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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 21 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5213/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Sicari, giusta procura allegata al ricorso Parte_1
introduttivo;
-Opponente-
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Livia Gaezza giusta procura generale alle liti;
-Opposto-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.06.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle seguenti ordinanze-ingiunzione:
a) n. OI-000332931, protocollo .2100.11/05/2022.0313287, notificata il 25.05.2022, CP_1 con cui l' gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 19.000,00 a titolo di sanzione CP_1 amministrativa, oltre € 6,60 per spese, in relazione a violazioni riferite all'annualità 2010 e formanti oggetto del verbale di accertamento prot. n. .2100.20/09/2017.0393977 del CP_1
18.10.2017;
1 b) n. OI-000098438, protocollo .2100.11/05/2022.0313311, notificata il 25.05.2022, CP_1 con cui l' gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 44.000,00 a titolo di sanzione CP_1 amministrativa, oltre € 6,60 per spese, in relazione a violazioni riferite all'annualità 2015 e formanti oggetto del verbale di accertamento prot. n. .2100.15/05/2017.0206988 del CP_1
26.05.2017;
c) n. OI-0000979383, protocollo .2100.11/05/2022.0313305, notificata il 25.05.2022, CP_1 con cui l' gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 37.500,00 a titolo di sanzione CP_1 amministrativa, oltre € 6,60 per spese, con riferimento a violazioni relative all'annualità 2014
e formanti oggetto del verbale di accertamento prot. n. .2100.02/05/2017.0184706 del CP_1
11.05.2017;
d) n. OI-000079217, protocollo .2100.11/05/2022.0313302, notificata il 25.05.2022, CP_1 con cui l' gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 32.000,00 a titolo di sanzione CP_1 amministrativa, oltre € 6,60 per spese, in relazione a violazioni riferite all'annualità 2013 e formanti oggetto del verbale di accertamento prot. n. .2100.27/04/2017.0180109 del CP_1
11.05.2017
e) n. OI-000084717, protocollo .2100.11/05/2022.0313298, notificata il 25.05.2022, CP_1 con cui l' gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 24.500,00 a titolo di sanzione CP_1 amministrativa, oltre € 6,60 per spese, con riferimento a violazioni relative all'annualità 2011
e formanti oggetto del verbale di accertamento prot. n. .2100.27/04/2017.0179430 del CP_1
16.05.2017.
Motivi dell'opposizione sono l'omessa notifica dei prodromici verbali di accertamento, il decorso del termine quinquennale di prescrizione, decorrente ex art. 28 della legge n. 689/1981 dal giorno in cui è stata commessa la violazione, la mancanza dei “presupposti normativi per
l'irrogazione della sanzione comminata” e la “sproporzione dell'importo richiesto”.
Instauratosi il contradditorio, l' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza della CP_1
avversa eccezione di prescrizione, stante che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, il dies a quo del termine di prescrizione “deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla legge n. 8/2016, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa”, che al contribuente erano state notificate le diffide accertative allegate alla memoria di costituzione e che il termine era stato sospeso per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote
2 omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1-quater del d.l. n. 1983, n. 463, nonché in virtù della disciplina approvata in periodo di c.d. epidemia da coronavirus;
nel merito, ha evidenziato che le impugnate ordinanze-ingiunzione erano state emesse per omissioni contributive commesse dal ricorrente in qualità di titolare della ditta individuale
“Siciliamandorle Import Export Frutta Secca di Comodo Egidio” e che sono state successivamente trasfuse negli avvisi di addebito menzionati nella medesima memoria di costituzione;
ha altresì rappresentato che le diffide accertative notificate alla parte ricorrente contenevano l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che, in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa, sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00, aggiungendo che l'interessato, nella specie, non ha inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa, né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
In ogni caso, poi, l resistente ha rilevato di avere proceduto alla rideterminazione delle CP_1
sanzioni che formavano oggetto delle impugnate ordinanze-ingiunzione, ai sensi dell'articolo
2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, e che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto con il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
All'esito dell'udienza del 21.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo e assunta la tempestività del ricorso, proposto in data 22.06.2022 e, quindi, nel rispetto del termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze opposte (avvenuta, per tutte e cinque le ordinanze impugnate, in data 25.05.2022)
3 fissato dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Va innanzitutto, rilevata la estrema genericità e indeterminatezza dei motivi di opposizione riguardanti la mancanza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni irrogate con le ordinanze opposte e la sproporzione delle sanzioni, il ricorrente essendosi limitato soltanto a dedurre l'assenza dei “presupposti normativi per l'irrogazione della sanzione comminata” e la
“sproporzione dell'importo richiesto”, senza specificare quali fossero tali presupposti, perché gli stessi erano carenti, quali erano gli importi delle omissioni contributive di riferimento, quali erano gli importi delle sanzioni irrogate dalle varie ordinanze-ingiunzione e le ragioni della loro sproporzione.
