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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/10/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2137 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 15/10/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. IC OS il quale ha insistito in ricorso e chiesto la rinnovazione della CTU;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZZZO ANTONINO il quale ha insistito in memoria di costituzione deducendo “Prima udienza, giudizio post atp, le critiche alla ctu fase atp sono generiche, il ricorso è inammissibile” visti gli atti del fascicolo, ritenuta la controversia di natura documentale decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2137 /2025 R.G.L. oggetto: Assegno - pensione vertente tra
, nato in [...] il [...] CF , in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
IC OS giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
, CF , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha inteso contestare le conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ai sensi dell'art. 445 bis cpc (iscritto al n. 63/2025 RG di questo Tribunale) il quale aveva negato in capo ad esso ricorrente la sussistenza dei requisiti medico-legali per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità (ex art. 1 L .222/84).
Il ricorrente ritenendo che quel consulente avesse errato nella esatta valutazione della incidenza delle accertate patologie sulla di lui capacità lavorativa, avesse omesso la valutazione di alcune di dette patologie e non avesse tenuto conto della di lui “condizione lavorativa concreta” ha chiesto, rinnovarsi l'accertamento medico.
Costituitosi in giudizio l ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo la “mancanza di CP_1 specificità dei motivi di contestazione” e l'assenza dei requisiti sanitari e di eventuale documentazione di aggravamento delle accertate patologie.
Il processo è stato istruito mediante deposito di documenti.
Il Tribunale, letti gli atti del fascicolo, ritiene di poter decidere la controversia allo stato degli atti.
Dispone l'art. 445 bis c.p.c. che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito.
La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere l'iniziale dissenso alle conclusioni formulate dal C.T.U. nella fase di A.T.P. senza formulare alcuna particolare motivazione;
una specifica motivazione diviene, invece, necessaria a pena di inammissibilità nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del C.T.U.
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'A.T.P., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva innanzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico- legale. La necessità di una specifica censura all'operato del C.T.U. ad opera della parte non soddisfatta dal giudizio espresso, implica che, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., il mero richiamo alle argomentazioni svolte dal C.T.U. esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di A.T.P.
Nel caso di specie parte ricorrente non contesta la diagnosi formulata dal consulente ma eccepisce la “omissione della RM lombosacrale del 26/03/2024 – grave sottovalutazione del quadro vertebrale”, la “Sottovalutazione del diabete insulinodipendente – compenso metabolico gravemente instabile”, la “omessa valutazione della colonscopia del 24/03/2025 – patologia intestinale attiva”, la “mancata valorizzazione del deficit uditivo bilaterale”.
Tali assunti non sono fondati.
Ed invero con riferimento alle presunte omissioni il consulente ha espressamente dichiarato di aver esaminato tutta la documentazione in atti ed ha dato atto di tutte le patologie riscontrate ivi compresa le “protrusioni discali lombari” il “diabete mellito tipo 2” la “sordità a dx” e la “lieve ipoacusia neurosensoriale pantonale a sx” formulando la esaustiva e non contestata diagnosi di
“Rettocolite ulcerosa in trattamento farmacologico, Diabete mellito tipo 2 in trattamento , tendinopatia cuffia dei rotatori spalla dx e sx a modesta incidenza funzionale, sordità a dx, lieve ipoacusia neurosensoriale pantonale a sx, protrusioni discali lombari in esiti di riferito intervento per ernia discale lombare a discreta incidenza funzionale, esiti di frattura clavicola sinistra trattata con osteosintesi”
Parte ricorrente di contro si è di fatto limitata ad eccepire una difformità di valutazione della incidenza delle patologie accertate sulle proprie condizioni sanitarie dando corpo ad un mero dissenso diagnostico, come tale inidoneo a fondare una rinnovazione della perizia tecnica (cfr.
Cass. 30874/2017).
Anche il rilievo circa la “mancata valutazione della condizione lavorativa concreta” è del tutto infondato atteso che il consulente tanto nella anamnesi lavorativa quanto in sede di conclusioni fa espresso riferimento all'attività di bracciante agricolo svolta dal ricorrente.
Da quanto precede deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso attesa la genericità delle contestazioni.
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili vista la dichiarazione resa dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art 152 disp att cpc.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Marsala nell'udienza del 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 2137 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 15/10/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. IC OS il quale ha insistito in ricorso e chiesto la rinnovazione della CTU;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZZZO ANTONINO il quale ha insistito in memoria di costituzione deducendo “Prima udienza, giudizio post atp, le critiche alla ctu fase atp sono generiche, il ricorso è inammissibile” visti gli atti del fascicolo, ritenuta la controversia di natura documentale decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2137 /2025 R.G.L. oggetto: Assegno - pensione vertente tra
, nato in [...] il [...] CF , in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
IC OS giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
, CF , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha inteso contestare le conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ai sensi dell'art. 445 bis cpc (iscritto al n. 63/2025 RG di questo Tribunale) il quale aveva negato in capo ad esso ricorrente la sussistenza dei requisiti medico-legali per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità (ex art. 1 L .222/84).
Il ricorrente ritenendo che quel consulente avesse errato nella esatta valutazione della incidenza delle accertate patologie sulla di lui capacità lavorativa, avesse omesso la valutazione di alcune di dette patologie e non avesse tenuto conto della di lui “condizione lavorativa concreta” ha chiesto, rinnovarsi l'accertamento medico.
Costituitosi in giudizio l ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo la “mancanza di CP_1 specificità dei motivi di contestazione” e l'assenza dei requisiti sanitari e di eventuale documentazione di aggravamento delle accertate patologie.
Il processo è stato istruito mediante deposito di documenti.
Il Tribunale, letti gli atti del fascicolo, ritiene di poter decidere la controversia allo stato degli atti.
Dispone l'art. 445 bis c.p.c. che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito.
La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere l'iniziale dissenso alle conclusioni formulate dal C.T.U. nella fase di A.T.P. senza formulare alcuna particolare motivazione;
una specifica motivazione diviene, invece, necessaria a pena di inammissibilità nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del C.T.U.
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'A.T.P., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva innanzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico- legale. La necessità di una specifica censura all'operato del C.T.U. ad opera della parte non soddisfatta dal giudizio espresso, implica che, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., il mero richiamo alle argomentazioni svolte dal C.T.U. esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di A.T.P.
Nel caso di specie parte ricorrente non contesta la diagnosi formulata dal consulente ma eccepisce la “omissione della RM lombosacrale del 26/03/2024 – grave sottovalutazione del quadro vertebrale”, la “Sottovalutazione del diabete insulinodipendente – compenso metabolico gravemente instabile”, la “omessa valutazione della colonscopia del 24/03/2025 – patologia intestinale attiva”, la “mancata valorizzazione del deficit uditivo bilaterale”.
Tali assunti non sono fondati.
Ed invero con riferimento alle presunte omissioni il consulente ha espressamente dichiarato di aver esaminato tutta la documentazione in atti ed ha dato atto di tutte le patologie riscontrate ivi compresa le “protrusioni discali lombari” il “diabete mellito tipo 2” la “sordità a dx” e la “lieve ipoacusia neurosensoriale pantonale a sx” formulando la esaustiva e non contestata diagnosi di
“Rettocolite ulcerosa in trattamento farmacologico, Diabete mellito tipo 2 in trattamento , tendinopatia cuffia dei rotatori spalla dx e sx a modesta incidenza funzionale, sordità a dx, lieve ipoacusia neurosensoriale pantonale a sx, protrusioni discali lombari in esiti di riferito intervento per ernia discale lombare a discreta incidenza funzionale, esiti di frattura clavicola sinistra trattata con osteosintesi”
Parte ricorrente di contro si è di fatto limitata ad eccepire una difformità di valutazione della incidenza delle patologie accertate sulle proprie condizioni sanitarie dando corpo ad un mero dissenso diagnostico, come tale inidoneo a fondare una rinnovazione della perizia tecnica (cfr.
Cass. 30874/2017).
Anche il rilievo circa la “mancata valutazione della condizione lavorativa concreta” è del tutto infondato atteso che il consulente tanto nella anamnesi lavorativa quanto in sede di conclusioni fa espresso riferimento all'attività di bracciante agricolo svolta dal ricorrente.
Da quanto precede deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso attesa la genericità delle contestazioni.
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili vista la dichiarazione resa dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art 152 disp att cpc.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Marsala nell'udienza del 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo