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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 03.02.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2118/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 metropolitano pro tempore, opponente, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Marchese
CONTRO
c.f. , opposto, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Massimiliano Panarello
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2023, la in persona del Parte_2 rappresentante legale pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 179/2023, emesso da Codesto Tribunale in data 13.03.2023, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 292,89, a titolo di lavoro straordinario e di indennità Controparte_1 di mancato riposo settimanale, riferiti al periodo giugno – dicembre 2018 oltre accessori e spese.
Eccepiva la mancanza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, non trattandosi di un credito né certo né liquido né esigibile.
Richiamava la disciplina sul lavoro straordinario di cui al d. lgs. n. 66/2003 e la contrattazione collettiva relativa al settore del pubblico impiego delle autonomie locali osservando che vi erano determinati presupposti e limiti strettamente vincolanti perché la prestazione di lavoro straordinario dei dipendenti degli enti locali potesse ritenersi legittima e fonte dell'obbligazione di pagamento.
Rilevava, in particolare, che era necessaria un'autorizzazione espressa e congruamente motivata, a giustificazione del ricorso alla prestazione accessoria straordinaria, del dirigente responsabile
1 dell'Ufficio da cui il lavoratore dipendeva e che occorreva la copertura finanziaria nell'ambito del fondo per il compenso straordinario previsto ogni anno, nei modi e limiti di cui all'art. 14, comma
4, del CCNL 1.4.1999 e che lo stesso valeva per l'indennità di mancato riposo settimanale ex art. 24 del CCNL del 14.9.2000 per il lavoro straordinario svolto. Eccepiva la carenza di prova in ordine all'esistenza dell'autorizzazione, specificamente motivata, alla prestazione lavorativa straordinaria e della copertura finanziaria a disposizione per il lavoro straordinario.
Eccepiva, altresì, la carenza della prova scritta del credito ex art. 634 c.p.c. atteso che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base dei fogli di servizio e dei conteggi unilateralmente predisposti da controparte e dallo stesso prodotti in sede monitoria.
Escludeva la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.
Chiedeva, pertanto, che il decreto ingiuntivo opposto venisse ritenuto e dichiarato nullo, invalido,
e che, comunque, venisse annullato, revocato e/o privato di ogni efficacia e, per l'effetto, che la somma ingiunta fosse dichiarata non dovuta;
che venisse ritenuto e dichiarato che, per il lavoro straordinario chiesto in monitorio, nulla fosse dovuto né potesse mai essere posto a carico dell'opponente, non potendo sorgere alcun rapporto obbligatorio mancando i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento del diritto al pagamento;
che venisse ritenuto e dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva;
instava per le spese di lite.
, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso. Controparte_1
Chiedeva, pertanto, che venissero ritenute e dichiarate dovute in suo favore le somme ingiunte con decreto ingiuntivo n. 179/2023, emesso dal Tribunale di Messina il 13.03.2023, pari ad € 292,89, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in € 236,50 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali, confermandolo in toto, previa concessione della clausola di provvisoria esecuzione del suddetto decreto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione proposta perché inammissibile in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'udienza del 03.02.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
Nel merito, va rilevato che nelle note depositate per l'udienza del 04.12.2024 il procuratore dell'opponente, munito di procura speciale per rinunciare all'azione nel presente giudizio, ha dichiarato “la volontà della di rinunciare all'azione”, tenuto conto che “nelle Parte_2 more del giudizio, la Corte d'Appello del Lavoro di Messina ha emesso la sentenza n. 317 del 23.4.2024 (nel
2 giudizio n. 536/2023), avverso la quale non è stato proposto ricorso per Cassazione, prendendo atto
l'Amministrazione metropolitana della nuova giurisprudenza formatasi in merito alla retribuibilità del lavoro straordinario, a prescindere non solo dai vincoli di bilancio ma anche dalla regolarità dell'autorizzazione preventiva, dandosi rilevanza alla prestazione effettivamente resa, richiamando il combinato disposto degli artt. 2126 c.c. e 35
e 36 della Costituzione” ed ha chiesto la compensazione delle spese considerato il mutamento di giurisprudenza, rispetto a quella esistente al momento dell'avvio della causa.
La rinunzia all'azione comporta il riconoscimento da parte del ricorrente del venir meno dell'interesse al giudizio. A differenza dalla rinunzia agli atti del giudizio di cui all'art. 306,1. comma c.p.c., che è una dichiarazione unilaterale a contenuto non negoziale con effetti puramente processuali, la quale produce l'estinzione del processo, ove sia accettata dalla controparte, la seconda determina la cessazione della materia del contendere senza che sia necessaria l'accettazione dell'altra parte la quale non ha interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere il rigetto dell'azione contro di essa proposta (si veda ex plurimis Cass. n. 629/1975 e, di recente, Cass. n.
18255/2004).
In particolare “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite.” (Cass. 2004 n. 18255).
Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso e va confermato il decreto ingiuntivo opposto n.
179/2023, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Parte opponente va pertanto condannata alla rifusione delle spese processuali, in favore di
[...] che si liquidano come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del CP_1 valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata infratriennale del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
179/2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_2 rifusione delle spese processuali, in favore di che si liquidano in € 320,5 per Controparte_1
3 compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Messina, 04.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 03.02.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2118/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 metropolitano pro tempore, opponente, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Marchese
CONTRO
c.f. , opposto, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Massimiliano Panarello
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2023, la in persona del Parte_2 rappresentante legale pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 179/2023, emesso da Codesto Tribunale in data 13.03.2023, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 292,89, a titolo di lavoro straordinario e di indennità Controparte_1 di mancato riposo settimanale, riferiti al periodo giugno – dicembre 2018 oltre accessori e spese.
Eccepiva la mancanza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, non trattandosi di un credito né certo né liquido né esigibile.
Richiamava la disciplina sul lavoro straordinario di cui al d. lgs. n. 66/2003 e la contrattazione collettiva relativa al settore del pubblico impiego delle autonomie locali osservando che vi erano determinati presupposti e limiti strettamente vincolanti perché la prestazione di lavoro straordinario dei dipendenti degli enti locali potesse ritenersi legittima e fonte dell'obbligazione di pagamento.
Rilevava, in particolare, che era necessaria un'autorizzazione espressa e congruamente motivata, a giustificazione del ricorso alla prestazione accessoria straordinaria, del dirigente responsabile
1 dell'Ufficio da cui il lavoratore dipendeva e che occorreva la copertura finanziaria nell'ambito del fondo per il compenso straordinario previsto ogni anno, nei modi e limiti di cui all'art. 14, comma
4, del CCNL 1.4.1999 e che lo stesso valeva per l'indennità di mancato riposo settimanale ex art. 24 del CCNL del 14.9.2000 per il lavoro straordinario svolto. Eccepiva la carenza di prova in ordine all'esistenza dell'autorizzazione, specificamente motivata, alla prestazione lavorativa straordinaria e della copertura finanziaria a disposizione per il lavoro straordinario.
Eccepiva, altresì, la carenza della prova scritta del credito ex art. 634 c.p.c. atteso che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base dei fogli di servizio e dei conteggi unilateralmente predisposti da controparte e dallo stesso prodotti in sede monitoria.
Escludeva la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.
Chiedeva, pertanto, che il decreto ingiuntivo opposto venisse ritenuto e dichiarato nullo, invalido,
e che, comunque, venisse annullato, revocato e/o privato di ogni efficacia e, per l'effetto, che la somma ingiunta fosse dichiarata non dovuta;
che venisse ritenuto e dichiarato che, per il lavoro straordinario chiesto in monitorio, nulla fosse dovuto né potesse mai essere posto a carico dell'opponente, non potendo sorgere alcun rapporto obbligatorio mancando i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento del diritto al pagamento;
che venisse ritenuto e dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva;
instava per le spese di lite.
, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso. Controparte_1
Chiedeva, pertanto, che venissero ritenute e dichiarate dovute in suo favore le somme ingiunte con decreto ingiuntivo n. 179/2023, emesso dal Tribunale di Messina il 13.03.2023, pari ad € 292,89, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in € 236,50 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali, confermandolo in toto, previa concessione della clausola di provvisoria esecuzione del suddetto decreto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione proposta perché inammissibile in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'udienza del 03.02.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
Nel merito, va rilevato che nelle note depositate per l'udienza del 04.12.2024 il procuratore dell'opponente, munito di procura speciale per rinunciare all'azione nel presente giudizio, ha dichiarato “la volontà della di rinunciare all'azione”, tenuto conto che “nelle Parte_2 more del giudizio, la Corte d'Appello del Lavoro di Messina ha emesso la sentenza n. 317 del 23.4.2024 (nel
2 giudizio n. 536/2023), avverso la quale non è stato proposto ricorso per Cassazione, prendendo atto
l'Amministrazione metropolitana della nuova giurisprudenza formatasi in merito alla retribuibilità del lavoro straordinario, a prescindere non solo dai vincoli di bilancio ma anche dalla regolarità dell'autorizzazione preventiva, dandosi rilevanza alla prestazione effettivamente resa, richiamando il combinato disposto degli artt. 2126 c.c. e 35
e 36 della Costituzione” ed ha chiesto la compensazione delle spese considerato il mutamento di giurisprudenza, rispetto a quella esistente al momento dell'avvio della causa.
La rinunzia all'azione comporta il riconoscimento da parte del ricorrente del venir meno dell'interesse al giudizio. A differenza dalla rinunzia agli atti del giudizio di cui all'art. 306,1. comma c.p.c., che è una dichiarazione unilaterale a contenuto non negoziale con effetti puramente processuali, la quale produce l'estinzione del processo, ove sia accettata dalla controparte, la seconda determina la cessazione della materia del contendere senza che sia necessaria l'accettazione dell'altra parte la quale non ha interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere il rigetto dell'azione contro di essa proposta (si veda ex plurimis Cass. n. 629/1975 e, di recente, Cass. n.
18255/2004).
In particolare “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite.” (Cass. 2004 n. 18255).
Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso e va confermato il decreto ingiuntivo opposto n.
179/2023, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Parte opponente va pertanto condannata alla rifusione delle spese processuali, in favore di
[...] che si liquidano come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del CP_1 valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata infratriennale del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
179/2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_2 rifusione delle spese processuali, in favore di che si liquidano in € 320,5 per Controparte_1
3 compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Messina, 04.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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