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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3721/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3721/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI Parte_1 C.F._1
VEDOVA
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
C.F. ), tutti contumaci CP_3 P.IVA_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
: Parte_1
Nel merito:
1 1. accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa nei confronti del Sig. ; Parte_1
2. per l'effetto, condannarsi i convenuti, in via solidale fra loro, al risarcimento in favore del Sig.
di tutti i danni occorsogli, comprensivi del danno non patrimoniale, nella misura di €. Parte_1
51.335,84 o nella diversa misura, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ivi comprese le ulteriori spese sostenute e sostenende dall'attore, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata;
Spese e competenze di lite rifuse.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio i dottori , specialista in chirurgia generale Parte_1 CP_1
e delle malattie del colon-retto-ano, e anestesista, nonché il poliambulatorio Controparte_2 [...]
chiedendo l'accertamento della responsabilità dei convenuti per la contusione parietale destra CP_3 riportata nel corso dell'intervento di divulsione calibrata per ragadi anali eseguito in data 25.10.2014 e la condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, così come accertati dalla consulenza svolta in sede di ATP, e quantificati in € 51.335,84 oltre a rivalutazione monetaria e interessi.
1.1 Regolarmente citati, tutti i convenuti sono rimasti contumaci.
1.2 La causa, ritenute superflue e altresì inammissibili per la loro generica formulazione le istanze di prova orale formulate da parte attrice, giunge in decisione allo stato degli atti sulle conclusioni sopra riportate.
2. La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti, risultando provata la responsabilità dei sanitari per il trauma cranico riportato durante l'intervento e per le conseguenze pregiudizievoli derivatene.
Questi i fatti.
Durante l'esecuzione dell'intervento di divulsione calibrata per ragadi anali eseguito in data 25.10.2014 presso il poliambulatorio operatore il dott. e anestesista il dott. l'odierno CP_3 CP_1 CP_2
attore, in sedazione, ha riportato un trauma cranico.
Un tanto risulta dal certificato rilasciato dallo stesso dott. all'esito dell'intervento (doc. 2). CP_1
Ivi si legge, infatti, che “Durante la sedazione movimento del paziente con contusione parietale dx contro tavolino piccola escoriazione con ematoma sottocutaneo modesto. Esame neurologico negativo non segni di lesioni buona mobilità del paziente. Data la doppia aggregazione si contatta P.S. ESTE
(Dr. ) per eseguire TAC di controllo.” Per_1
3 Al Pronto Soccorso di Este è stata quindi diagnosticata un'emorragia cerebrale sub aracnoidea traumatica (doc. 3) e disposto il ricovero presso il reparto di Neurologia di Monselice, dove l'attore è rimasto sino al 4.11.2014.
Nella lettera di dimissioni, si legge che “la mattina del ricovero il paziente, mentre si trovava in condizioni di sedazione per intervento per ragadi anali, sembra si sia mosso e abbia urtato il capo contro il carrello con trauma cranico in sede parietale dx. E' stato inviato al P.S. di Este ove ha eseguito TAC cerebrale che ha mostrato un ESA. Angio TAC cerebrale negativa. Il paziente veniva pertanto ricoverato presso il nostro Reparto.”
Alla data delle dimissioni, avvenuta il 4.11.2014, risultava “non più apprezzabile l'iperdensità ematica subaracnoidea in regione fronto-temporale a destra. A sinistra persiste, invariato per spessore e dimensioni, il piccolo ematoma sottotecale frontoparietale”.
L'attore ha tentato prima la trattativa stragiudiziale, poi la mediazione e infine il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. senza giungere ad alcuna soluzione, da cui l'introduzione della presente causa.
2.1 Partendo dalla responsabilità e premesso che i medici cui si è rivolto, privatamente, l'attore e la struttura presso cui l'intervento è stato eseguito sono responsabili ex artt. 1218 e 1228 c.c. ai sensi dell'art. 7 Legge Gelli Bianco, la scrivente fa proprie le conclusioni del collegio peritale, composto dalla dott.ssa , medico legale, e dallo specialista in chirurgia generale, dott. Persona_2 Per_3
, logiche e congruamente motivate e non contestate dai consulenti di parte, che hanno ritenuto
[...] ascrivibile a condotta colposa dei sanitari il trauma cranico riportato dall'attore e determinato i postumi residuati.
Sul legittimo utilizzo della relazione resa in sede di atp, svoltosi nel contraddittorio degli odierni convenuti, anche in assenza di un provvedimento formale di acquisizione si veda, tra le tante, Cass. sent. 6591 del 2016.
I consulenti (doc. 19 pagg. 21 ss.), nulla eccependo “sull'esecuzione tecnica della divulsione calibrata anale eseguita dal dr ” (p. 24), hanno ritenuto indubbio dall'analisi della storia clinica che CP_1
“l'emorragia subaracnoidea diagnosticata al signor nel ricovero occorso dal 25.10.14 al Pt_1
4.11.14 sia di tipo post traumatico conseguente a trauma cranico occorso in concomitanza delle procedure eseguite durante l'intervento di divulsione calibrata anale del 25.10.14”.
4 E, inoltre, che “Il trauma cranico occorso può ritenersi di importante entità in quanto ha determinato un sanguinamento subaracnoideo in paziente che era in duplice antiaggregazione per recente procedura cardiochirurgica”, gravità del trauma dimostrata anche dal referto TAC all'ingresso in PS, che riporta “lesioni plurifocali a livello delle strutture cerebrali, addirittura controlaterali alla sede del trauma, dando dimostrazione della rilevanza meccanica dell'evento”.
I consulenti hanno espresso, a fronte di ciò, il dubbio che il trauma si sia generato per “semplice urto contro il tavolino servitore”, come affermato nel certificato redatto dal dott. , sostenendo CP_1 piuttosto che “il trauma deve essere avvenuto in condizioni di elevata agitazione psicomotoria”, atteso il danno parenchimale così diffuso.
Si legge quindi nella relazione che “proprio tenendo conto della peculiarità dei comportamenti dei pazienti durante le manovre di analgosedazione va ricordato, a dimostrazione della possibilità che sono noti eventi incontrollati di agitazione psicomotoria, l'esistenza di uno score di valutazione conosciuto dagli anestesisti (RASS score)1, che individua i vari livelli di comportamento e di rischio per il paziente e per lo staff che si possono incontrare durante l'esecuzione della procedura stessa.
In altre parole, mano a mano che il paziente si addormenta o si risveglia, specie in presenza di stimoli dolorosi o in condizione di concomitanti stati di ansia preoperatori, può andare incontro ad episodi acuti incontrollati e pericolosi per la sua stessa incolumità.
Proprio per questo motivo devono essere messe in atto tutte le procedure di sicurezza (sistemi di fissazione e contenzione in fase di assenza di coscienza, materiali e spazi idonei, presenza di personale adeguato) che garantiscano comunque l'incolumità al risveglio nonostante episodi di agitazione psicomotoria anche elevata”.
La necessità di adottare idonee misure nella gestione del paziente per garantirne l'incolumità si imponeva a maggior ragione nel caso in esame, apparendo chiaro “che il signor fosse soggetto Pt_1 particolare, vista la sua obesità e la sussistenza di duplice antiaggregazione”.
Nulla invece è presente in atti sulla modalità della doverosa e attenta sorveglianza infermieristico- anestesiologica attuata nel paziente sedata, accorgimenti che, secondo i consulenti, avrebbero con elevata probabilità prevenuto la verificazione del trauma cranico.
5 Né difese o allegazioni sul punto sono state svolte nel procedimento di ATP, ove pure il dott. e CP_1
i sono costituiti. CP_3
Per quanto precede, dunque, gli ausiliari (pp. 24-25) ritengono ravvisabile un errore nelle “prestazioni professionali espletate durante l'intervento del 25.10.14 eseguito presso la struttura MED Ambulatori
Polispecialistici di Padova, ad opera del dr come chirurgo e dr come anestesista”. CP_1 CP_2
“Gli errori sopraevidenziati sono causalmente correlati alle condizioni psicofisiche attuali del
, il quale è affetto esiti di trauma cranico maggiore con persistente sindrome cefalalgica e Pt_1 vertiginosa con stato ansioso reattivo”.
Omettendo di costituirsi nel presente procedimento i convenuti si sono preclusi la possibilità di fornire la prova liberatoria sugli stessi gravante.
Il danno biologico permanente conseguente e consistente in “esiti di trauma cranico maggiore con persistente sindrome cefalalgica e vertiginosa con stato ansioso reattivo” è stato stimato dai ctu nelll'8%, mentre quello temporaneo “al 100% per 10 giorni (ricovero dal 25.10.14 al 4.11.14), parziale al 75% di 30 giorni al 50% di 30 giorni giustificabili sulla base della lenta e graduale evoluzione - e risoluzione con postumi - del Quadro morboso iatrogeno”.
3. Accertato l'an, passando all'esame delle conseguenze lesive, cominciando da quelle non patrimoniali, la quantificazione operata dai ctu colloca il danno in esame nell'ambito delle c.d. micropermanenti di cui all'art. 139 CdA.
L'attore invoca, sul danno totale, temporaneo e permanente, una personalizzazione del 30% e un ulteriore aumento, sempre del 30%, per il danno morale.
Rilevato che il comma 3 del citato art. 139 “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”, per cui può riconoscersi esclusivamente un aumento massimo del 20%, comprensivo di
6 personalizzazione e morale, nel caso in esame nulla ha allegato l'attore a dimostrazione della rilevante incidenza su specifici aspetti dinamico-relazionali personali.
Quanto al danno morale, considerato che dalla ctu emergono “sofferenze (elevate in acuto e moderato lievi nel cronico), causate dalle lesioni e conseguenti menomazioni, riportate dall'esaminato nel trauma in esame derivanti dal perdurare sin all'epoca attuale e, molto probabilmente nel futuro, di sintomatologia algico-disfunzionale a carico del rachide dorso-lombare” e che i postumi attuali comprendono uno stato ansioso reattivo, che quindi comprova una situazione di disagio interiore connesso al trauma, si ritiene di riconoscere un aumento in misura pari al 10% per tale componente.
In applicazione delle tabelle ministeriali di cui al DM 16 luglio 2024 il danno liquidabile ammonta pertanto a € 16.891,17 (€ 12.731,71 pari all'8% a titolo di danno biologico permanente + € 2.623,90 a titolo di danno biologico temporaneo + € 1.535,56 come aumento per tener conto del danno morale).
3.1 Quanto ai danni patrimoniali, l'attore chiede il ristoro delle spese della perizia di parte stragiudiziale del dott. (doc. 25), per € 610,00. Per_4
La risarcibilità, quale voce di danno emergente, delle spese di assistenza peritale stragiudiziale è pacifica nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. 16990/2017), integrando voce di danno emergente ex art. 1223 c.c..
Di tali voci va valutata utilità e necessità ex ante nonché la congruità.
In caso di perizie mediche di parte deve peraltro tenersi conto che tale attività è necessaria a consentire l'individuazione dei profili censurabili e addebitabili ai sanitari.
Appare quindi oggettivamente arduo affermare che siffatta attività stragiudiziale risulti in linea di massima ridondante o superflua – salvo il caso limite rappresentato da una perizia le cui conclusioni si presentassero totalmente infondate – e solo potendosi semmai disquisire in merito all'eccessività della relativa spesa, ove la medesima non risulti commisurata ai valori medi praticati sul mercato.
L'importo nel caso in esame appare congruo, in linea con il tariffario SISMLA.
3.3 Parte attrice chiede altresì la rifusione delle spese dell'intervento pari a € 350,00 (doc. 24).
La domanda non può essere accolta.
7 L'intervento di divulsione anale calibrata – come attestato dalla ctu (doc. 19 p. 24) – è stato infatti realizzato a regola d'arte, in modo corretto, e ne è conseguita la risoluzione della problematica originariamente lamentata.
Non si ravvisano quindi i presupposti per la rifusione della spesa medica sostenuta, a fronte di una controprestazione comunque ricevuta e utilmente fruita.
3.4 Parte attrice chiede anche il ristoro di un importo forfettario pari a € 1.000 a titolo di spese mediche non documentabili.
La domanda, in quanto priva di qualsiasi allegazione e supporto probatorio a sostegno, è del pari infondata e deve essere rigettata.
3.5 Il danno complessivo, patrimoniale e non, ammonta pertanto, a valori attuali, a € 17.501,17.
Su tali somme spettano altresì gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo e sulla somma previamente devalutata alla data dell'intervento (25.10.2014 o, per i danni patrimoniali, alle singole date di sostenimento delle spese) spettano poi gli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata fino alla data della presente decisione1.
Non può accogliersi la richiesta, formulata a verbale dell'udienza di discussione, degli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c.
Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito è oggetto di una obbligazione di valore, cui quindi non si applica l'art. 1224 del c.c., fino a quando, con la liquidazione che avviene con la sentenza, diventa obbligazione di valuta (cfr. Cass. 5503 del 2003, 21396 del 2014).
Gli interessi c.d. compensativi che vengono riconosciuti sull'importo capitale non sono tecnicamente interessi, ma sono lo strumento attraverso il quale il giudice liquida il lucro cessante ovvero il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, hanno, quindi, natura e fondamento diverso dagli interessi moratori di cui all'art. 1224 c.c. (cfr. Cass. ord. 24468 del 2020 e Cass. 19063 del 2023).
Peraltro, la relativa determinazione non è automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato alleghi e provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (cfr. Cass. ord. 36878 del 2021).
Gli interessi che vengono riconosciuti sull'importo capitale devalutato alla data dell'illecito e poi via rivalutato non sono, quindi, interessi in senso tecnico cui si possa applicare il disposto dell'art. 1284, 4° comma, c.c..
Tale soluzione interpretativa non confligge con la ratio deflattiva della norma: la sanzione a un debitore inadempiente che resista in giudizio può infatti trovare giustificazione laddove sia sin dall'inizio nota alle parti la somma dovuta, non quando debba ancora stabilirsi a quanto ammonti il debito.
Quanto al saggio degli interessi compensativi, si ritiene di applicare quello legale, nulla avendo allegato l'attore al riguardo al fine di giustificare il riconoscimento di un tasso diverso e comunque considerata anche la relativa modestia della cifra, tale da essere destinata al consumo più che all'investimento.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori massimo per la fase di studio, per compensare anche l'attività stragiudiziale, medi per introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale, considerata la contumacia dei convenuti, la decisione allo stato degli atti e il mancato deposito di scritti conclusivi e altresì il valore medio per la fase di attivazione della mediazione. Lo scaglione è quello del decisum.
Tra le spese alla cui refusione ha diritto l'attore vi sono anche quelle dell'ATP.
Come precisato dalla Suprema Corte (Cass. n. 14268 del 2017) “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente
e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale,
a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto”.
In tali spese vanno comprese sia quelle del ctu, sia quelle del legale, sia quelle dei consulenti tecnici di parte.
9 La Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965).
Vanno quindi riconosciuti i compensi liquidati alla dott.ssa e al dott. , pari a € 2.928,00 Per_2 Per_3
(doc. 20 e 21), quelli del legale, pari a € 2.337, oltre accessori (importo pari ai valori medi) e quelli dei consulenti tecnici di parte, dott. e dott. (doc. 22 e 23). Per_5 Per_6
Per questi ultimi, considerato che non risultano né memorie preventive, né osservazioni alla ctu, per cui la relativa attività si è esaurita nello studio del caso e nella partecipazione a un unico incontro di operazioni peritali, si ritiene di riconoscere la spesa nei limiti di € 1.000,00 omnicomprensivi per ciascun professionista.
Atteso infine che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie sono i convenuti in solido a risultare obbligati in proposito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertata la responsabilità di , e per le ragioni di cui in parte CP_1 Controparte_2 CP_3
motiva, condanna, in solido tra loro, , e a pagare a CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1
a titolo di risarcimento danni la somma di € 17.501,17 oltre interessi e rivalutazione come in
[...]
parte motiva.
Condanna altresì i convenuti in solido a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in € 545,00 per spese vive, € 2.928,00 per spese di ctu dell'ATP, € 286,00 per spese vive dell'ATP, € 2.000,00 per spese di ctp dell'ATP, € 4.288,00 per compensi, comprensivi della mediazione, del presente procedimento ed € 2.337,00 per compensi del procedimento di ATP, oltre IVA, CPA e rimborso
10 forfettario del 15%.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 60 T.U.I.R. obbligati sono i convenuti in solido.
