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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 6052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6052 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9468/22 Vi è riunito R.G. n. 9630/24 Sentenza n.______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II Sez. Civile
Il giudice, dott. Luigi Montariello
Applicazione da remoto ai sensi dell'art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
Parte_1
(P.Iva. , con sede in Scorzè alla via Contea n. 27, in persona del l.r.p.t. P.IVA_1
, nato a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...]; Parte_1 tutti difesi e rappresentati dall'Avv. Carlotta Pedrali del Foro di Venezia, presso il cui studio sono domiciliati.
ATTORE
contro
:
(P.Iva ), con sede in Scorzè alla via Venezia n. Controparte_1 P.IVA_2
141, in persona del l.r.p.t. , difesa e rappresentata dall'Avv. Maria Celeste CP_2
Arbia del Foro di Treviso, presso il cui studio è domiciliato.
CONVENUTO
altresì
contro
:
in persona del l.r.p.t., difesa e rappresentata Controparte_3 dall'Avv. Andrea Cesare del Foro di Venezia, presso il cui studio è domiciliato. 1
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
RZ CH – procedimento riunito c. CP_1
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del
Tribunale di Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
Conclusioni Come da memorie in atti. Comparse conclusionali delle parti depositate, rispettivamente, in data 5 e 4.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrite domandava il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale -art. 1668 e ss c.c.- conseguenti a colpa ed imperizia operativa della convenuta incaricata delle attività di manutenzione del proprio veicolo gastronomia itinerante, nella specie, per erronea riparazione dell'impianto di riscaldamento che causava l'incendio dell'abitacolo con conseguente danneggiamento irreversibile del camion ed ammaloramento per esalazioni della merce gastronomica contenuta.
In citazione vi è puntuale ricostruzione dei fatti la cui evoluzione storica è sostanzialmente ancorata a dati oggettivi e documentali, su tutti:
- la fattura emessa dalla società convenuta incaricata il 15.11.2021 dell'ordinaria manutenzione del camion (“manodopera di sostituzione olio e filtri ingrassaggio, sostituzione manicotto idroguida esterno, sostituzione sospensione post. Dx, raddrizzatura piastre, sospensioni post.”, come da fattura n. 46490 del 16.11.2021, ) e, per quel che rileva in questa sede, CP_1 delle riparazioni dell'impianto riscaldamento (“collegato tubi riscaldamento, visione lavoro per riscaldamento autonomo posteriore” come da fattura in atti);
- i file delle videoregistrazioni afferenti all'evento di incendio denunciato verificatosi due giorni dopo le commissionate riparazioni e la restituzione del veicolo all'attrice (il 17.11.2021).
Conseguenze dannose domandate da parte attrice consistenti nel:
- danno patrimoniale sub specie, di danno emergente parametrato al costo di neo-acquisto del veicolo perché irrimediabilmente compromesso ed inservibile laddove non riparabile se non con costi eccedenti il prezzo di ri-acquisto, al costo della merce gastronomica deteriorata presente sul veicolo unitamente ai macchinari ed agli equipaggiamenti interni nonché ai costi di smaltimento merci avariate e di rottamazione del veicolo, costi di noleggio veicolo alternativo;
e di lucro cessante per l'inflessione reddituale conseguente alla perdita del bene strumentale all'esercizio d'impresa;
- danno non patrimoniale (consistito nel turbamento psichico del l.r.p.t. della società dovuto all'impossibilità di esercitare la propria attività d'impresa quale propria fonte reddituale). 2
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dott. Luigi Montariello
Parte convenuta eccepiva la non imputabilità dell'evento denunciato perché riferibile a fattori causali autonomi ed indipendenti, quindi, prescindenti dalle riparazioni compiute sul veicolo -caso fortuito- evidenziando, così, l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto in ossequio ai canoni di diligenza richiesti nel caso di specie. Infine, rimarcava che il collegamento dei tubi del riscaldamento -lavorazione attestata in fattura- veniva compiuta su sollecito di parte attrice nonostante i consigli tecnici in senso contrario.
In via subordinata, chiedeva -in caso di accertato nesso causale- l'accertamento di un concorso di colpa del danneggiato che se non si fosse allontanato dal veicolo -come da videoregistrazione in atti- si sarebbe quasi certamente addonato del principio d'incendio e attivandosi in tal senso avrebbe limitato le conseguenze dannose scongiurando il propagarsi dell'incendio all'interno dell'abitacolo.
La compagnia assicuratrice di parte convenuta, terza chiamata in causa, eccepiva l'inoperatività della copertura assicurativa perché non includenti i danni da incendio.
In atti vi è, infine, accordo transattivo convenuto tra parte attrice con la propria compagnia assicuratrice con cui la prima accettava, a tacitazione di qualsiasi pretesa Controparte_4 conseguente al sinistro (incendio denunciato), la somma di € 14.500 (cfr. quietanza di indennizzo transattivo sottoscritto dall'attore e dalla compagnia assicuratrice datata Controparte_4
28.2.2022).
***
Ai fini della ricostruzione dei fatti di causa si terrà conto di quanto emerso dalle oggettive risultanze documentali;
prove oggetto di analisi valutativa da parte dell'incaricato CTU -Ing. Controparte_5 che veniva chiamato ad esprimere un giudizio tecnico circa l'idoneità causale -o meno- delle condotte di parte convenuta rispetto all'evento di incendio in narrativa.
In estrema sintesi, il perito prendendo spunto dalle condizioni materiali dell'abitacolo del camion - segni di carbonizzazione meno intensi verso il posteriore e più intensi nella zona anteriore del veicolo- ipotizzava con ragionevole certezza che l'incendio fosse divampato proprio dal vano cruscotto sottostante il volante al cui interno alloggiavano i cavi elettrici della strumentazione del veicolo e l'impianto di riscaldamento;
fiamme propagatesi verso il posteriore con danneggiamento delle altre componenti e parti dell'abitacolo.
Valutazione tecnica riscontrata dalla constatata presenza in detta area di maggiore deposizione di ossidi e di più intense deformazioni fisiche delle componenti plastiche dovute alle maggiori temperature raggiunte.
Suddetti elementi consentono di ragionevolmente circoscrivere l'area cruscotto -ospitante sia cavi elettrici della strumentazione del veicolo sia l'impianto di riscaldamento oggetto di 3
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riparazione- quella da cui sono divampate le fiamme, ma il severo stato di alterazione di tale area ostava a qualsiasi valutazione volta a circoscrivere ovvero isolare lo specifico componente fisico interno al cruscotto da cui sarebbe divampato l'incendio.
Sostanzialmente, come evidenziato dal perito, tale impossibilità di accertamento non consente di individuare con certezza la fonte specifica dell'incendio e, conseguentemente, la causa effettiva di innesco. Vulnus accertativo superato dal perito mediante valutazioni probabilistiche che -per le ragioni di seguito meglio precisate- mal si attagliano alle specificità del caso concreto con conseguente assoluta incertezza sulla causa dell'incendio.
Dette valutazioni probabilistiche vengono dal perito compiute sulla scorta dei dati acquisiti al compendio probatorio:
- incendio divampato nell'area del cruscotto, zona sottostante il volante, al cui interno alloggiavano sia i cavi di alimentazione della strumentazione del veicolo che l'impianto di riscaldamento;
- l'impianto di riscaldamento veniva attivato pochi attimi prima del propagarsi dell'incendio - circostanza emersa in atti, anche se il dipendente di parte attrice presente al momento dei fatti non veniva escusso in contraddittorio tra le parti (testi escussi: collaboratrice ed ex fidanzata dell'attore)-;
- l'impianto di riscaldamento era stato oggetto, due giorni prima dell'evento, di opere di riparazione e manutenzione da parte della convenuta, opere consistite nel mero “collegamento” dei tubi di riscaldamento in precedenza distaccati, circostanza evincibile dalla specifica in fattura.
Ebbene sulla base di detti elementi oggettivi il perito effettuava valutazioni probabilistiche in ordine alla causa dell'incendio divampato all'interno del vano cruscotto. Fattore causale dal perito alternativamente individuato o in un mal funzionamento dell'impianto di riscaldamento oggetto di attività manutentiva da parte della convenuta (collegamento tubi riscaldamento prima non innestati nel sistema di areazione), ovvero in un corto circuito elettrico a sua volta -anche in questo caso, dal perito- ritenuto alternativamente causato dalla possibile movimentazione involontaria della moltitudine di cavi elettrici alloggiati nel cruscotto in occasione di suddetto intervento manutentivo dell'impianto riscaldamento, ovvero da una causa ignota non potendosi escludere -sempre secondo le valutazioni del perito- “il fatto di venirsi a trovare in presenza di una mera coincidenza” fattuale e cronologica tra la verificazione dell'evento e l'attività manutentiva compiuta dalla convenuta pochi giorni prima. 4
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Tale 'duplice' alternatività di cause 'in sequenza' (1) non consente di ritenere raggiunta la prova, sicura e tranquillizzante, dell'effettiva derivazione causale -anche solo in termini probabilistici secondo la regola di giudizio del 'più probabile più che non'- dell'evento di incendio dalla condotta estrinsecata dall'odierna convenuta. Seppure nel caso di specie sussistano dati oggettivi di riferimento (manutenzione dell'impianto di riscaldamento ubicato all'interno del vano cruscotto dal quale è certamente divampato l'incendio), tuttavia l'evidenziato giudizio probabilistico in termini di
'duplice' alternatività causale compiuto dal perito sulla più probabile causa di innesco -opera manutentiva compiuta dalla convenuta- non soddisfa nel caso di specie i richiesti criteri di ragionevolezza e di logicità probatoria (sul punto, Cass., Ord. n. 25805/2024 2).
Constatata l'impossibilità di circoscrivere l'effettiva causa di innesco dell'incendio a causa della significativa alterazione fisica delle componenti interne al cruscotto, il perito procedeva a valutazioni meramente probabilistiche o statistiche andando ad individuare le cause di innesco in termini -si ribadisce- alternativi: malfunzionamento dell'impianto riscaldamento due giorni prima oggetto di manutenzione da parte della convenuta, ovvero cortocircuito elettrico dovuto all'involontaria movimentazione dei cavi elettrici interni al cruscotto in occasione di suddetta opera di manutenzione
(circostanza evinta dalla vicinanza cronologica e dalla ubicazione fisica delle componenti oggetto di interventi manutentivi compiuti), ovvero ancora per la ricorrenza di fattori causali ignoti
(testualmente: “non si può escludere che l'evento possa essere dovuto d altra causa” e che la vicinanza cronologica tra l'intervento manutentivo della convenuta e l'evento “sia un fatto del tutto casuale”).
***
Dette conclusioni non appaiono attendibili sotto il profilo logico e della ragionevolezza probatoria stante l'acquisizione al compendio di elementi di segno contrario ovvero sostanzianti significativi dubbi probatori.
Il perito per sopperire all'impossibilità di accertare l'effettiva causa di innesco dell'incendio addiveniva a suddette valutazioni probabilistiche -corto circuito verosimilmente causato dal
“involontario danneggiamento di cavi elettrici” interni al cruscotto in occasione dell'intervento manutentivo effettuato dalla convenuta due giorni prima dell'evento- senza però considerare le ulteriori risultanze probatorie che insinuano ragionevoli dubbi in ordine alla attendibilità dell'ipotesi risarcitoria formulata da parte attrice.
In primo luogo, rileva la circostanza che il furgone veniva effettivamente utilizzato e movimentato dall'attrice al compimento delle attività di manutenzione. In atti è pacificamente emersa la conduzione del veicolo dalla sede della convenuta a quella di parte attrice, movimentazione avvenuta senza problematiche di sorta. Ebbene, l'utilizzo non problematico del furgone nell'immediatezza delle riparazioni è circostanza certamente idonea a recidere qualsiasi nesso di derivazione causale tra l'opera manutentiva eseguita dalla convenuta e l'evento di incendio.
In altri termini, l'utilizzo del camion da parte dell'attore dopo gli interventi manutentivi mediante sua conduzione in sede con verosimile attivazione dell'impianto di riscaldamento appena riparato - attivazione ragionevolmente ipotizzabile in occasione del primo utilizzo per verificarne il buon funzionamento e, pertanto, per attestare la bontà delle riparazioni eseguite- insinua significativi dubbi in ordine alla derivazione causale diretta dell'evento d'incendio dalle condotte poste in essere da parte convenuta.
