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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/06/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Alessia Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 50/2022 promossa da:
(CF. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FABIO COLLAVINI, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore
APPELLANTE
contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Palermo alla Piazza Sant'Oliva n.
37
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Spedizione - Trasporto
Conclusioni
pagina 1 di 5 Parte appellante concludeva per l'accoglimento dell'appello e per la riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alle spese processuali, con vittoria di spese.
Motivi della decisione
Con atto d'appello iscritto in data 17/01/2022, Parte_1 proponeva gravame avverso la sentenza resa in data 14/06/2021 dal Giudice di Pace di Agropoli, n. 133/2021, con la quale il giudice di prime cure condannava la compagnia aerea al risarcimento del danno patito dall'appellante a causa del danneggiamento del proprio bagaglio, compensando, tuttavia, le competenze legali in quanto non richieste.
In particolare, la parte appellante deduceva: che, in data 25/04/2019,
l'odierno appellante si recava da Palermo a Tunisi con volo operato dalla che, giunto all'aeroporto di Tunisi, gli veniva Controparte_1 riconsegnata la propria valigia, regolarmente registrata ed imbarcata, completamente distrutta nei tessuti e nella struttura;
che, a seguito di ciò, il passeggero denunciava immediatamente il sinistro presso gli uffici
[...] ricevendo copia del rapporto di danneggiamento Controparte_2 bagaglio;
che, nonostante la segnalazione effettuata alla compagnia aerea, quest'ultima non provvedeva a ristorare adeguatamente l'odierno appellante;
che, pertanto, il passeggero agiva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Agropoli, citando in giudizio la compagnia aerea, la quale, tuttavia, rimaneva contumace;
che il giudice di prime cure condannava l'odierna appellata al risarcimento del danno in favore di Parte_1
non liquidando le spese processuali in quanto non richieste;
che,
[...] dunque, era interesse dell'odierno appellante ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui le spese processuali venivano compensate.
Su tali basi, concludeva, dunque, la parte appellante perché l'adito
Tribunale volesse accogliere il gravame e, per l'effetto, condannare la alla rifusione integrale delle spese processuali per Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio. pagina 2 di 5 Ritualmente citata in giudizio, la compagnia aerea, odierna appellata, non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza del 20/1/2025, tenutasi mediante il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale tratteneva la causa in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Preliminarmente, giova evidenziarsi quanto disposto dall'articolo 91 c.p.c., il quale prevede che il giudice, con la decisione che conclude il procedimento, dispone in capo alla parte soccombente il risarcimento delle spese legali sostenute dall'altra parte, determinando l'importo delle stesse insieme agli onorari. Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte, a più riprese ha affermato che la condanna al pagamento delle spese processuali rappresenta una pronuncia accessoria e consequenziale rispetto alla decisione di merito del giudizio, la quale deve essere adottata dal giudice anche d'ufficio, qualora non vi sia una richiesta esplicita espressa dalla parte vittoriosa. Ciò non vale solo nel caso in cui la parte vittoriosa manifesti espressamente l'intenzione di non volere la condanna della soccombente alle spese;
circostanza che, nel caso di specie, non si è affatto verificata.
Infatti, la motivazione addotta dal Giudice di Pace a sostegno della compensazione delle spese di lite non rispetta il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come novellato dal D.L. 132/2014 (convertito con modificazioni nella L. 162/2014).
Con questa disposizione, il legislatore, restringendo ancora di più rispetto al passato l'ambito di operatività della compensazione delle spese di lite, prevede che il giudice possa compensare le spese di lite parzialmente o per l'intero soltanto se vi è soccombenza reciproca tra le parti ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o ancora in presenza di ragioni gravi ed eccezionali analoghe a quelle già tipizzate nominativamente dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (v. sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018). pagina 3 di 5 Quindi, lo stesso Giudice di Pace per il modo in cui ha motivato non ha ritenuto sussistente l'assoluta novità della questione trattata, per definizione non coincidente con la mera peculiarità della stessa, escludendo altresì la ravvisabilità di qualsiasi forma di soccombenza reciproca. Il
Giudice di Pace, di fatti, si è limitato a non liquidare le spese processuali in quanto non richieste, in evidente violazione del principio di soccombenza sancito dall'articolo 91 c.p.c., come sopra richiamato.
Ebbene, non si vede in che modo la condanna della compagnia aerea al risarcimento del danno subito dal passeggero possa soddisfare i requisiti richiesti dall'articolo 92, comma 2 c.p.c., ai fini della compensazione.
In altri termini, tale ratio decidendi appare inidonea, quantomeno in assenza di ulteriori e specifici riferimenti del tutto omessi in motivazione, a consentire la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, perché non sussumibile in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92, comma 2,
c.p.c., né tantomeno si potrebbe giungere, stante la già richiamata mancanza di motivazioni concrete, alla compensazione applicando quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
Alla stregua di quanto precede, dunque, l'appello deve essere accolto e deve riformarsi la sentenza di prime cure nella parte in cui compensa le spese processuali tra le parti.
Dunque, le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate, per entrambi i gradi di giudizio, sulla base dei parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, stante la scarsa complessità delle questioni trattate e la scarna attività istruttoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_1
- Accoglie la domanda di Parte_1
pagina 4 di 5 - Condanna alla corresponsione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano, con riferimento Parte_1 al primo grado di giudizio, in € 43,00 per esborsi e in € 173,00, pe r compensi, e, con riferimento al presente grado, in € 64,50 per esborsi e in € 337,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vallo della Lucania, 1/6/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Alessia Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 50/2022 promossa da:
(CF. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FABIO COLLAVINI, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore
APPELLANTE
contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Palermo alla Piazza Sant'Oliva n.
37
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Spedizione - Trasporto
Conclusioni
pagina 1 di 5 Parte appellante concludeva per l'accoglimento dell'appello e per la riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alle spese processuali, con vittoria di spese.
Motivi della decisione
Con atto d'appello iscritto in data 17/01/2022, Parte_1 proponeva gravame avverso la sentenza resa in data 14/06/2021 dal Giudice di Pace di Agropoli, n. 133/2021, con la quale il giudice di prime cure condannava la compagnia aerea al risarcimento del danno patito dall'appellante a causa del danneggiamento del proprio bagaglio, compensando, tuttavia, le competenze legali in quanto non richieste.
In particolare, la parte appellante deduceva: che, in data 25/04/2019,
l'odierno appellante si recava da Palermo a Tunisi con volo operato dalla che, giunto all'aeroporto di Tunisi, gli veniva Controparte_1 riconsegnata la propria valigia, regolarmente registrata ed imbarcata, completamente distrutta nei tessuti e nella struttura;
che, a seguito di ciò, il passeggero denunciava immediatamente il sinistro presso gli uffici
[...] ricevendo copia del rapporto di danneggiamento Controparte_2 bagaglio;
che, nonostante la segnalazione effettuata alla compagnia aerea, quest'ultima non provvedeva a ristorare adeguatamente l'odierno appellante;
che, pertanto, il passeggero agiva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Agropoli, citando in giudizio la compagnia aerea, la quale, tuttavia, rimaneva contumace;
che il giudice di prime cure condannava l'odierna appellata al risarcimento del danno in favore di Parte_1
non liquidando le spese processuali in quanto non richieste;
che,
[...] dunque, era interesse dell'odierno appellante ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui le spese processuali venivano compensate.
Su tali basi, concludeva, dunque, la parte appellante perché l'adito
Tribunale volesse accogliere il gravame e, per l'effetto, condannare la alla rifusione integrale delle spese processuali per Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio. pagina 2 di 5 Ritualmente citata in giudizio, la compagnia aerea, odierna appellata, non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza del 20/1/2025, tenutasi mediante il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale tratteneva la causa in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Preliminarmente, giova evidenziarsi quanto disposto dall'articolo 91 c.p.c., il quale prevede che il giudice, con la decisione che conclude il procedimento, dispone in capo alla parte soccombente il risarcimento delle spese legali sostenute dall'altra parte, determinando l'importo delle stesse insieme agli onorari. Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte, a più riprese ha affermato che la condanna al pagamento delle spese processuali rappresenta una pronuncia accessoria e consequenziale rispetto alla decisione di merito del giudizio, la quale deve essere adottata dal giudice anche d'ufficio, qualora non vi sia una richiesta esplicita espressa dalla parte vittoriosa. Ciò non vale solo nel caso in cui la parte vittoriosa manifesti espressamente l'intenzione di non volere la condanna della soccombente alle spese;
circostanza che, nel caso di specie, non si è affatto verificata.
Infatti, la motivazione addotta dal Giudice di Pace a sostegno della compensazione delle spese di lite non rispetta il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come novellato dal D.L. 132/2014 (convertito con modificazioni nella L. 162/2014).
Con questa disposizione, il legislatore, restringendo ancora di più rispetto al passato l'ambito di operatività della compensazione delle spese di lite, prevede che il giudice possa compensare le spese di lite parzialmente o per l'intero soltanto se vi è soccombenza reciproca tra le parti ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o ancora in presenza di ragioni gravi ed eccezionali analoghe a quelle già tipizzate nominativamente dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (v. sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018). pagina 3 di 5 Quindi, lo stesso Giudice di Pace per il modo in cui ha motivato non ha ritenuto sussistente l'assoluta novità della questione trattata, per definizione non coincidente con la mera peculiarità della stessa, escludendo altresì la ravvisabilità di qualsiasi forma di soccombenza reciproca. Il
Giudice di Pace, di fatti, si è limitato a non liquidare le spese processuali in quanto non richieste, in evidente violazione del principio di soccombenza sancito dall'articolo 91 c.p.c., come sopra richiamato.
Ebbene, non si vede in che modo la condanna della compagnia aerea al risarcimento del danno subito dal passeggero possa soddisfare i requisiti richiesti dall'articolo 92, comma 2 c.p.c., ai fini della compensazione.
In altri termini, tale ratio decidendi appare inidonea, quantomeno in assenza di ulteriori e specifici riferimenti del tutto omessi in motivazione, a consentire la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, perché non sussumibile in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92, comma 2,
c.p.c., né tantomeno si potrebbe giungere, stante la già richiamata mancanza di motivazioni concrete, alla compensazione applicando quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
Alla stregua di quanto precede, dunque, l'appello deve essere accolto e deve riformarsi la sentenza di prime cure nella parte in cui compensa le spese processuali tra le parti.
Dunque, le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate, per entrambi i gradi di giudizio, sulla base dei parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, stante la scarsa complessità delle questioni trattate e la scarna attività istruttoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_1
- Accoglie la domanda di Parte_1
pagina 4 di 5 - Condanna alla corresponsione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano, con riferimento Parte_1 al primo grado di giudizio, in € 43,00 per esborsi e in € 173,00, pe r compensi, e, con riferimento al presente grado, in € 64,50 per esborsi e in € 337,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vallo della Lucania, 1/6/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 5 di 5