Padova, 21 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Va infatti osservato in diritto che nel caso di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore, non si applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.). Come da tempo stabilito da questa Corte, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 1219
c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U,
Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3721/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI Parte_1 C.F._1
VEDOVA
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
C.F. ), tutti contumaci CP_3 P.IVA_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
: Parte_1
Nel merito:
1 1. accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa nei confronti del Sig. ; Parte_1
2. per l'effetto, condannarsi i convenuti, in via solidale fra loro, al risarcimento in favore del Sig.
di tutti i danni occorsogli, comprensivi del danno non patrimoniale, nella misura di €. Parte_1
51.335,84 o nella diversa misura, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ivi comprese le ulteriori spese sostenute e sostenende dall'attore, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata;
Spese e competenze di lite rifuse.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio i dottori , specialista in chirurgia generale Parte_1 CP_1
e delle malattie del colon-retto-ano, e anestesista, nonché il poliambulatorio Controparte_2 [...]
chiedendo l'accertamento della responsabilità dei convenuti per la contusione parietale destra CP_3 riportata nel corso dell'intervento di divulsione calibrata per ragadi anali eseguito in data 25.10.2014 e la condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, così come accertati dalla consulenza svolta in sede di ATP, e quantificati in € 51.335,84 oltre a rivalutazione monetaria e interessi.
1.1 Regolarmente citati, tutti i convenuti sono rimasti contumaci.
1.2 La causa, ritenute superflue e altresì inammissibili per la loro generica formulazione le istanze di prova orale formulate da parte attrice, giunge in decisione allo stato degli atti sulle conclusioni sopra riportate.
2. La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti, risultando provata la responsabilità dei sanitari per il trauma cranico riportato durante l'intervento e per le conseguenze pregiudizievoli derivatene.
Questi i fatti.
Durante l'esecuzione dell'intervento di divulsione calibrata per ragadi anali eseguito in data 25.10.2014 presso il poliambulatorio operatore il dott. e anestesista il dott. l'odierno CP_3 CP_1 CP_2
attore, in sedazione, ha riportato un trauma cranico.
Un tanto risulta dal certificato rilasciato dallo stesso dott. all'esito dell'intervento (doc. 2). CP_1
Ivi si legge, infatti, che “Durante la sedazione movimento del paziente con contusione parietale dx contro tavolino piccola escoriazione con ematoma sottocutaneo modesto. Esame neurologico negativo non segni di lesioni buona mobilità del paziente. Data la doppia aggregazione si contatta P.S. ESTE
(Dr. ) per eseguire TAC di controllo.” Per_1
3 Al Pronto Soccorso di Este è stata quindi diagnosticata un'emorragia cerebrale sub aracnoidea traumatica (doc. 3) e disposto il ricovero presso il reparto di Neurologia di Monselice, dove l'attore è rimasto sino al 4.11.2014.
Nella lettera di dimissioni, si legge che “la mattina del ricovero il paziente, mentre si trovava in condizioni di sedazione per intervento per ragadi anali, sembra si sia mosso e abbia urtato il capo contro il carrello con trauma cranico in sede parietale dx. E' stato inviato al P.S. di Este ove ha eseguito TAC cerebrale che ha mostrato un ESA. Angio TAC cerebrale negativa. Il paziente veniva pertanto ricoverato presso il nostro Reparto.”
Alla data delle dimissioni, avvenuta il 4.11.2014, risultava “non più apprezzabile l'iperdensità ematica subaracnoidea in regione fronto-temporale a destra. A sinistra persiste, invariato per spessore e dimensioni, il piccolo ematoma sottotecale frontoparietale”.
L'attore ha tentato prima la trattativa stragiudiziale, poi la mediazione e infine il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. senza giungere ad alcuna soluzione, da cui l'introduzione della presente causa.
2.1 Partendo dalla responsabilità e premesso che i medici cui si è rivolto, privatamente, l'attore e la struttura presso cui l'intervento è stato eseguito sono responsabili ex artt. 1218 e 1228 c.c. ai sensi dell'art. 7 Legge Gelli Bianco, la scrivente fa proprie le conclusioni del collegio peritale, composto dalla dott.ssa , medico legale, e dallo specialista in chirurgia generale, dott. Persona_2 Per_3
, logiche e congruamente motivate e non contestate dai consulenti di parte, che hanno ritenuto
[...] ascrivibile a condotta colposa dei sanitari il trauma cranico riportato dall'attore e determinato i postumi residuati.
