Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 666/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 666/2025 R.V.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione, proposta da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Salerno, alla via Dei Principati n. 78, presso lo studio degli avv.ti Carmelo Bifano e Annamaria Goglia che li rappresentano e difendono in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 CP_1
hanno premesso che, con decreto del 05.12.2022, il Tribunale di
[...]
a omologato la separazione consensuale dagli stessi proposta in occasione della quale le parti hanno, tra l'altro, concordato l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie la somma mensile di € 300,00 per il suo mantenimento. Al riguardo, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la modifica delle suddette condizioni con la modifica dell'importo per il mantenimento della moglie. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di separazione da luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione. La sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione (C. Cass. Civ. n.11448/2008). Orbene, nella fattispecie concreta, la mutata situazione economica dei coniugi, così come attestato da entrambe le parti, e la concorde volonta di voler modificare l'assegno di mantenimento in favore della moglie legittimano la modifica di quanto in precedenza concordato e, pertanto, il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto del 05.12.2022, ratifica quanto concordato dalle parti, disponendo che il sig. Parte_1 corrisponda alla sig.ra l'importo di Controparte_1 mensili a titolo di mant Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di separazione omologata con decreto del 05.12.2022, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
- nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi