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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento semplificato di cognizione R.G. n. 1416/2024, ex artt. 84 e
170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto n. cron. 2089/2024 reso nel proc. n.R.G. 306/2020 in data 16.10.2024 notificato il 5 novembre 2024, dalla Corte di Appello di Bari – III sez. civile, di liquidazione degli onorari in favore dell'ing. , C.F. , designato quale c.t.u. nel Controparte_1 C.F._1 procedimento in oggetto n.306/2020, con ordinanza del 15 giugno 2022, con espressa autorizzazione ad avvalersi di un ausiliario;
col decreto opposto pronunciato dalla Corte di Appello III sezione civile era stata liquidata al predetto ing. la somma complessiva di € 2694,03 (di cui € 2044,03 - pari a CP_1
250 vacazioni- per onorario;
€ 150,00 per spese di cancelleria e trasporto ed € 500,00 per parere ausiliario sig. ) per l'attività svolta;
Persona_1 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ha dedotto il ricorrente che allo stesso era stato conferito l'incarico di CTU in rinnovazione di precedente consulenza espletata nel primo giudizio, per rispondere ad una serie di quesiti posti dalla
, appellante nel procedimento sopra indicato, segnatamente: CP_2
“a) accertare e verificare che i terreni di proprietà del sig. ricadono nell'alveo attivo del fiume CP_3
Ofanto, nonché nella parte delimitata dai cigli spondali, così come evidenziato in tavoletta IGM
1:25000;
b) accertare e verificare la sovrapposizione dei terreni per cui vi è causa con il corso d'acqua pubblico e la titolarità delle aree;
c) accertare e verificare l'ubicazione dei terreni nella fascia di rispetto idraulica dei 150 m;
CP_3
d) accertare e verificare se per le trasformazioni fondiarie e/o miglioramenti realizzati in tale fascia sia mai stata acquisita dal sig. autorizzazione paesaggistica e /o autorizzazione dell'Autorità di CP_3
Bacino della Puglia;
e) accertare e verificare la presenza del Canale non denominato, affidato in gestione al
[...]
, il suo stato manutentivo, la presenza di opere antierosive nel punto di Controparte_4 confluenza del suddetto canale con il fiume Ofanto e gli effetti prodotti”.
Al CTU la Corte di Appello chiedeva, quindi di:
“individuare le cause della esondazione, gli effetti verificatisi sulle colture, anche in termini di mancato guadagno, la effettiva superficie interessata dall'allagamento, se ed in che termini risultano essere occupate porzioni di terreno vincolate o di proprietà demaniale e la
pagina 1 di 4 relativa suscettibilità di sfruttamento dal , procedendo quindi ad accertare tutto quanto oggetto CP_3 di doglianza da parte della , ed a rendere ogni altro utile chiarimento sulle questioni oggetto di CP_2 controversia”;
Con espressa autorizzazione ad “avvalersi di un ausiliario per le verifiche del caso, al fine di valutare quanto oggetto di contestazione da parte della - nei termini sopra richiamati- e fornire CP_2 appositi riscontri al riguardo, dovendo quindi il c.t.u. designando in sintesi individuare la cause della esondazione, gli effetti verificatisi sulle culture, anche in termini di mancato guadagno, la effettiva superficie interessata dall'allagamento, se ed in che termini risultano occupate dalle 'coltivazioni di specie' porzioni di terreno vincolate o di proprietà demaniale e la relativa suscettibilità di sfruttamento dal , procedendo quindi ad accertare tutto quanto oggetto di doglianza da parte della , CP_3 CP_2 ed a rendere ogni altro utile chiarimento sulle questioni oggetto della controversia”; ausiliario che l'ing. individuava nel prof. , docente universitario in agronomia;
CP_1 Persona_1
L'indagine peritale, riguardante gli effetti della esondazione del fiume Ofanto nei terreni dell'appellato, risultava, come già previsto dalla stessa Corte, e come poi sviluppatasi in concreto- di elevata complessità e difficoltà, richiedendo ben quattro sopraluoghi nell'agro di Canosa di Puglia, a tre dei quali partecipava anche l'ausiliario, ed una serie innumerevole di ulteriori ricerche e approfondimenti, in loco presso pubblici uffici. Veniva altresì effettuato un impegnativo tentativo di conciliazione. Si rendeva inoltre necessario richiedere diverse proroghe per il completamento della indagine.
In particolare, l'impegno del c.t.u. e del suo ausiliario si sviluppava in tre direzioni fondamentali:
a) le ricerche e gli studi sulle norme urbanistiche, di vario rango, riguardo ai terreni attraversati da fiumi e corsi d'acqua, sulle norme in tema di disciplina dei finanziamenti pubblici in favore di specifiche coltivazioni agricole, sulle disposizioni riguardo ai vincoli idrogeologici ed ai vincoli paesaggistici, sulle prescrizioni inerenti alla legittimità delle coltivazioni risultate in opera;
b) le indagini sulle cause degli allagamenti, e in funzione di queste gli accertamenti sulle opere idrauliche presenti lungo gli argini fluviali, sulle carenze delle opere di manutenzione riguardanti dette opere, e sulla rilevazione delle portate del fiume Ofanto nei periodi di osservazione;
c) la stima dei danni subiti dal privato con riguardo sia alle opere di riparazione ritenute necessarie per la difesa dei suoli, sia al mancato guadagno per perdita delle colture legittime.
La molteplicità degli accertamenti e la complessità della indagine nel suo complesso è bene evidenziata nell'elaborato peritale.
Da questo – e così pure da numerosi allegati e dagli ulteriori documenti del processo-, risulta chiaramente che non si è trattato di una mera rivisitazione della c.t.u. di primo grado, esauritasi in poche pagine nella stima dei danni, ma di una indagine completamente nuova e approfondita, estesa
– come del resto previsto espressamente nella stessa ordinanza ammissiva - a tutti i profili tecnici e normativi che hanno caratterizzato la complicata vicenda.
Per queste ragioni il c.t.u., nel presentare la nota spese, da un lato avesse richiesto sia l'onorario a percentuale per la stima dei danni (euro 4.449,29, onorario medio secondo i parametri dell'art. 11
d.m. 30 maggio 2002, per danni stimati in euro 114.433,33), sia un onorario a vacazione per gli altri impegnativi accertamenti (euro 4.489,63 per n. 550 vacazioni); e dall'altro lato avesse inserito nella pagina 2 di 4 richiesta di rimborso spese l'importo di euro 2.000,00 per onorario dovuta all'ausiliario giusta nota di debito, onorario già corrisposto sin dal novembre 2023.
Con il decreto opposto la Corte ha liquidato in favore del c.t.u. la complessiva somma di euro 2.694,03 oltre accessori, riconoscendo, senza indicare specifiche motivazioni, il solo onorario a vacazioni, in euro 2.044,03 pari a 250 vacazioni;
e riducendo ad euro 500,00 il compenso all'ausiliario, oltre euro
150,00 per spese cancelleria e trasporto.
Ha chiesto pertanto di:
“Voglia l'Ill.mo Presidente della Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del decreto n. cron. 2089/2024 del 16 ottobre 2024 emesso dalla
Corte di Appello di Bari, III^ Sezione Civile, notificato il 5 novembre 2024:
-Liquidare in favore dell'ing. , per l'opera prestata nel procedimento in oggetto, il Controparte_1 complessivo importo di euro 6.599,29, di cui euro 4.449,29 per onorario a percentuale secondo i valori medi di cui all'art. 11 d.m. 30 maggio 2002, oltre euro 2.000,00 per compenso all'ausiliario, ed euro
150,00 per spese di cancelleria e di viaggio, oltre il rimborso dell'importo del contributo unificato versato per il presente ricorso, il tutto a carico delle parti in solido.
In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”
La , ritualmente citata non si è costituita. CP_2
Si è costituito chiedendo unicamente in ogni caso la conferma del provvedimento Controparte_5 con riferimento alla condanna della al pagamento delle spese di CTU così come CP_2 stabilito nella sentenza n. 1404/2024 del 5.11.2024 resa nel relativo giudizio
Il PG ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'impugnazione.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.02.2025 si rileva che il ricorso è fondato e va accolto.