Il motivo attinente alla asserita prescrizione della pretesa sanzionatoria è fondato nei limiti sotto delineati.
Si deve rammentare al riguardo che, in materia di ordinanze-ingiunzione, l'art. 28 della legge n. 689/1981 stabilisce che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”; inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, il termine di prescrizione rimane sospeso per il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. CP_ Dalla lettura delle diffide accertative allegate alla memoria di costituzione dell' poi, si evince che le omissioni contributive in contestazione avevano importi inferiori, per ciascuna annualità, ad euro 10.000,00 e, pertanto, tali omissioni rientravano nella depenalizzazione sancita dall'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, per cui, quanto alla individuazione del dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, deve applicarsi l'indirizzo interpretativo secondo il quale “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono stati trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della legge n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione
4 amministrativa” (Cass. civile sez. VI, 27.07.2018, n. 19897; Corte di appello di Catania del
21.01.2025).
CP_ Ebbene, poiché nella specie l non ha precisato quando aveva ricevuto gli atti dall'autorità giudiziaria all'esito del procedimento penale, il termine quinquennale di prescrizione deve farsi decorrere dal momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016, e cioè dal 06.02.2016, sicuramente anteriore a quello in cui è avvenuto in concreto la comunicazione all'Istituto previdenziale e, quindi, maggiormente favorevole alla posizione del contribuente;
lo stesso ente resistente, del resto, ha chiesto che il termine prescrizionale venisse fatto decorrere dalla suddetta data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di depenalizzazione.
Pertanto, il termine prescrizionale di cinque anni, tenuto conto della sospensione trimestrale prevista dall'art. dell'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n.
638/1983, avrebbe dovuto considerarsi decorso in data 06.05.2021.
L'ente resistente sostiene che prima di tale scadenza il termine di prescrizione è stato interrotto dalla notifica delle diffide accertative del 20.09.2017 (riferita alla ordinanza ingiunzione n. OI-
000332931), del 15.05.2017 (riferita alla ordinanza-ingiunzione n. OI-000098438), del
02.05.2017 (riferita alla ordinanza-ingiunzione n. OI-0000979383) e del 27.04.2017 (per le ordinanze-ingiunzione OI-000079217 e n. OI-000084717) che sono state allegate alla memoria di costituzione.
A parte la diffida accertativa del 27.04.2017 (relativa alla ordinanza-ingiunzione n. OI-
000084717), notificata a mani proprie del destinatario in data 16.05.2017, in relazione alle altre diffide accertative, come si desume dalla lettura degli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate, l'atto da notificare è stato consegnato, a seconda dei casi, alla “madre convivente” del destinatario ovvero a persona che si è qualificata come “segretaria” addetta alla ricezione della notificazione;
in tutti i casi, poi, sugli avvisi di ricevimento è stata apposta l'attestazione dell'invio della c.d. raccomandata informativa dell'avvenuta notifica (c.d. CAN), mediante indicazione del numero e della data di partenza della medesima raccomandata.
Ebbene, tale semplice attestazione non può considerarsi sufficiente ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, atteso che, secondo la più recente e condivisa giurisprudenza di legittimità, nei casi in cui, come quello oggi in discussione, la consegna dell'atto sia avvenuta a mani di persona diversa dal destinatario (familiare convivente, persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, portiere dello stabile) e si debba dare comunicazione al destinatario dell'avvenuta consegna (c.d. CAN) ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890/1982 o dell'art. 60,
5 comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. n. 660 del 1973, “l'attestazione di avvenuto invio di una raccomandata, con l'indicazione del solo numero (ossia senza che si precisi a chi, ed in quale indirizzo, essa sia stata spedita), copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di avvenuto invio di una raccomandata con quel numero;
con la conseguenza che, in tal caso, la prova del fatto che la stessa sia stata spedita al destinatario della notifica va fornita da chi è interessato a dimostrare la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova” (Cass. Sez. II civ., 12.7.2018, n.
18472/ord.; Cass. civ. 27.08.2024, n. 23194/ord.; nello stesso senso si è espressa anche Cass.
Sez. III civ. 03.09.2024, n. 23653, secondo cui, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che “la parte interessata a far valere la ritualità della notifica dia prova dell'inoltro della lettera raccomandata contenente la C.A.N. al destinatario presso il suo indirizzo, producendo la ricevuta di spedizione del plico o altro documento avente valenza equipollente, quale l'elenco delle raccomandate (c.d. distinta) rilasciato dall'ufficio postale recante la data ed il timbro di presentazione per la spedizione”, e ciò perché, in difetto di elementi in grado di identificare l'indirizzo di spedizione e il destinatario della missiva, “risulta precluso il riscontro del giudice sulla complessiva validità del procedimento notificatorio, il quale postula la verifica del regolare invio al destinatario presso luogo a lui riferibile della comunicazione di avvenuta notifica, adempimento cui la legge riconnette un effetto legale tipico di conoscenza dell'atto notificato da parte del suo destinatario”; sul tema, si vedano altresì
Cass. 19.07.2019, n. 19547, Cass. 08.01.2019, n. 232 e Cass. 04.06.2018, n. 14163).
Orbene, nel caso di specie risulta che a) non è stata esibita o prodotta in giudizio la copia dell'avviso di ricevimento – o dell'avviso di spedizione, in caso di invio di raccomandata semplice, anziché a.r., adempimento da ritenere legittimo ai sensi dell'art. 7 della legge n.
898/1982) – della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD), né è stata dedotta altra prova idonea al riguardo (ad esempio, la distinta rilasciata dall'ufficio postale) e b) nell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica dell'atto da consegnare non
è contenuta alcuna annotazione in ordine all'indirizzo presso cui è stata spedita la raccomandata informativa e al nominativo del destinatario, in tale avviso essendo riportata la mera dicitura prestampata “Spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata …”, seguita dalla indicazione del numero e della data della raccomandata.
Pertanto, in mancanza di validi ed efficaci atti interruttivi (stante che degli avvisi di addebito cui si fa cenno nella memoria di costituzione non è stata prodotta alcuna copia, né alcuna prova
6 della loro eventuale notificazione), con riferimento alle ordinanze-ingiunzione n. OI-
000332931, n. OI-000098438, n. OI-0000979383 e n. OI-000079217, il termine di prescrizione doveva ritenersi già decorso nel momento in cui, in data 25.05.2022, sono state notificate le medesime ordinanze impugnate.
Analoga conclusione andrebbe adottata anche in relazione alla ordinanza-ingiunzione n. OI-
000084717, la cui connessa diffida accertativa, come detto, è stata validamente notificata a mani proprie del destinatario, atteso che tra il momento della notifica della diffida (16.05.2017)
e quello della notifica dell'ordinanza-ingiunzione (25.05.2022) sarebbe trascorso, sia pure di poco, più di un quinquennio;
tuttavia, valutato il periodo di sospensione previsto dalla c.d. disciplina emergenziale connessa alla c.d. epidemia da coronavirus, la prescrizione non poteva ritenersi ancora maturata al momento della notifica della suddetta ordinanza-ingiunzione.
3. Il ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento con riferimento alle citate n. OI-000332931,
n. OI-000098438, n. OI-0000979383 e n. OI-000079217, con conseguente annullamento degli atti impugnati e dichiarazione di non debenza delle relative somme.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, si ritiene che le spese processuali, liquidate nella complessiva somma di euro 4.201,00, più accessori, debbano essere compensate in misura di
1/5, mentre i restanti 4/5 debbano essere posti a carico dell'ente resistente, da considerare soccombente su profili più rilevanti della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5213/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: annulla le ordinanze-ingiunzione n. OI-000332931, n. OI-000098438, n. OI-0000979383 e n.
OI-000079217 e dichiara non dovute le somme in esse portate;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese processuali nella misura di 1/5; CP_ condanna l' al pagamento dei restanti 4/5 delle spese processuali in favore del ricorrente, per l'importo di euro 3.360,80, oltre a rimborso del contributo unificato, rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovute, come per legge.
Catania, 25 marzo 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 21 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5213/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Sicari, giusta procura allegata al ricorso Parte_1
introduttivo;
-Opponente-
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Livia Gaezza giusta procura generale alle liti;
-Opposto-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.06.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle seguenti ordinanze-ingiunzione:
a) n. OI-000332931, protocollo .2100.11/05/2022.0313287, notificata il 25.05.2022, CP_1 con cui l' gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 19.000,00 a titolo di sanzione CP_1 amministrativa, oltre € 6,60 per spese, in relazione a violazioni riferite all'annualità 2010 e formanti oggetto del verbale di accertamento prot. n. .2100.20/09/2017.0393977 del CP_1
18.10.2017;
1 b) n. OI-000098438, protocollo .2100.11/05/2022.0313311, notificata il 25.05.2022, CP_1 con cui l' gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 44.000,00 a titolo di sanzione CP_1 amministrativa, oltre € 6,60 per spese, in relazione a violazioni riferite all'annualità 2015 e formanti oggetto del verbale di accertamento prot. n. .2100.15/05/2017.0206988 del CP_1
26.05.2017;
c) n. OI-0000979383, protocollo .2100.11/05/2022.0313305, notificata il 25.05.2022, CP_1 con cui l' gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 37.500,00 a titolo di sanzione CP_1 amministrativa, oltre € 6,60 per spese, con riferimento a violazioni relative all'annualità 2014
e formanti oggetto del verbale di accertamento prot. n. .2100.02/05/2017.0184706 del CP_1
11.05.2017;
d) n. OI-000079217, protocollo .2100.11/05/2022.0313302, notificata il 25.05.2022, CP_1 con cui l' gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 32.000,00 a titolo di sanzione CP_1 amministrativa, oltre € 6,60 per spese, in relazione a violazioni riferite all'annualità 2013 e formanti oggetto del verbale di accertamento prot. n. .2100.27/04/2017.0180109 del CP_1
11.05.2017
e) n. OI-000084717, protocollo .2100.11/05/2022.0313298, notificata il 25.05.2022, CP_1 con cui l' gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 24.500,00 a titolo di sanzione CP_1 amministrativa, oltre € 6,60 per spese, con riferimento a violazioni relative all'annualità 2011
e formanti oggetto del verbale di accertamento prot. n. .2100.27/04/2017.0179430 del CP_1
16.05.2017.
Motivi dell'opposizione sono l'omessa notifica dei prodromici verbali di accertamento, il decorso del termine quinquennale di prescrizione, decorrente ex art. 28 della legge n. 689/1981 dal giorno in cui è stata commessa la violazione, la mancanza dei “presupposti normativi per
l'irrogazione della sanzione comminata” e la “sproporzione dell'importo richiesto”.
Instauratosi il contradditorio, l' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza della CP_1
avversa eccezione di prescrizione, stante che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, il dies a quo del termine di prescrizione “deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla legge n. 8/2016, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa”, che al contribuente erano state notificate le diffide accertative allegate alla memoria di costituzione e che il termine era stato sospeso per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote
2 omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1-quater del d.l. n. 1983, n. 463, nonché in virtù della disciplina approvata in periodo di c.d. epidemia da coronavirus;
nel merito, ha evidenziato che le impugnate ordinanze-ingiunzione erano state emesse per omissioni contributive commesse dal ricorrente in qualità di titolare della ditta individuale
“Siciliamandorle Import Export Frutta Secca di Comodo Egidio” e che sono state successivamente trasfuse negli avvisi di addebito menzionati nella medesima memoria di costituzione;
ha altresì rappresentato che le diffide accertative notificate alla parte ricorrente contenevano l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che, in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa, sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00, aggiungendo che l'interessato, nella specie, non ha inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa, né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
In ogni caso, poi, l resistente ha rilevato di avere proceduto alla rideterminazione delle CP_1
sanzioni che formavano oggetto delle impugnate ordinanze-ingiunzione, ai sensi dell'articolo
2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, e che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto con il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
All'esito dell'udienza del 21.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo e assunta la tempestività del ricorso, proposto in data 22.06.2022 e, quindi, nel rispetto del termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze opposte (avvenuta, per tutte e cinque le ordinanze impugnate, in data 25.05.2022)
3 fissato dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Va innanzitutto, rilevata la estrema genericità e indeterminatezza dei motivi di opposizione riguardanti la mancanza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni irrogate con le ordinanze opposte e la sproporzione delle sanzioni, il ricorrente essendosi limitato soltanto a dedurre l'assenza dei “presupposti normativi per l'irrogazione della sanzione comminata” e la
“sproporzione dell'importo richiesto”, senza specificare quali fossero tali presupposti, perché gli stessi erano carenti, quali erano gli importi delle omissioni contributive di riferimento, quali erano gli importi delle sanzioni irrogate dalle varie ordinanze-ingiunzione e le ragioni della loro sproporzione.
Il motivo attinente alla asserita prescrizione della pretesa sanzionatoria è fondato nei limiti sotto delineati.
Si deve rammentare al riguardo che, in materia di ordinanze-ingiunzione, l'art. 28 della legge n. 689/1981 stabilisce che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”; inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, il termine di prescrizione rimane sospeso per il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. CP_ Dalla lettura delle diffide accertative allegate alla memoria di costituzione dell' poi, si evince che le omissioni contributive in contestazione avevano importi inferiori, per ciascuna annualità, ad euro 10.000,00 e, pertanto, tali omissioni rientravano nella depenalizzazione sancita dall'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, per cui, quanto alla individuazione del dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, deve applicarsi l'indirizzo interpretativo secondo il quale “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono stati trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della legge n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione
4 amministrativa” (Cass. civile sez. VI, 27.07.2018, n. 19897; Corte di appello di Catania del
21.01.2025).
CP_ Ebbene, poiché nella specie l non ha precisato quando aveva ricevuto gli atti dall'autorità giudiziaria all'esito del procedimento penale, il termine quinquennale di prescrizione deve farsi decorrere dal momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016, e cioè dal 06.02.2016, sicuramente anteriore a quello in cui è avvenuto in concreto la comunicazione all'Istituto previdenziale e, quindi, maggiormente favorevole alla posizione del contribuente;
lo stesso ente resistente, del resto, ha chiesto che il termine prescrizionale venisse fatto decorrere dalla suddetta data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di depenalizzazione.
Pertanto, il termine prescrizionale di cinque anni, tenuto conto della sospensione trimestrale prevista dall'art. dell'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n.
638/1983, avrebbe dovuto considerarsi decorso in data 06.05.2021.
L'ente resistente sostiene che prima di tale scadenza il termine di prescrizione è stato interrotto dalla notifica delle diffide accertative del 20.09.2017 (riferita alla ordinanza ingiunzione n. OI-
000332931), del 15.05.2017 (riferita alla ordinanza-ingiunzione n. OI-000098438), del
02.05.2017 (riferita alla ordinanza-ingiunzione n. OI-0000979383) e del 27.04.2017 (per le ordinanze-ingiunzione OI-000079217 e n. OI-000084717) che sono state allegate alla memoria di costituzione.
A parte la diffida accertativa del 27.04.2017 (relativa alla ordinanza-ingiunzione n. OI-
000084717), notificata a mani proprie del destinatario in data 16.05.2017, in relazione alle altre diffide accertative, come si desume dalla lettura degli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate, l'atto da notificare è stato consegnato, a seconda dei casi, alla “madre convivente” del destinatario ovvero a persona che si è qualificata come “segretaria” addetta alla ricezione della notificazione;
in tutti i casi, poi, sugli avvisi di ricevimento è stata apposta l'attestazione dell'invio della c.d. raccomandata informativa dell'avvenuta notifica (c.d. CAN), mediante indicazione del numero e della data di partenza della medesima raccomandata.
Ebbene, tale semplice attestazione non può considerarsi sufficiente ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, atteso che, secondo la più recente e condivisa giurisprudenza di legittimità, nei casi in cui, come quello oggi in discussione, la consegna dell'atto sia avvenuta a mani di persona diversa dal destinatario (familiare convivente, persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, portiere dello stabile) e si debba dare comunicazione al destinatario dell'avvenuta consegna (c.d. CAN) ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890/1982 o dell'art. 60,
5 comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. n. 660 del 1973, “l'attestazione di avvenuto invio di una raccomandata, con l'indicazione del solo numero (ossia senza che si precisi a chi, ed in quale indirizzo, essa sia stata spedita), copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di avvenuto invio di una raccomandata con quel numero;
con la conseguenza che, in tal caso, la prova del fatto che la stessa sia stata spedita al destinatario della notifica va fornita da chi è interessato a dimostrare la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova” (Cass. Sez. II civ., 12.7.2018, n.
18472/ord.; Cass. civ. 27.08.2024, n. 23194/ord.; nello stesso senso si è espressa anche Cass.
Sez. III civ. 03.09.2024, n. 23653, secondo cui, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che “la parte interessata a far valere la ritualità della notifica dia prova dell'inoltro della lettera raccomandata contenente la C.A.N. al destinatario presso il suo indirizzo, producendo la ricevuta di spedizione del plico o altro documento avente valenza equipollente, quale l'elenco delle raccomandate (c.d. distinta) rilasciato dall'ufficio postale recante la data ed il timbro di presentazione per la spedizione”, e ciò perché, in difetto di elementi in grado di identificare l'indirizzo di spedizione e il destinatario della missiva, “risulta precluso il riscontro del giudice sulla complessiva validità del procedimento notificatorio, il quale postula la verifica del regolare invio al destinatario presso luogo a lui riferibile della comunicazione di avvenuta notifica, adempimento cui la legge riconnette un effetto legale tipico di conoscenza dell'atto notificato da parte del suo destinatario”; sul tema, si vedano altresì
Cass. 19.07.2019, n. 19547, Cass. 08.01.2019, n. 232 e Cass. 04.06.2018, n. 14163).
Orbene, nel caso di specie risulta che a) non è stata esibita o prodotta in giudizio la copia dell'avviso di ricevimento – o dell'avviso di spedizione, in caso di invio di raccomandata semplice, anziché a.r., adempimento da ritenere legittimo ai sensi dell'art. 7 della legge n.
898/1982) – della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD), né è stata dedotta altra prova idonea al riguardo (ad esempio, la distinta rilasciata dall'ufficio postale) e b) nell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica dell'atto da consegnare non
è contenuta alcuna annotazione in ordine all'indirizzo presso cui è stata spedita la raccomandata informativa e al nominativo del destinatario, in tale avviso essendo riportata la mera dicitura prestampata “Spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata …”, seguita dalla indicazione del numero e della data della raccomandata.
Pertanto, in mancanza di validi ed efficaci atti interruttivi (stante che degli avvisi di addebito cui si fa cenno nella memoria di costituzione non è stata prodotta alcuna copia, né alcuna prova
6 della loro eventuale notificazione), con riferimento alle ordinanze-ingiunzione n. OI-
000332931, n. OI-000098438, n. OI-0000979383 e n. OI-000079217, il termine di prescrizione doveva ritenersi già decorso nel momento in cui, in data 25.05.2022, sono state notificate le medesime ordinanze impugnate.
Analoga conclusione andrebbe adottata anche in relazione alla ordinanza-ingiunzione n. OI-
000084717, la cui connessa diffida accertativa, come detto, è stata validamente notificata a mani proprie del destinatario, atteso che tra il momento della notifica della diffida (16.05.2017)
e quello della notifica dell'ordinanza-ingiunzione (25.05.2022) sarebbe trascorso, sia pure di poco, più di un quinquennio;
tuttavia, valutato il periodo di sospensione previsto dalla c.d. disciplina emergenziale connessa alla c.d. epidemia da coronavirus, la prescrizione non poteva ritenersi ancora maturata al momento della notifica della suddetta ordinanza-ingiunzione.
3. Il ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento con riferimento alle citate n. OI-000332931,
n. OI-000098438, n. OI-0000979383 e n. OI-000079217, con conseguente annullamento degli atti impugnati e dichiarazione di non debenza delle relative somme.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, si ritiene che le spese processuali, liquidate nella complessiva somma di euro 4.201,00, più accessori, debbano essere compensate in misura di
1/5, mentre i restanti 4/5 debbano essere posti a carico dell'ente resistente, da considerare soccombente su profili più rilevanti della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5213/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: annulla le ordinanze-ingiunzione n. OI-000332931, n. OI-000098438, n. OI-0000979383 e n.
OI-000079217 e dichiara non dovute le somme in esse portate;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese processuali nella misura di 1/5; CP_ condanna l' al pagamento dei restanti 4/5 delle spese processuali in favore del ricorrente, per l'importo di euro 3.360,80, oltre a rimborso del contributo unificato, rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovute, come per legge.
Catania, 25 marzo 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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