CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
R.G. 46/2024
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
SI RI BR Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco LI Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 46/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Mennini, giusta procura in Parte_1
atti, con domicilio eletto presso il suo studio in , Viale Regina Margherita, n. 70; Pt_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Liborio Romito, giusta procura in Controparte_1
atti, con domicilio eletto presso il suo studio in , Corso Umberto I, n. 55/4; Pt_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara n. 1665/2023 del
13.12.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante: sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza di primo grado, nel merito, in riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Pescara n. 1665/2023 ed in accoglimento dei motivi di appello: IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata l'esclusione di ogni responsabilità del
nella causazione del sinistro occorso all'odierna appellata, rigettare la Parte_1
domanda promossa dalla SI.ra nel primo grado di giudizio per tutti i motivi Controparte_1 dedotti nel presente atto di appello e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla medesima dal;
per l'effetto condannare la SI.ra alla Parte_1 Controparte_1
restituzione in favore del di tutte le somme ad essa eventualmente corrisposte Parte_1
dal medesimo Ente nelle more del presente giudizio di appello ed in esecuzione della sentenza impugnata, comprese le somme eventualmente versate a titolo di spese e competenze liquidate. IN
SUBORDINE, nella denegata ipotesi di conferma, anche parziale, della sentenza di primo grado nella parte in cui accerta la responsabilità del appellante, diminuire il Parte_1
risarcimento dovuto in considerazione del concorso colposo della SI.ra , ex Controparte_1
art. 1227, co. 1 c.c., da valutarsi in misura prevalente;
con condanna della SI.ra CP_1
alla restituzione in favore del , nella misura eccedente rispetto a quella
[...] Parte_1 stabilita e ritenuta eventualmente dovuta dall'On. Corte di Appello, delle somme ad essa eventualmente corrisposte dal medesimo Ente nelle more del presente giudizio di appello ed in esecuzione della sentenza impugnata, comprese quelle eventualmente versate a titolo di spese e competenze liquidate. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio>>;
Per la parte appellata: sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. In subordine, condannare, in ogni caso, il al risarcimento dei danni subito dalla sig.ra Parte_1
così come quantificati nel giudizio di primo grado o nella diversa misura che Controparte_1
si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.>>
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di Pescara, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti del ha condannato l'ente convenuto Controparte_1 Parte_1 al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, quantificati in complessivi euro 85.712,97, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese di lite e al rimborso delle spese di CTU.
L'attrice aveva che esposto che, il giorno 27.02.2017 alle ore 20:00 circa, mentre passeggiava in compagnia di , e sul marciapiede del Persona_1 Persona_2 CP_2
lungomare di con direzione nord-sud, giunta all'altezza dell'ingresso principale dello Pt_1 stabilimento balneare “Positano – Ristorante da Vittorio”, a causa di avvallamenti e buche determinate dal mal posizionamento e dal dissesto della pavimentazione (realizzata con blocchi di materiale cementizio) cadeva rovinosamente a terra riportando la “frattura basicervicale femore sinistro, lievemente scomposta ed ingranata”. Ella aveva, pertanto, agito in giudizio nei confronti del chiedendo la Parte_1 condanna dell'ente locale ex art. 2051 c.c., a risarcire i danni subiti quantificati in complessivi euro 131.176,97 (130.417,50 euro, oltre spese mediche sostenute pari ad euro 759,47).
Il costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda per Parte_1 infondatezza della stessa, in quanto la verificazione dell'evento sarebbe stata da ascrivere alla imprudente condotta del pedone e, in subordine, instava affinché fosse accertata la sussistenza di un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
2. Il Tribunale di Pescara, all'esito dell'istruttoria, qualificata la vicenda in esame ai sensi dell'art. 2051 c.c. e richiamata la giurisprudenza in tema di responsabilità da cose in custodia, ha basato il proprio convincimento sulla dimostrazione da parte dell'attrice del nesso di casualità tra l'evento dannoso e la sconnessione del marciapiede e per, converso, sull'omessa prova del caso fortuito da parte dell'ente convenuto;
i danni sono stati liquidati, inoltre, in base alla CTU svolta.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello l'ente convenuto chiedendo accogliersi le conclusioni innanzi trascritte, articolando due motivi di seguito così riassunti.