Come evidenziato e documentato dall'istante, l'indagine peritale ha riguardato gli effetti della esondazione del fiume Ofanto nei terreni dell'appellato, ed è stata di elevata complessità e difficoltà, richiedendo ben quattro sopraluoghi nell'agro di Canosa di Puglia, a tre dei quali partecipava anche l'ausiliario, ed una serie innumerevole di ulteriori ricerche e approfondimenti, in loco presso pubblici uffici.
Il CTU ha inoltre effettuato un impegnativo tentativo di conciliazione.
L'ing. e del suo ausiliario hanno proceduto: CP_1
a) alle ricerche e studi sulle norme urbanistiche, di vario rango, riguardo ai terreni attraversati da fiumi e corsi d'acqua, sulle norme in tema di disciplina dei finanziamenti pubblici in favore di specifiche coltivazioni agricole, sulle disposizioni riguardo ai vincoli idrogeologici ed ai vincoli paesaggistici, sulle prescrizioni inerenti alla legittimità delle coltivazioni risultate in opera;
pagina 3 di 4 b) alle indagini sulle cause degli allagamenti, e in funzione di queste gli accertamenti sulle opere idrauliche presenti lungo gli argini fluviali, sulle carenze delle opere di manutenzione riguardanti dette opere, e sulla rilevazione delle portate del fiume Ofanto nei periodi di osservazione;
c) alla stima dei danni subiti dal privato con riguardo sia alle opere di riparazione ritenute necessarie per la difesa dei suoli, sia al mancato guadagno per perdita delle colture legittime.
La complessità della indagine emerge dall'elaborato peritale.
I compensi liquidati non si ritengono, quindi satisfattivi del gravoso impegno profuso dal CTU e dal suo ausiliario;
segnatamente quest'ultimo è stato già soddisfatto dal CTU che ha infatti allegato fattura che documenta una spesa esplicitamente autorizzata.
L'onorario va quindi commisurato ai parametri a percentuale, dettati dall'art. 11 d.m. 30 maggio 2002 (per danni stimati in euro 114.433,33), valori medi, stante la particolare complessità dell'indagine, come pari a euro
4.449,29, cui va aggiunto il rimborso spese l'importo di euro 2.000,00 per onorario dovuto all'ausiliario – professionista dotato di competenze specifiche che ha contribuito attivamente all'espletamento del complesso e gravoso incarico - giusta nota di debito, essendo stato tale onorario già corrisposto dal CTU oltre euro 150,00 per spese cancelleria e trasporto, per un totale di euro 6.599,29
La liquidazione oggetto del provvedimento qui opposto va quindi emendato nei termini di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della , opposta, liquidate in CP_2 dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 tenuto conto della differenza fra quanto liquidato e quanto dovuto (II scaglione valori minimi in considerazione dell'oggettiva semplicità delle questioni trattate;
nulla per la fase di trattazione coincidente con la fase decisionale).
PQM
Il Presidente delegato accoglie l'opposizione e in riforma del decreto di liquidazione emesso da questa Corte di Appello di
Bari – Sezione III Civile - in data 16.10.2024, per l'attività di CTU espletata nel procedimento
306/2020, liquida in favore dell'ing. la somma complessiva di € 6.599,29, di cui Controparte_1 euro 4.449,29 per onorario a percentuale secondo i valori medi di cui all'art. 11 d.m. 30 maggio 2002, oltre euro 2.000,00 per compenso all'ausiliario, ed euro 150,00 per spese di cancelleria e di viaggio, da porsi a carico della . CP_2
Condanna la al pagamento in favore dell'istante delle spese del presente giudizio, CP_2 liquidate, in € 962,00, oltre esborsi (€ 98,00) e rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% IVA e CPA come per legge.
Spese compensate con riferimento a . Controparte_5
Così deciso in Bari, 18.02.2025
Il Presidente delegato Maria Mitola
pagina 4 di 4
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento semplificato di cognizione R.G. n. 1416/2024, ex artt. 84 e
170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto n. cron. 2089/2024 reso nel proc. n.R.G. 306/2020 in data 16.10.2024 notificato il 5 novembre 2024, dalla Corte di Appello di Bari – III sez. civile, di liquidazione degli onorari in favore dell'ing. , C.F. , designato quale c.t.u. nel Controparte_1 C.F._1 procedimento in oggetto n.306/2020, con ordinanza del 15 giugno 2022, con espressa autorizzazione ad avvalersi di un ausiliario;
col decreto opposto pronunciato dalla Corte di Appello III sezione civile era stata liquidata al predetto ing. la somma complessiva di € 2694,03 (di cui € 2044,03 - pari a CP_1
250 vacazioni- per onorario;
€ 150,00 per spese di cancelleria e trasporto ed € 500,00 per parere ausiliario sig. ) per l'attività svolta;
Persona_1 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ha dedotto il ricorrente che allo stesso era stato conferito l'incarico di CTU in rinnovazione di precedente consulenza espletata nel primo giudizio, per rispondere ad una serie di quesiti posti dalla
, appellante nel procedimento sopra indicato, segnatamente: CP_2
“a) accertare e verificare che i terreni di proprietà del sig. ricadono nell'alveo attivo del fiume CP_3
Ofanto, nonché nella parte delimitata dai cigli spondali, così come evidenziato in tavoletta IGM
1:25000;
b) accertare e verificare la sovrapposizione dei terreni per cui vi è causa con il corso d'acqua pubblico e la titolarità delle aree;
c) accertare e verificare l'ubicazione dei terreni nella fascia di rispetto idraulica dei 150 m;
CP_3
d) accertare e verificare se per le trasformazioni fondiarie e/o miglioramenti realizzati in tale fascia sia mai stata acquisita dal sig. autorizzazione paesaggistica e /o autorizzazione dell'Autorità di CP_3
Bacino della Puglia;
e) accertare e verificare la presenza del Canale non denominato, affidato in gestione al
[...]
, il suo stato manutentivo, la presenza di opere antierosive nel punto di Controparte_4 confluenza del suddetto canale con il fiume Ofanto e gli effetti prodotti”.
Al CTU la Corte di Appello chiedeva, quindi di:
“individuare le cause della esondazione, gli effetti verificatisi sulle colture, anche in termini di mancato guadagno, la effettiva superficie interessata dall'allagamento, se ed in che termini risultano essere occupate
pagina 1 di 4 relativa suscettibilità di sfruttamento dal , procedendo quindi ad accertare tutto quanto oggetto CP_3 di doglianza da parte della , ed a rendere ogni altro utile chiarimento sulle questioni oggetto di CP_2 controversia”;
Con espressa autorizzazione ad “avvalersi di un ausiliario per le verifiche del caso, al fine di valutare quanto oggetto di contestazione da parte della - nei termini sopra richiamati- e fornire CP_2 appositi riscontri al riguardo, dovendo quindi il c.t.u. designando in sintesi individuare la cause della esondazione, gli effetti verificatisi sulle culture, anche in termini di mancato guadagno, la effettiva superficie interessata dall'allagamento, se ed in che termini risultano occupate dalle 'coltivazioni di specie' porzioni di terreno vincolate o di proprietà demaniale e la relativa suscettibilità di sfruttamento dal , procedendo quindi ad accertare tutto quanto oggetto di doglianza da parte della , CP_3 CP_2 ed a rendere ogni altro utile chiarimento sulle questioni oggetto della controversia”; ausiliario che l'ing. individuava nel prof. , docente universitario in agronomia;
CP_1 Persona_1
L'indagine peritale, riguardante gli effetti della esondazione del fiume Ofanto nei terreni dell'appellato, risultava, come già previsto dalla stessa Corte, e come poi sviluppatasi in concreto- di elevata complessità e difficoltà, richiedendo ben quattro sopraluoghi nell'agro di Canosa di Puglia, a tre dei quali partecipava anche l'ausiliario, ed una serie innumerevole di ulteriori ricerche e approfondimenti, in loco presso pubblici uffici. Veniva altresì effettuato un impegnativo tentativo di conciliazione. Si rendeva inoltre necessario richiedere diverse proroghe per il completamento della indagine.
