TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/05/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5231/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5231/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Interdizione
TRA
, nata a [...] C.le l'11.03.1953 e , nato a Parte_1 Parte_2
Centrache il 09.06.1951
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE-INTERDICENDO (CONTUMACE)
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI per i ricorrenti: “il sottoscritto procuratore precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle contenute negli atti e scritti difensivi di causa qui da intendersi integralmente riportati e trascritti ed insiste nell'accoglimento della domanda di parte convenuta. Qualora l'On.
Giudice adito ritenga opportuno procedere alla nomina di amministratore di sostegno in luogo di quella del tutore si chiede, stante la situazione patologica come in atti evidenziata, che all'amministratore di sostegno vengano attribuiti ampi poteri soprattutto ed in particolare in ambito sanitario”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 20 dicembre 2023, e chiedevano Parte_1 Parte_2
pronunciarsi l'interdizione del figlio, , assumendo che lo stesso era affetto da Controparte_1
schizofrenia paranoidea cronica grave e che era stato dichiarato, dalla Commissione Sanitaria per l'accertamento delle invalidità civili di Catanzaro, invalido al 100%.
Il Giudice relatore disponeva la notifica ai parenti ed affini dell'interdicendo ed al PM.
All'udienza del 14 febbraio 2025, si procedeva all'esame dell'interdicendo, tramite collegamento da remoto.
All'udienza del 20 marzo 2025, il giudice, rilevato che l'atto introduttivo del giudizio non risultava notificato all'interdicendo e che, dunque, la procedura aveva avuto inizio e prosecuzione in difetto di idoneo contraddittorio, non sanato dall'audizione dell'interdicendo ad opera del giudice (cfr.
Cassazione civile sez. I, n.34854 del 29/12/2024), ordinava la notifica all'interdicendo.
All'udienza del 10 aprile 2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda è infondata e deve, dunque, essere rigettata, con contestuale trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'apertura di un'amministrazione di sostegno.
Preliminarmente, si procede a descrivere brevemente le emergenze istruttorie del giudizio. Durante
l'esame diretto, il giudice riscontrava che l'interdicendo, , si presentava confuso, Controparte_1
parlava da solo e non rispondeva alle domande a lui rivolte.
Tali risultanze confermavano quanto esposto dai genitori conviventi e quanto emergeva dai documenti medici prodotti, cioè la diagnosi di schizofrenia paranoidea cronica;
trattasi in definitiva di patologia ad andamento cronico e progressivo, che rende la persona incapace di provvedere ai propri interessi.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda vada scrutinata alla luce dell'esame dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Ebbene, la scelta tra interdizione ed amministrazione di sostegno non si fonda su una valutazione di tipo quantitativo del grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione: diversamente, ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'interdizione - quale misura estrema di protezione - è
l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo di quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita dal legislatore con il fine di soddisfare "su misura" i bisogni di protezione del beneficiario (cfr. Cass. 12.06.2006 n. 13584; Cass. 29.11.2006, n. 23566).
La giurisprudenza ha, infatti, osservato che l'art. 404 c.c., laddove stabilisce che può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parziale e temporanea, letto a contrario prevede che detta misura possa essere disposta anche nell'ipotesi in cui l'impossibilità (che finisce per l'identificarsi con l'incapacità) sia totale ed abituale, sempre che l'amministrazione di sostegno sia funzionale alla cura degli interessi del sofferente fisico o psichico.
In altri termini, dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno (l. n. 6 del 9 gennaio 2004), l'interdizione e l'inabilitazione si presentano come misure di carattere residuale, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte: "nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole" (Cass. 22.04.2009, n. 9628).
Tale orientamento è stato confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimita (cfr. Cass. n.