3.1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, dell'attendibilità delle testimoni, avuto riguardo alla prevedibilità dell'insidia alla luce del combinato disposto degli artt. 2051 e 2043 c.c.. Infatti, il Tribunale avrebbe ingiustamente ritenuto sussistente la responsabilità dell'ente convenuto sulla scorta:
- della attendibilità oggettiva e soggettiva delle testimoni di parte attrice escusse, escludendo aprioristicamente le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte convenuta, del tutto estranei alla vicenda occorsa, senza neppure motivare sul punto;
- delle dichiarazioni delle suddette ritenute conformi, precise, univoche e concordanti;
- delle dichiarazioni rese dall'attrice in sede di interrogatorio formale valutate rilevanti ai fini della decisione, sebbene favorevoli alla stessa ed in contraddizione con quanto dichiarato dalle testimoni in parola.
In particolare, di converso, il Tribunale avrebbe dovuto:
- valutare inattendibili le testimoni oculari , e e, per Per_1 Per_2 CP_2
contro, prendere in considerazione le dichiarazioni dei testi , e Tes_1 Tes_2
sotto il primo aspetto, i racconti delle testimoni , e Tes_3 Per_1 Per_2
non sono riscontrate da alcun altro elemento probatorio;
sotto il profilo CP_2
intrinseco soggettivo andava apprezzato che come da loro stessa ammissione, esse sono amiche dell'attrice e dagli atti emerge che in fase stragiudiziale, sottoscrivevano nella stessa data dichiarazioni testimoniali – dattiloscritte di grafica e contenuto identico, sintomo di un chiaro accordo intercorso tra le stesse precedentemente – inficianti la genuinità delle dichiarazioni poi rese in sede di istruttoria nel giudizio;
sotto il profilo dell'attendibilità cd. estrinseca, vi sarebbe contrasto non solo con quanto indicato nelle dichiarazioni rese in udienza dal teste sulla pubblica Tes_1 illuminazione sita sul lungomare di , all'altezza del ristorante “da Vittorio”, Pt_1 circa il fatto che era funzionante e che l'esatto punto in cui è avvenuto il sinistro, era perfettamente illuminato, altresì, dalle luci poste all'interno ed all'esterno del suddetto ristorante, nonché dall'insegna accesa, ma anche con le dichiarazioni rese dal teste il quale riferiva della presenza dell'impianto di illuminazione pubblica Tes_3
perfettamente funzionante;
infine, la dinamica riferita dalla e dalle testi CP_1
escusse non coincide con le fotografie in atti;
- delle fotografie allegate in atti dalle quali, invece, emergerebbe l'infondatezza delle domande poiché da esse si evince che la condizione del luogo era tale da consentire alla prestando la normale attenzione, di percepire non solo le minime CP_1
difficoltà di percorso ivi presenti (considerata anche la larghezza della strada di circa
6-7 metri) e quindi di regolare il proprio itinerario e mantenere un'andatura tale da non subire alcuna perdita di equilibrio in conseguenza del dislivello, ma soprattutto di percepire gli evidenti dissesti del piano di calpestio, facendo ricorso alla dovuta cautela richiesta al pedone.
3.2. Con secondo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza del caso fortuito e, in subordine, il concorso di colpa ex art.1227 c.c. della danneggiata, quanto meno in termini di concorrenza nella causazione del sinistro, non avendo ella adottato le dovute cautele richieste ad un utente medio della strada.
4. , costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame instando per il suo Controparte_1
integrale rigetto, con il favore delle spese.
5. Sulle conclusioni innanzi trascritte e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 26.2.2025, sostituita ex art. 127- ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6. I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente poiché, seppure sotto diversi e complementari profili, attengono tutti all'interpretazione delle risultanze istruttorie e alla loro valutazione alla luce dell'art. 2051 c.c., la cui applicabilità al caso in esame è incontestata, e dell'art. 1227 c.c.. 7. Come ritenuto dal giudice di prime cure, il fatto che l'appellata, mentre passeggiava sul lungomare di , inciampava in un dislivello del manto pavimentoso cementizio, perdeva Pt_1
l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra, fratturandosi il femore sinistro, risulta provato alla stregua di un univoco compendio probatorio così riassumibile: a) le dichiarazioni, chiare e precise, delle testimoni oculari che si trovavano in compagnia dell'originaria attrice (
[...]
, e;
b) le riproduzioni fotografiche allegate dalle Per_1 Persona_2 CP_2
parti che, pacificamente, raffigurano il luogo ove si verificava il sinistro occorso;
c) la documentazione sanitaria prodotta (in primis, il referto del Pronto Soccorso ove l'infortunata venne trasportata subito dopo l'infortunio); d) le risultanze della CTU medico legale che accertava la compatibilità tra le lesioni riportate e la dinamica dell'incidente.
8. Come si è innanzi evidenziato la decisione è stata censurata dall'appellante sotto un duplice profilo: quello relativo all'attendibilità dei testimoni e del presunto contrasto tra le dichiarazioni degli stessi e le risposte dell'originaria attrice in sede di interrogatorio formale;
e quello del mancato riconoscimento del caso fortuito o del concorso della danneggiata nella causazione del sinistro ex art. 1227 c.c..
Entrambe le doglianze sono infondate.
8.1. Anzitutto, se è vero che due delle testimoni escusse sono amiche della danneggiata
(ma non per tale ragione, in assenza di ulteriori elementi che nel caso di specie non rilevano, devono essere ritenute non credibili), la è indifferente, avendo ella Per_2 espressamente dichiarato di essere una conoscente (“io conosco l'attrice ma non ho con la stessa un rapporto di amicizia”). D'altra parte, gli ulteriori elementi di prova, anche di carattere documentale suindicati, confermano la veridicità delle concordi dichiarazioni delle tre testimoni oculari e, quindi, la loro attendibilità.
8.2. Non vi sono poi discrasie tra le dichiarazioni della parte appellata e quelle delle menzionate testimoni. La prima in sede di interrogatorio formale riferiva che “Non ricordo se fosse presente sul luogo del sinistro un palo della pubblica illuminazione, ma sono certa che la zona era scarsamente illuminata. Non ricordo se il locale de quo avesse lampioni o luci sia al suo interno che all'esterno. Ribadisco che la zona era scarsamente illuminata”.
Tale risposta è coerente sia con la descrizione dell'accaduto riportata negli atti difensivi sia con le dichiarazioni delle testimoni. Invero, la teste precisava: “non ricordo se Per_1
la zona fosse illuminata con la luce dei lampioni. Posso dire però che in quel tratto e comunque su tutta la riviera, verso il ponte del mare, l'illuminazione è fioca;
la zona era in penombra”; la teste parimenti, così riferiva: “ricordo che la zona del sinistro Per_2 era illuminata dalla luce dei lampioni, anche se la stessa non era potente – il che equivale a dire che la zona era appunto scarsamente illuminata, n.d.r. –; a memoria ricordo che lo stabilimento balneare Positano era aperto e le sue luci però non illuminavano la zona del sinistro”; di analogo avviso era la teste la quale ribadiva che “la luce era fioca. Non CP_2
c'era illuminazione. Non ricordo se vi fosse luce proveniente dal ristorante ma mi risulta che vi era un'illuminazione molto bassa”.
8.3. Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, non vi può essere alcun contrasto tra le dichiarazioni delle testimoni di parte attrice e quelle dei testimoni di parte convenuta perché questi ultimi non erano presenti al momento del fatto ed hanno risposto in modo generico e/o sulla base di verifiche svolte a mesi di distanza, di talché le precise condizioni di illuminazione dello specifico punto ove si è verificata la caduta (se erano o meno, e in che misura, all'interno dei coni di luce artificiale), non possono che esulare dalla loro sfera di conoscenza. Invero, il teste – il quale essendo perito della Tes_3 CP_3 gestrice dell'infortunio per conto del è un testimone meno credibile di Parte_1
quelli di parte attrice –, in particolare precisava che “le foto che mi vengono mostrate sono state scattate da me in occasione del sopralluogo il 24.08.2018 (il fatto è accaduto il
27.2.2017, n.d.r.)”, altresì, specificando che “prima del sopralluogo del 24.08.2018 non mi sono mai recato ad eseguire sopralluoghi sul medesimo luogo” (cfr. doc. n. 3 fascicolo primo grado); il teste si limitava a riferire che “all'interno del locale sono accesi Tes_1
dei faretti e delle lanterne che danno verso l'interno e verso l'esterno, verso le 18-19 accendiamo anche l'insegna. […] le lanterne che danno luce alla veranda, siccome portano luce anche all'interno del locale erano sicuramente accese”, senza avere chiara contezza dell'esatto punto ove avveniva il sinistro, e se questo eventualmente fosse ben illuminato dalla pubblica illuminazione ovvero dalla propria;
infine, il teste – di dubbia Tes_2
credibilità poiché, essendo dipendente della società incaricata della manutenzione dell'illuminazione pubblica comunale e “responsabile del servizio”, era interessato alla causa –, circa il regolare funzionamento della illuminazione nel tratto in questione, sono generiche e non riferite esattamente al punto ove è avvenuto l'incidente, e comunque frutto di una conoscenza indiretta.
9. Così delineato il quadro probatorio e, alla sua stregua, ricostruito l'accaduto, è, allora, decisivo stabilire se (come sostiene l'appellante) ricorra ovvero (come ha ritenuto il Tribunale) non ricorra il caso fortuito che esclude la responsabilità del custode, il quale è onerato della relativa prova.
9.1. In ordine all'interpretazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. e alla doglianza relativa all'omesso riconoscimento nella condotta della danneggiata del “caso fortuito incidentale”, è opportuno premettere che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo di talché, provato, come è pacifico nel caso in esame, il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno, sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito;
il caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e,
a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (così la recente Cass. SS.UU. ord. 20943/2022).
9.2. Con riferimento alla responsabilità del custode del marciapiede e/o strada per la caduta in corrispondenza di una disconnessione o buca, la giurisprudenza nomofilattica più di recente ha superato l'indirizzo secondo cui la condotta del danneggiato per integrare il caso fortuito deve connotarsi, alla stregua di un giudizio di fatto che si colloca esclusivamente sul piano della regolarità causale, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità, che valgano a determinare una cesura interruttiva della serie causale riconducibile alla cosa che così viene degradata al rango di mera occasione dell'evento di danno, senza che abbia rilievo il mero accertamento della condotta colposa della vittima (in tale senso, cfr. Cass. ordd. 37059/2022, 36091/2022, 35558/2022 e 4035/2021). Indirizzo che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto al precedente consolidato orientamento (v., per tutte ord. nn. 2477-2483 del 2018 nonché di seguito ord. nn.
34886/2021 e 9315/2019) secondo cui invece
– atteggiandosi la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa atteggiandosi, lo si ribadisce, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione – quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., tra le altre, e Cass. ordd. 2480, 2482, 2482 e 2483 del 2018).
9.3. Dunque, con successive pronunce, a cui questa Corte intende senz'altro aderire, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, e fermo restando che, nel formulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass.
21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024).
9.4. Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, si osserva che, come ritenuto dal giudice di prime cure, non sia emerso alcun elemento oggettivo dal quale inferire un profilo di colpa da parte della danneggiata.
9.5. L'appellante, come si è innanzi evidenziato, ha rimarcato la prevedibilità e prevenibilità della situazione potenzialmente pericolosa se la danneggiata avesse fatto uso delle normali cautele proprie della ordinaria diligenza, rilevando che la possibilità di percepire il dislivello della pavimentazione e di evitarlo attraverso un percorso alternativo.
A tale riguardo, è stata allegata la perizia redatta dallo studio tecnico associato CI & De
CA in data 30.08.2018, nella quale oltre a stabilire ex post che “proprio a ridosso del campo del sinistro vi è un impianto della pubblica illuminazione il cui cono di luce viene ad illuminare direttamente il luogo teatro del sinistro, come desumibile dalla documentazione fotografica effettuata in sede di sopralluogo”, precisava che “dalla documentazione fotografica in atti è possibile poter desumere che il dissesto si estende per una lunghezza di oltre 3 mt. Considerando che il dissesto era locato su un tratto di marciapiede rettilineo, ampio e pianeggiante e che non vi sono ostacoli che potevano impedire l'avvistamento, è possibile desumere che era visibile. Inoltre, il pedone aveva anche il tempo e la visuale libera al fine di avvistare il tratto di strada che si apprestava a percorrere;
pertanto, si può desumere che il dissesto era prevedibile” doc. n. 4 all. fascicolo primo grado”).
9.6. Le doglianze dell'appellante non sono condivisibili. Infatti, le fotografie esaminate dal perito sono state scattate a distanza di mesi dal fatto, allorquando la pavimentazione in parola era già stata oggetto di manutenzione. Per il resto, si ribadisce che il sinistro si è verificato di sera e in condizione di illuminazione artificiale scarsa e fioca (come riferito dalle testimoni oculari); le irregolarità (sconnessioni e/o dislivelli) della pavimentazione non erano lievi (e, quindi, tali da poter cagionare la perdita di equilibrio del pedone) ma, d'altro canto, neppure così gravi (per larghezza e profondità) da essere evidenti e, perciò agevolmente avvistabili;
le irregolarità appaiono, dalle fotografie, tutte monocromatiche (in tal senso, precisamente, si è espressa la teste e, pertanto, anche sotto questo profilo, CP_2
molto poco percepibili. Si consideri pure che la danneggiata (residente a [...]) non è risultata abituale frequentatrice della zona e, quindi, verosimilmente a conoscenza delle condizioni del lungomare di , a nulla potendo rilevare la circostanza dedotta Pt_1 dall'appellante secondo cui la teste avrebbe riferito “posso dire che Per_1 generalmente noi passeggiamo sia sulla riviera in generale che in altri luoghi di ” Pt_1 in quanto generica e non sintomatica della predetta abituale frequentazione (d'altro canto, le tre testimoni oculari, , e non hanno confermato la Per_1 Per_2 CP_2
circostanza che la danneggiata si fosse recata in tempi recenti, prima del fatto, sul lungomare di ). Né, infine, può pretendersi che un pedone cammini costantemente con lo Pt_1
sguardo rivolto verso il basso – così potendo andare in contro ad altri pericoli – per avvistare possibili disconnessioni del piano di calpestio. Neppure si comprende come l'appellata avrebbe dovuto seguire un percorso alternativo, considerata anche la caratteristica della strada che stava percorrendo, definita ad “imbuto” per la presenza: da un lato della veranda del ristorante “Da Vittorio”; e dall'altro dell'aiuola e della panchina in cemento, con un notevole restringimento nel punto esatto del sinistro, tale che la larghezza della stessa dai
15 mt. originari, appariva dimezzata come confermato dallo stesso teste di parte appellante,
Luca Ricci, il quale in sede di interrogatorio riferiva che “dinanzi allo stabilimento il marciapiede ha comunque un'ampiezza di sei o sette metri comunque subisce un restringimento rispetto ai 15 mt che è l'ampiezza massima da me misurata, e ciò a causa della presenza della veranda dello stabilimento oltre che dalla panchina di cemento di circa
40 cm”.
9.7. Dunque, non è sostenibile che l'appellata potesse agevolmente percepire la condizione di pericolosità della pavimentazione del marciapiede, mentre deve ritenersi che ella, facendo affidamento sulle sue normali condizioni fino a quel momento percepite, non aveva previsto né era in grado di poter prevedere, pur facendo uso dell'ordinaria diligenza, la presenza di una serie di sconnessioni e dislivelli per tutte le specifiche contingenti circostanze sopra evidenziate (in estrema sintesi, per la loro non visibilità).
10. Va da sé che quanto esposto esclude non soltanto il caso fortuito ex art. 2051 c.c. ma anche l'eccepito concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c. sul quale si è insistito con il gravame.
11. In conclusione, l'appello va respinto.
12. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
13. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del d.m. 55/2015, aggiornate con d.m. 147/2022, scaglione conforme al decisum, secondo i valori medi nei limiti della nota spese depositata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al rimborso in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, per compenso;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Marco LI SI RI BR