Sul legittimo utilizzo della relazione resa in sede di atp, svoltosi nel contraddittorio degli odierni convenuti, anche in assenza di un provvedimento formale di acquisizione si veda, tra le tante, Cass. sent. 6591 del 2016.
I consulenti (doc. 19 pagg. 21 ss.), nulla eccependo “sull'esecuzione tecnica della divulsione calibrata anale eseguita dal dr ” (p. 24), hanno ritenuto indubbio dall'analisi della storia clinica che CP_1
“l'emorragia subaracnoidea diagnosticata al signor nel ricovero occorso dal 25.10.14 al Pt_1
4.11.14 sia di tipo post traumatico conseguente a trauma cranico occorso in concomitanza delle procedure eseguite durante l'intervento di divulsione calibrata anale del 25.10.14”.
4 E, inoltre, che “Il trauma cranico occorso può ritenersi di importante entità in quanto ha determinato un sanguinamento subaracnoideo in paziente che era in duplice antiaggregazione per recente procedura cardiochirurgica”, gravità del trauma dimostrata anche dal referto TAC all'ingresso in PS, che riporta “lesioni plurifocali a livello delle strutture cerebrali, addirittura controlaterali alla sede del trauma, dando dimostrazione della rilevanza meccanica dell'evento”.
I consulenti hanno espresso, a fronte di ciò, il dubbio che il trauma si sia generato per “semplice urto contro il tavolino servitore”, come affermato nel certificato redatto dal dott. , sostenendo CP_1 piuttosto che “il trauma deve essere avvenuto in condizioni di elevata agitazione psicomotoria”, atteso il danno parenchimale così diffuso.
Si legge quindi nella relazione che “proprio tenendo conto della peculiarità dei comportamenti dei pazienti durante le manovre di analgosedazione va ricordato, a dimostrazione della possibilità che sono noti eventi incontrollati di agitazione psicomotoria, l'esistenza di uno score di valutazione conosciuto dagli anestesisti (RASS score)1, che individua i vari livelli di comportamento e di rischio per il paziente e per lo staff che si possono incontrare durante l'esecuzione della procedura stessa.
In altre parole, mano a mano che il paziente si addormenta o si risveglia, specie in presenza di stimoli dolorosi o in condizione di concomitanti stati di ansia preoperatori, può andare incontro ad episodi acuti incontrollati e pericolosi per la sua stessa incolumità.
Proprio per questo motivo devono essere messe in atto tutte le procedure di sicurezza (sistemi di fissazione e contenzione in fase di assenza di coscienza, materiali e spazi idonei, presenza di personale adeguato) che garantiscano comunque l'incolumità al risveglio nonostante episodi di agitazione psicomotoria anche elevata”.
La necessità di adottare idonee misure nella gestione del paziente per garantirne l'incolumità si imponeva a maggior ragione nel caso in esame, apparendo chiaro “che il signor fosse soggetto Pt_1 particolare, vista la sua obesità e la sussistenza di duplice antiaggregazione”.
Nulla invece è presente in atti sulla modalità della doverosa e attenta sorveglianza infermieristico- anestesiologica attuata nel paziente sedata, accorgimenti che, secondo i consulenti, avrebbero con elevata probabilità prevenuto la verificazione del trauma cranico.
5 Né difese o allegazioni sul punto sono state svolte nel procedimento di ATP, ove pure il dott. e CP_1
i sono costituiti. CP_3
Per quanto precede, dunque, gli ausiliari (pp. 24-25) ritengono ravvisabile un errore nelle “prestazioni professionali espletate durante l'intervento del 25.10.14 eseguito presso la struttura MED Ambulatori
Polispecialistici di Padova, ad opera del dr come chirurgo e dr come anestesista”. CP_1 CP_2
“Gli errori sopraevidenziati sono causalmente correlati alle condizioni psicofisiche attuali del
, il quale è affetto esiti di trauma cranico maggiore con persistente sindrome cefalalgica e Pt_1 vertiginosa con stato ansioso reattivo”.
Omettendo di costituirsi nel presente procedimento i convenuti si sono preclusi la possibilità di fornire la prova liberatoria sugli stessi gravante.
Il danno biologico permanente conseguente e consistente in “esiti di trauma cranico maggiore con persistente sindrome cefalalgica e vertiginosa con stato ansioso reattivo” è stato stimato dai ctu nelll'8%, mentre quello temporaneo “al 100% per 10 giorni (ricovero dal 25.10.14 al 4.11.14), parziale al 75% di 30 giorni al 50% di 30 giorni giustificabili sulla base della lenta e graduale evoluzione - e risoluzione con postumi - del Quadro morboso iatrogeno”.
3. Accertato l'an, passando all'esame delle conseguenze lesive, cominciando da quelle non patrimoniali, la quantificazione operata dai ctu colloca il danno in esame nell'ambito delle c.d. micropermanenti di cui all'art. 139 CdA.
L'attore invoca, sul danno totale, temporaneo e permanente, una personalizzazione del 30% e un ulteriore aumento, sempre del 30%, per il danno morale.
Rilevato che il comma 3 del citato art. 139 “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”, per cui può riconoscersi esclusivamente un aumento massimo del 20%, comprensivo di
6 personalizzazione e morale, nel caso in esame nulla ha allegato l'attore a dimostrazione della rilevante incidenza su specifici aspetti dinamico-relazionali personali.
Quanto al danno morale, considerato che dalla ctu emergono “sofferenze (elevate in acuto e moderato lievi nel cronico), causate dalle lesioni e conseguenti menomazioni, riportate dall'esaminato nel trauma in esame derivanti dal perdurare sin all'epoca attuale e, molto probabilmente nel futuro, di sintomatologia algico-disfunzionale a carico del rachide dorso-lombare” e che i postumi attuali comprendono uno stato ansioso reattivo, che quindi comprova una situazione di disagio interiore connesso al trauma, si ritiene di riconoscere un aumento in misura pari al 10% per tale componente.
In applicazione delle tabelle ministeriali di cui al DM 16 luglio 2024 il danno liquidabile ammonta pertanto a € 16.891,17 (€ 12.731,71 pari all'8% a titolo di danno biologico permanente + € 2.623,90 a titolo di danno biologico temporaneo + € 1.535,56 come aumento per tener conto del danno morale).
3.1 Quanto ai danni patrimoniali, l'attore chiede il ristoro delle spese della perizia di parte stragiudiziale del dott. (doc. 25), per € 610,00. Per_4
La risarcibilità, quale voce di danno emergente, delle spese di assistenza peritale stragiudiziale è pacifica nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. 16990/2017), integrando voce di danno emergente ex art. 1223 c.c..
Di tali voci va valutata utilità e necessità ex ante nonché la congruità.
In caso di perizie mediche di parte deve peraltro tenersi conto che tale attività è necessaria a consentire l'individuazione dei profili censurabili e addebitabili ai sanitari.
Appare quindi oggettivamente arduo affermare che siffatta attività stragiudiziale risulti in linea di massima ridondante o superflua – salvo il caso limite rappresentato da una perizia le cui conclusioni si presentassero totalmente infondate – e solo potendosi semmai disquisire in merito all'eccessività della relativa spesa, ove la medesima non risulti commisurata ai valori medi praticati sul mercato.
L'importo nel caso in esame appare congruo, in linea con il tariffario SISMLA.
3.3 Parte attrice chiede altresì la rifusione delle spese dell'intervento pari a € 350,00 (doc. 24).
La domanda non può essere accolta.
7 L'intervento di divulsione anale calibrata – come attestato dalla ctu (doc. 19 p. 24) – è stato infatti realizzato a regola d'arte, in modo corretto, e ne è conseguita la risoluzione della problematica originariamente lamentata.
Non si ravvisano quindi i presupposti per la rifusione della spesa medica sostenuta, a fronte di una controprestazione comunque ricevuta e utilmente fruita.
3.4 Parte attrice chiede anche il ristoro di un importo forfettario pari a € 1.000 a titolo di spese mediche non documentabili.
La domanda, in quanto priva di qualsiasi allegazione e supporto probatorio a sostegno, è del pari infondata e deve essere rigettata.
3.5 Il danno complessivo, patrimoniale e non, ammonta pertanto, a valori attuali, a € 17.501,17.
Su tali somme spettano altresì gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo e sulla somma previamente devalutata alla data dell'intervento (25.10.2014 o, per i danni patrimoniali, alle singole date di sostenimento delle spese) spettano poi gli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata fino alla data della presente decisione1.
Non può accogliersi la richiesta, formulata a verbale dell'udienza di discussione, degli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c.
Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito è oggetto di una obbligazione di valore, cui quindi non si applica l'art. 1224 del c.c., fino a quando, con la liquidazione che avviene con la sentenza, diventa obbligazione di valuta (cfr. Cass. 5503 del 2003, 21396 del 2014).
Gli interessi c.d. compensativi che vengono riconosciuti sull'importo capitale non sono tecnicamente interessi, ma sono lo strumento attraverso il quale il giudice liquida il lucro cessante ovvero il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, hanno, quindi, natura e fondamento diverso dagli interessi moratori di cui all'art. 1224 c.c. (cfr. Cass. ord. 24468 del 2020 e Cass. 19063 del 2023).
Peraltro, la relativa determinazione non è automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato alleghi e provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (cfr. Cass. ord. 36878 del 2021).
Gli interessi che vengono riconosciuti sull'importo capitale devalutato alla data dell'illecito e poi via rivalutato non sono, quindi, interessi in senso tecnico cui si possa applicare il disposto dell'art. 1284, 4° comma, c.c..
Tale soluzione interpretativa non confligge con la ratio deflattiva della norma: la sanzione a un debitore inadempiente che resista in giudizio può infatti trovare giustificazione laddove sia sin dall'inizio nota alle parti la somma dovuta, non quando debba ancora stabilirsi a quanto ammonti il debito.
Quanto al saggio degli interessi compensativi, si ritiene di applicare quello legale, nulla avendo allegato l'attore al riguardo al fine di giustificare il riconoscimento di un tasso diverso e comunque considerata anche la relativa modestia della cifra, tale da essere destinata al consumo più che all'investimento.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori massimo per la fase di studio, per compensare anche l'attività stragiudiziale, medi per introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale, considerata la contumacia dei convenuti, la decisione allo stato degli atti e il mancato deposito di scritti conclusivi e altresì il valore medio per la fase di attivazione della mediazione. Lo scaglione è quello del decisum.
Tra le spese alla cui refusione ha diritto l'attore vi sono anche quelle dell'ATP.
Come precisato dalla Suprema Corte (Cass. n. 14268 del 2017) “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente
e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale,
a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto”.
In tali spese vanno comprese sia quelle del ctu, sia quelle del legale, sia quelle dei consulenti tecnici di parte.
9 La Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965).
Vanno quindi riconosciuti i compensi liquidati alla dott.ssa e al dott. , pari a € 2.928,00 Per_2 Per_3
(doc. 20 e 21), quelli del legale, pari a € 2.337, oltre accessori (importo pari ai valori medi) e quelli dei consulenti tecnici di parte, dott. e dott. (doc. 22 e 23). Per_5 Per_6
Per questi ultimi, considerato che non risultano né memorie preventive, né osservazioni alla ctu, per cui la relativa attività si è esaurita nello studio del caso e nella partecipazione a un unico incontro di operazioni peritali, si ritiene di riconoscere la spesa nei limiti di € 1.000,00 omnicomprensivi per ciascun professionista.
Atteso infine che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie sono i convenuti in solido a risultare obbligati in proposito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertata la responsabilità di , e per le ragioni di cui in parte CP_1 Controparte_2 CP_3
motiva, condanna, in solido tra loro, , e a pagare a CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1
a titolo di risarcimento danni la somma di € 17.501,17 oltre interessi e rivalutazione come in
[...]
parte motiva.
Condanna altresì i convenuti in solido a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in € 545,00 per spese vive, € 2.928,00 per spese di ctu dell'ATP, € 286,00 per spese vive dell'ATP, € 2.000,00 per spese di ctp dell'ATP, € 4.288,00 per compensi, comprensivi della mediazione, del presente procedimento ed € 2.337,00 per compensi del procedimento di ATP, oltre IVA, CPA e rimborso
10 forfettario del 15%.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 60 T.U.I.R. obbligati sono i convenuti in solido.
Padova, 21 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Va infatti osservato in diritto che nel caso di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore, non si applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.). Come da tempo stabilito da questa Corte, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 1219
c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U,
Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
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