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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha
Romano, all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 17.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 6622/2022 R.G. lavoro e previdenza
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE IERVOLINO Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. DIODATA IERVOLINO CP_1
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.12.2022 parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 371 2022
00097744 33000, asseritamente mai notificato, con cui l' chiedeva il pagamento della somma CP_1
di euro 13.997,66, a titolo di contributi dovuti alla gestione aziende con lavoratori dipendenti, relativamente al periodo dal 03/2013 al 03.2021. La sig.ra eccepiva la nullità ed illegittimità dell'avviso di addebito impugnato Parte_1
per decorso del termine di decadenza del ruolo ex art. 25 co. 1 lett. a) D. Lgs n. 46/99, nonché
l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi dall' e concludeva chiedendo l'annullamento del CP_1
provvedimento impugnato, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 23.07.2024 questo giudicante, verificata la mancata notifica del ricorso introduttivo presso la sede legale dell' , onerava pate ricorrente a tale adempimento;
CP_1
Si costituiva l' previdenziale il quale eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità CP_2
dell'opposizione perché tardiva, deduceva, altresì, di aver provveduto, a seguito di opportune verifiche dei crediti aziendali, all'annullamento parziale di alcune partite di credito, per cui asseriva che il credito residuo dell'avviso di addebito impugnato ammontasse all'importo complessivo di euro
7.458,38. Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità del ricorso, in subordine, perché fosse dichiarato dovuto l'importo di euro 7.458,38 in favore dell' , con vittoria delle Controparte_3
spese di giudizio.
All'udienza odierna udienza, svolta con modalità cartolare, parte ricorrente si riportava alle proprie difese di cui agli atti chiedendone l'integrale accoglimento, vinte le spese del giudizio.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
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1.Va dichiarata la inammissibilità della presente opposizione, in quanto proposta tardivamente.
Ed invero parte ricorrente non ha fornito la prova della tempestività del ricorso, ovvero del rispetto del termine perentorio di cui all'art. 24 D. lgs n. 46/1999.
Sebbene tale onere ricada sulla medesima parte, dagli atti del fascicolo telematico non è dato evincere, in alcun modo, la data dell'effettiva notifica dell'avviso di addebito n. 371 2022 00097744 33000 impugnato in questa sede.
Non può che richiamarsi la citata norma la quale prevede (art. 24 comma V- D.Lgs n. 46/99) la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Trattasi di termine la cui natura perentoria si ricava più che dalla lettera della legge (“ entro il termine di”) sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione, atteso che tutta la precedente giurisprudenza formatasi in materia di opposizione a ordinanze-ingiunzioni e ingiunzioni fiscali ( art. 2, comma 4 l. 389/89) e a ruoli esattoriali ( comma
6) ha sempre qualificato perentorio il termine fissato dalla legge per la proposizione del ricorso dinanzi al giudice del lavoro, assimilandolo, nella sostanza, al termine perentorio di opposizione al decreto ingiuntivo. D'altronde, la previsione legislativa risulterebbe inutiliter data qualora si ammettesse la possibilità di proporre opposizione oltre il termine prefissato. Inoltre, la relativa questione, vale a dire il controllo circa la tempestività del ricorso, rientra tra i poteri officiosi del giudice in quanto attiene alla verifica di un presupposto processuale dell'azione.
Sul punto può richiamarsi la massima di Cass. Sez. lav., 27.2.2007, n. 4506 secondo la quale “Contro
l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D. lgs. N. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti, l'osservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito, l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo (v. su. Lav. Giur, 2007, 9, 921. nota
[...]
)”. Per_1
In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo.
Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso.
Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore.
Per le suesposte ragioni la presente domanda va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, considerata la natura propriamente in rito della decisione, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Bertha Romano, così definitivamente provvede: a) dichiara l'inammissibilità del presente ricorso in opposizione ad avviso di addebito;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Nola, addì 17.12.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Gop dott.ssa Maria Bertha Romano