CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4578 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2679 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 27 giugno 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da se stesso e dall'avv. Domenico Rotondo
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLATA
OGGETTO: risarcimento del danno extracontrattuale
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
RO n. 20385/2018 che – in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo classamento (C/1 anziché C/2) dell'immobile sito in RO,
Circonvallazione Nomentana 462, iscritto al NCEU di RO al foglio 586, particella 188, subalterno 1 – ha condannato l' a pagare in favore dell'attore la somma Controparte_1 di 188.139,75 €.
Il ha fondato la domanda di risarcimento del danno sui seguenti elementi di Pt_1 fatto:
a) il 21 gennaio 2005 egli ha acquistato per il prezzo di 635.000,00 € un immobile sito in RO, Circonvallazione Nomentana 462, iscritto al NCEU del Comune di RO al foglio
586, particella 188, subalterno 1 e classificato in categoria C/1 (immobile ad uso commerciale);
b) con atto di rettifica e liquidazione n. 2005V000231000 notificato il 12 gennaio 2007,
l' ha rideterminato nella misura di 2.887,650,00 € il valore Controparte_1 dell'immobile (rispetto al valore di 635.000,00 € dichiarato nell'atto di acquisto), liquidando a titolo di maggiori imposte, sanzioni e interessi la complessiva somma di 459.820,12 €;
c) con sentenza n. 265/51/2008, la Commissione tributaria provinciale di RO ha respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di rettifica e liquidazione;
d) con sentenza n. 21/28/2010, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto l'appello;
e) con scrittura privata del 2 ottobre 2009 l'immobile è stato concesso in locazione alla con destinazione d'uso commerciale (cat. C/1), per un canone annuo di Controparte_2
54.000,00 € oltre IVA;
f) a seguito di presentazione di denuncia di inizio di attività (DIA) per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, è emerso che l'immobile non aveva la destinazione d'uso corrispondente al classamento indicato nell'atto di acquisto (cat. C/1), bensì quella di magazzino – scantinato (cat. C/2);
g) con scrittura privata del 5 giugno 2010 il e la hanno concluso Pt_1 Controparte_2 un nuovo contratto di locazione che teneva conto della diversa destinazione d'uso dell'immobile (cat. C/2);
h) con lettera raccomandata del 30 settembre 2010, l' ha Controparte_3 comunicato che il corretto classamento dell'immobile corrisponde alla categoria catastale C/2
e che, per mero errore materiale, in fase di registrazione negli atti catastali dell'impianto è stata riportata la categoria C/1; l'Ufficio ha quindi provveduto ad emanare l'avviso di
2 accertamento n. 1047651/2010 da cui risulta l'assegnazione del corretto classamento (cat.
C/2) e la riduzione della rendita catastale (da 29.716,46 € a 3.645,51 €);
i) a seguito di tale comunicazione, il ha presentato ricorso per revocazione Pt_1 della sentenza della CTR del Lazio n. 21/28/2010 (al fine di far valere l'errore nel classamento imputabile all'Amministrazione finanziaria ed ottenere l'annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione a suo tempo emesso), ma con sentenza n. 24/38/2011 – divenuta definitiva per mancata impugnazione - la Commissione tributaria regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso in difetto dei presupposti per la revocazione della sentenza impugnata, pur avendo ritenuto – nella motivazione della sentenza – “di onerare
l'Ufficio accertatore di provvedere alla più equa rideterminazione delle imposte dovute in esito alle dichiarazioni rese dall' e nel rispetto delle disposizioni contenute Parte_2 nello Statuto del Contribuente”;
j) l' ha omesso di annullare in autotutela l'avviso di rettifica e Controparte_1 liquidazione n. 2005V000231000, iscrivendo a ruolo l'intero importo accertato, notificando al una cartella di pagamento dell'importo di 469.794,03 € e un atto di pignoramento Pt_1 presso terzi per un importo di 523.947,07 €;
k) la condotta dell' ha causato all'attore i danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali dettagliatamente indicati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Con la sentenza n. 20385/2018 – qui impugnata – il tribunale ha condannato l'
[...]
a pagare in favore dell'attore la somma di 188.139,75 €, di cui: CP_1
a) 40.756,85 € per costi e spese sostenuti per ottenere il cambio di destinazione d'uso dell'immobile;
b) 110.800,00 € a titolo di “risarcimento del danno per il mancato guadagno costituito dai canoni di locazione non percepiti a regime come locale commerciale cat. C/1”;
c) 10.000,00 € a titolo di danno non patrimoniale derivante “dall'importante alterazione della vita quotidiana e dello stato psichico subiti dall'attore, costretto a compiere numerose e impegnative attività e ad intraprendere e subire plurime azioni giudiziarie (ancora in atto) al fine di porre rimedio alle conseguenze dell'errata destinazione d'uso del locale acquistato” oltre rivalutazione monetaria e interessi da ritardo calcolati sulle somme indicate sub a)
e b).
Il ha proposto appello avverso la sentenza deducendo che: Pt_1
1) il tribunale ha violato il principio di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), i princìpi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) e l'art. 2 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37 (regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria), laddove ha ritenuto che il giudicato formatosi sulla sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Lazio n. 21/28/2010 (che ha respinto il ricorso proposto dal avverso l'avviso di Pt_1 rettifica e liquidazione n. 2005V000231000) impedisse all'Amministrazione finanziaria di
3 annullare in autotutela quell'avviso di accertamento, dal momento che risulta accertato che esso è stato emesso sulla base dell'erronea classificazione dell'immobile di Circonvallazione
Nomentana 462 in categoria C/1 (locale ad uso commerciale) anziché in categoria C/2
(magazzino);
2) l' risponde della propria condotta dolosa perché ha omesso di Controparte_1 annullare in autotutela l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2005V000231000 (consentendo all' di notificare atti di pignoramento e cartelle esattoriali sulla base Controparte_4 di un avviso di accertamento illegittimo), nonostante l' abbia Controparte_3 riconosciuto - con lettera del 30 settembre 2010 - che il classamento dell'immobile in categoria C/1 è stato frutto di un errore e nonostante la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio – nel dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal contribuente – abbia espressamente affermato in motivazione che “si ritiene pure di onerare l'Ufficio accertatore di provvedere alla più equa rideterminazione delle imposte dovute dal ricorrente in esito alle dichiarazioni rese dall' ”; Parte_2
3) il tribunale ha erroneamente escluso la risarcibilità di alcune voci di danno e in particolare:
a) ha liquidato il danno non patrimoniale nella misura di 10.000,00 € a fronte di una richiesta risarcitoria di 1.493.317,08 € comprensiva del danno biologico sofferto dal Pt_1
a seguito dell'infarto che lo ha colpito nel mese di aprile 2011, dei “danni per tutti i processi subìti” (contenzioso tributario;
contenzioso con la conduttrice dell'immobile , Controparte_2 dei danni causati dal “ricevere pignoramenti presso terzi e mobiliari da parte dell'Equitalia
s.p.a.” che hanno “stravolto il normale vivere quotidiano creando apprensione, stress, umiliazione, perdita di credibilità, riduzione dell'attività lavorativa, ecc.” (pagg. 39 ss. dell'atto di appello);
b) ha escluso la risarcibilità del danno collegato alla stipula di un mutuo di
1.794.868,09 €;
c) ha escluso la risarcibilità del danno inerente al versamento della maggiore imposta
ICI/IMU per gli anni dal 2005 al 2017 (danno da quantificarsi nella misura di 179.275,88 €, avuto riguardo al valore dell'imposta liquidata nell'avviso di accertamento relativo all'anno
2009 [7.426,15 €] moltiplicato per tutti gli anni in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata e maggiorato di sanzioni, interessi e spese);
d) ha escluso la risarcibilità del danno derivante dalla perdita di valore dell'immobile di Circonvallazione Nomentana 462.
