proprio, bensì un contratto misto con i caratteri sia della locazione, sia del contratto alberghiero con prestazione di servizi;
pagina 2 di 4 - poiché la scadenza del 6.2.23 è già maturata, sarebbe stato onere del Sig. CP_1
allegare e provare di aver stipulato un nuovo contratto per il periodo successivo;
- tale circostanza non è stata né prospettata, né dimostrata dal convenuto;
- pertanto alla data del ricorso, così come ad oggi, non vi era alcun rapporto contrattuale che legittimasse il Sig. a rimanere nella detenzione della piazzola occupandola CP_1
con i propri beni;
- per questo motivo si deve accogliere la domanda di rilascio formulata dal Pt_1
indipendentemente dalla lamentata vessatorietà di talune clausole prospettata
[...]
dal convenuto e dalla cessazione della fornitura di energia elettrica;
- la sentenza è immediatamente esecutiva perché il contratto non rientra nell'ambito di quelli locatizi in senso proprio ai quali è applicabile l'art. 56 l. 392/78;
- i compensi della fase di mediazione non appaiono liquidabili, trattandosi di un incombente non obbligatorio alla luce della qualificazione del contratto sovra accolta;
- per lo stesso motivo, la mancata comparizione del Sig. al procedimento di CP_1
mediazione non determina le conseguenze previste dall'art. 12 bis D. Lgs. 28/10;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza del Sig. ; CP_1
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 389
- nulla per la fase istruttoria che non ha avuto corso
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 1.700, oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e
CPA come per legge;
pagina 3 di 4
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- condanna all'immediato rilascio in favore del Controparte_1 Parte_1
della piazzola n. 24 libera da persone e cose (roulotte, gabbiotto ed ogni altro
[...]
bene di sua proprietà);
- condanna al pagamento a favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.700 per esposti, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa,
imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 15 aprile 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 13.5.24, iscritta al n. 8452/24 di
R.G., promossa da:
Parte_1
con gli Avv.ti Stefania Cevrero e Irene Visconti
ricorrente contro
Controparte_1
parte ammessa al patrocinio a Spese dello Stato, con l'Avv. Alessandro D. Semeraro
resistente
premesso
che
- con ricorso depositato il 13.5.24 il sito in Caselette (TO) in via Molino Parte_1
n. 29 ha chiesto la condanna del Sig. al rilascio della piazzola n. 24 per CP_1
scadenza del contratto con decorrenza 7.2.22 - 6.2.23 e la sua condanna al pagina 1 di 4 pagamento di euro 9.228,80 per omesso versamento della tariffa giornaliera per 448
giorni;
- il Sig. si è costituito in giudizio contestando il fondamento delle domande CP_1
avversarie e chiedendone il rigetto;
- dopo un primo tentativo di conciliazione effettuato nell'udienza del 7.11.24, si è preso atto nella successiva udienza del 6.2.25 del suo fallimento, del fatto che il Sig. CP_1
continua ad occupare la piazzola con la roulotte ed il gabbiotto e della rinuncia del a coltivare nel presente giudizio le domande patrimoniali;
Parte_1
- la causa, che alla luce di quanto precede non richiede attività istruttorie, viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
assegnati con ordinanza dell'11.2.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- per effetto della rinuncia del alle pretese patrimoniali con riserva di Parte_1
azionarle in un eventuale futuro giudizio, l'unica residua domanda sulla quale occorre pronunciare è quella del avente ad oggetto il rilascio della piazzola n. Parte_1
24;
- tale piazzola è stata concessa al Sig. per il periodo dal 7.2.22 al 6.2.23 con il CP_1
contratto da lui sottoscritto del 23.2.22;
- la pattuizione sulla durata del contratto è legittima e non incontra alcun limite o eterointegrazione normativa perché il negozio in esame - secondo la giurisprudenza di questa sezione - non è un contratto di locazione in senso proprio, bensì un contratto misto con i caratteri sia della locazione, sia del contratto alberghiero con prestazione di servizi;
pagina 2 di 4 - poiché la scadenza del 6.2.23 è già maturata, sarebbe stato onere del Sig. CP_1
allegare e provare di aver stipulato un nuovo contratto per il periodo successivo;
- tale circostanza non è stata né prospettata, né dimostrata dal convenuto;
- pertanto alla data del ricorso, così come ad oggi, non vi era alcun rapporto contrattuale che legittimasse il Sig. a rimanere nella detenzione della piazzola occupandola CP_1
con i propri beni;
- per questo motivo si deve accogliere la domanda di rilascio formulata dal Pt_1
indipendentemente dalla lamentata vessatorietà di talune clausole prospettata
[...]
dal convenuto e dalla cessazione della fornitura di energia elettrica;
- la sentenza è immediatamente esecutiva perché il contratto non rientra nell'ambito di quelli locatizi in senso proprio ai quali è applicabile l'art. 56 l. 392/78;
- i compensi della fase di mediazione non appaiono liquidabili, trattandosi di un incombente non obbligatorio alla luce della qualificazione del contratto sovra accolta;
- per lo stesso motivo, la mancata comparizione del Sig. al procedimento di CP_1
mediazione non determina le conseguenze previste dall'art. 12 bis D. Lgs. 28/10;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza del Sig. ; CP_1
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 389
- nulla per la fase istruttoria che non ha avuto corso
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 1.700, oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e
CPA come per legge;
pagina 3 di 4
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- condanna all'immediato rilascio in favore del Controparte_1 Parte_1
della piazzola n. 24 libera da persone e cose (roulotte, gabbiotto ed ogni altro
[...]
bene di sua proprietà);
- condanna al pagamento a favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.700 per esposti, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa,
imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 15 aprile 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4