23332 del 26 ottobre 2011), che ha chiarito che in senso contrario alla scelta interpretativa operata non vale invocare la diversità dei presupposti delle misure di protezione risultanti dalla lettera degli articoli 404, 414 e 415 c.c., in quanto le ultime due disposizioni individuano i possibili destinatari delle misure dell'interdizione e inabilitazione nelle persone affette da abituale infermità di mente e la prima prevede che si possa ricorrere all'amministrazione di sostegno non solo a protezione delle persone affette da infermità psichica, ma anche quelle affette da infermità o menomazione psichica, in entrambi casi anche se l'impossibilità di provvedere ai propri interessi che ne deriva è solo parziale e temporanea. Infatti, sempre sul piano letterale, l'art. 404 c.c. non esclude affatto che possa ricorrersi all'amministrazione di sostegno quando l'impossibilità di provvedere ai propri interessi sia totale e permanente, mentre la possibilità di escludere i poteri di sostituzione o assistenza del tutore rispetto a taluni atti di ordinaria amministrazione (art. 427, co. I c.c.) dimostra che è ammissibile il ricorso all'interdizione anche in caso di incapacità non assoluta. Il che contraddice radicalmente l'affermazione del necessario parallelismo tra incisività (o meglio, "invasività") della misura di protezione e gravità della situazione di mancanza di autonomia;
neppure porta argomenti a favore della tesi secondo la quale la scelta tra le diverse misure dovrebbe essere operata sulla base della gravità della situazione di incapacità il rilievo che l'amministrazione di sostegno richiede una continua interazione tra amministratore e beneficiario (art. 410 c.c.), che presuppone una qualche sia pur residuale capacità dello stesso, perché, come già osservato nella citata sentenza n. 13584/2006, la norma non prevede che tale interazione sia necessaria in ogni caso, ma solo che debba essere ricercata quando la situazione concreta lo consente;
del tutto tautologico è poi il richiamo alla natura tendenzialmente stabile dell'interdizione e dell'inabilitazione, che costituiscono status della persona derivanti da un accertamento giudiziale dell'incapacità, rispetto al carattere contingente e variabile delle misure stabilite da giudice tutelare a tutela del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, restando aperto il problema dell'individuazione dei criteri di scelta tra le une e l'altra misura, problema da risolvere alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale richiamato;
infine, non ha pregio l'argomento a favore della preferibilità dell'interdizione per la migliore tutela che tale misura assicurerebbe per la necessità che il compimento di taluni atti da parte del tutore debbano essere autorizzati dal tribunale perché l'art. 411, nel richiamare alcune norme che disciplinano la tutela, espressamente richiama anche gli articoli 374 e 375 c.c., che prevedono le autorizzazioni per il compimento di atti da parte dell'amministratore di sostegno, essendo irrilevante che tali autorizzazioni siano attribuite alla "competenza" del giudice tutelare invece che a quella del "tribunale". D'altra parte, come già rilevato, la postulata "preferibilità" si porrebbe in contrasto con il carattere residuale dell'interdizione affermato con chiarezza dalla legge.
Ancora, la Corte di legittimità ha chiarito che nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad "un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti... corrisponderà l'amministrazione di sostegno" mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta "di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno". Come ulteriore criterio che può aggiungersi ma non sostituire il criterio principale il giudice può considerare "anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie".
Sul punto, si osserva che, nel caso di specie, le attività da compiere, dal punto di vista strettamente patrimoniale, sono allo stato ridotte al prelievo dell'indennità di accompagnamento ed all'interlocuzione con i sanitari, atteso che il convenuto non è in grado di relazionarsi con il prossimo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che le esigenze del resistente, come sopra evidenziate, possono essere gestite in modo adeguato da un amministratore di sostegno investito delle relative funzioni, previe se necessario le opportune autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sì che in tale contesto non appare necessaria la misura dell'interdizione, la cui domanda deve essere quindi rigettata.
Tenuto conto della grave patologia da cui è affetto , deve essere fin d'ora disposta Controparte_1 la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 418 c.c. per le sue determinazioni in ordine all'apertura di amministrazione di sostegno.
Nelle more, sussistono i presupposti per la nomina in favore di di un amministratore di CP_1
sostegno provvisorio, che curerà il compimento degli atti necessari ed urgenti nel suo interesse.
L'ufficio provvisorio può essere conferito alla madre, , che ha manifestato la sua volontà Parte_1
in tal senso.
Attesa la natura e l'esito del procedimento, le spese di lite sostenute dai ricorrenti sono da dichiarare irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, I sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. manda alla Cancelleria con onere di provvedere alle comunicazioni ed annotazioni urgenti ed alla immediata formazione di fascicolo di amministrazione di sostegno con integrale copia degli atti del procedimento per interdizione, e trasmissione al Giudice Tutelare che sarà ordinariamente designato dal Presidente del Tribunale;
3. nomina amministratore di sostegno provvisorio di , nato a [...] il 3 Controparte_1
marzo 1978, la madre , nata a [...] C.le l'11 marzo 1953, che autorizza in Parte_1
via provvisoria - salva ogni diversa determinazione del giudice tutelare e con obbligo di rendiconto - al compimento degli atti urgenti per la conservazione e gestione del patrimonio del beneficiario nonché al compimento delle attività connesse alle sue esigenze di cura ed assistenza.
4. dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Catanzaro il 9 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5231/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Interdizione
TRA
, nata a [...] C.le l'11.03.1953 e , nato a Parte_1 Parte_2
Centrache il 09.06.1951
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE-INTERDICENDO (CONTUMACE)
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI per i ricorrenti: “il sottoscritto procuratore precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle contenute negli atti e scritti difensivi di causa qui da intendersi integralmente riportati e trascritti ed insiste nell'accoglimento della domanda di parte convenuta. Qualora l'On.
Giudice adito ritenga opportuno procedere alla nomina di amministratore di sostegno in luogo di quella del tutore si chiede, stante la situazione patologica come in atti evidenziata, che all'amministratore di sostegno vengano attribuiti ampi poteri soprattutto ed in particolare in ambito sanitario”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 20 dicembre 2023, e chiedevano Parte_1 Parte_2
pronunciarsi l'interdizione del figlio, , assumendo che lo stesso era affetto da Controparte_1
schizofrenia paranoidea cronica grave e che era stato dichiarato, dalla Commissione Sanitaria per l'accertamento delle invalidità civili di Catanzaro, invalido al 100%.
Il Giudice relatore disponeva la notifica ai parenti ed affini dell'interdicendo ed al PM.
All'udienza del 14 febbraio 2025, si procedeva all'esame dell'interdicendo, tramite collegamento da remoto.
All'udienza del 20 marzo 2025, il giudice, rilevato che l'atto introduttivo del giudizio non risultava notificato all'interdicendo e che, dunque, la procedura aveva avuto inizio e prosecuzione in difetto di idoneo contraddittorio, non sanato dall'audizione dell'interdicendo ad opera del giudice (cfr.
Cassazione civile sez. I, n.34854 del 29/12/2024), ordinava la notifica all'interdicendo.
All'udienza del 10 aprile 2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda è infondata e deve, dunque, essere rigettata, con contestuale trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'apertura di un'amministrazione di sostegno.
Preliminarmente, si procede a descrivere brevemente le emergenze istruttorie del giudizio. Durante
l'esame diretto, il giudice riscontrava che l'interdicendo, , si presentava confuso, Controparte_1
parlava da solo e non rispondeva alle domande a lui rivolte.
Tali risultanze confermavano quanto esposto dai genitori conviventi e quanto emergeva dai documenti medici prodotti, cioè la diagnosi di schizofrenia paranoidea cronica;
trattasi in definitiva di patologia ad andamento cronico e progressivo, che rende la persona incapace di provvedere ai propri interessi.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda vada scrutinata alla luce dell'esame dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Ebbene, la scelta tra interdizione ed amministrazione di sostegno non si fonda su una valutazione di tipo quantitativo del grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione: diversamente, ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'interdizione - quale misura estrema di protezione - è
l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo di quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita dal legislatore con il fine di soddisfare "su misura" i bisogni di protezione del beneficiario (cfr. Cass. 12.06.2006 n. 13584; Cass. 29.11.2006, n. 23566).
La giurisprudenza ha, infatti, osservato che l'art. 404 c.c., laddove stabilisce che può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parziale e temporanea, letto a contrario prevede che detta misura possa essere disposta anche nell'ipotesi in cui l'impossibilità (che finisce per l'identificarsi con l'incapacità) sia totale ed abituale, sempre che l'amministrazione di sostegno sia funzionale alla cura degli interessi del sofferente fisico o psichico.
In altri termini, dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno (l. n. 6 del 9 gennaio 2004), l'interdizione e l'inabilitazione si presentano come misure di carattere residuale, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte: "nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole" (Cass. 22.04.2009, n. 9628).
Tale orientamento è stato confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimita (cfr. Cass. n.