L'appellante ha concluso domandando la condanna dell' al Controparte_1 pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di 3.740.961,05 € (ulteriore rispetto a quella già liquidata dal tribunale) e della somma di 3.000.000,00 € (richiesta al Pt_1 dalla nell'ambito del contenzioso pendente tra le parti in relazione alla Controparte_2 locazione dell'immobile di Circonvallazione Nomentana 462).
Si è costituita in giudizio l' domandando il rigetto dell'appello e Controparte_1
4 proponendo a sua volta appello incidentale, ribadendo l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento del danno formulata dal , ribadendo l'eccezione di Pt_1 irrisarcibilità dei danni che il avrebbe potuto evitare ai sensi dell'art. 1227, secondo Pt_1 comma, c.c. e chiedendo che vengano in ogni caso ridotti gli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno, rideterminando nella minor somma di 42.362,00 € il risarcimento del danno derivante dalla riduzione dei canoni di locazione dell'immobile.
L'appello principale è infondato e va pertanto respinto.
Con i primi due motivi di appello – che possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi tra di loro – l'avv. si duole del fatto che il tribunale Pt_1 abbia riconosciuto l'Amministrazione finanziaria responsabile soltanto dell'erroneo classamento dell'immobile e non anche dell'omesso annullamento in autotutela dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 2005V000231000, che avrebbe dovuto essere annullato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 97 Cost., non ostandovi il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice tributario che ha respinto il ricorso proposto avverso l'atto impositivo.
La doglianza non può essere condivisa.
L'art. 2, comma 1, del regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria di cui al decreto ministeriale
11 febbraio 1997, n. 37 – oggi abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 2019 ma applicabile ratione temporis al caso di specie – consente all'Amministrazione finanziaria di procedere d'ufficio all'annullamento (o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento) in caso di illegittimità dell'atto (o dell'imposizione) dovuti – inter alia - ad errore sul presupposto dell'imposta.
L'art. 2, comma 2, del regolamento stabilisce tuttavia che non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, quando sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Non trova invece applicazione ratione temporis al caso di specie la nuova disciplina sulla c.d. autotutela facoltativa contenuta nell'art. 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n.
212 (introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 2019), che consente all'Amministrazione finanziaria di annullare in tutto o in parte, anche d'ufficio, un atto d'imposizione illegittimo, benché divenuto definitivo.
La decisione del tribunale di escludere l'illiceità della condotta omissiva dell'
[...]
(la quale non ha annullato l'avviso di rettifica e liquidazione n. CP_1
2005V000231000, benché l' avesse nelle more corretto il classamento Controparte_3 dell'immobile, riducendo la rendita catastale) deve ritenersi corretta.
Con la sentenza n. 265/51/2008 la Commissione tributaria provinciale di RO ha respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2005V000231000 e l'appello avverso la sentenza è stato respinto con sentenza n. 21/28/2010 della Commissione
5 tributaria regionale del Lazio, rendendo definitivo l'accertamento.
Con la sentenza n. 24/38/2011 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal avverso la sentenza Pt_1 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 21/28/2010, affermando che:
a) non era ravvisabile nel caso di specie il dolo revocatorio previsto dall'art. 395, n. 1
c.p.c.;
b) il ricorrente non aveva fornito la prova della tempestività del ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992;
c) l'omessa produzione dei “documenti decisivi” nei precedenti gradi di giudizio doveva ritenersi imputabile alla sola parte ricorrente “la quale non si è sufficientemente attivata per rinvenire le prove necessarie per la sua adeguata difesa e non può quindi legittimamente fondare l'azione revocatoria proposta” (così a pag. 3 della sentenza: documento n. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell' nel giudizio di primo Controparte_1 grado).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione (avverso la quale il non ha proposto impugnazione) ha reso irretrattabile l'accertamento di merito Pt_1 compiuto dal giudice tributario con la sentenza n. 265/51/2008 della CT di RO
(confermata dalla sentenza n. 21/28/2010 della CTR del Lazio), rendendo impossibile per l'Amministrazione finanziaria annullare in autotutela l'avviso di rettifica e liquidazione n.
2005V000231000 (v. supra).
Va escluso al riguardo che il giudicato ostativo all'esercizio del potere di autotutela sia quello “in rito” formatosi sulla sentenza che ha respinto il ricorso per revocazione (come invece sostiene il a pag. 16 dell'atto di appello), dal momento che quella sentenza Pt_1 non contiene alcun accertamento sul merito della pretesa tributaria, che è invece contenuto nella sentenza n. 265/51/2008 della CT di RO - confermata in sede di appello e passata in giudicato – che ha respinto il ricorso proposto dal avverso l'avviso di rettifica e Pt_1 liquidazione n. 2005V000231000.
Va altresì escluso che l'Amministrazione finanziaria avesse l'obbligo di annullare in autotutela l'avviso di rettifica e liquidazione in forza “dell'onere impartito dalla Commissione
Tributaria Regionale di RO” con la sentenza n. 24/38/2011 (così alle pagg. 19 e ss. dell'atto di appello).
Come correttamente affermato dal tribunale, infatti, “l'onere in questione, contenuto nella motivazione e non anche nel dispositivo [...] è una considerazione estranea alla controversia e priva di relazione causale col deciso, che non costituisce una statuizione giudiziale coperta dal giudicato” (così a pag. 10 della sentenza impugnata).
L'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza n. 24/38/2011 della
Commissione Tributaria Regionale del Lazio – laddove è scritto che “si ritiene di onerare
l'Ufficio accertatore di provvedere alla più equa rideterminazione delle imposte dovute dal ricorrente in esito alle dichiarazioni rese dall' e nel rispetto delle Parte_2
6 disposizioni contenute nello Statuto del Contribuente” è infatti eccentrica, in quanto distonica rispetto al decisum (avendo dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, il giudice tributario non avrebbe in alcun modo potuto entrare nel merito della vicenda) e avulsa dalla ratio decidendi (v. supra).
Alla luce delle considerazioni che precedono, i primi due motivi di appello sono dunque infondati, dovendosi ritenere assorbita l'ulteriore doglianza fondata sull'emissione della cartella di pagamento n. 097 2013 0103382152 e sul successivo pignoramento presso terzi per importi che non terrebbero conto di quanto medio tempore già versato dalla venditrice Pt_3
dal momento che nelle more del presente giudizio l'intero importo iscritto a ruolo è
[...] stato definito mediante pagamento ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, con conseguente sgravio degli importi iscritti a ruolo a carico dell'odierno appellante principale (v. i documenti allegati alle note di trattazione scritta depositate dalla difesa erariale il 29 settembre 2020).
Con il terzo motivo di appello, il si duole del fatto che il tribunale abbia Pt_1 escluso la risarcibilità di alcune voci di danno patrimoniale e abbia liquidato nella ridotta misura di 10.000,00 € il danno non patrimoniale lamentato dall'attore.
Il tribunale, accogliendo solo in parte la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore, ha infatti condannato l' a pagare in favore del la Controparte_1 Pt_1 complessiva somma di 40.756,85 € per i costi sostenuti per ottenere il cambio di destinazione d'uso dell'immobile (da C/1 a C/2), la somma di 110.800,00 € a titolo di minor guadagno conseguito dalla locazione dell'immobile e la somma di 10.000,00 € per i danni non patrimoniali sofferti, oltre accessori.
L'appellante domanda il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni non riconosciuti dal tribunale (per un importo complessivo di 6.740.961,05 €) e segnatamente (v. pagg. 31 e ss. dell'atto di appello e lo specchietto riassuntivo riportato a pag. 43):
- 1.493.317,08 € per la “grave lesione dei valori della persona umana (salute, famiglia, reputazione, immagine professionale quale conseguenza anche dei pignoramenti subiti, perdita di credibilità con gli istituti bancari, privazione di conti correnti e carte di credito, etc.)”;
- 1.794.868,09 € di cui all'atto di precetto intimato dalla Controparte_5 in relazione ad un debito derivante da due contratti di mutuo stipulati con
[...] la (successivamente incorporata nella prima); Controparte_6
- 179.275,88 € a titolo di maggiori imposte versate per ICI/IMU in conseguenza dell'errato classamento dell'immobile di Via Circonvallazione Nomentana 462;
- il danno derivante dalla perdita di valore dell'immobile in conseguenza dell'errato classamento;
- 3.000.000,00 € a titolo di ristoro dei danni richiesti al dalla conduttrice Pt_1 dell'immobile (la . Controparte_2
La doglianza dell'appellante è infondata sotto tutti i profili denunciati.
7 Quanto al danno patrimoniale lamentato si osserva che:
a) come si evince dalla documentazione depositata, l'importo di 1.794.868,09 € di cui all'atto di precetto intimato dalla si riferisce a due Controparte_5 contratti di mutuo stipulati con la il 28 settembre 2005 (per Controparte_6 un importo di 1.300.000,00 €) e il 5 dicembre 2007 (per un importo analogo). Avuto riguardo all'epoca in cui questi mutui sono stati stipulati e al loro importo complessivo (2.600.000,00
€) va escluso che si tratti di mutui stipulati per far fronte all'acquisto dell'immobile di Via
Circonvallazione Nomentana 462 (avvenuto il 21 gennaio 2005 per un corrispettivo di
635.000,00 € già interamente versato al momento dell'acquisto) o per far fronte al pagamento delle somme indicate nell'avviso di rettifica e liquidazione n. 2005V000231000 (che è stato notificato nel 2006, un anno dopo la stipula del primo mutuo) e nella cartella di pagamento n.
097 2013 0103382152 (che è stata notificata nel 2013, anni dopo che quei mutui furono stipulati). Va conseguentemente esclusa l'esistenza di qualsiasi nesso di causalità tra il mancato pagamento delle rate di quei mutui, il conseguente pignoramento degli immobili dati in garanzia e la loro vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello del libero mercato, trattandosi di vicende nulla hanno a che vedere con l'erroneo classamento dell'immobile di
Via Circonvallazione Nomentana 462 operato dall' e da questa Controparte_3 rettificato nel 2010;
b) quanto alle maggiori imposte che il afferma di aver versato in conseguenza Pt_1 dell'avviso di accertamento n. 141027538 relativo all'anno 2009 per ICI/IMU (che sarebbe stata rideterminata in eccesso in base all'errato classamento dell'immobile di Via
Circonvallazione Nomentana 462: pagg. 37 e 38 dell'atto di appello), si osserva che l'appellante non ha provato che abbia effettivamente chiesto il pagamento Parte_4 dell'importo di 179.275,88 € di cui in questa sede viene chiesto il rimborso, non ha indicato quale sarebbe la maggiore imposta chiesta da rispetto a quella effettivamente Parte_4 dovuta (il ha chiesto tout court il rimborso dell'intera imposta versata, come se non Pt_1 avesse dovuto pagare nulla a titolo di ICI/IMU), non ha allegato né provato di avere impugnato l'avviso di accertamento e le cartelle di pagamento eventualmente emesse per il pagamento dell'imposta comunale e non ha allegato né provato di avere mai chiesto a
[...]
la restituzione dell'imposta che afferma di avere pagato in eccesso: ciò che Pt_4 impedisce di accogliere la domanda di risarcimento del danno, che non risulta provata nell'an
e nel quantum;
c) quanto al danno derivante dalla perdita di valore dell'immobile in conseguenza dell'errato classamento, il tribunale ha correttamente messo in rilievo che il valore commerciale dell'immobile (che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento di espropriazione immobiliare ha stimato in 639.000,00 €, tenendo conto della reale destinazione d'uso dell'immobile quale magazzino) corrisponde al prezzo di acquisto pagato dal Pt_1
(che non ha quindi subito alcun pregiudizio dal fatto che nell'atto di acquisto sia stato indicato un classamento diverso da quello effettivamente corrispondente alla natura dell'immobile). Si
8 osserva inoltre che – come chiarito dall' : documento n. 13 allegato Controparte_3 all'atto di citazione - in sede di accertamento tecnico l'unità immobiliare fu correttamente classata mediante l'attribuzione della categoria catastale C/2 e solo per un errore materiale commesso in fase di registrazione negli atti catastali fu indicata la categoria C/1 (negozi e botteghe) anziché quella corretta C/2 (magazzini e locali di deposito). Non vi è stato dunque alcun deprezzamento di valore dell'immobile, sia perché per acquistarlo il ha pagato Pt_1 un prezzo corrispondente al reale valore di mercato, sia perché il classamento attuale corrisponde a quello che fu attribuito all'immobile fin dall'origine;
d) la richiesta di ristoro dei danni vantati dalla conduttrice dell'immobile (la CP_2
si fonda su un'allegazione assolutamente generica, essendosi l'appellante limitato ad
[...] affermare che “la ha evocato in giudizio Parte_5
l'Avv. dinanzi al Tribunale di RO per ivi vederlo condannare ad un risarcimento Pt_1 danni milionario conseguente al mancato rispetto della condizione contrattuale inerente alla categoria d'uso del bene che dovrà essere posto a carico dell' unica Controparte_1 responsabile della vicenda” (così a pag. 33 dell'atto di appello), senza che vi sia alcuna prova del fatto che il sia stato condannato a pagare in favore della l'importo Pt_1 Controparte_2 di 3.000.000,00 € di cui chiede il rimborso in questa sede.
