Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
NRG 949/2025
Tribunale di Napoli Nord
Terza sezione civile
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dr. Michelangelo Petruzziello Presidente
dr. ssa Annamaria Buffardo Giudice
dr.ssa Antonella Paone Giudice rel.
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.3.2025 in seno al procedimento indicato in epigrafe, iscritto a seguito di presentazione di reclamo presentato da
La società (p.i. ), in persona del legale rapp.te p.t., - sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
- con sede in Melito di Napoli (NA) alla Via Umbria n. 5, rappresentata e difesa nel
[...]
presente procedimento, giusta procura in atti, dagli avv.ti Carlo De Maio e Massimiliano Russo
RECLAMANTE
CONTRO
(Tribunale di Napoli n. 9/2007), c.f. e p.iva , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Curatore p.t. avv. con studio in Napoli alla Via A. Depretis n. 51, Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta autorizzazione del G.D. dott. Cacace del 21/02/2025, dall'avv.
Roberto Zicchiero ( in virtù di procura speciale in atti e con questi C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Epomeo 2^ traversa n. 19.
RECLAMATO
preso atto del fatto che all'udienza indicata i procuratori si sono riportati ai rispettivi atti;
OSSERVA
Il presente procedimento prende le mosse da un reclamo presentato avverso un provvedimento reso in data 31.1.2025 dal Giudice del giudizio di opposizione ex artt. 615 co. 1 e 617 co. 1 c.p.c. recante
NRG 10059/2024, con il quale è stato pronunciato il non luogo a provvedere sull'istanza sospensiva di un ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. emesso in data 11.10.2024 dal giudice delegato nell'ambito della procedura fallimentare n. 9/2007 pendente presso il Tribunale di Napoli.
Il provvedimento di non luogo a provvedere sulla sospensiva è stato emesso per essere l'ordine di liberazione emesso dal G.D. impugnabile esclusivamente mediante il reclamo ex art. 26 l.fall. e non attraverso il rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c..
Il reclamante, nell'invocare in questa sede le ragioni atte a far ritenere il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi correttamente attivato, in primis quella legata al principio dell'apparenza, nel merito ha ribadito le ragioni che giustificavano l'istanza sospensiva in ordine alla quale il provvedimento reclamato ha pronunciato il non liquet.
Parte reclamata, nel costituirsi in questa sede, ha dedotto la cessata materia del contendere ovvero la carenza di interesse ad agire, per essere l'ordine di liberazione stato eseguito con la consegna delle chiavi dell'immobile in data 6.2.2025, l'infondatezza del reclamo dovendo il detto ordine di liberazione essere impugnato dinanzi al Tribunale di Napoli sezione fallimentare con lo specifico rimedio del reclamo ex art. 26 l. fall..
Il reclamo è infondato e va rigettato.
Il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ha correttamente individuato la ragione assorbente atta a giustificare una pronuncia di non luogo a provvedere in ordine alla istanza di sospensiva.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 25025/2019, ha espresso in maniera chiara che:
al giudice delegato è riconosciuta la possibilità di emettere un provvedimento immediato di liberazione dell'immobile assoggettato a procedura-concorsuale, modellato sull'art. 560 c.p.c. (fin da Cass. n. 2576 del 1970), senza dover preliminarmente passare dall'accertamento in sede contenziosa dell'esistenza o meno di un valido titolo in capo all'occupante, che sia opponibile alla massa. Il provvedimento, promanante dall'organo della procedura concorsuale, rimane un decreto del giudice delegato sebbene il suo contenuto sia strutturato sul modello di un tipico strumento del giudice dell'esecuzione, e come tale deve essere impugnato in sede fallimentare e con gli strumenti in quella sede previsti, in particolare con il reclamo (Cass. n. 21224 del 2011); non diviene, per il solo fatto di essere modellato su uno strumento proprio del giudice dell'esecuzione, un provvedimento del g.e., impugnabile con opposizione all'esecuzione dinanzi all'ufficio giudiziario individuato anche territorialmente secondo i diversi criteri applicabili e nei termini indicati dall'art. 560 c.p.c.. NRG 949/2025
Se all'espropriazione si dia corso in sede fallimentare, lo strumento di difesa avverso l'ordine di liberazione emesso dall'organo della procedura concorsuale è quello proprio della procedura stessa, ovvero lo strumento del reclamo previsto dalla L. Fall., art. 26. La concorsualità e le sue tipiche esigenze connesse di concentrazione e speditezza, interne alla sistematica fallimentare, sintetizzano infatti coerentemente nel solo strumento endo-fallimentare ogni altro rimedio offerto dal codice di rito alle parti interessate, in caso la procedura concorsuale sia in corso, attribuendovi carattere di generalità e di esclusività.
Tali essendo le ragioni dell'esperibilità esclusiva del rimedio endo-fallimentare, non rilevano affatto al fine di scalfire l'approdo suddetto né l'intervenuta riforma né il principio dell'apparenza, invocati dal reclamante.
Quanto al primo profilo, l'attuale espressa indicazione dell'esperibilità del solo rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordine di liberazione vale per l'ambito delle procedure espropriative individuali, applicandosi all'ambito fallimentare la, immutata, disciplina speciale ad esso relativa, tant'è che da ultimo la Suprema Corte, con ordinanza n. 28509/2024, ha ribadito l'esperibilità del solo reclamo ex art. 26 l. fall.
Quanto al secondo profilo, il richiamo al principio dell'apparenza appare in questa sede inconferente. Il detto principio opera nei seguenti termini: l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti;
qualora, tuttavia, una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in affermazioni a carattere generico, anodino o meramente apparente), l'attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa del gravame (Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18230/23). Nel caso di specie il GD, nell'ambito di una procedura fallimentare, ha emesso ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. “applicabile anche alle procedure di liquidazione in sede fallimentare” (cfr. parte dispositiva del provvedimento emesso). Ha dunque emesso una decisione in funzione di GD mutuando, nei limiti di sua applicabilità, uno strumento che è proprio dell'espropriazione individuale. Trattandosi di decreto emesso in funzione di GD viene in questione la disciplina, speciale, prevista per le relative impugnazioni: salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del NRG 949/2025
tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio (art. 26 comma 1 l. fall.). A fronte della specialità di tale disciplina speciale, la clausola di salvaguardia contenuta nell'incipit non potrebbe di certo dirsi applicabile in riferimento all'art. 560 c.p.c. ed all'espressa previsione del rimedio di cui all'art. 617 c.p.c., per il semplice fatto che non si tratta a sua volta di normativa speciale.
Ritenendosi, in definitiva, condivisibile la decisione del giudice di prime cure, il reclamo va rigettato con assorbimento di ogni altra questione sottoposta al Collegio.
Le spese verranno liquidate unitamente al merito.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, della ricorrenza di un caso di infondatezza dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbligo di effettuare il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che, secondo quanto condivisibilmente precisato da Cass. Sez. Un. N. 4315 del 2020, l'accertamento in ordine al se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo è rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria
PQM
Rigetta il reclamo proposto.
Spese al merito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto.
Aversa, camera di consiglio del 12.3.2025
Il Giudice rel.
Dr.ssa Antonella Paone
Il Presidente
Dr. Michelangelo Petruzziello