Non va, infine, esclusa la ragionevole verifica dell'impianto di riscaldamento anche da parte della convenuta, attivazione ragionevolmente avvenuta in momento antecedente alla riconsegna del mezzo all'attore (verifica volta a constatare il buon esito delle attività manutentive compiute prima di riconsegnare il mezzo alla convenuta ed esigere il pagamento della fattura emessa).
In secondo luogo, rileva la possibile pre-esistenza sul mezzo di significativi vizi occulti ignoti alle parti. Dai video in atti è possibile notare che il dipendente della convenuta -addonatosi del principio di incendio (ore 06:02:44)- ometteva di attivarsi per l'immediato spegnimento del motore, della strumentazione di bordo o dell'impianto di riscaldamento accesi ovvero per l'immediato uso di estintore (manovra ancora possibile in quanto le fiamme assumono portata significativa dopo circa
90 secondi dal primo allarme dato dal dipendente: “Elia!!”).
Dalla visione dei filmati si evince che il dipendente decideva di agire in modo alternativo recandosi immediatamente verso la fiancata destra del camion -opposta a quella del lato conducente interessata dal principio d'incendio (cruscotto sottostante il volante)- per compiere manovra, allo stato degli atti, non evincibile dal video e neppure disvelata dall'istruttoria. Manovra che nel caso di specie ha 6
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comportato il dispendio di tempo prezioso: l'impiegato si accovacciava in corrispondenza di suddetta area laterale del camion nel tentativo -probabilmente- di accedere ad un vano ivi ubicato per compiere
-verosimilmente- una manovra d'emergenza (azione osservabile dal video ma dal contenuto e finalità, allo stato, ignote). Sforzo profuso dal dipendente per oltre 90 secondi senza risultati (sino alle ore 06:04:13), frangente in cui decideva di agire diversamente prelevando, questa volta, un estintore dall'abitacolo di altro camion ivi parcato (alla sinistra dell'inquadratura) che veniva poi azionato all'interno dell'abitacolo interessato dall'incendio (dal video è possibile udire il suono di sfiato tipico degli estintori e -alla destra dell'inquadratura- il contestuale spegnimento -temporaneo- del principio di incendio;
dal video notturno è possibile notare il venir meno dell'effetto luminoso - orario notturno- provocato dalle fiamme).
In sintesi, il dipendente addonatosi del principio d'incendio compiva una manovra mirata e specifica
(si recava nei pressi della fiancata destra del camion opposta a quello di accesso all'abitacolo nel tentativo di aprire un vano); circostanza che consente di ragionevolmente affermare che lo stesso fosse a conoscenza, quantomeno, dei vizi causativi del principio di incendio e, pertanto, della soluzione da prioritariamente adottare in luogo dell'utilizzo dell'estintore (che veniva adoperato solo in un secondo momento al naufragare della prima opzione). Infatti, al fallimento di detta manovra primaria -tentata per oltre 90 secondi- prelevava un estintore a disposizione -l'unica manovra ragionevolmente attuabile da parte di soggetti ignari dei vizi in corso- che utilizzava in direzione delle fiamme.
In terzo luogo, non vi è in atti prova di buono stato ovvero di omologazione dell'impianto elettrico del camion. Il perito evidenziava di non aver potuto verificare ex post lo stato di installazione dell'impianto elettrico non avendo reperito i relativi schemi produttivi, anche per vetustà del modello. A detto dato negativo si giustappone la ragionevole personalizzazione dell'impiantistica di bordo -possibilità evidenziata dal perito nella sezione relativa alla quantificazione dei possibili danni risarcibili- con alterazione nel tempo dell'originario impianto elettrico convogliante per intero all'interno del cruscotto (cfr. rilievi fotografici in perizia da cui è possibile notare una matassa abnorme e confusionaria di fili elettrici costipata all'interno del cruscotto da cui è certamente divampato l'incendio).
Sostanzialmente, l'assenza di prova del buono stato di installazione e di manutenzione dell'impianto elettrico del veicolo (di certa vetustà – anno 1992 di immatricolazione) precedente alle attività manutentiva compiuta dalla convenuta, combinata con il giudizio formulato dal perito di possibile derivazione causale dell'incendio da altri fattori causali, in questo caso, da ritenersi preesistenti ed ignoti, insinua ulteriori dubbi in ordine alla responsabilità contrattuale della convenuta. Tale causa preesistente -visibile non adeguatezza dell'impianto elettrico del camion in assenza di certificazioni di omologazione ovvero di revisione- avvalora quanto rappresentato dal perito in ordine alla possibile 7
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mera coincidenza tra l'evento denunciato e le opere manutentive compiute dalla convenuta due giorni prima.
Appare, pertanto, evidente che il dubbio circa la derivazione causale dell'evento di incendio dalle condotte di parte convenuta è insinuato da molteplici ed eterogenei elementi probatori -per le ragioni sopra espresse- non convergenti in modo univoco e logico. Detti elementi sono, in sintesi, rappresentati:
- dal giudizio di alternatività causale formulato in termini meramente probabilistici dal perito
(malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, ovvero corto circuito elettrico per involontaria movimentazione dei cavi elettrici in sede di manutenzione, ovvero ancora causa ignota con possibile mera coincidenza non a-specifica tra le attività di manutenzione compiute dalla convenuta due giorni addietro e l'evento);
- dalla ricorrenza in atti di elementi di segno contrario (possibile recisione del nesso causale per l'avvenuto utilizzo da parte dell'attore del mezzo al compimento delle attività manutentive;
verosimile attivazione dell'impianto di riscaldamento alla riconsegna del veicolo per constatarne l'avvenuta riparazione, test ragionevolmente compiuto anche dalla convenuta antecedentemente alla riconsegna del veicolo);
- da elementi di prova idonei a fondare ipotesi alternative di verificazione dell'evento -a ben vedere- non escluse dal perito in seno al formulato giudizio probabilistico (possibile derivazione dell'evento da un fattore causale, allo stato, ignoto anche in considerazione dell'anomalo comportamento tenuto dal dipendente dell'attore al momento dell'incendio -videoregistrazione in atti- avendo lo stesso optato per il compimento di specifica e mirata manovra di emergenza - allo stato, non disvelata- in corrispondenza della fiancata destra del camion, azione prioritariamente eseguita per oltre 90 secondi rispetto a quella concretamente possibile di utilizzo di estintore, nella specie, prelevato sol quando l'incendio aveva assunto portata maggiore);
- dall'assenza di comprovata omologazione ovvero attestazione di buono stato manutentivo dell'impianto elettrico -installato su mezzo vetusto (anno 1992 di immatricolare)- avente data antecedente alle opere manutentive.
