Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01078/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01047/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2024, proposto da
IN DE, in qualità di erede di MA SC, rappresentato e difeso dagli avvocati SC Castiglione e Andrea Alecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita De Siena, Santa Durante, Saverio Molica e Anna Maria Paladino, con domicilio eletto presso lo studio Annarita De Siena in Catanzaro, via Giovanni Jannoni, 68;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 282/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro il 20.02.2023, pubblicata il 22.02.2023, notificata con formula esecutiva al Comune di Catanzaro il 25.10.2023, mediante la quale il predetto Ente veniva condannato a pagare la somma di euro 196.079,93, oltre ulteriori interessi come riconosciuti in parte motiva, in favore di MA SC, a cui è succeduto quale erede universale il sig. IN DE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza del 20 febbraio 2023, n. 282, il Tribunale di Catanzaro ha condannato il Comune di Catanzaro al pagamento – in favore dell’impresa di costruzioni MA SC, in qualità di impresa capogruppo dell’ATI MA SC e RO RO – della somma di euro 196.079,93, oltre interessi come in parte motiva;
- la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 25 ottobre 2023;
- con ricorso notificato in data 18 giugno 2024, depositato nella Segreteria in pari data, il sig. DE IN – in qualità di erede del sig. SC MA – ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- l’amministrazione si è costituita in giudizio, deducendo che:
i. l’eventuale creditore delle somme oggetto della sentenza in epigrafe non sarebbe l’impresa individuale MA SC in proprio, ma l’impresa individuale MA SC, in qualità di mandataria della ATI MA SC e RO RO, come indicato nella sentenza che si porta in esecuzione;
ii. in ogni caso, il sig. DE IN non avrebbe dimostrato di essere il titolare dell’impresa individuale MA SC, avendo accettato l’eredità con beneficio di inventario e, comunque, oltre il termine decennale previsto per l’esercizio di tale diritto, con conseguente prescrizione del relativo diritto;
Considerato, preliminarmente, che:
- non meritano accoglimento le eccezioni sollevate dal Comune di Catanzaro;
- quanto alla prima eccezione (punto i.), si rammenta che, secondo l'art. 22 della legge n. 584 del 1977 (Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità Economica Europea), “ Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto ”;
- la disciplina non è sostanzialmente mutata nel tempo sino all’attuale formulazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 36/2023, secondo il quale “ Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all’estinzione di ogni rapporto ”;
- in sostanza, la disposizione (sin dalla sua iniziale formulazione) stabilisce che il mandatario ha la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti relativi all'appalto, anche dopo il collaudo, fino alla completa estinzione del rapporto;
- questo significa che il mandatario continua ad avere la rappresentanza esclusiva fino alla completa estinzione di ogni rapporto derivante dall'appalto, inclusi eventuali contenziosi o problematiche successive alla conclusione dei lavori e che, quindi, è il soggetto che può interloquire con la stazione appaltante per tutte le questioni relative all'appalto, mentre i rapporti con i mandanti non sono rilevanti per la stazione appaltante;
- nel caso di specie, quindi, l’impresa mandataria è pienamente legittimata ad agire per ottenere l’esecuzione della sentenza specificata in epigrafe;
- quanto alla seconda eccezione (punto ii.), si osserva che l'accettazione con beneficio di inventario è una modalità di accettazione dell'eredità che permette all'erede di accettare l'eredità mantenendo distinti il proprio patrimonio da quello del defunto, sicché l'erede non è tenuto a rispondere dei debiti del defunto oltre il valore dei beni ereditati; in pratica, l’erede diviene titolare di due patrimoni distinti, quello personale e quello ereditario;
- quindi, avendo accettato l’eredità (sebbene con beneficio d’inventario), il sig. DE IN è subentrato nella titolarità dei beni e dei rapporti relativi all’impresa di costruzioni MA SC, incluso il credito riconosciuto dalla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza (mentre è formalmente cessata l’impresa, a seguito della morte dell'imprenditore individuale), potendo, dunque, sulla base della sua qualità di erede, legittimamente agire per ottemperanza della sentenza in epigrafe;
- quanto alla dedotta prescrizione del diritto di accettare l’eredità, risulta dalla documentazione prodotta che il sig. IN DE ha accettato l’eredità mediante atto pubblico del 4 luglio 2014, ovvero dopo solo due anni dalla morte del sig. SC MA, sicché nessuna prescrizione è maturata;
Considerato, quanto al merito della controversia, che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Segretario generale della Provincia di Catanzaro, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dello medesimo ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo e distratte in favore dei costituiti procuratori, debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Catanzaro di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Segretario generale della Provincia di Catanzaro, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Comune di Catanzaro al pagamento, in favore di parte ricorrente e con distrazione in favore dei costituiti procuratori, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in euro 2.852,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
SC Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO