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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 54/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Piana, alla via F. Spirito, n. 63, cod. fisc. , C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...], residente in [...], alla
[...]
via F. Spirito, n. 63, cod. fisc. , nato a [...] C.F._2 Parte_3
l'8 luglio 1978, residente in [...], cod. fisc.
, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._3
appello, dall'avv. Gerardo Coralluzzo, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Battipaglia, alla via Olevano, n. 267; appellanti
E
1. “ (GIA' “ ), con sede legale in Verona, al viale CP_1 _2 dell'Agricoltura, n. 7, cod. fisc. e p. iva , in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
procuratore speciale, dott.ssa quale mandataria della “ CP_3 Controparte_4
, con sede legale in Milano, al viale Brenta, n. 18/B, cod. fisc. e p. iva ,
[...] P.IVA_3
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Tecla Bianco, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, al corso Garibaldi, n. 153;
1 appellata
2. “ , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Controparte_5
cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_4
appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 220/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “riformare la sentenza n 220/23, per i motivi suddetti, pertanto così provvedere: preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per manifesta fondatezza dei motivi di appello e per il grave danno economico che arrecherebbe agli appellati per l'importo elevatissimo erroneamente accertato dal Giudice di prime cure, anche in ordine, alla liquidazione delle spese e competenze ctu, nonostante l'accoglimento parziale della domanda degli appellati. … Nel merito accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione di legge e norme imperative ai sensi dell'art. 1283 cod.civ. e legge n 287 del 10.10.1990 cd antitrust, delle condizioni generali del contratto di conto corrente e conto anticipi e contratto di fideiussione, nonché contratto di finanziamento, conseguentemente condannare la banca alla rideterminazione del saldo conto corrente ordinario n 400641932 (già 3476219) e conto anticipi n 400325092 (già contrassegnato dal n. 698695), le quali sono state poi girocontate dal c/c anticipi ed addebitate sul conto corrente ordinario n. 400641932 (già
3476219) e contratto finanziamento chirografario n. 3950894 del 23/12/2011 alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi per legge.
In subordine considerato quanto ha scritto il CTU nella II Ipotesi gli appellanti sarebbero debitori, previa verifica della validità della fideiussione, nei confronti della di euro CP_6
71.209,46 (ricostruzione del saldo finale con ricalcolo delle competenze anche del conto corrente anticipi su documenti n. 400325092 (già contrassegnato dal n. 698695). Dalla ricostruzione effettuata dal C.T.U., il risultato … è di un saldo finale, alla data di estinzione del conto corrente ordinario del 23.03.2015, a debito della società correntista di €
71.209,46, come da tabella riepilogativa n. 3/a (già allegato n. 12). Condannare la banca alle competenze professionali, per i due gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare - dichiarare il presente appello inammissibile ed improcedibile, ex art. 342 c.p.c. e/o,
2 comunque, inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., non avendo il proposto gravame alcuna ragionevole probabilità di essere accolto perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
- rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. perché inammissibile ed infondata non ricorrendone i presupposti di legge;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto sostanziale di
[...]
per eventuali passività relative alle attività ante data di cessione del Controparte_4
credito (14.07.2017), rimaste in capo alla cedente unica legittimata Controparte_5
passiva per il caso di ripetizione e/o restituzione e/o domande restitutorie e/o risarcitorie, essendo la cessionaria subentrata unicamente nel lato attivo del rapporto (in tal senso Cass
30.08.2019 n. 21843); nel merito - rigettare l'appello avversario perché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
- in subordine, respingere, comunque, perché tardive, inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate ed in ogni caso non provate tutte le domande formulate nei confronti della da , e Controparte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 con l'atto di appello notificato in data 18.01.2023 avverso la sentenza n. 220/2023, pubblicata in data 16.01.2023, non notificata, del Tribunale di Salerno – 1° Sezione Civile
… che va integralmente confermata;
… - con vittoria di spese e compensi di questa fase del giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario per spese generali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 220/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , e nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell' con atto di citazione notificato il 21 aprile 2017, così provvedeva: Controparte_5
1) dichiarava inammissibile la domanda proposta dagli quali garanti della “E.P. Pt_1
Consulting & Partners s.r.l.”, dichiarata fallita con sentenza n. 68/2013, per ottenere la condanna dell' alla restituzione delle somme indebitamente percepite Controparte_5
nel corso dei rapporti intrattenuti con la predetta società; 2) accoglieva in parte la domanda di accertamento negativo del credito spiegata dagli e, per l'effetto, rideterminava Pt_1
il saldo del conto corrente ordinario n. 400641932 (già 3476219) alla data del 23 marzo
2015 da euro 121.224,33 ad euro 62.601,36 a debito della “E.P. Consulting & Partners
s.r.l.”; 3) rigettava le restanti domande articolate dagli 4) accoglieva la domanda Pt_1 riconvenzionale spiegata dalla , costituitasi in giudizio, per il Controparte_4 tramite della mandataria , quale acquirente dei crediti vantati dall' _2
, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., e, per l'effetto, condannava gli Controparte_5
in via solidale, al pagamento, in favore della società cessionaria, della Pt_1
3 complessiva somma di euro 234.537,23, di cui euro 62.601,36 per il rapporto di conto corrente ordinario n. 400641932 del 13 settembre 2005, euro 135.458,60 per il rapporto di conto anticipi n. 400325092 del 21 settembre 2005 ed euro 18.463,76 per il contratto di mutuo chirografario n. 3950894 del 23 dicembre 2011, oltre interessi al tasso legale dall'1 novembre 2017 al soddisfo;
5) compensava tra le parti, nella misura di 1/3, le spese processuali, condannando gli in via solidale, alla refusione della restante quota Pt_1 dei 2/3; 6) poneva le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico degli nella misura dei 2/3 e della , quale mandataria della Pt_1 _2 [...]
, per la quota di 1/3; 7) rigettava la domanda spiegata dalla Controparte_4 _2
, quale mandataria della “ , per ottenere la condanna degli
[...] Controparte_4
Allocca al risarcimento dei danni da lite temeraria.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello gli con atto di citazione Pt_1
notificato il 18 gennaio 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado non aveva accolto l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus rilasciata il 18 aprile 2011 e confermata il 23 dicembre 2011 per violazione della normativa antitrust, benché tale invalidità fosse rilevabile d'ufficio sulla base degli atti processuali;
2) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la fideiussione prestata dagli attori non costituiva una garanzia autonoma, non presentandone gli elementi tipici;
i contratti di affidamento del 2011/2012 erano nulli per mancanza delle sottoscrizioni degli attori;
3) il Tribunale di Salerno aveva impropriamente condannato gli attori al pagamento della somma di euro 234.537,53, giacché, essendo stata eccepita, con l'atto introduttivo del giudizio, la nullità parziale sia del conto corrente ordinario n. 400641932, sia del conto anticipi n. 400325092, avrebbe dovuto recepire l'ipotesi ricostruttiva con la quale il consulente tecnico d'ufficio aveva ricalcolato le competenze anche del conto anticipi, giungendo a determinare il saldo passivo del conto ordinario, sul quale tali addebiti erano confluiti, nel minore importo di euro 71.209,46; 4) con l'atto introduttivo del giudizio, gli attori, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, avevano formulato, in modo specifico, anche l'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse pattuiti dalla “E.P.
Consulting & Partners s.r.l.” con i contratti di conto corrente e con quello di mutuo.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 22 settembre 2023, la
(già ), quale mandataria della “ CP_1 _2 Controparte_4
, cessionaria del credito vantato dall' in forza dei rapporti di conto
[...] Controparte_5
corrente ordinario n. 400641932 e di conto anticipi n. 400325092 nonché del contratto di mutuo chirografario n. 3950894, eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità
4 dell'appello ai sensi degli artt. 342, comma 1, e 348 bis, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
Disposta con ordinanza del 5/13 ottobre 2023 l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , rimasta contumace, la causa, nella quale, con ordinanza Controparte_5
del 28 marzo/10 aprile 2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 10 ottobre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi alle parti a norma degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. con ordinanza resa il
17 ottobre 2024 e comunicata il 18 ottobre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla , CP_1 quale mandataria della , in ordine all'inammissibilità del Controparte_4 gravame per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.
Ed infatti, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dagli consta sia di una parte volitivo-censoria, diretta ad Pt_1
individuare i punti impugnati della sentenza emanata dal giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, sicché, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta sostanzialmente conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Per quanto attiene all'eccezione formulata dalla ai sensi dell'art. 348 bis, CP_1
comma 1, c.p.c., va rilevato che la pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione, per
5 non avere una ragionevole probabilità di essere accolta, deve avvenire, a norma dell'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., prima di procedere alla trattazione, all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c., sicché, qualora, come nel caso in esame, il giudizio sia pervenuto alla fase decisionale, tale strumento di accelerazione processuale non può trovare applicazione.
Ciò posto, manifestamente infondato è il primo motivo di gravame, con il quale gli lamentano che il Tribunale di Salerno non ha accolto l'eccezione di nullità della Pt_1 fideiussione omnibus prestata in favore dell' per violazione dell'art. 2, Controparte_5
comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, benché tale invalidità negoziale fosse rilevabile d'ufficio sulla base degli atti.
Ed invero, la nullità del contratto per violazione di norme imperative, costituendo oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non dedotti in maniera specifica dalla parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla loro dimostrazione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20713;
Cass. ord. 23 febbraio 2024, n. 4867).
Nella fattispecie de qua agitur, gli non hanno dedotto, né, tanto meno, Pt_1
documentato i fatti costitutivi dell'eccezione di nullità della fideiussione rilasciata in favore dell' neanche al di là dei termini perentori previsti dall'art. 183, Controparte_5
comma 6, n. 1 e n. 2, c.p.c. per la produzione delle memorie assertive ed istruttorie e, dunque, per la definizione del thema decidendum et probandum, limitandosi a formularla, peraltro in maniera generica, soltanto con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3 giugno 2021, sicché il Tribunale di Salerno ha correttamente disatteso tale doglianza, per non esserne stati prospettati e dimostrati gli elementi integrativi.
Gli al fine di rendere meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità della Pt_1 fideiussione azionata nei loro confronti dall' , avrebbero dovuto Controparte_5
tempestivamente allegare e comprovare non solo che alcune delle clausole ivi contenute erano identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall' Pt_4 nel 2003 e censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, ma anche che gli istituti di credito applicavano queste ultime disposizioni negoziali in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco della concorrenza nel mercato.
Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo dell'eccezione sollevata dagli essendo un requisito specificamente previsto dalla Banca d'Italia per qualificarle Pt_1
6 anticoncorrenziali con il provvedimento amministrativo su cui è stata incentrata la doglianza della nullità della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla “E.P. Consulting & Partners s.r.l.” nei confronti dell' , con la Controparte_5
conseguenza che, in quanto tale, doveva essere dedotto e comprovato dalla parte a tal fine onerata, secondo il principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115
c.p.c. (cfr. Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30818; Cass. 22 maggio 2019, n. 13846).
In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto dagli con il motivo di gravame Pt_1
in esame, il giudice di primo grado non avrebbe giammai potuto rilevare dagli atti processuali la nullità della fideiussione rilasciata in favore dell' , non Controparte_5 avendo i garanti della “E.P. Consulting & Partners s.r.l.” allegato e comprovato, neppure dopo il decorso dei termini stabiliti dall'art. 183, comma 6, n. 1 e n. 2, c.p.c., i presupposti fattuali generatori di tale invalidità negoziale.
Inammissibile per carenza di interesse ad agire, inteso, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., come esigenza di ottenere un risultato utile, concreto, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Cass. 28 novembre 2008,
n. 28405; Cass. ord. 28 giugno 2010, n. 15355; Cass. ord. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass.
24 gennaio 2019, n. 2057), è il secondo motivo di gravame nella parte in cui gli Pt_1
assumono che il Tribunale di Salerno ha erroneamente ritenuto che la fideiussione rilasciata in favore dell' costituisse una garanzia autonoma, atteso che Controparte_5
il giudice di primo grado ha considerato proponibili e valutato nel merito tutte le censure articolate con la domanda introduttiva, accogliendo quella relativa all'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto, con l'evidente conseguenza che la qualificazione giuridica del negozio sottoscritto a beneficio dell'istituto bancario il 18 aprile 2011 e, in rinnovazione, il 23 dicembre 2011 non ha arrecato agli appellanti alcun pregiudizio rimuovibile in sede di gravame mediante la sua contestazione.
Del resto, in tema di impugnazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, che si identifica nel pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione e deve essere apprezzata in relazione all'utilità concreta che può derivare al soggetto proponente il gravame dal suo eventuale accoglimento (cfr., ex plurimis, Cass. 7 maggio
2009, n. 10486; Cass. 12 aprile 2013, n. 8934; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395).
Il secondo motivo di gravame è inammissibile anche nella parte in cui gli si Pt_1
dolgono della nullità dei contratti di affidamento stipulati dalla “E.P. Consulting &
Partners s.r.l.” con l' il 23 dicembre 2011 e il 2 luglio 2012 per mancanza Controparte_5
7 delle loro sottoscrizioni, giacché tale censura si traduce in un'eccezione incentrata su presupposti fattuali mai allegati nel primo grado del giudizio e, di conseguenza, non deducibili in sede di gravame, a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c., ferma restando, in ogni caso, la sua assoluta infondatezza, non dovendo i contratti di apertura di credito essere stipulati anche dai garanti.
Destituito di ogni fondamento è il terzo motivo di gravame, con il quale gli Pt_1
sostengono di essere stati erroneamente condannati al pagamento della somma di euro
234.537,53, atteso che, avendo eccepito, con l'atto introduttivo del giudizio, la nullità parziale anche del conto anticipi n. 400325092, il Tribunale di Salerno avrebbe dovuto recepire l'ipotesi ricostruttiva con la quale il consulente tecnico d'ufficio ne aveva ricalcolato le competenze, determinando il saldo passivo del conto ordinario n.
400641932, sul quale tali addebiti erano confluiti, nel minore importo di euro 71.209,46.
In realtà, il giudice di primo grado, nell'accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla , quale mandataria della , cessionaria dei _2 Controparte_4 crediti vantati dall' nei confronti della “E.P. Consulting & Partners Controparte_5
s.r.l.” e dei garanti, ha condannato gli al pagamento della somma di euro Pt_1
234.537,23 non solo in forza del saldo passivo del conto corrente ordinario n. 400641932, peraltro rideterminato in euro 62.601,36 e, quindi, in misura inferiore a quella stabilita dal consulente tecnico d'ufficio nell'ipotesi di ricalcolo invocata dagli appellanti, ma anche sulla base del debito in linea capitale del conto anticipi su documenti n. 400325092, pari ad euro 135.458,60, e delle rate insolute nonché degli interessi moratori del contratto di mutuo chirografario n. 3950894 del 23 dicembre 2011, ammontanti a complessivi euro
18.463,76, in tal modo non incorrendo in alcun errore decisionale.
In sostanza, il credito azionato dalla in nome e per conto della _2 [...]
nei confronti degli derivava sia dal saldo passivo del conto Controparte_4 Pt_1
corrente ordinario n. 400641932, ridotto dal giudice di prime cure da euro 121.224,33 ad euro 62.601,36, sia dalle esposizioni debitorie generate dalla mancata restituzione, da parte della “E.P. Consulting & Partners s.r.l.”, del capitale anticipatole a fronte di documenti commerciali e dall'inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo del 23 dicembre 2011, con la conseguenza che il Tribunale di Salerno, avendo correttamente ritenuto comprovati tutti i fatti costitutivi della pretesa patrimoniale fatta valere in giudizio dall'avente causa dell' con la proposizione della Controparte_5
domanda riconvenzionale, non avrebbe in alcun modo potuto condannare i garanti della società fallita al pagamento del solo importo di euro 71.209,46.
8 Parimenti infondato è l'ultimo motivo di gravame, con il quale gli adducono di Pt_1
aver specificamente formulato, con l'atto introduttivo del giudizio, ad onta di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, anche l'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse dei contratti di conto corrente e di quello di mutuo.
In effetti, gli nel proporre la domanda, si limitavano ad ipotizzare, peraltro in Pt_1
maniera oltremodo generica e con riguardo unicamente al conto corrente ordinario n.
400641932, l'applicazione di “interessi non pattuiti e commissioni e spese, che potrebbero essere oltre ai limiti consentiti dall'art. 644 cp e legge n. 108/96”, senza avvalersi della facoltà di precisare gli elementi costitutivi della prospettata violazione normativa con la memoria assertiva prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c., che ritenevano di non depositare, richiamando, soltanto nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, un indeterminato “rapporto anticipi” e non compiendo alcun riferimento al contratto di mutuo chirografario del 23 dicembre 2011, al punto che il Tribunale di Salerno non sottoponeva al consulente tecnico d'ufficio quesiti in ordine all'eventuale usurarietà dei tassi negoziali, il cui accertamento, del resto, in mancanza di specifiche allegazioni difensive, non avrebbe comunque potuto essere demandato all'ausiliario.
Ed infatti, il debitore che intenda dimostrare la natura usuraria dei tassi di interesse passivi
è pur sempre tenuto, sotto il profilo deduttivo, ad indicare la tipologia contrattuale di riferimento, le clausole negoziali che li prevedono, quelli concretamente applicati, la misura del tasso effettivo globale medio nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nei decreti ministeriali attuativi dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr.
Sez. Un. 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. ord. 11 ottobre 2024, n. 26525).
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sugli e si liquidano, come da Pt_1
dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , quale CP_1 mandataria della “ , in complessivi euro 7.400,00 per compenso, Controparte_4
di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro
3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il
9 versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da , e avverso la sentenza n. 220/2023 Parte_1 Parte_2 Parte_3
del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna , e , in via solidale, alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 refusione, in favore della , quale mandataria della CP_1 [...]
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in Controparte_4
complessivi euro 7.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di , e Parte_1 Parte_2
. Parte_3
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
10
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 54/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Piana, alla via F. Spirito, n. 63, cod. fisc. , C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...], residente in [...], alla
[...]
via F. Spirito, n. 63, cod. fisc. , nato a [...] C.F._2 Parte_3
l'8 luglio 1978, residente in [...], cod. fisc.
, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._3
appello, dall'avv. Gerardo Coralluzzo, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Battipaglia, alla via Olevano, n. 267; appellanti
E
1. “ (GIA' “ ), con sede legale in Verona, al viale CP_1 _2 dell'Agricoltura, n. 7, cod. fisc. e p. iva , in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
procuratore speciale, dott.ssa quale mandataria della “ CP_3 Controparte_4
, con sede legale in Milano, al viale Brenta, n. 18/B, cod. fisc. e p. iva ,
[...] P.IVA_3
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Tecla Bianco, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, al corso Garibaldi, n. 153;
1 appellata
2. “ , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Controparte_5
cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_4
appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 220/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “riformare la sentenza n 220/23, per i motivi suddetti, pertanto così provvedere: preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per manifesta fondatezza dei motivi di appello e per il grave danno economico che arrecherebbe agli appellati per l'importo elevatissimo erroneamente accertato dal Giudice di prime cure, anche in ordine, alla liquidazione delle spese e competenze ctu, nonostante l'accoglimento parziale della domanda degli appellati. … Nel merito accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione di legge e norme imperative ai sensi dell'art. 1283 cod.civ. e legge n 287 del 10.10.1990 cd antitrust, delle condizioni generali del contratto di conto corrente e conto anticipi e contratto di fideiussione, nonché contratto di finanziamento, conseguentemente condannare la banca alla rideterminazione del saldo conto corrente ordinario n 400641932 (già 3476219) e conto anticipi n 400325092 (già contrassegnato dal n. 698695), le quali sono state poi girocontate dal c/c anticipi ed addebitate sul conto corrente ordinario n. 400641932 (già
3476219) e contratto finanziamento chirografario n. 3950894 del 23/12/2011 alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi per legge.
In subordine considerato quanto ha scritto il CTU nella II Ipotesi gli appellanti sarebbero debitori, previa verifica della validità della fideiussione, nei confronti della di euro CP_6
71.209,46 (ricostruzione del saldo finale con ricalcolo delle competenze anche del conto corrente anticipi su documenti n. 400325092 (già contrassegnato dal n. 698695). Dalla ricostruzione effettuata dal C.T.U., il risultato … è di un saldo finale, alla data di estinzione del conto corrente ordinario del 23.03.2015, a debito della società correntista di €
71.209,46, come da tabella riepilogativa n. 3/a (già allegato n. 12). Condannare la banca alle competenze professionali, per i due gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare - dichiarare il presente appello inammissibile ed improcedibile, ex art. 342 c.p.c. e/o,
2 comunque, inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., non avendo il proposto gravame alcuna ragionevole probabilità di essere accolto perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
- rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. perché inammissibile ed infondata non ricorrendone i presupposti di legge;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto sostanziale di
[...]
per eventuali passività relative alle attività ante data di cessione del Controparte_4
credito (14.07.2017), rimaste in capo alla cedente unica legittimata Controparte_5
passiva per il caso di ripetizione e/o restituzione e/o domande restitutorie e/o risarcitorie, essendo la cessionaria subentrata unicamente nel lato attivo del rapporto (in tal senso Cass
30.08.2019 n. 21843); nel merito - rigettare l'appello avversario perché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
- in subordine, respingere, comunque, perché tardive, inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate ed in ogni caso non provate tutte le domande formulate nei confronti della da , e Controparte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 con l'atto di appello notificato in data 18.01.2023 avverso la sentenza n. 220/2023, pubblicata in data 16.01.2023, non notificata, del Tribunale di Salerno – 1° Sezione Civile
… che va integralmente confermata;
… - con vittoria di spese e compensi di questa fase del giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario per spese generali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 220/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , e nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell' con atto di citazione notificato il 21 aprile 2017, così provvedeva: Controparte_5
1) dichiarava inammissibile la domanda proposta dagli quali garanti della “E.P. Pt_1
Consulting & Partners s.r.l.”, dichiarata fallita con sentenza n. 68/2013, per ottenere la condanna dell' alla restituzione delle somme indebitamente percepite Controparte_5
nel corso dei rapporti intrattenuti con la predetta società; 2) accoglieva in parte la domanda di accertamento negativo del credito spiegata dagli e, per l'effetto, rideterminava Pt_1
il saldo del conto corrente ordinario n. 400641932 (già 3476219) alla data del 23 marzo
2015 da euro 121.224,33 ad euro 62.601,36 a debito della “E.P. Consulting & Partners
s.r.l.”; 3) rigettava le restanti domande articolate dagli 4) accoglieva la domanda Pt_1 riconvenzionale spiegata dalla , costituitasi in giudizio, per il Controparte_4 tramite della mandataria , quale acquirente dei crediti vantati dall' _2
, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., e, per l'effetto, condannava gli Controparte_5
in via solidale, al pagamento, in favore della società cessionaria, della Pt_1
3 complessiva somma di euro 234.537,23, di cui euro 62.601,36 per il rapporto di conto corrente ordinario n. 400641932 del 13 settembre 2005, euro 135.458,60 per il rapporto di conto anticipi n. 400325092 del 21 settembre 2005 ed euro 18.463,76 per il contratto di mutuo chirografario n. 3950894 del 23 dicembre 2011, oltre interessi al tasso legale dall'1 novembre 2017 al soddisfo;
5) compensava tra le parti, nella misura di 1/3, le spese processuali, condannando gli in via solidale, alla refusione della restante quota Pt_1 dei 2/3; 6) poneva le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico degli nella misura dei 2/3 e della , quale mandataria della Pt_1 _2 [...]
, per la quota di 1/3; 7) rigettava la domanda spiegata dalla Controparte_4 _2
, quale mandataria della “ , per ottenere la condanna degli
[...] Controparte_4
Allocca al risarcimento dei danni da lite temeraria.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello gli con atto di citazione Pt_1
notificato il 18 gennaio 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado non aveva accolto l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus rilasciata il 18 aprile 2011 e confermata il 23 dicembre 2011 per violazione della normativa antitrust, benché tale invalidità fosse rilevabile d'ufficio sulla base degli atti processuali;
2) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la fideiussione prestata dagli attori non costituiva una garanzia autonoma, non presentandone gli elementi tipici;
i contratti di affidamento del 2011/2012 erano nulli per mancanza delle sottoscrizioni degli attori;
3) il Tribunale di Salerno aveva impropriamente condannato gli attori al pagamento della somma di euro 234.537,53, giacché, essendo stata eccepita, con l'atto introduttivo del giudizio, la nullità parziale sia del conto corrente ordinario n. 400641932, sia del conto anticipi n. 400325092, avrebbe dovuto recepire l'ipotesi ricostruttiva con la quale il consulente tecnico d'ufficio aveva ricalcolato le competenze anche del conto anticipi, giungendo a determinare il saldo passivo del conto ordinario, sul quale tali addebiti erano confluiti, nel minore importo di euro 71.209,46; 4) con l'atto introduttivo del giudizio, gli attori, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, avevano formulato, in modo specifico, anche l'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse pattuiti dalla “E.P.
Consulting & Partners s.r.l.” con i contratti di conto corrente e con quello di mutuo.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 22 settembre 2023, la
(già ), quale mandataria della “ CP_1 _2 Controparte_4
, cessionaria del credito vantato dall' in forza dei rapporti di conto
[...] Controparte_5
corrente ordinario n. 400641932 e di conto anticipi n. 400325092 nonché del contratto di mutuo chirografario n. 3950894, eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità
4 dell'appello ai sensi degli artt. 342, comma 1, e 348 bis, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
Disposta con ordinanza del 5/13 ottobre 2023 l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , rimasta contumace, la causa, nella quale, con ordinanza Controparte_5
del 28 marzo/10 aprile 2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 10 ottobre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi alle parti a norma degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. con ordinanza resa il
17 ottobre 2024 e comunicata il 18 ottobre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla , CP_1 quale mandataria della , in ordine all'inammissibilità del Controparte_4 gravame per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.
Ed infatti, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dagli consta sia di una parte volitivo-censoria, diretta ad Pt_1
individuare i punti impugnati della sentenza emanata dal giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, sicché, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta sostanzialmente conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Per quanto attiene all'eccezione formulata dalla ai sensi dell'art. 348 bis, CP_1
comma 1, c.p.c., va rilevato che la pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione, per
5 non avere una ragionevole probabilità di essere accolta, deve avvenire, a norma dell'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., prima di procedere alla trattazione, all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c., sicché, qualora, come nel caso in esame, il giudizio sia pervenuto alla fase decisionale, tale strumento di accelerazione processuale non può trovare applicazione.
Ciò posto, manifestamente infondato è il primo motivo di gravame, con il quale gli lamentano che il Tribunale di Salerno non ha accolto l'eccezione di nullità della Pt_1 fideiussione omnibus prestata in favore dell' per violazione dell'art. 2, Controparte_5
comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, benché tale invalidità negoziale fosse rilevabile d'ufficio sulla base degli atti.