Infondata è anche la doglianza relativa alla “irrisoria” liquidazione del danno non patrimoniale nella misura di 10.000,00 €, dal momento che l'appellante pone a fondamento della richiesta di risarcimento del maggior danno di 1.493.317,08 € eventi che non sono in alcun modo riconducibili alla condotta dell' secondo un criterio di Controparte_1 regolarità causale (una grave invalidità permanente conseguente ad un infarto verificatosi nel
2011), ovvero eventi allegati in maniera assolutamente generica e indimostrati (la lesione della propria immagine professionale, la perdita di credibilità con gli istituti bancari – che deriva semmai da un'ingente esposizione debitoria non riconducibile alla vicenda in esame: v. supra – la privazione di conti correnti e carte di credito).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale va dunque integralmente rigettato.
Venendo ad esaminare l'appello incidentale proposto dall' , esso Controparte_7 risulta infondato nella parte in cui viene riproposta l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento del danno.
Vanno infatti condivise le ragioni illustrate a pag. 8 della sentenza impugnata (laddove si afferma che il termine di prescrizione quinquennale dell'azione di risarcimento del danno decorre dalla data in cui l'attore ha scoperto l'esistenza di un errore nell'accatastamento dell'immobile – aprile 2010 – ed è stato interrotto dalla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta nel mese di luglio 2013) e l'appellante incidentale non ha spiegato in che modo tale errore di accatastamento (che è imputabile alla stessa Amministrazione) “doveva e poteva essere scoperto quanto meno alla data dell'acquisto dell'immobile nel 2005”.
9 Risulta altresì infondato il motivo di appello incidentale fondato sulla presunta violazione dell'art. 1227, secondo comma, c.c.
Se è vero, infatti, che il principio di buona fede - di cui l'art. 1227, cpv. c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., costituisce espressione - impone al danneggiato di limitare le conseguenze dell'inadempimento (o del fatto illecito) anche attraverso una condotta attiva, è anche vero che l'obbligo per il creditore di attivarsi trova il suo limite nella “ordinaria diligenza”, dovendosi interpretare tale espressione nel senso che le attività che il danneggiato deve porre in essere al fine di evitare l'aggravamento delle conseguenze dannose non devono comportare per lo stesso un sacrificio apprezzabile.
Va dunque condiviso quell'orientamento giurisprudenziale, richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui il dovere di correttezza imposto al danneggiato dall'art. 1227, secondo comma, c.c. non può implicare l'esercizio di azioni giudiziarie (soprattutto se dirette nei confronti di soggetti diversi dal responsabile), trattandosi di attività gravosa che implica rischi e spese.
È invece parzialmente fondato il terzo motivo dell'appello incidentale, con cui l'Amministrazione finanziaria si duole della misura della liquidazione del danno derivante dal minor guadagno conseguito dal per non aver potuto dare in locazione un immobile Pt_1 accatastato come locale commerciale (cat. C/1).
Il tribunale ha accolto la domanda del ritenendo che si possa considerare Pt_1
“danno causalmente riconducibile alla condotta negligente dell'amministrazione soltanto il minor canone locativo concretamente percepito dopo la stipula del secondo contratto” (pag.
14 della sentenza impugnata).
Premesso che con scrittura privata del 2 ottobre 2009 l'immobile di Via
Circonvallazione Nomentana 462 è stato concesso in locazione alla sul Controparte_2 presupposto che la destinazione d'uso fosse quella di un locale commerciale e che il 5 giugno
2010 le parti hanno stipulato un nuovo contratto di locazione che teneva conto della reale destinazione d'uso dell'immobile quale magazzino, il tribunale ha ritenuto risarcibile il danno derivante dalla perdita del guadagno che il avrebbe potuto conseguire sulla base del Pt_1 primo contratto di locazione.
L non contesta il criterio di liquidazione del danno utilizzato dal Controparte_1 giudice (che deve dunque ritenersi fermo), ma la quantificazione del danno operata dal tribunale, che avrebbe liquidato una somma (110.800,00 €) superiore rispetto a quella effettivamente spettante (42.362,00 €).
La doglianza è fondata (perché il tribunale è incorso in un evidente errore di calcolo), ma anche l'appellante incidentale incorre a sua volta in un errore di calcolo sulla misura del danno effettivamente risarcibile.
In base al criterio indicato dal tribunale, il danno è risarcibile nella misura della differenza tra quanto il avrebbe ricavato dalla locazione dell'immobile in base al Pt_1 contratto del 2 ottobre 2009 e quanto avrebbe ricavato in base al contratto del 5 giugno 2010.
10 In base al contratto di locazione del 2 ottobre 2009, il avrebbe dovuto Pt_1 percepire i seguenti canoni di locazione:
- 34.000,00 € per l'anno 2010;
- 54.000,00 € per l'anno 2011;
- 54.000,00 € dall'anno 2012 in poi;
In base al contratto di locazione del 5 giugno 2010, il avrebbe dovuto percepire Pt_1
i seguenti canoni di locazione:
- 0 € per l'anno 2010 (perché la locazione ha avuto inizio il 1° gennaio 2011);
- 31.200,00 € per l'anno 2011;
- 54.000,00 dall'anno 2012 in poi.
Non avendo potuto conseguire alcun canone di locazione in forza del contratto del 2 ottobre 2009 a causa del mancato rilascio del titolo abilitativo (contrariamente a quanto indicato nei conteggi operati dall'appellante incidentale), il ha quindi sofferto a tale Pt_1 titolo un danno di 56.800,00 €, corrispondente al minor guadagno conseguito nell'anno 2010
(34.000,00 €) e nell'anno 2011 (22.800,00 €) in conseguenza dell'erroneo accatastamento dell'immobile.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza va dunque riformata nella parte in cui liquida nella misura 110.800,00 € (anziché nella minor somma di 56.800,00 €) il mancato guadagno collegato all'avvenuta locazione dell'immobile.
L'accoglimento solo parziale dell'appello incidentale giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio in ragione della metà, ponendosi la restante metà a carico dell'appellante principale la cui impugnazione è stata integralmente respinta.
va quindi condannato a pagare in favore dell' Parte_1 [...]
le spese del grado nella misura di 15.000,00 € per compensi, oltre spese generali CP_1 nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di RO, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di RO n. 20385/2018;
2) accoglie parzialmente l'appello proposto avverso la medesima sentenza dall'
[...]
e per l'effetto liquida nella minor somma di 56.800,00 € il mancato guadagno CP_1 collegato all'avvenuta locazione dell'immobile;
3) compensa le spese del giudizio di appello in ragione della metà, condannando
[...]
a pagare in favore dell' la restante metà, che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi 15.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
11 Così deciso in RO, il 10 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2679 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 27 giugno 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da se stesso e dall'avv. Domenico Rotondo
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLATA
OGGETTO: risarcimento del danno extracontrattuale
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
RO n. 20385/2018 che – in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo classamento (C/1 anziché C/2) dell'immobile sito in RO,
Circonvallazione Nomentana 462, iscritto al NCEU di RO al foglio 586, particella 188, subalterno 1 – ha condannato l' a pagare in favore dell'attore la somma Controparte_1 di 188.139,75 €.
Il ha fondato la domanda di risarcimento del danno sui seguenti elementi di Pt_1 fatto:
a) il 21 gennaio 2005 egli ha acquistato per il prezzo di 635.000,00 € un immobile sito in RO, Circonvallazione Nomentana 462, iscritto al NCEU del Comune di RO al foglio
586, particella 188, subalterno 1 e classificato in categoria C/1 (immobile ad uso commerciale);
b) con atto di rettifica e liquidazione n. 2005V000231000 notificato il 12 gennaio 2007,
l' ha rideterminato nella misura di 2.887,650,00 € il valore Controparte_1 dell'immobile (rispetto al valore di 635.000,00 € dichiarato nell'atto di acquisto), liquidando a titolo di maggiori imposte, sanzioni e interessi la complessiva somma di 459.820,12 €;
c) con sentenza n. 265/51/2008, la Commissione tributaria provinciale di RO ha respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di rettifica e liquidazione;
d) con sentenza n. 21/28/2010, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto l'appello;
e) con scrittura privata del 2 ottobre 2009 l'immobile è stato concesso in locazione alla con destinazione d'uso commerciale (cat. C/1), per un canone annuo di Controparte_2
54.000,00 € oltre IVA;
f) a seguito di presentazione di denuncia di inizio di attività (DIA) per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, è emerso che l'immobile non aveva la destinazione d'uso corrispondente al classamento indicato nell'atto di acquisto (cat. C/1), bensì quella di magazzino – scantinato (cat. C/2);
g) con scrittura privata del 5 giugno 2010 il e la hanno concluso Pt_1 Controparte_2 un nuovo contratto di locazione che teneva conto della diversa destinazione d'uso dell'immobile (cat. C/2);
h) con lettera raccomandata del 30 settembre 2010, l' ha Controparte_3 comunicato che il corretto classamento dell'immobile corrisponde alla categoria catastale C/2
e che, per mero errore materiale, in fase di registrazione negli atti catastali dell'impianto è stata riportata la categoria C/1; l'Ufficio ha quindi provveduto ad emanare l'avviso di
2 accertamento n. 1047651/2010 da cui risulta l'assegnazione del corretto classamento (cat.
C/2) e la riduzione della rendita catastale (da 29.716,46 € a 3.645,51 €);
i) a seguito di tale comunicazione, il ha presentato ricorso per revocazione Pt_1 della sentenza della CTR del Lazio n. 21/28/2010 (al fine di far valere l'errore nel classamento imputabile all'Amministrazione finanziaria ed ottenere l'annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione a suo tempo emesso), ma con sentenza n. 24/38/2011 – divenuta definitiva per mancata impugnazione - la Commissione tributaria regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso in difetto dei presupposti per la revocazione della sentenza impugnata, pur avendo ritenuto – nella motivazione della sentenza – “di onerare
l'Ufficio accertatore di provvedere alla più equa rideterminazione delle imposte dovute in esito alle dichiarazioni rese dall' e nel rispetto delle disposizioni contenute Parte_2 nello Statuto del Contribuente”;
j) l' ha omesso di annullare in autotutela l'avviso di rettifica e Controparte_1 liquidazione n. 2005V000231000, iscrivendo a ruolo l'intero importo accertato, notificando al una cartella di pagamento dell'importo di 469.794,03 € e un atto di pignoramento Pt_1 presso terzi per un importo di 523.947,07 €;
k) la condotta dell' ha causato all'attore i danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali dettagliatamente indicati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Con la sentenza n. 20385/2018 – qui impugnata – il tribunale ha condannato l'
[...]
a pagare in favore dell'attore la somma di 188.139,75 €, di cui: CP_1
a) 40.756,85 € per costi e spese sostenuti per ottenere il cambio di destinazione d'uso dell'immobile;
b) 110.800,00 € a titolo di “risarcimento del danno per il mancato guadagno costituito dai canoni di locazione non percepiti a regime come locale commerciale cat. C/1”;
c) 10.000,00 € a titolo di danno non patrimoniale derivante “dall'importante alterazione della vita quotidiana e dello stato psichico subiti dall'attore, costretto a compiere numerose e impegnative attività e ad intraprendere e subire plurime azioni giudiziarie (ancora in atto) al fine di porre rimedio alle conseguenze dell'errata destinazione d'uso del locale acquistato” oltre rivalutazione monetaria e interessi da ritardo calcolati sulle somme indicate sub a)
e b).
Il ha proposto appello avverso la sentenza deducendo che: Pt_1
1) il tribunale ha violato il principio di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), i princìpi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) e l'art. 2 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37 (regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria), laddove ha ritenuto che il giudicato formatosi sulla sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Lazio n. 21/28/2010 (che ha respinto il ricorso proposto dal avverso l'avviso di Pt_1 rettifica e liquidazione n. 2005V000231000) impedisse all'Amministrazione finanziaria di
3 annullare in autotutela quell'avviso di accertamento, dal momento che risulta accertato che esso è stato emesso sulla base dell'erronea classificazione dell'immobile di Circonvallazione
Nomentana 462 in categoria C/1 (locale ad uso commerciale) anziché in categoria C/2
(magazzino);
2) l' risponde della propria condotta dolosa perché ha omesso di Controparte_1 annullare in autotutela l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2005V000231000 (consentendo all' di notificare atti di pignoramento e cartelle esattoriali sulla base Controparte_4 di un avviso di accertamento illegittimo), nonostante l' abbia Controparte_3 riconosciuto - con lettera del 30 settembre 2010 - che il classamento dell'immobile in categoria C/1 è stato frutto di un errore e nonostante la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio – nel dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal contribuente – abbia espressamente affermato in motivazione che “si ritiene pure di onerare l'Ufficio accertatore di provvedere alla più equa rideterminazione delle imposte dovute dal ricorrente in esito alle dichiarazioni rese dall' ”; Parte_2
3) il tribunale ha erroneamente escluso la risarcibilità di alcune voci di danno e in particolare:
a) ha liquidato il danno non patrimoniale nella misura di 10.000,00 € a fronte di una richiesta risarcitoria di 1.493.317,08 € comprensiva del danno biologico sofferto dal Pt_1
a seguito dell'infarto che lo ha colpito nel mese di aprile 2011, dei “danni per tutti i processi subìti” (contenzioso tributario;
contenzioso con la conduttrice dell'immobile , Controparte_2 dei danni causati dal “ricevere pignoramenti presso terzi e mobiliari da parte dell'Equitalia
s.p.a.” che hanno “stravolto il normale vivere quotidiano creando apprensione, stress, umiliazione, perdita di credibilità, riduzione dell'attività lavorativa, ecc.” (pagg. 39 ss. dell'atto di appello);
b) ha escluso la risarcibilità del danno collegato alla stipula di un mutuo di
1.794.868,09 €;
c) ha escluso la risarcibilità del danno inerente al versamento della maggiore imposta
ICI/IMU per gli anni dal 2005 al 2017 (danno da quantificarsi nella misura di 179.275,88 €, avuto riguardo al valore dell'imposta liquidata nell'avviso di accertamento relativo all'anno
2009 [7.426,15 €] moltiplicato per tutti gli anni in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata e maggiorato di sanzioni, interessi e spese);
d) ha escluso la risarcibilità del danno derivante dalla perdita di valore dell'immobile di Circonvallazione Nomentana 462.
L'appellante ha concluso domandando la condanna dell' al Controparte_1 pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di 3.740.961,05 € (ulteriore rispetto a quella già liquidata dal tribunale) e della somma di 3.000.000,00 € (richiesta al Pt_1 dalla nell'ambito del contenzioso pendente tra le parti in relazione alla Controparte_2 locazione dell'immobile di Circonvallazione Nomentana 462).
Si è costituita in giudizio l' domandando il rigetto dell'appello e Controparte_1
4 proponendo a sua volta appello incidentale, ribadendo l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento del danno formulata dal , ribadendo l'eccezione di Pt_1 irrisarcibilità dei danni che il avrebbe potuto evitare ai sensi dell'art. 1227, secondo Pt_1 comma, c.c. e chiedendo che vengano in ogni caso ridotti gli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno, rideterminando nella minor somma di 42.362,00 € il risarcimento del danno derivante dalla riduzione dei canoni di locazione dell'immobile.
L'appello principale è infondato e va pertanto respinto.
Con i primi due motivi di appello – che possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi tra di loro – l'avv. si duole del fatto che il tribunale Pt_1 abbia riconosciuto l'Amministrazione finanziaria responsabile soltanto dell'erroneo classamento dell'immobile e non anche dell'omesso annullamento in autotutela dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 2005V000231000, che avrebbe dovuto essere annullato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 97 Cost., non ostandovi il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice tributario che ha respinto il ricorso proposto avverso l'atto impositivo.
La doglianza non può essere condivisa.
L'art. 2, comma 1, del regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria di cui al decreto ministeriale
11 febbraio 1997, n. 37 – oggi abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 2019 ma applicabile ratione temporis al caso di specie – consente all'Amministrazione finanziaria di procedere d'ufficio all'annullamento (o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento) in caso di illegittimità dell'atto (o dell'imposizione) dovuti – inter alia - ad errore sul presupposto dell'imposta.
L'art. 2, comma 2, del regolamento stabilisce tuttavia che non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, quando sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Non trova invece applicazione ratione temporis al caso di specie la nuova disciplina sulla c.d. autotutela facoltativa contenuta nell'art. 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n.
212 (introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 2019), che consente all'Amministrazione finanziaria di annullare in tutto o in parte, anche d'ufficio, un atto d'imposizione illegittimo, benché divenuto definitivo.
La decisione del tribunale di escludere l'illiceità della condotta omissiva dell'
[...]
(la quale non ha annullato l'avviso di rettifica e liquidazione n. CP_1
2005V000231000, benché l' avesse nelle more corretto il classamento Controparte_3 dell'immobile, riducendo la rendita catastale) deve ritenersi corretta.
Con la sentenza n. 265/51/2008 la Commissione tributaria provinciale di RO ha respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2005V000231000 e l'appello avverso la sentenza è stato respinto con sentenza n. 21/28/2010 della Commissione
5 tributaria regionale del Lazio, rendendo definitivo l'accertamento.
Con la sentenza n. 24/38/2011 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal avverso la sentenza Pt_1 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 21/28/2010, affermando che:
a) non era ravvisabile nel caso di specie il dolo revocatorio previsto dall'art. 395, n. 1
c.p.c.;
b) il ricorrente non aveva fornito la prova della tempestività del ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992;
c) l'omessa produzione dei “documenti decisivi” nei precedenti gradi di giudizio doveva ritenersi imputabile alla sola parte ricorrente “la quale non si è sufficientemente attivata per rinvenire le prove necessarie per la sua adeguata difesa e non può quindi legittimamente fondare l'azione revocatoria proposta” (così a pag. 3 della sentenza: documento n. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell' nel giudizio di primo Controparte_1 grado).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione (avverso la quale il non ha proposto impugnazione) ha reso irretrattabile l'accertamento di merito Pt_1 compiuto dal giudice tributario con la sentenza n. 265/51/2008 della CT di RO
(confermata dalla sentenza n. 21/28/2010 della CTR del Lazio), rendendo impossibile per l'Amministrazione finanziaria annullare in autotutela l'avviso di rettifica e liquidazione n.
2005V000231000 (v. supra).
Va escluso al riguardo che il giudicato ostativo all'esercizio del potere di autotutela sia quello “in rito” formatosi sulla sentenza che ha respinto il ricorso per revocazione (come invece sostiene il a pag. 16 dell'atto di appello), dal momento che quella sentenza Pt_1 non contiene alcun accertamento sul merito della pretesa tributaria, che è invece contenuto nella sentenza n. 265/51/2008 della CT di RO - confermata in sede di appello e passata in giudicato – che ha respinto il ricorso proposto dal avverso l'avviso di rettifica e Pt_1 liquidazione n. 2005V000231000.
Va altresì escluso che l'Amministrazione finanziaria avesse l'obbligo di annullare in autotutela l'avviso di rettifica e liquidazione in forza “dell'onere impartito dalla Commissione
Tributaria Regionale di RO” con la sentenza n. 24/38/2011 (così alle pagg. 19 e ss. dell'atto di appello).
Come correttamente affermato dal tribunale, infatti, “l'onere in questione, contenuto nella motivazione e non anche nel dispositivo [...] è una considerazione estranea alla controversia e priva di relazione causale col deciso, che non costituisce una statuizione giudiziale coperta dal giudicato” (così a pag. 10 della sentenza impugnata).
L'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza n. 24/38/2011 della
Commissione Tributaria Regionale del Lazio – laddove è scritto che “si ritiene di onerare
l'Ufficio accertatore di provvedere alla più equa rideterminazione delle imposte dovute dal ricorrente in esito alle dichiarazioni rese dall' e nel rispetto delle Parte_2
6 disposizioni contenute nello Statuto del Contribuente” è infatti eccentrica, in quanto distonica rispetto al decisum (avendo dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, il giudice tributario non avrebbe in alcun modo potuto entrare nel merito della vicenda) e avulsa dalla ratio decidendi (v. supra).
Alla luce delle considerazioni che precedono, i primi due motivi di appello sono dunque infondati, dovendosi ritenere assorbita l'ulteriore doglianza fondata sull'emissione della cartella di pagamento n. 097 2013 0103382152 e sul successivo pignoramento presso terzi per importi che non terrebbero conto di quanto medio tempore già versato dalla venditrice Pt_3
dal momento che nelle more del presente giudizio l'intero importo iscritto a ruolo è
[...] stato definito mediante pagamento ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, con conseguente sgravio degli importi iscritti a ruolo a carico dell'odierno appellante principale (v. i documenti allegati alle note di trattazione scritta depositate dalla difesa erariale il 29 settembre 2020).
Con il terzo motivo di appello, il si duole del fatto che il tribunale abbia Pt_1 escluso la risarcibilità di alcune voci di danno patrimoniale e abbia liquidato nella ridotta misura di 10.000,00 € il danno non patrimoniale lamentato dall'attore.
Il tribunale, accogliendo solo in parte la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore, ha infatti condannato l' a pagare in favore del la Controparte_1 Pt_1 complessiva somma di 40.756,85 € per i costi sostenuti per ottenere il cambio di destinazione d'uso dell'immobile (da C/1 a C/2), la somma di 110.800,00 € a titolo di minor guadagno conseguito dalla locazione dell'immobile e la somma di 10.000,00 € per i danni non patrimoniali sofferti, oltre accessori.
L'appellante domanda il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni non riconosciuti dal tribunale (per un importo complessivo di 6.740.961,05 €) e segnatamente (v. pagg. 31 e ss. dell'atto di appello e lo specchietto riassuntivo riportato a pag. 43):
- 1.493.317,08 € per la “grave lesione dei valori della persona umana (salute, famiglia, reputazione, immagine professionale quale conseguenza anche dei pignoramenti subiti, perdita di credibilità con gli istituti bancari, privazione di conti correnti e carte di credito, etc.)”;
- 1.794.868,09 € di cui all'atto di precetto intimato dalla Controparte_5 in relazione ad un debito derivante da due contratti di mutuo stipulati con
[...] la (successivamente incorporata nella prima); Controparte_6
- 179.275,88 € a titolo di maggiori imposte versate per ICI/IMU in conseguenza dell'errato classamento dell'immobile di Via Circonvallazione Nomentana 462;
- il danno derivante dalla perdita di valore dell'immobile in conseguenza dell'errato classamento;
- 3.000.000,00 € a titolo di ristoro dei danni richiesti al dalla conduttrice Pt_1 dell'immobile (la . Controparte_2
La doglianza dell'appellante è infondata sotto tutti i profili denunciati.
7 Quanto al danno patrimoniale lamentato si osserva che:
a) come si evince dalla documentazione depositata, l'importo di 1.794.868,09 € di cui all'atto di precetto intimato dalla si riferisce a due Controparte_5 contratti di mutuo stipulati con la il 28 settembre 2005 (per Controparte_6 un importo di 1.300.000,00 €) e il 5 dicembre 2007 (per un importo analogo). Avuto riguardo all'epoca in cui questi mutui sono stati stipulati e al loro importo complessivo (2.600.000,00
€) va escluso che si tratti di mutui stipulati per far fronte all'acquisto dell'immobile di Via
Circonvallazione Nomentana 462 (avvenuto il 21 gennaio 2005 per un corrispettivo di
635.000,00 € già interamente versato al momento dell'acquisto) o per far fronte al pagamento delle somme indicate nell'avviso di rettifica e liquidazione n. 2005V000231000 (che è stato notificato nel 2006, un anno dopo la stipula del primo mutuo) e nella cartella di pagamento n.
097 2013 0103382152 (che è stata notificata nel 2013, anni dopo che quei mutui furono stipulati). Va conseguentemente esclusa l'esistenza di qualsiasi nesso di causalità tra il mancato pagamento delle rate di quei mutui, il conseguente pignoramento degli immobili dati in garanzia e la loro vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello del libero mercato, trattandosi di vicende nulla hanno a che vedere con l'erroneo classamento dell'immobile di
Via Circonvallazione Nomentana 462 operato dall' e da questa Controparte_3 rettificato nel 2010;
b) quanto alle maggiori imposte che il afferma di aver versato in conseguenza Pt_1 dell'avviso di accertamento n. 141027538 relativo all'anno 2009 per ICI/IMU (che sarebbe stata rideterminata in eccesso in base all'errato classamento dell'immobile di Via
Circonvallazione Nomentana 462: pagg. 37 e 38 dell'atto di appello), si osserva che l'appellante non ha provato che abbia effettivamente chiesto il pagamento Parte_4 dell'importo di 179.275,88 € di cui in questa sede viene chiesto il rimborso, non ha indicato quale sarebbe la maggiore imposta chiesta da rispetto a quella effettivamente Parte_4 dovuta (il ha chiesto tout court il rimborso dell'intera imposta versata, come se non Pt_1 avesse dovuto pagare nulla a titolo di ICI/IMU), non ha allegato né provato di avere impugnato l'avviso di accertamento e le cartelle di pagamento eventualmente emesse per il pagamento dell'imposta comunale e non ha allegato né provato di avere mai chiesto a
[...]
la restituzione dell'imposta che afferma di avere pagato in eccesso: ciò che Pt_4 impedisce di accogliere la domanda di risarcimento del danno, che non risulta provata nell'an
e nel quantum;
c) quanto al danno derivante dalla perdita di valore dell'immobile in conseguenza dell'errato classamento, il tribunale ha correttamente messo in rilievo che il valore commerciale dell'immobile (che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento di espropriazione immobiliare ha stimato in 639.000,00 €, tenendo conto della reale destinazione d'uso dell'immobile quale magazzino) corrisponde al prezzo di acquisto pagato dal Pt_1
(che non ha quindi subito alcun pregiudizio dal fatto che nell'atto di acquisto sia stato indicato un classamento diverso da quello effettivamente corrispondente alla natura dell'immobile). Si
8 osserva inoltre che – come chiarito dall' : documento n. 13 allegato Controparte_3 all'atto di citazione - in sede di accertamento tecnico l'unità immobiliare fu correttamente classata mediante l'attribuzione della categoria catastale C/2 e solo per un errore materiale commesso in fase di registrazione negli atti catastali fu indicata la categoria C/1 (negozi e botteghe) anziché quella corretta C/2 (magazzini e locali di deposito). Non vi è stato dunque alcun deprezzamento di valore dell'immobile, sia perché per acquistarlo il ha pagato Pt_1 un prezzo corrispondente al reale valore di mercato, sia perché il classamento attuale corrisponde a quello che fu attribuito all'immobile fin dall'origine;
d) la richiesta di ristoro dei danni vantati dalla conduttrice dell'immobile (la CP_2
si fonda su un'allegazione assolutamente generica, essendosi l'appellante limitato ad
[...] affermare che “la ha evocato in giudizio Parte_5
l'Avv. dinanzi al Tribunale di RO per ivi vederlo condannare ad un risarcimento Pt_1 danni milionario conseguente al mancato rispetto della condizione contrattuale inerente alla categoria d'uso del bene che dovrà essere posto a carico dell' unica Controparte_1 responsabile della vicenda” (così a pag. 33 dell'atto di appello), senza che vi sia alcuna prova del fatto che il sia stato condannato a pagare in favore della l'importo Pt_1 Controparte_2 di 3.000.000,00 € di cui chiede il rimborso in questa sede.
Infondata è anche la doglianza relativa alla “irrisoria” liquidazione del danno non patrimoniale nella misura di 10.000,00 €, dal momento che l'appellante pone a fondamento della richiesta di risarcimento del maggior danno di 1.493.317,08 € eventi che non sono in alcun modo riconducibili alla condotta dell' secondo un criterio di Controparte_1 regolarità causale (una grave invalidità permanente conseguente ad un infarto verificatosi nel
2011), ovvero eventi allegati in maniera assolutamente generica e indimostrati (la lesione della propria immagine professionale, la perdita di credibilità con gli istituti bancari – che deriva semmai da un'ingente esposizione debitoria non riconducibile alla vicenda in esame: v. supra – la privazione di conti correnti e carte di credito).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale va dunque integralmente rigettato.
Venendo ad esaminare l'appello incidentale proposto dall' , esso Controparte_7 risulta infondato nella parte in cui viene riproposta l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento del danno.
Vanno infatti condivise le ragioni illustrate a pag. 8 della sentenza impugnata (laddove si afferma che il termine di prescrizione quinquennale dell'azione di risarcimento del danno decorre dalla data in cui l'attore ha scoperto l'esistenza di un errore nell'accatastamento dell'immobile – aprile 2010 – ed è stato interrotto dalla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta nel mese di luglio 2013) e l'appellante incidentale non ha spiegato in che modo tale errore di accatastamento (che è imputabile alla stessa Amministrazione) “doveva e poteva essere scoperto quanto meno alla data dell'acquisto dell'immobile nel 2005”.
9 Risulta altresì infondato il motivo di appello incidentale fondato sulla presunta violazione dell'art. 1227, secondo comma, c.c.
Se è vero, infatti, che il principio di buona fede - di cui l'art. 1227, cpv. c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., costituisce espressione - impone al danneggiato di limitare le conseguenze dell'inadempimento (o del fatto illecito) anche attraverso una condotta attiva, è anche vero che l'obbligo per il creditore di attivarsi trova il suo limite nella “ordinaria diligenza”, dovendosi interpretare tale espressione nel senso che le attività che il danneggiato deve porre in essere al fine di evitare l'aggravamento delle conseguenze dannose non devono comportare per lo stesso un sacrificio apprezzabile.
Va dunque condiviso quell'orientamento giurisprudenziale, richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui il dovere di correttezza imposto al danneggiato dall'art. 1227, secondo comma, c.c. non può implicare l'esercizio di azioni giudiziarie (soprattutto se dirette nei confronti di soggetti diversi dal responsabile), trattandosi di attività gravosa che implica rischi e spese.
È invece parzialmente fondato il terzo motivo dell'appello incidentale, con cui l'Amministrazione finanziaria si duole della misura della liquidazione del danno derivante dal minor guadagno conseguito dal per non aver potuto dare in locazione un immobile Pt_1 accatastato come locale commerciale (cat. C/1).
Il tribunale ha accolto la domanda del ritenendo che si possa considerare Pt_1
“danno causalmente riconducibile alla condotta negligente dell'amministrazione soltanto il minor canone locativo concretamente percepito dopo la stipula del secondo contratto” (pag.
14 della sentenza impugnata).
Premesso che con scrittura privata del 2 ottobre 2009 l'immobile di Via
Circonvallazione Nomentana 462 è stato concesso in locazione alla sul Controparte_2 presupposto che la destinazione d'uso fosse quella di un locale commerciale e che il 5 giugno
2010 le parti hanno stipulato un nuovo contratto di locazione che teneva conto della reale destinazione d'uso dell'immobile quale magazzino, il tribunale ha ritenuto risarcibile il danno derivante dalla perdita del guadagno che il avrebbe potuto conseguire sulla base del Pt_1 primo contratto di locazione.
L non contesta il criterio di liquidazione del danno utilizzato dal Controparte_1 giudice (che deve dunque ritenersi fermo), ma la quantificazione del danno operata dal tribunale, che avrebbe liquidato una somma (110.800,00 €) superiore rispetto a quella effettivamente spettante (42.362,00 €).
La doglianza è fondata (perché il tribunale è incorso in un evidente errore di calcolo), ma anche l'appellante incidentale incorre a sua volta in un errore di calcolo sulla misura del danno effettivamente risarcibile.
In base al criterio indicato dal tribunale, il danno è risarcibile nella misura della differenza tra quanto il avrebbe ricavato dalla locazione dell'immobile in base al Pt_1 contratto del 2 ottobre 2009 e quanto avrebbe ricavato in base al contratto del 5 giugno 2010.
10 In base al contratto di locazione del 2 ottobre 2009, il avrebbe dovuto Pt_1 percepire i seguenti canoni di locazione:
- 34.000,00 € per l'anno 2010;
- 54.000,00 € per l'anno 2011;
- 54.000,00 € dall'anno 2012 in poi;
In base al contratto di locazione del 5 giugno 2010, il avrebbe dovuto percepire Pt_1
i seguenti canoni di locazione:
- 0 € per l'anno 2010 (perché la locazione ha avuto inizio il 1° gennaio 2011);
- 31.200,00 € per l'anno 2011;
- 54.000,00 dall'anno 2012 in poi.
Non avendo potuto conseguire alcun canone di locazione in forza del contratto del 2 ottobre 2009 a causa del mancato rilascio del titolo abilitativo (contrariamente a quanto indicato nei conteggi operati dall'appellante incidentale), il ha quindi sofferto a tale Pt_1 titolo un danno di 56.800,00 €, corrispondente al minor guadagno conseguito nell'anno 2010
(34.000,00 €) e nell'anno 2011 (22.800,00 €) in conseguenza dell'erroneo accatastamento dell'immobile.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza va dunque riformata nella parte in cui liquida nella misura 110.800,00 € (anziché nella minor somma di 56.800,00 €) il mancato guadagno collegato all'avvenuta locazione dell'immobile.
L'accoglimento solo parziale dell'appello incidentale giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio in ragione della metà, ponendosi la restante metà a carico dell'appellante principale la cui impugnazione è stata integralmente respinta.
va quindi condannato a pagare in favore dell' Parte_1 [...]
le spese del grado nella misura di 15.000,00 € per compensi, oltre spese generali CP_1 nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di RO, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di RO n. 20385/2018;
2) accoglie parzialmente l'appello proposto avverso la medesima sentenza dall'
[...]
e per l'effetto liquida nella minor somma di 56.800,00 € il mancato guadagno CP_1 collegato all'avvenuta locazione dell'immobile;
3) compensa le spese del giudizio di appello in ragione della metà, condannando
[...]
a pagare in favore dell' la restante metà, che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi 15.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
11 Così deciso in RO, il 10 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
12