Conclusivamente, il giudizio di sussistenza del nesso causale tra le condotte della convenuta e l'evento di danno addotto dall'attore è inficiato, nell'ordine:
- dall'impossibilità di individuare con certezza od elevata probabilità la specifica causa dell'incendio, le conclusioni del perito sono formulate in termini meramente probabilistici con valutazione in termini di alternatività per la ricorrenza di plurimi fattori casuali ritenuti equipollenti e parimenti verificabili;
- dalla possibile recisione del nesso causale tra la condotta della convenuta e l'evento in quanto il veicolo veniva consegnato all'attore al termine delle attività manutentive che lo utilizzava per 8
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dott. Luigi Montariello
ricondurlo nella sede della propria azienda;
conduzione del veicolo caratterizzato, verosimilmente, dall'uso dell'impianto di riscaldamento appena riparato quantomeno per verificare la bontà delle opere eseguite;
impianto di riscaldamento ragionevolmente testato anche dalla convenuta antecedentemente alla riconsegna;
- dalla verosimile esistenza di cause di malfunzionamento dell'impiantistica del mezzo evincibile dall'anomala e non disvelata manovra tentata per oltre 90 secondi dal dipendente della ditta in luogo del possibile utilizzo dell'estintore a sua effettiva disposizione (effettivo utilizzo dell'estintore solo al naufragare di suddetta prioritaria scelta);
- dal non comprovato buono stato manutentivo e di funzionamento dell'impianto elettrico installato, neppure oggetto di documentazione attestante omologazione ovvero revisioni antecedenti alle attività di manutenzione compiute dalla convenuta (impianto elettrico del veicolo, peraltro, ragionevolmente modificato negli anni per esigenze di personalizzazione del veicolo, di per sé, vetusto perché immatricolato negli anni '90).
Infine, non vanno sottaciuti i seguenti dubbi:
- che la strumentazione di bordo fosse al momento dell'incendio in funzione -frigoriferi, et similia- avendo parte attrice chiesto il risarcimento dei danni da ammaloramento dei prodotti alimentari
-carni fresche, burro, yogurt e salumi- causato dai fumi di combustione;
delle due l'una, o gli alimenti erano a bordo del camion -ragionevolmente- custoditi in refrigeratori al momento dei fatti attivi -come tali, idonei a generare un corto circuito elettrico a prescindere dall'uso dell'impianto di riscaldamento-, oppure detta strumentazione di bordo non era in uso con conseguente non presenza all'interno del veicolo degli alimenti in parola;
- che l'impianto di riscaldamento del veicolo prima dell'intervento manutentivo presentava le tubazioni incanalanti il calore scollegate;
circostanza che insinua dubbi in ordine all'addotto ordinario utilizzo di tale impianto prima delle opere manutentive compiute dalla convenuta;
d'altronde, l'attività manutentiva non è consistita nella riparazione ovvero sostituzione dell'impianto ma nel mero collegamento di tubazioni preesistenti ma distaccate per ignote ragioni.
***
Il difetto di prova del nesso causale tra le condotte della convenuta e l'evento di incendio impone il rigetto della domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
Suddetto giudizio rende superflua qualsiasi valutazione -pertanto, assorbita- in ordine alla sussistenza o meno di copertura assicurativa eccepita dal terzo chiamato in causa (circostanza oggetto di domande ed eccezioni trasversali tra la parte convenuta e la compagnia assicuratrice citata in giudizio).
*** 9
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dott. Luigi Montariello
In punto di spese, alla soccombenza segue la condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute da tutte le altre parti processuali che si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri legali parametrati all'accertato valore di causa (indeterminato a complessità bassa) con riferimento ai valori minimi per le attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria compiute nel corso del giudizio.
Le spese di consulenza vanno definitivamente poste a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Rigetta la domanda formulata da parte attrice per le ragioni indicate in parte motiva.
Condanna parte attrice soccombente alla refusione delle spese di lite sostenute da tutte le altre parti processuali che si liquidano per ciascuna di esse in € 1.453 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15% se dovute.
Spese di CTU definitivamente a carico della soccombente.
Venezia, l'11/12/2025.
IL GIUDICE
dott. Luigi Montariello 10
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. elaborato peritale in atti, conclusioni a pp. 22 e 23: “L'incendio, per quanto è stato possibile valutare in base alla zona d'innesco e le modalità di propagazione, da un punto di vista probabilistico può essere messo in relazione con l'intervento eseguito meno di 48 ore prima sul veicolo da parte dei tecnici delle Officine che ebbero ad operare CP_1 sull'impianto di riscaldamento del veicolo, operazione che potrebbe aver comportato un involontario danneggiamento dei cavi del veicolo. Non si può comunque escludere che l'evento possa essere dovuto, probabilisticamente parlando, ad altra causa e che la presenza due giorni prima del personale delle sia un fatto del tutto casuale”. CP_1 2 In motivazione:
“Ed invero i giudici di merito fanno erronea applicazione di un criterio giuridico di valutazione del nesso causale: quello che impone di ritenere provata la causa di un evento quando quella causa è più probabile di una causa diversa o di una causa contraria, criterio che solitamente si esprime nella formula del "più probabile che no”;
“E' compito del giudice di merito stabilire se l'accertamento fatto dal CTU consenta di ritenere come più probabile la causa da lui indicata, rispetto invece a cause alternative, e nel compiere questa valutazione il giudice di merito deve attenersi al concetto di probabilità, non necessariamente statistico, ma altresì logico (Cass. 21530/ 2021; Cass. 2474/ 2021; Cass. 23197/ 2018): probabilità logica vuol dire che nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori, o della sua coerenza intrinseca, o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere una decisione. Nel valutare, dunque, quale sia il grado di probabilità di una ipotesi - nella specie quella formulata dal CTU - il giudice di merito deve apprezzare se quella ipotesi spieghi quella causa come più probabile di alte”
“Conseguentemente, una concezione della probabilità sotto il profilo logico, ossia della causa che spiega l'evento con maggiore probabilità rispetto alle altre cause, impone di tenere conto, per l'appunto, della probabilità di queste ultime e della comparazione tra le diverse ipotesi…”. 5
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II Sez. Civile
Il giudice, dott. Luigi Montariello
Applicazione da remoto ai sensi dell'art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
Parte_1
(P.Iva. , con sede in Scorzè alla via Contea n. 27, in persona del l.r.p.t. P.IVA_1
, nato a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...]; Parte_1 tutti difesi e rappresentati dall'Avv. Carlotta Pedrali del Foro di Venezia, presso il cui studio sono domiciliati.
ATTORE
contro
:
(P.Iva ), con sede in Scorzè alla via Venezia n. Controparte_1 P.IVA_2
141, in persona del l.r.p.t. , difesa e rappresentata dall'Avv. Maria Celeste CP_2
Arbia del Foro di Treviso, presso il cui studio è domiciliato.
CONVENUTO
altresì
contro
:
in persona del l.r.p.t., difesa e rappresentata Controparte_3 dall'Avv. Andrea Cesare del Foro di Venezia, presso il cui studio è domiciliato. 1
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
RZ CH – procedimento riunito c. CP_1
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del
Tribunale di Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
Conclusioni Come da memorie in atti. Comparse conclusionali delle parti depositate, rispettivamente, in data 5 e 4.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrite domandava il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale -art. 1668 e ss c.c.- conseguenti a colpa ed imperizia operativa della convenuta incaricata delle attività di manutenzione del proprio veicolo gastronomia itinerante, nella specie, per erronea riparazione dell'impianto di riscaldamento che causava l'incendio dell'abitacolo con conseguente danneggiamento irreversibile del camion ed ammaloramento per esalazioni della merce gastronomica contenuta.
In citazione vi è puntuale ricostruzione dei fatti la cui evoluzione storica è sostanzialmente ancorata a dati oggettivi e documentali, su tutti:
- la fattura emessa dalla società convenuta incaricata il 15.11.2021 dell'ordinaria manutenzione del camion (“manodopera di sostituzione olio e filtri ingrassaggio, sostituzione manicotto idroguida esterno, sostituzione sospensione post. Dx, raddrizzatura piastre, sospensioni post.”, come da fattura n. 46490 del 16.11.2021, ) e, per quel che rileva in questa sede, CP_1 delle riparazioni dell'impianto riscaldamento (“collegato tubi riscaldamento, visione lavoro per riscaldamento autonomo posteriore” come da fattura in atti);
- i file delle videoregistrazioni afferenti all'evento di incendio denunciato verificatosi due giorni dopo le commissionate riparazioni e la restituzione del veicolo all'attrice (il 17.11.2021).
Conseguenze dannose domandate da parte attrice consistenti nel:
- danno patrimoniale sub specie, di danno emergente parametrato al costo di neo-acquisto del veicolo perché irrimediabilmente compromesso ed inservibile laddove non riparabile se non con costi eccedenti il prezzo di ri-acquisto, al costo della merce gastronomica deteriorata presente sul veicolo unitamente ai macchinari ed agli equipaggiamenti interni nonché ai costi di smaltimento merci avariate e di rottamazione del veicolo, costi di noleggio veicolo alternativo;
e di lucro cessante per l'inflessione reddituale conseguente alla perdita del bene strumentale all'esercizio d'impresa;
- danno non patrimoniale (consistito nel turbamento psichico del l.r.p.t. della società dovuto all'impossibilità di esercitare la propria attività d'impresa quale propria fonte reddituale). 2
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
Parte convenuta eccepiva la non imputabilità dell'evento denunciato perché riferibile a fattori causali autonomi ed indipendenti, quindi, prescindenti dalle riparazioni compiute sul veicolo -caso fortuito- evidenziando, così, l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto in ossequio ai canoni di diligenza richiesti nel caso di specie. Infine, rimarcava che il collegamento dei tubi del riscaldamento -lavorazione attestata in fattura- veniva compiuta su sollecito di parte attrice nonostante i consigli tecnici in senso contrario.
In via subordinata, chiedeva -in caso di accertato nesso causale- l'accertamento di un concorso di colpa del danneggiato che se non si fosse allontanato dal veicolo -come da videoregistrazione in atti- si sarebbe quasi certamente addonato del principio d'incendio e attivandosi in tal senso avrebbe limitato le conseguenze dannose scongiurando il propagarsi dell'incendio all'interno dell'abitacolo.
La compagnia assicuratrice di parte convenuta, terza chiamata in causa, eccepiva l'inoperatività della copertura assicurativa perché non includenti i danni da incendio.
In atti vi è, infine, accordo transattivo convenuto tra parte attrice con la propria compagnia assicuratrice con cui la prima accettava, a tacitazione di qualsiasi pretesa Controparte_4 conseguente al sinistro (incendio denunciato), la somma di € 14.500 (cfr. quietanza di indennizzo transattivo sottoscritto dall'attore e dalla compagnia assicuratrice datata Controparte_4
28.2.2022).
***
Ai fini della ricostruzione dei fatti di causa si terrà conto di quanto emerso dalle oggettive risultanze documentali;
prove oggetto di analisi valutativa da parte dell'incaricato CTU -Ing. Controparte_5 che veniva chiamato ad esprimere un giudizio tecnico circa l'idoneità causale -o meno- delle condotte di parte convenuta rispetto all'evento di incendio in narrativa.
In estrema sintesi, il perito prendendo spunto dalle condizioni materiali dell'abitacolo del camion - segni di carbonizzazione meno intensi verso il posteriore e più intensi nella zona anteriore del veicolo- ipotizzava con ragionevole certezza che l'incendio fosse divampato proprio dal vano cruscotto sottostante il volante al cui interno alloggiavano i cavi elettrici della strumentazione del veicolo e l'impianto di riscaldamento;
fiamme propagatesi verso il posteriore con danneggiamento delle altre componenti e parti dell'abitacolo.
Valutazione tecnica riscontrata dalla constatata presenza in detta area di maggiore deposizione di ossidi e di più intense deformazioni fisiche delle componenti plastiche dovute alle maggiori temperature raggiunte.
Suddetti elementi consentono di ragionevolmente circoscrivere l'area cruscotto -ospitante sia cavi elettrici della strumentazione del veicolo sia l'impianto di riscaldamento oggetto di 3
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riparazione- quella da cui sono divampate le fiamme, ma il severo stato di alterazione di tale area ostava a qualsiasi valutazione volta a circoscrivere ovvero isolare lo specifico componente fisico interno al cruscotto da cui sarebbe divampato l'incendio.
Sostanzialmente, come evidenziato dal perito, tale impossibilità di accertamento non consente di individuare con certezza la fonte specifica dell'incendio e, conseguentemente, la causa effettiva di innesco. Vulnus accertativo superato dal perito mediante valutazioni probabilistiche che -per le ragioni di seguito meglio precisate- mal si attagliano alle specificità del caso concreto con conseguente assoluta incertezza sulla causa dell'incendio.
Dette valutazioni probabilistiche vengono dal perito compiute sulla scorta dei dati acquisiti al compendio probatorio:
- incendio divampato nell'area del cruscotto, zona sottostante il volante, al cui interno alloggiavano sia i cavi di alimentazione della strumentazione del veicolo che l'impianto di riscaldamento;
- l'impianto di riscaldamento veniva attivato pochi attimi prima del propagarsi dell'incendio - circostanza emersa in atti, anche se il dipendente di parte attrice presente al momento dei fatti non veniva escusso in contraddittorio tra le parti (testi escussi: collaboratrice ed ex fidanzata dell'attore)-;
- l'impianto di riscaldamento era stato oggetto, due giorni prima dell'evento, di opere di riparazione e manutenzione da parte della convenuta, opere consistite nel mero “collegamento” dei tubi di riscaldamento in precedenza distaccati, circostanza evincibile dalla specifica in fattura.
Ebbene sulla base di detti elementi oggettivi il perito effettuava valutazioni probabilistiche in ordine alla causa dell'incendio divampato all'interno del vano cruscotto. Fattore causale dal perito alternativamente individuato o in un mal funzionamento dell'impianto di riscaldamento oggetto di attività manutentiva da parte della convenuta (collegamento tubi riscaldamento prima non innestati nel sistema di areazione), ovvero in un corto circuito elettrico a sua volta -anche in questo caso, dal perito- ritenuto alternativamente causato dalla possibile movimentazione involontaria della moltitudine di cavi elettrici alloggiati nel cruscotto in occasione di suddetto intervento manutentivo dell'impianto riscaldamento, ovvero da una causa ignota non potendosi escludere -sempre secondo le valutazioni del perito- “il fatto di venirsi a trovare in presenza di una mera coincidenza” fattuale e cronologica tra la verificazione dell'evento e l'attività manutentiva compiuta dalla convenuta pochi giorni prima. 4
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Tale 'duplice' alternatività di cause 'in sequenza' (1) non consente di ritenere raggiunta la prova, sicura e tranquillizzante, dell'effettiva derivazione causale -anche solo in termini probabilistici secondo la regola di giudizio del 'più probabile più che non'- dell'evento di incendio dalla condotta estrinsecata dall'odierna convenuta. Seppure nel caso di specie sussistano dati oggettivi di riferimento (manutenzione dell'impianto di riscaldamento ubicato all'interno del vano cruscotto dal quale è certamente divampato l'incendio), tuttavia l'evidenziato giudizio probabilistico in termini di
'duplice' alternatività causale compiuto dal perito sulla più probabile causa di innesco -opera manutentiva compiuta dalla convenuta- non soddisfa nel caso di specie i richiesti criteri di ragionevolezza e di logicità probatoria (sul punto, Cass., Ord. n. 25805/2024 2).
Constatata l'impossibilità di circoscrivere l'effettiva causa di innesco dell'incendio a causa della significativa alterazione fisica delle componenti interne al cruscotto, il perito procedeva a valutazioni meramente probabilistiche o statistiche andando ad individuare le cause di innesco in termini -si ribadisce- alternativi: malfunzionamento dell'impianto riscaldamento due giorni prima oggetto di manutenzione da parte della convenuta, ovvero cortocircuito elettrico dovuto all'involontaria movimentazione dei cavi elettrici interni al cruscotto in occasione di suddetta opera di manutenzione
(circostanza evinta dalla vicinanza cronologica e dalla ubicazione fisica delle componenti oggetto di interventi manutentivi compiuti), ovvero ancora per la ricorrenza di fattori causali ignoti
(testualmente: “non si può escludere che l'evento possa essere dovuto d altra causa” e che la vicinanza cronologica tra l'intervento manutentivo della convenuta e l'evento “sia un fatto del tutto casuale”).
***
Dette conclusioni non appaiono attendibili sotto il profilo logico e della ragionevolezza probatoria stante l'acquisizione al compendio di elementi di segno contrario ovvero sostanzianti significativi dubbi probatori.
Il perito per sopperire all'impossibilità di accertare l'effettiva causa di innesco dell'incendio addiveniva a suddette valutazioni probabilistiche -corto circuito verosimilmente causato dal
“involontario danneggiamento di cavi elettrici” interni al cruscotto in occasione dell'intervento manutentivo effettuato dalla convenuta due giorni prima dell'evento- senza però considerare le ulteriori risultanze probatorie che insinuano ragionevoli dubbi in ordine alla attendibilità dell'ipotesi risarcitoria formulata da parte attrice.
In primo luogo, rileva la circostanza che il furgone veniva effettivamente utilizzato e movimentato dall'attrice al compimento delle attività di manutenzione. In atti è pacificamente emersa la conduzione del veicolo dalla sede della convenuta a quella di parte attrice, movimentazione avvenuta senza problematiche di sorta. Ebbene, l'utilizzo non problematico del furgone nell'immediatezza delle riparazioni è circostanza certamente idonea a recidere qualsiasi nesso di derivazione causale tra l'opera manutentiva eseguita dalla convenuta e l'evento di incendio.
In altri termini, l'utilizzo del camion da parte dell'attore dopo gli interventi manutentivi mediante sua conduzione in sede con verosimile attivazione dell'impianto di riscaldamento appena riparato - attivazione ragionevolmente ipotizzabile in occasione del primo utilizzo per verificarne il buon funzionamento e, pertanto, per attestare la bontà delle riparazioni eseguite- insinua significativi dubbi in ordine alla derivazione causale diretta dell'evento d'incendio dalle condotte poste in essere da parte convenuta.
Non va, infine, esclusa la ragionevole verifica dell'impianto di riscaldamento anche da parte della convenuta, attivazione ragionevolmente avvenuta in momento antecedente alla riconsegna del mezzo all'attore (verifica volta a constatare il buon esito delle attività manutentive compiute prima di riconsegnare il mezzo alla convenuta ed esigere il pagamento della fattura emessa).
In secondo luogo, rileva la possibile pre-esistenza sul mezzo di significativi vizi occulti ignoti alle parti. Dai video in atti è possibile notare che il dipendente della convenuta -addonatosi del principio di incendio (ore 06:02:44)- ometteva di attivarsi per l'immediato spegnimento del motore, della strumentazione di bordo o dell'impianto di riscaldamento accesi ovvero per l'immediato uso di estintore (manovra ancora possibile in quanto le fiamme assumono portata significativa dopo circa
90 secondi dal primo allarme dato dal dipendente: “Elia!!”).
Dalla visione dei filmati si evince che il dipendente decideva di agire in modo alternativo recandosi immediatamente verso la fiancata destra del camion -opposta a quella del lato conducente interessata dal principio d'incendio (cruscotto sottostante il volante)- per compiere manovra, allo stato degli atti, non evincibile dal video e neppure disvelata dall'istruttoria. Manovra che nel caso di specie ha 6
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comportato il dispendio di tempo prezioso: l'impiegato si accovacciava in corrispondenza di suddetta area laterale del camion nel tentativo -probabilmente- di accedere ad un vano ivi ubicato per compiere
-verosimilmente- una manovra d'emergenza (azione osservabile dal video ma dal contenuto e finalità, allo stato, ignote). Sforzo profuso dal dipendente per oltre 90 secondi senza risultati (sino alle ore 06:04:13), frangente in cui decideva di agire diversamente prelevando, questa volta, un estintore dall'abitacolo di altro camion ivi parcato (alla sinistra dell'inquadratura) che veniva poi azionato all'interno dell'abitacolo interessato dall'incendio (dal video è possibile udire il suono di sfiato tipico degli estintori e -alla destra dell'inquadratura- il contestuale spegnimento -temporaneo- del principio di incendio;
dal video notturno è possibile notare il venir meno dell'effetto luminoso - orario notturno- provocato dalle fiamme).
In sintesi, il dipendente addonatosi del principio d'incendio compiva una manovra mirata e specifica
(si recava nei pressi della fiancata destra del camion opposta a quello di accesso all'abitacolo nel tentativo di aprire un vano); circostanza che consente di ragionevolmente affermare che lo stesso fosse a conoscenza, quantomeno, dei vizi causativi del principio di incendio e, pertanto, della soluzione da prioritariamente adottare in luogo dell'utilizzo dell'estintore (che veniva adoperato solo in un secondo momento al naufragare della prima opzione). Infatti, al fallimento di detta manovra primaria -tentata per oltre 90 secondi- prelevava un estintore a disposizione -l'unica manovra ragionevolmente attuabile da parte di soggetti ignari dei vizi in corso- che utilizzava in direzione delle fiamme.
In terzo luogo, non vi è in atti prova di buono stato ovvero di omologazione dell'impianto elettrico del camion. Il perito evidenziava di non aver potuto verificare ex post lo stato di installazione dell'impianto elettrico non avendo reperito i relativi schemi produttivi, anche per vetustà del modello. A detto dato negativo si giustappone la ragionevole personalizzazione dell'impiantistica di bordo -possibilità evidenziata dal perito nella sezione relativa alla quantificazione dei possibili danni risarcibili- con alterazione nel tempo dell'originario impianto elettrico convogliante per intero all'interno del cruscotto (cfr. rilievi fotografici in perizia da cui è possibile notare una matassa abnorme e confusionaria di fili elettrici costipata all'interno del cruscotto da cui è certamente divampato l'incendio).
Sostanzialmente, l'assenza di prova del buono stato di installazione e di manutenzione dell'impianto elettrico del veicolo (di certa vetustà – anno 1992 di immatricolazione) precedente alle attività manutentiva compiuta dalla convenuta, combinata con il giudizio formulato dal perito di possibile derivazione causale dell'incendio da altri fattori causali, in questo caso, da ritenersi preesistenti ed ignoti, insinua ulteriori dubbi in ordine alla responsabilità contrattuale della convenuta. Tale causa preesistente -visibile non adeguatezza dell'impianto elettrico del camion in assenza di certificazioni di omologazione ovvero di revisione- avvalora quanto rappresentato dal perito in ordine alla possibile 7
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mera coincidenza tra l'evento denunciato e le opere manutentive compiute dalla convenuta due giorni prima.
Appare, pertanto, evidente che il dubbio circa la derivazione causale dell'evento di incendio dalle condotte di parte convenuta è insinuato da molteplici ed eterogenei elementi probatori -per le ragioni sopra espresse- non convergenti in modo univoco e logico. Detti elementi sono, in sintesi, rappresentati:
- dal giudizio di alternatività causale formulato in termini meramente probabilistici dal perito
(malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, ovvero corto circuito elettrico per involontaria movimentazione dei cavi elettrici in sede di manutenzione, ovvero ancora causa ignota con possibile mera coincidenza non a-specifica tra le attività di manutenzione compiute dalla convenuta due giorni addietro e l'evento);
- dalla ricorrenza in atti di elementi di segno contrario (possibile recisione del nesso causale per l'avvenuto utilizzo da parte dell'attore del mezzo al compimento delle attività manutentive;
verosimile attivazione dell'impianto di riscaldamento alla riconsegna del veicolo per constatarne l'avvenuta riparazione, test ragionevolmente compiuto anche dalla convenuta antecedentemente alla riconsegna del veicolo);
- da elementi di prova idonei a fondare ipotesi alternative di verificazione dell'evento -a ben vedere- non escluse dal perito in seno al formulato giudizio probabilistico (possibile derivazione dell'evento da un fattore causale, allo stato, ignoto anche in considerazione dell'anomalo comportamento tenuto dal dipendente dell'attore al momento dell'incendio -videoregistrazione in atti- avendo lo stesso optato per il compimento di specifica e mirata manovra di emergenza - allo stato, non disvelata- in corrispondenza della fiancata destra del camion, azione prioritariamente eseguita per oltre 90 secondi rispetto a quella concretamente possibile di utilizzo di estintore, nella specie, prelevato sol quando l'incendio aveva assunto portata maggiore);
- dall'assenza di comprovata omologazione ovvero attestazione di buono stato manutentivo dell'impianto elettrico -installato su mezzo vetusto (anno 1992 di immatricolare)- avente data antecedente alle opere manutentive.
Conclusivamente, il giudizio di sussistenza del nesso causale tra le condotte della convenuta e l'evento di danno addotto dall'attore è inficiato, nell'ordine:
- dall'impossibilità di individuare con certezza od elevata probabilità la specifica causa dell'incendio, le conclusioni del perito sono formulate in termini meramente probabilistici con valutazione in termini di alternatività per la ricorrenza di plurimi fattori casuali ritenuti equipollenti e parimenti verificabili;
- dalla possibile recisione del nesso causale tra la condotta della convenuta e l'evento in quanto il veicolo veniva consegnato all'attore al termine delle attività manutentive che lo utilizzava per 8
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ricondurlo nella sede della propria azienda;
conduzione del veicolo caratterizzato, verosimilmente, dall'uso dell'impianto di riscaldamento appena riparato quantomeno per verificare la bontà delle opere eseguite;
impianto di riscaldamento ragionevolmente testato anche dalla convenuta antecedentemente alla riconsegna;
- dalla verosimile esistenza di cause di malfunzionamento dell'impiantistica del mezzo evincibile dall'anomala e non disvelata manovra tentata per oltre 90 secondi dal dipendente della ditta in luogo del possibile utilizzo dell'estintore a sua effettiva disposizione (effettivo utilizzo dell'estintore solo al naufragare di suddetta prioritaria scelta);
- dal non comprovato buono stato manutentivo e di funzionamento dell'impianto elettrico installato, neppure oggetto di documentazione attestante omologazione ovvero revisioni antecedenti alle attività di manutenzione compiute dalla convenuta (impianto elettrico del veicolo, peraltro, ragionevolmente modificato negli anni per esigenze di personalizzazione del veicolo, di per sé, vetusto perché immatricolato negli anni '90).
Infine, non vanno sottaciuti i seguenti dubbi:
- che la strumentazione di bordo fosse al momento dell'incendio in funzione -frigoriferi, et similia- avendo parte attrice chiesto il risarcimento dei danni da ammaloramento dei prodotti alimentari
-carni fresche, burro, yogurt e salumi- causato dai fumi di combustione;
delle due l'una, o gli alimenti erano a bordo del camion -ragionevolmente- custoditi in refrigeratori al momento dei fatti attivi -come tali, idonei a generare un corto circuito elettrico a prescindere dall'uso dell'impianto di riscaldamento-, oppure detta strumentazione di bordo non era in uso con conseguente non presenza all'interno del veicolo degli alimenti in parola;
- che l'impianto di riscaldamento del veicolo prima dell'intervento manutentivo presentava le tubazioni incanalanti il calore scollegate;
circostanza che insinua dubbi in ordine all'addotto ordinario utilizzo di tale impianto prima delle opere manutentive compiute dalla convenuta;
d'altronde, l'attività manutentiva non è consistita nella riparazione ovvero sostituzione dell'impianto ma nel mero collegamento di tubazioni preesistenti ma distaccate per ignote ragioni.
***
Il difetto di prova del nesso causale tra le condotte della convenuta e l'evento di incendio impone il rigetto della domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
Suddetto giudizio rende superflua qualsiasi valutazione -pertanto, assorbita- in ordine alla sussistenza o meno di copertura assicurativa eccepita dal terzo chiamato in causa (circostanza oggetto di domande ed eccezioni trasversali tra la parte convenuta e la compagnia assicuratrice citata in giudizio).
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In punto di spese, alla soccombenza segue la condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute da tutte le altre parti processuali che si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri legali parametrati all'accertato valore di causa (indeterminato a complessità bassa) con riferimento ai valori minimi per le attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria compiute nel corso del giudizio.
Le spese di consulenza vanno definitivamente poste a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Rigetta la domanda formulata da parte attrice per le ragioni indicate in parte motiva.
Condanna parte attrice soccombente alla refusione delle spese di lite sostenute da tutte le altre parti processuali che si liquidano per ciascuna di esse in € 1.453 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15% se dovute.
Spese di CTU definitivamente a carico della soccombente.
Venezia, l'11/12/2025.
IL GIUDICE
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. elaborato peritale in atti, conclusioni a pp. 22 e 23: “L'incendio, per quanto è stato possibile valutare in base alla zona d'innesco e le modalità di propagazione, da un punto di vista probabilistico può essere messo in relazione con l'intervento eseguito meno di 48 ore prima sul veicolo da parte dei tecnici delle Officine che ebbero ad operare CP_1 sull'impianto di riscaldamento del veicolo, operazione che potrebbe aver comportato un involontario danneggiamento dei cavi del veicolo. Non si può comunque escludere che l'evento possa essere dovuto, probabilisticamente parlando, ad altra causa e che la presenza due giorni prima del personale delle sia un fatto del tutto casuale”. CP_1 2 In motivazione:
“Ed invero i giudici di merito fanno erronea applicazione di un criterio giuridico di valutazione del nesso causale: quello che impone di ritenere provata la causa di un evento quando quella causa è più probabile di una causa diversa o di una causa contraria, criterio che solitamente si esprime nella formula del "più probabile che no”;
“E' compito del giudice di merito stabilire se l'accertamento fatto dal CTU consenta di ritenere come più probabile la causa da lui indicata, rispetto invece a cause alternative, e nel compiere questa valutazione il giudice di merito deve attenersi al concetto di probabilità, non necessariamente statistico, ma altresì logico (Cass. 21530/ 2021; Cass. 2474/ 2021; Cass. 23197/ 2018): probabilità logica vuol dire che nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori, o della sua coerenza intrinseca, o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere una decisione. Nel valutare, dunque, quale sia il grado di probabilità di una ipotesi - nella specie quella formulata dal CTU - il giudice di merito deve apprezzare se quella ipotesi spieghi quella causa come più probabile di alte”
“Conseguentemente, una concezione della probabilità sotto il profilo logico, ossia della causa che spiega l'evento con maggiore probabilità rispetto alle altre cause, impone di tenere conto, per l'appunto, della probabilità di queste ultime e della comparazione tra le diverse ipotesi…”. 5
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