Articolo 5 della Legge 17 gennaio 1949, n. 6
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Versione
3 febbraio 1949
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Versione
13 febbraio 1952
Art. 5.
L' art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 , e' sostituito dal seguente:
(("Con effetto dal 1 gennaio 1952 il provento delle tasse di circolazione e' versato ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate.
In relazione a tale versamento, con decreto del Ministro per il tesoro sara' quadrimestralmente provvedute ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari ad un terzo dell'importo dei versamenti stessi.
Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo sara' ripartito a favore delle province, per meta' in proporzione della superficie e per l'altra meta' in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna provincia")) ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 9 febbraio 1952, n. 49 ha disposto (con l'art. 19) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1952