In particolare, l'impegno del c.t.u. e del suo ausiliario si sviluppava in tre direzioni fondamentali:
a) le ricerche e gli studi sulle norme urbanistiche, di vario rango, riguardo ai terreni attraversati da fiumi e corsi d'acqua, sulle norme in tema di disciplina dei finanziamenti pubblici in favore di specifiche coltivazioni agricole, sulle disposizioni riguardo ai vincoli idrogeologici ed ai vincoli paesaggistici, sulle prescrizioni inerenti alla legittimità delle coltivazioni risultate in opera;
b) le indagini sulle cause degli allagamenti, e in funzione di queste gli accertamenti sulle opere idrauliche presenti lungo gli argini fluviali, sulle carenze delle opere di manutenzione riguardanti dette opere, e sulla rilevazione delle portate del fiume Ofanto nei periodi di osservazione;
c) la stima dei danni subiti dal privato con riguardo sia alle opere di riparazione ritenute necessarie per la difesa dei suoli, sia al mancato guadagno per perdita delle colture legittime.
La molteplicità degli accertamenti e la complessità della indagine nel suo complesso è bene evidenziata nell'elaborato peritale.
Da questo – e così pure da numerosi allegati e dagli ulteriori documenti del processo-, risulta chiaramente che non si è trattato di una mera rivisitazione della c.t.u. di primo grado, esauritasi in poche pagine nella stima dei danni, ma di una indagine completamente nuova e approfondita, estesa
– come del resto previsto espressamente nella stessa ordinanza ammissiva - a tutti i profili tecnici e normativi che hanno caratterizzato la complicata vicenda.
Per queste ragioni il c.t.u., nel presentare la nota spese, da un lato avesse richiesto sia l'onorario a percentuale per la stima dei danni (euro 4.449,29, onorario medio secondo i parametri dell'art. 11
d.m. 30 maggio 2002, per danni stimati in euro 114.433,33), sia un onorario a vacazione per gli altri impegnativi accertamenti (euro 4.489,63 per n. 550 vacazioni); e dall'altro lato avesse inserito nella pagina 2 di 4 richiesta di rimborso spese l'importo di euro 2.000,00 per onorario dovuta all'ausiliario giusta nota di debito, onorario già corrisposto sin dal novembre 2023.
Con il decreto opposto la Corte ha liquidato in favore del c.t.u. la complessiva somma di euro 2.694,03 oltre accessori, riconoscendo, senza indicare specifiche motivazioni, il solo onorario a vacazioni, in euro 2.044,03 pari a 250 vacazioni;
e riducendo ad euro 500,00 il compenso all'ausiliario, oltre euro
150,00 per spese cancelleria e trasporto.
Ha chiesto pertanto di:
“Voglia l'Ill.mo Presidente della Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del decreto n. cron. 2089/2024 del 16 ottobre 2024 emesso dalla
Corte di Appello di Bari, III^ Sezione Civile, notificato il 5 novembre 2024:
-Liquidare in favore dell'ing. , per l'opera prestata nel procedimento in oggetto, il Controparte_1 complessivo importo di euro 6.599,29, di cui euro 4.449,29 per onorario a percentuale secondo i valori medi di cui all'art. 11 d.m. 30 maggio 2002, oltre euro 2.000,00 per compenso all'ausiliario, ed euro
150,00 per spese di cancelleria e di viaggio, oltre il rimborso dell'importo del contributo unificato versato per il presente ricorso, il tutto a carico delle parti in solido.
In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”
La , ritualmente citata non si è costituita. CP_2
Si è costituito chiedendo unicamente in ogni caso la conferma del provvedimento Controparte_5 con riferimento alla condanna della al pagamento delle spese di CTU così come CP_2 stabilito nella sentenza n. 1404/2024 del 5.11.2024 resa nel relativo giudizio
Il PG ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'impugnazione.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.02.2025 si rileva che il ricorso è fondato e va accolto.
Come evidenziato e documentato dall'istante, l'indagine peritale ha riguardato gli effetti della esondazione del fiume Ofanto nei terreni dell'appellato, ed è stata di elevata complessità e difficoltà, richiedendo ben quattro sopraluoghi nell'agro di Canosa di Puglia, a tre dei quali partecipava anche l'ausiliario, ed una serie innumerevole di ulteriori ricerche e approfondimenti, in loco presso pubblici uffici.
Il CTU ha inoltre effettuato un impegnativo tentativo di conciliazione.
L'ing. e del suo ausiliario hanno proceduto: CP_1
a) alle ricerche e studi sulle norme urbanistiche, di vario rango, riguardo ai terreni attraversati da fiumi e corsi d'acqua, sulle norme in tema di disciplina dei finanziamenti pubblici in favore di specifiche coltivazioni agricole, sulle disposizioni riguardo ai vincoli idrogeologici ed ai vincoli paesaggistici, sulle prescrizioni inerenti alla legittimità delle coltivazioni risultate in opera;
pagina 3 di 4 b) alle indagini sulle cause degli allagamenti, e in funzione di queste gli accertamenti sulle opere idrauliche presenti lungo gli argini fluviali, sulle carenze delle opere di manutenzione riguardanti dette opere, e sulla rilevazione delle portate del fiume Ofanto nei periodi di osservazione;
c) alla stima dei danni subiti dal privato con riguardo sia alle opere di riparazione ritenute necessarie per la difesa dei suoli, sia al mancato guadagno per perdita delle colture legittime.
La complessità della indagine emerge dall'elaborato peritale.
I compensi liquidati non si ritengono, quindi satisfattivi del gravoso impegno profuso dal CTU e dal suo ausiliario;
segnatamente quest'ultimo è stato già soddisfatto dal CTU che ha infatti allegato fattura che documenta una spesa esplicitamente autorizzata.
L'onorario va quindi commisurato ai parametri a percentuale, dettati dall'art. 11 d.m. 30 maggio 2002 (per danni stimati in euro 114.433,33), valori medi, stante la particolare complessità dell'indagine, come pari a euro
4.449,29, cui va aggiunto il rimborso spese l'importo di euro 2.000,00 per onorario dovuto all'ausiliario – professionista dotato di competenze specifiche che ha contribuito attivamente all'espletamento del complesso e gravoso incarico - giusta nota di debito, essendo stato tale onorario già corrisposto dal CTU oltre euro 150,00 per spese cancelleria e trasporto, per un totale di euro 6.599,29
La liquidazione oggetto del provvedimento qui opposto va quindi emendato nei termini di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della , opposta, liquidate in CP_2 dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 tenuto conto della differenza fra quanto liquidato e quanto dovuto (II scaglione valori minimi in considerazione dell'oggettiva semplicità delle questioni trattate;
nulla per la fase di trattazione coincidente con la fase decisionale).
PQM
Il Presidente delegato accoglie l'opposizione e in riforma del decreto di liquidazione emesso da questa Corte di Appello di
Bari – Sezione III Civile - in data 16.10.2024, per l'attività di CTU espletata nel procedimento
306/2020, liquida in favore dell'ing. la somma complessiva di € 6.599,29, di cui Controparte_1 euro 4.449,29 per onorario a percentuale secondo i valori medi di cui all'art. 11 d.m. 30 maggio 2002, oltre euro 2.000,00 per compenso all'ausiliario, ed euro 150,00 per spese di cancelleria e di viaggio, da porsi a carico della . CP_2
Condanna la al pagamento in favore dell'istante delle spese del presente giudizio, CP_2 liquidate, in € 962,00, oltre esborsi (€ 98,00) e rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% IVA e CPA come per legge.
Spese compensate con riferimento a . Controparte_5
Così deciso in Bari, 18.02.2025
Il Presidente delegato Maria Mitola
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