Ed invero, la nullità del contratto per violazione di norme imperative, costituendo oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non dedotti in maniera specifica dalla parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla loro dimostrazione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20713;
Cass. ord. 23 febbraio 2024, n. 4867).
Nella fattispecie de qua agitur, gli non hanno dedotto, né, tanto meno, Pt_1
documentato i fatti costitutivi dell'eccezione di nullità della fideiussione rilasciata in favore dell' neanche al di là dei termini perentori previsti dall'art. 183, Controparte_5
comma 6, n. 1 e n. 2, c.p.c. per la produzione delle memorie assertive ed istruttorie e, dunque, per la definizione del thema decidendum et probandum, limitandosi a formularla, peraltro in maniera generica, soltanto con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3 giugno 2021, sicché il Tribunale di Salerno ha correttamente disatteso tale doglianza, per non esserne stati prospettati e dimostrati gli elementi integrativi.
Gli al fine di rendere meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità della Pt_1 fideiussione azionata nei loro confronti dall' , avrebbero dovuto Controparte_5
tempestivamente allegare e comprovare non solo che alcune delle clausole ivi contenute erano identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall' Pt_4 nel 2003 e censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, ma anche che gli istituti di credito applicavano queste ultime disposizioni negoziali in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco della concorrenza nel mercato.
Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo dell'eccezione sollevata dagli essendo un requisito specificamente previsto dalla Banca d'Italia per qualificarle Pt_1
6 anticoncorrenziali con il provvedimento amministrativo su cui è stata incentrata la doglianza della nullità della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla “E.P. Consulting & Partners s.r.l.” nei confronti dell' , con la Controparte_5
conseguenza che, in quanto tale, doveva essere dedotto e comprovato dalla parte a tal fine onerata, secondo il principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115
c.p.c. (cfr. Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30818; Cass. 22 maggio 2019, n. 13846).
In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto dagli con il motivo di gravame Pt_1
in esame, il giudice di primo grado non avrebbe giammai potuto rilevare dagli atti processuali la nullità della fideiussione rilasciata in favore dell' , non Controparte_5 avendo i garanti della “E.P. Consulting & Partners s.r.l.” allegato e comprovato, neppure dopo il decorso dei termini stabiliti dall'art. 183, comma 6, n. 1 e n. 2, c.p.c., i presupposti fattuali generatori di tale invalidità negoziale.
Inammissibile per carenza di interesse ad agire, inteso, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., come esigenza di ottenere un risultato utile, concreto, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Cass. 28 novembre 2008,
n. 28405; Cass. ord. 28 giugno 2010, n. 15355; Cass. ord. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass.
24 gennaio 2019, n. 2057), è il secondo motivo di gravame nella parte in cui gli Pt_1
assumono che il Tribunale di Salerno ha erroneamente ritenuto che la fideiussione rilasciata in favore dell' costituisse una garanzia autonoma, atteso che Controparte_5
il giudice di primo grado ha considerato proponibili e valutato nel merito tutte le censure articolate con la domanda introduttiva, accogliendo quella relativa all'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto, con l'evidente conseguenza che la qualificazione giuridica del negozio sottoscritto a beneficio dell'istituto bancario il 18 aprile 2011 e, in rinnovazione, il 23 dicembre 2011 non ha arrecato agli appellanti alcun pregiudizio rimuovibile in sede di gravame mediante la sua contestazione.
Del resto, in tema di impugnazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, che si identifica nel pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione e deve essere apprezzata in relazione all'utilità concreta che può derivare al soggetto proponente il gravame dal suo eventuale accoglimento (cfr., ex plurimis, Cass. 7 maggio
2009, n. 10486; Cass. 12 aprile 2013, n. 8934; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395).
Il secondo motivo di gravame è inammissibile anche nella parte in cui gli si Pt_1
dolgono della nullità dei contratti di affidamento stipulati dalla “E.P. Consulting &
Partners s.r.l.” con l' il 23 dicembre 2011 e il 2 luglio 2012 per mancanza Controparte_5
7 delle loro sottoscrizioni, giacché tale censura si traduce in un'eccezione incentrata su presupposti fattuali mai allegati nel primo grado del giudizio e, di conseguenza, non deducibili in sede di gravame, a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c., ferma restando, in ogni caso, la sua assoluta infondatezza, non dovendo i contratti di apertura di credito essere stipulati anche dai garanti.
Destituito di ogni fondamento è il terzo motivo di gravame, con il quale gli Pt_1
sostengono di essere stati erroneamente condannati al pagamento della somma di euro
234.537,53, atteso che, avendo eccepito, con l'atto introduttivo del giudizio, la nullità parziale anche del conto anticipi n. 400325092, il Tribunale di Salerno avrebbe dovuto recepire l'ipotesi ricostruttiva con la quale il consulente tecnico d'ufficio ne aveva ricalcolato le competenze, determinando il saldo passivo del conto ordinario n.
400641932, sul quale tali addebiti erano confluiti, nel minore importo di euro 71.209,46.
In realtà, il giudice di primo grado, nell'accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla , quale mandataria della , cessionaria dei _2 Controparte_4 crediti vantati dall' nei confronti della “E.P. Consulting & Partners Controparte_5
s.r.l.” e dei garanti, ha condannato gli al pagamento della somma di euro Pt_1
234.537,23 non solo in forza del saldo passivo del conto corrente ordinario n. 400641932, peraltro rideterminato in euro 62.601,36 e, quindi, in misura inferiore a quella stabilita dal consulente tecnico d'ufficio nell'ipotesi di ricalcolo invocata dagli appellanti, ma anche sulla base del debito in linea capitale del conto anticipi su documenti n. 400325092, pari ad euro 135.458,60, e delle rate insolute nonché degli interessi moratori del contratto di mutuo chirografario n. 3950894 del 23 dicembre 2011, ammontanti a complessivi euro
18.463,76, in tal modo non incorrendo in alcun errore decisionale.
In sostanza, il credito azionato dalla in nome e per conto della _2 [...]
nei confronti degli derivava sia dal saldo passivo del conto Controparte_4 Pt_1
corrente ordinario n. 400641932, ridotto dal giudice di prime cure da euro 121.224,33 ad euro 62.601,36, sia dalle esposizioni debitorie generate dalla mancata restituzione, da parte della “E.P. Consulting & Partners s.r.l.”, del capitale anticipatole a fronte di documenti commerciali e dall'inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo del 23 dicembre 2011, con la conseguenza che il Tribunale di Salerno, avendo correttamente ritenuto comprovati tutti i fatti costitutivi della pretesa patrimoniale fatta valere in giudizio dall'avente causa dell' con la proposizione della Controparte_5
domanda riconvenzionale, non avrebbe in alcun modo potuto condannare i garanti della società fallita al pagamento del solo importo di euro 71.209,46.
8 Parimenti infondato è l'ultimo motivo di gravame, con il quale gli adducono di Pt_1
aver specificamente formulato, con l'atto introduttivo del giudizio, ad onta di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, anche l'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse dei contratti di conto corrente e di quello di mutuo.
In effetti, gli nel proporre la domanda, si limitavano ad ipotizzare, peraltro in Pt_1
maniera oltremodo generica e con riguardo unicamente al conto corrente ordinario n.
400641932, l'applicazione di “interessi non pattuiti e commissioni e spese, che potrebbero essere oltre ai limiti consentiti dall'art. 644 cp e legge n. 108/96”, senza avvalersi della facoltà di precisare gli elementi costitutivi della prospettata violazione normativa con la memoria assertiva prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c., che ritenevano di non depositare, richiamando, soltanto nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, un indeterminato “rapporto anticipi” e non compiendo alcun riferimento al contratto di mutuo chirografario del 23 dicembre 2011, al punto che il Tribunale di Salerno non sottoponeva al consulente tecnico d'ufficio quesiti in ordine all'eventuale usurarietà dei tassi negoziali, il cui accertamento, del resto, in mancanza di specifiche allegazioni difensive, non avrebbe comunque potuto essere demandato all'ausiliario.
Ed infatti, il debitore che intenda dimostrare la natura usuraria dei tassi di interesse passivi
è pur sempre tenuto, sotto il profilo deduttivo, ad indicare la tipologia contrattuale di riferimento, le clausole negoziali che li prevedono, quelli concretamente applicati, la misura del tasso effettivo globale medio nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nei decreti ministeriali attuativi dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr.
Sez. Un. 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. ord. 11 ottobre 2024, n. 26525).
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sugli e si liquidano, come da Pt_1
dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , quale CP_1 mandataria della “ , in complessivi euro 7.400,00 per compenso, Controparte_4
di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro
3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il
9 versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da , e avverso la sentenza n. 220/2023 Parte_1 Parte_2 Parte_3
del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna , e , in via solidale, alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 refusione, in favore della , quale mandataria della CP_1 [...]
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in Controparte_4
complessivi euro 7.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di , e Parte_1 Parte_2
. Parte_3
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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