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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 49/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MARIA GRAZIA Parte_1
MIRARCHI, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. AMALIA MANUELA NUCERA, CP_1 giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, il – premesso di aver lavorato, dal Pt_1
01/08/1968 fino al 15/4/1995, presso varie imprese edili, con le mansioni di muratore e successivamente, dal 1992 sino al 2015, come boscaiolo – chiedeva il riconoscimento come malattia professionale, ed il conseguente indennizzo del danno biologico di grado pari al 15%, delle patologie denunciate all' con domande amministrative per le quali l'Istituto aveva gestito tre pratiche tutte CP_1 definite con rigetto (così come i ricorsi amministrativi): la n. 51195350 del 3.6.2014 gestione 370; la n.
511955293 del 3.6.2014 gestione 370; la n. 515481294 del 16.5.2017 gestione 370.
A sostegno del ricorso, allegava che, nel periodo in cui aveva lavorato come operaio edile, svolgeva mansioni manuali, quali caricare e scaricare e movimentare materiali e attrezzature, porgere le attrezzature e il materiale da costruzione, mantenere sgombra l'area di lavoro da impedimenti, rimuovere macerie e residui, usare strumenti meccanici quali il martello pneumatico;
mentre, nel periodo nel quale aveva svolto le mansioni di boscaiolo, si occupava di “dell'abbattimento delle piante, della sramatura e depazzatura dei tronchi, l'esbosco e l'accatastamento del legname , usando quotidianamente la motosega ed essendo sottoposto a continue vibrazioni e al sollevamento di grossi pesi”. CP_ Si costituiva l' che, in via preliminare, eccepiva l'estinzione di ogni diritto per prescrizione ex art. 112 del tu 1124 del 1965, in quanto il aveva omesso di rappresentare che, in data 30.11.2005, Pt_1 aveva subito infortunio sul lavoro, riconosciuto dall' , e che tale evento infortunistico aveva CP_1
determinato le medesime patologie: la domanda, dunque, si appalesava inammissibile e il relativo diritto estinto per intervenuta prescrizione.
Parte ricorrente avrebbe dovuto, infatti, azionare la domanda di aggravamento delle lesioni da infortunio (del 30.11.2005) e non fare spirare il termine revisionale, per poi promuovere autonome domanda di malattia professionale, “con ciò alterando l'intero sistema indennitario e violando il disposto dell'art. 83 TU che disciplina il sistema delle revisioni.”
Disposta l'assunzione della prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, condividendo le conclusioni cui era giunto il Ctu che aveva escluso la sussistenza del nesso causale tra le mansioni svolte dal e le patologie denunciate. Pt_1
Ha promosso appello il per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
CP_ Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto dell'appello, riproponendo, inoltre l'eccezione di prescrizione.
E' stato disposto il rinnovo della ctu.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti Sono state depositate note nel termine del 14 gennaio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il censura la sentenza di primo grado, in quanto la stessa risulterebbe appiattita su una Pt_1 consulenza errata, a fronte della quale il Giudice avrebbe dovuto disporre il rinnovo.
In particolare, l'appellante critica la consulenza, in quanto il ctu avrebbe qualificato il lavoro da egli svolto in qualità di operaio boschivo, come lavoro saltuario e discontinuo, in contrasto sia con l'estratto contributivo, che con quanto dichiarato dal teste ascoltato: nell'estratto contributivo venivano indicati,
infatti, in 156 i giorni lavorativi ed il teste aveva riferito che entrambi lavoravano ogni anno da settembre fino a marzo, con la conseguenza che egli aveva lavorato per 7/8 mesi all'anno e per un lungo arco temporale, precisamente dal 1992 al 2014.
Il ctu inoltre avrebbe contraddittoriamente affermato, da una parte, che la degenerazione osteoartrosica a carico dell'acromionclaveare si sviluppa tendenzialmente quando la parte è interessata da uno stress costante e dunque potrebbe insorgere nei soggetti che svolgono lavori pesanti e usuranti, come ad esempio gli sportivi che sollevano pesi, dall'altra, che tale potologia non sia riconducibile alla mansioni di operaio boschivo, nonostante le dichiarazioni del teste che aveva confermato che le Tes_1 mansioni svolte consistevano nell'abbattere gli alberi, nel tagliarli e che la motosega era lo strumento che utilizzavano per l'intera giornata lavorativa;
non soltanto , il teste aveva anche riferito che quando i camion non riuscivano a giungere nei luoghi nei quali erano stati tagliati i tronchi, loro stessi li trasportavano, portandoli nei luoghi accessibili ai camion, sollevando dunque grossi pesi.
Infine, il contesta l'affermazione del Ctu, in base alla quale la denunciata tendinopatia Pt_1 spalla dx non corrisponde alla diagnosi patologica sofferta e documentata dagli esami di imaging, dai quali non emergerebbe” l'interruzione e/o lacerazione tendinea ma solo una lieve disomogeneità strutturale della cuffia dei rotatori”.
L'appellante rappresenta, infatti, che sia il certificato ecografico del 24/04/2014 - rilasciato Cont dall' di Reggio Calabria, Poliambulatorio di Bagnara Calabra - che il referto radiologico del
29/03/2017 - rilasciato dall' Presidio - evidenziavano, l'uno, una Controparte_4 CP_5
“Tenosinovite del capolungo bicipite destro;
Borsite acromion deltoidea dx;
Tenosinovite dei tendini flessori a destra”; (all.13 fascicolo di I°grado), e l'altro “Alterazioni degenerative dell'acromion- claveare;
Note artrosiche della testa omerale.
A fronte di certificati rilasciati da strutture pubbliche il ctu e il giudicante avrebbero dovuto ordinare ulteriori accertamenti.
L'appello è infondato.
Il ctu con indagine accurata e rispettosa dei criteri medico ha concluso che “Nello specifico, procedendo ad analizzare i singoli casi denunciati “Tendinopatia di spalla dx (caso n. 511955293)” che l' “Artrosi acromion-claveare sinistra (caso n. 515481294)” sono da considerare di natura comune, in quanto legate al fisiologico processo di invecchiamento delle articolazioni, soprattutto considerando l'entità delle lesioni tendinee documentate, caratterizzate solo da lievi disomogeneità strutturali dei tendini della cuffia dei rotatori, del tutto compatibili con l'articolazione scapolo-omerale di un sessantacinquenne.
Analoghe considerazioni possono essere fatte a carico della spalla sinistra per la quale viene
addirittura segnalato un quadro artrosico-degenerativo articolare, che rientra tra le patologie non
tabellate, di natura comune e correlate al fisiologico invecchiamento articolare.
Infine, in merito alla patologia “Discopatie del tratto lombare (caso n. 51195350)”, anch'essa malattia non tabellata, è da ritenere malattia comune in soggetto con evidenze strumentali di
spondilodiscoartrosi diffusa del rachide con associate polidiscopatie in soggetto di 65 anni, quadro clinico-radiologico molto diffuso nella popolazione generale di pari età e sesso, patologia dunque riconducibile alla fisiologica senescenza osteoarticolare.” Le contestazioni mosse alla ctu non colgono nel segno, il ha infatti lamentato che il perito Pt_1
avesse ritenuto che non fosse stato provato il rischio lavorativo, la cui prova era già stata ritenuta sussistente dal Giudice di prime cure che, infatti, aveva ammesso la CTU medica.
In realtà il nucleo fondamentale dell'analisi condotta dal ctu risiede nell'origine comune della patologie denunciate, tutte perfettamente compatibili con il fisiologico invecchiamento di un soggetto sesssantacinquenne.
Ed il perito, infatti, nella risposta alle contestazioni ha in maniera puntuale ed esauriente chiarito che “pur considerando l'attività di bracciante agricolo un'attività caratterizzata da un sovraccarico biomeccanico del rachide lombare e degli arti superiori, gli accertamenti strumentali presenti in atti
attestano un quadro clinico-radiologico articolare tipico di un soggetto anziano, che non consente il riconoscimento di alcun nesso di causa tra patologie denunciate e rischio lavorativo documentato.”
Spese di lite irripetibili, stante la dichiarazione di esenzione ex art 152 disp.att., in atti.
CP_ Le spese di ctu sono poste a carico dell' , come da separato e contestuale decreto
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello CP_ proposto con ricorso depositato da contro avverso la sentenza n. Parte_1
1560/2021 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in 23/09/2021, rigetta l'appello.
Nulla sulle spese di lite.
Pone le spese di ctu come da separato e contestuale decreto.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 49/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MARIA GRAZIA Parte_1
MIRARCHI, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. AMALIA MANUELA NUCERA, CP_1 giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, il – premesso di aver lavorato, dal Pt_1
01/08/1968 fino al 15/4/1995, presso varie imprese edili, con le mansioni di muratore e successivamente, dal 1992 sino al 2015, come boscaiolo – chiedeva il riconoscimento come malattia professionale, ed il conseguente indennizzo del danno biologico di grado pari al 15%, delle patologie denunciate all' con domande amministrative per le quali l'Istituto aveva gestito tre pratiche tutte CP_1 definite con rigetto (così come i ricorsi amministrativi): la n. 51195350 del 3.6.2014 gestione 370; la n.
511955293 del 3.6.2014 gestione 370; la n. 515481294 del 16.5.2017 gestione 370.
A sostegno del ricorso, allegava che, nel periodo in cui aveva lavorato come operaio edile, svolgeva mansioni manuali, quali caricare e scaricare e movimentare materiali e attrezzature, porgere le attrezzature e il materiale da costruzione, mantenere sgombra l'area di lavoro da impedimenti, rimuovere macerie e residui, usare strumenti meccanici quali il martello pneumatico;
mentre, nel periodo nel quale aveva svolto le mansioni di boscaiolo, si occupava di “dell'abbattimento delle piante, della sramatura e depazzatura dei tronchi, l'esbosco e l'accatastamento del legname , usando quotidianamente la motosega ed essendo sottoposto a continue vibrazioni e al sollevamento di grossi pesi”. CP_ Si costituiva l' che, in via preliminare, eccepiva l'estinzione di ogni diritto per prescrizione ex art. 112 del tu 1124 del 1965, in quanto il aveva omesso di rappresentare che, in data 30.11.2005, Pt_1 aveva subito infortunio sul lavoro, riconosciuto dall' , e che tale evento infortunistico aveva CP_1
determinato le medesime patologie: la domanda, dunque, si appalesava inammissibile e il relativo diritto estinto per intervenuta prescrizione.
Parte ricorrente avrebbe dovuto, infatti, azionare la domanda di aggravamento delle lesioni da infortunio (del 30.11.2005) e non fare spirare il termine revisionale, per poi promuovere autonome domanda di malattia professionale, “con ciò alterando l'intero sistema indennitario e violando il disposto dell'art. 83 TU che disciplina il sistema delle revisioni.”
Disposta l'assunzione della prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, condividendo le conclusioni cui era giunto il Ctu che aveva escluso la sussistenza del nesso causale tra le mansioni svolte dal e le patologie denunciate. Pt_1
Ha promosso appello il per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
CP_ Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto dell'appello, riproponendo, inoltre l'eccezione di prescrizione.
E' stato disposto il rinnovo della ctu.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti Sono state depositate note nel termine del 14 gennaio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il censura la sentenza di primo grado, in quanto la stessa risulterebbe appiattita su una Pt_1 consulenza errata, a fronte della quale il Giudice avrebbe dovuto disporre il rinnovo.
In particolare, l'appellante critica la consulenza, in quanto il ctu avrebbe qualificato il lavoro da egli svolto in qualità di operaio boschivo, come lavoro saltuario e discontinuo, in contrasto sia con l'estratto contributivo, che con quanto dichiarato dal teste ascoltato: nell'estratto contributivo venivano indicati,
infatti, in 156 i giorni lavorativi ed il teste aveva riferito che entrambi lavoravano ogni anno da settembre fino a marzo, con la conseguenza che egli aveva lavorato per 7/8 mesi all'anno e per un lungo arco temporale, precisamente dal 1992 al 2014.
Il ctu inoltre avrebbe contraddittoriamente affermato, da una parte, che la degenerazione osteoartrosica a carico dell'acromionclaveare si sviluppa tendenzialmente quando la parte è interessata da uno stress costante e dunque potrebbe insorgere nei soggetti che svolgono lavori pesanti e usuranti, come ad esempio gli sportivi che sollevano pesi, dall'altra, che tale potologia non sia riconducibile alla mansioni di operaio boschivo, nonostante le dichiarazioni del teste che aveva confermato che le Tes_1 mansioni svolte consistevano nell'abbattere gli alberi, nel tagliarli e che la motosega era lo strumento che utilizzavano per l'intera giornata lavorativa;
non soltanto , il teste aveva anche riferito che quando i camion non riuscivano a giungere nei luoghi nei quali erano stati tagliati i tronchi, loro stessi li trasportavano, portandoli nei luoghi accessibili ai camion, sollevando dunque grossi pesi.
Infine, il contesta l'affermazione del Ctu, in base alla quale la denunciata tendinopatia Pt_1 spalla dx non corrisponde alla diagnosi patologica sofferta e documentata dagli esami di imaging, dai quali non emergerebbe” l'interruzione e/o lacerazione tendinea ma solo una lieve disomogeneità strutturale della cuffia dei rotatori”.
L'appellante rappresenta, infatti, che sia il certificato ecografico del 24/04/2014 - rilasciato Cont dall' di Reggio Calabria, Poliambulatorio di Bagnara Calabra - che il referto radiologico del
29/03/2017 - rilasciato dall' Presidio - evidenziavano, l'uno, una Controparte_4 CP_5
“Tenosinovite del capolungo bicipite destro;
Borsite acromion deltoidea dx;
Tenosinovite dei tendini flessori a destra”; (all.13 fascicolo di I°grado), e l'altro “Alterazioni degenerative dell'acromion- claveare;
Note artrosiche della testa omerale.
A fronte di certificati rilasciati da strutture pubbliche il ctu e il giudicante avrebbero dovuto ordinare ulteriori accertamenti.
L'appello è infondato.
Il ctu con indagine accurata e rispettosa dei criteri medico ha concluso che “Nello specifico, procedendo ad analizzare i singoli casi denunciati “Tendinopatia di spalla dx (caso n. 511955293)” che l' “Artrosi acromion-claveare sinistra (caso n. 515481294)” sono da considerare di natura comune, in quanto legate al fisiologico processo di invecchiamento delle articolazioni, soprattutto considerando l'entità delle lesioni tendinee documentate, caratterizzate solo da lievi disomogeneità strutturali dei tendini della cuffia dei rotatori, del tutto compatibili con l'articolazione scapolo-omerale di un sessantacinquenne.
Analoghe considerazioni possono essere fatte a carico della spalla sinistra per la quale viene
addirittura segnalato un quadro artrosico-degenerativo articolare, che rientra tra le patologie non
tabellate, di natura comune e correlate al fisiologico invecchiamento articolare.
Infine, in merito alla patologia “Discopatie del tratto lombare (caso n. 51195350)”, anch'essa malattia non tabellata, è da ritenere malattia comune in soggetto con evidenze strumentali di
spondilodiscoartrosi diffusa del rachide con associate polidiscopatie in soggetto di 65 anni, quadro clinico-radiologico molto diffuso nella popolazione generale di pari età e sesso, patologia dunque riconducibile alla fisiologica senescenza osteoarticolare.” Le contestazioni mosse alla ctu non colgono nel segno, il ha infatti lamentato che il perito Pt_1
avesse ritenuto che non fosse stato provato il rischio lavorativo, la cui prova era già stata ritenuta sussistente dal Giudice di prime cure che, infatti, aveva ammesso la CTU medica.
In realtà il nucleo fondamentale dell'analisi condotta dal ctu risiede nell'origine comune della patologie denunciate, tutte perfettamente compatibili con il fisiologico invecchiamento di un soggetto sesssantacinquenne.
Ed il perito, infatti, nella risposta alle contestazioni ha in maniera puntuale ed esauriente chiarito che “pur considerando l'attività di bracciante agricolo un'attività caratterizzata da un sovraccarico biomeccanico del rachide lombare e degli arti superiori, gli accertamenti strumentali presenti in atti
attestano un quadro clinico-radiologico articolare tipico di un soggetto anziano, che non consente il riconoscimento di alcun nesso di causa tra patologie denunciate e rischio lavorativo documentato.”
Spese di lite irripetibili, stante la dichiarazione di esenzione ex art 152 disp.att., in atti.
CP_ Le spese di ctu sono poste a carico dell' , come da separato e contestuale decreto
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello CP_ proposto con ricorso depositato da contro avverso la sentenza n. Parte_1
1560/2021 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in 23/09/2021, rigetta l'appello.
Nulla sulle spese di lite.
Pone le spese di ctu come da separato e contestuale decreto.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)