Art. 1.
Il Governo 6 autorizzato ad esercitare provvisoria.
mente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1966, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1966, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1965.
Il Governo 6 autorizzato ad esercitare provvisoria.
mente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1966, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1966, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1965.