23332 del 26 ottobre 2011), che ha chiarito che in senso contrario alla scelta interpretativa operata non vale invocare la diversità dei presupposti delle misure di protezione risultanti dalla lettera degli articoli 404, 414 e 415 c.c., in quanto le ultime due disposizioni individuano i possibili destinatari delle misure dell'interdizione e inabilitazione nelle persone affette da abituale infermità di mente e la prima prevede che si possa ricorrere all'amministrazione di sostegno non solo a protezione delle persone affette da infermità psichica, ma anche quelle affette da infermità o menomazione psichica, in entrambi casi anche se l'impossibilità di provvedere ai propri interessi che ne deriva è solo parziale e temporanea. Infatti, sempre sul piano letterale, l'art. 404 c.c. non esclude affatto che possa ricorrersi all'amministrazione di sostegno quando l'impossibilità di provvedere ai propri interessi sia totale e permanente, mentre la possibilità di escludere i poteri di sostituzione o assistenza del tutore rispetto a taluni atti di ordinaria amministrazione (art. 427, co. I c.c.) dimostra che è ammissibile il ricorso all'interdizione anche in caso di incapacità non assoluta. Il che contraddice radicalmente l'affermazione del necessario parallelismo tra incisività (o meglio, "invasività") della misura di protezione e gravità della situazione di mancanza di autonomia;
neppure porta argomenti a favore della tesi secondo la quale la scelta tra le diverse misure dovrebbe essere operata sulla base della gravità della situazione di incapacità il rilievo che l'amministrazione di sostegno richiede una continua interazione tra amministratore e beneficiario (art. 410 c.c.), che presuppone una qualche sia pur residuale capacità dello stesso, perché, come già osservato nella citata sentenza n. 13584/2006, la norma non prevede che tale interazione sia necessaria in ogni caso, ma solo che debba essere ricercata quando la situazione concreta lo consente;
del tutto tautologico è poi il richiamo alla natura tendenzialmente stabile dell'interdizione e dell'inabilitazione, che costituiscono status della persona derivanti da un accertamento giudiziale dell'incapacità, rispetto al carattere contingente e variabile delle misure stabilite da giudice tutelare a tutela del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, restando aperto il problema dell'individuazione dei criteri di scelta tra le une e l'altra misura, problema da risolvere alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale richiamato;
infine, non ha pregio l'argomento a favore della preferibilità dell'interdizione per la migliore tutela che tale misura assicurerebbe per la necessità che il compimento di taluni atti da parte del tutore debbano essere autorizzati dal tribunale perché l'art. 411, nel richiamare alcune norme che disciplinano la tutela, espressamente richiama anche gli articoli 374 e 375 c.c., che prevedono le autorizzazioni per il compimento di atti da parte dell'amministratore di sostegno, essendo irrilevante che tali autorizzazioni siano attribuite alla "competenza" del giudice tutelare invece che a quella del "tribunale". D'altra parte, come già rilevato, la postulata "preferibilità" si porrebbe in contrasto con il carattere residuale dell'interdizione affermato con chiarezza dalla legge.
Ancora, la Corte di legittimità ha chiarito che nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad "un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti... corrisponderà l'amministrazione di sostegno" mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta "di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno". Come ulteriore criterio che può aggiungersi ma non sostituire il criterio principale il giudice può considerare "anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie".
Sul punto, si osserva che, nel caso di specie, le attività da compiere, dal punto di vista strettamente patrimoniale, sono allo stato ridotte al prelievo dell'indennità di accompagnamento ed all'interlocuzione con i sanitari, atteso che il convenuto non è in grado di relazionarsi con il prossimo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che le esigenze del resistente, come sopra evidenziate, possono essere gestite in modo adeguato da un amministratore di sostegno investito delle relative funzioni, previe se necessario le opportune autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sì che in tale contesto non appare necessaria la misura dell'interdizione, la cui domanda deve essere quindi rigettata.
Tenuto conto della grave patologia da cui è affetto , deve essere fin d'ora disposta Controparte_1 la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 418 c.c. per le sue determinazioni in ordine all'apertura di amministrazione di sostegno.
Nelle more, sussistono i presupposti per la nomina in favore di di un amministratore di CP_1
sostegno provvisorio, che curerà il compimento degli atti necessari ed urgenti nel suo interesse.
L'ufficio provvisorio può essere conferito alla madre, , che ha manifestato la sua volontà Parte_1
in tal senso.
Attesa la natura e l'esito del procedimento, le spese di lite sostenute dai ricorrenti sono da dichiarare irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, I sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. manda alla Cancelleria con onere di provvedere alle comunicazioni ed annotazioni urgenti ed alla immediata formazione di fascicolo di amministrazione di sostegno con integrale copia degli atti del procedimento per interdizione, e trasmissione al Giudice Tutelare che sarà ordinariamente designato dal Presidente del Tribunale;
3. nomina amministratore di sostegno provvisorio di , nato a [...] il 3 Controparte_1
marzo 1978, la madre , nata a [...] C.le l'11 marzo 1953, che autorizza in Parte_1
via provvisoria - salva ogni diversa determinazione del giudice tutelare e con obbligo di rendiconto - al compimento degli atti urgenti per la conservazione e gestione del patrimonio del beneficiario nonché al compimento delle attività connesse alle sue esigenze di cura ed assistenza.
4. dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Catanzaro il 9 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo