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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1918/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1918/2024 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Muratella 25, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avvocato C.F._1
Sergio Massimo Mancusi, codice fiscale giusta procura allegata al C.F._2
ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), con Sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo (C.F. ) giusta C.F._3
procura generale alle liti a rogito Notaio di Fiumicino del 22 marzo 2024, Persona_1
repertorio n. 37875 e raccolta n. 7313, allegata alla memoria difensiva;
- Resistente MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 2/4/2024, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “- RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di Handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/92, dello status di invalido civile in misura del 10% ex D.M. 20/12/88, D.M. 239/99, D.M. 296/01, D.M.
279/01 relativi all'esenzione totale dal ticket sanitario e dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge.
Nella denegata ipotesi la SS.VV. Ill.ma non dovesse accogliere la richiesta di rinnovazione della consulenza medico legale Voglia, in via subordinata,
- RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente all'invalidità civile in misura pari al
75% ai fini dello scivolo pensionistico ex art. 80 L. 388/2000 dalla domanda, così come riconosciuto nella perizia medico legale della Dr. nel procedimento di ATP e, Per_2 conseguentemente - CONDANNARE l' al pagamento in favore della parte ricorrente dei CP_1
ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge ” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 27/9/2024 per chiedere di: “in via CP_1
preliminare, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 175 del 2022, ovvero con statuizione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. laddove ne ricorrano i presupposti”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva celebrata il 7/11/2024; seguiva l'ordinanza dell'8/11/2024 con la quale veniva disposta la rinnovazione della CTU medico-legale con rinvio per il conferimento dell'incarico all'udienza del 13/2/2025; a tale udienza parte
2 ricorrente rinunciava al rinnovo della CTU medico-legale e chiedeva accogliersi le conclusioni risultanti dalla CTU medico legale espletata nella fase di ATPO nel procedimento n. 1141/2023 RG;
all'esito veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. Persona_3
1141/2023 RG.
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 1143/2023 il CTU dott. Persona_3
esprimeva su le seguenti conclusioni: riconosceva il ricorrente invalido al Parte_1
75% dalla domanda amministrativa e quindi avente diritto allo scivolo pensionistico ex art 80
L 388/2000, non riconosceva lo stesso avente i requisiti sanitari relativi allo status di handicap grave , relativi all'indennità di accompagnamento e all'esenzione totale dal ticket sanitari (v. relazione peritale dott. in atti). Per_2
7. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta Persona_3
secondo criteri tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
8. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta in seno all'odierno procedimento, nella fase di merito, il Tribunale:
- accerta e dichiara che NON sussistono nei confronti di i requisiti sanitari Parte_1 per conseguire l'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i.;
- accerta e dichiara che NON sussistono nei confronti di i requisiti sanitari Parte_1 per il riconoscimento dell'handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1992;
3 - accerta e dichiara sussistono nei confronti di i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'invalidità pari al 75% dalla domanda amministrativa con conseguente diritto allo scivolo pensionistico ex art 80 L 388/2000.
3. Le spese di lite.
9. Atteso l'esito della lite compensa per l'intero le spese di lite tra le parti delle due fasi del giudizio.
10. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU del proc. di ATPO n. 1141/2023 CP_1
RG liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che NON sussistono nei confronti di i requisiti sanitari Parte_1 per conseguire l'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i.;
- accerta e dichiara che NON sussistono nei confronti di i requisiti sanitari Parte_1 per il riconoscimento dell'handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1992;
- accerta e dichiara sussistono nei confronti di i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'invalidità pari al 75% dalla domanda amministrativa con conseguente diritto allo scivolo pensionistico ex art 80 L 388/2000;
- compensa per l'intero le spese di lite delle due fasi del giudizio;
spese di CTU del proc. di
ATPO n. 1141/2023 RG liquidate con separato decreto a carico dell' . CP_1
Così deciso in Velletri, il 13 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1918/2024 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Muratella 25, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avvocato C.F._1
Sergio Massimo Mancusi, codice fiscale giusta procura allegata al C.F._2
ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), con Sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo (C.F. ) giusta C.F._3
procura generale alle liti a rogito Notaio di Fiumicino del 22 marzo 2024, Persona_1
repertorio n. 37875 e raccolta n. 7313, allegata alla memoria difensiva;
- Resistente MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 2/4/2024, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “- RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di Handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/92, dello status di invalido civile in misura del 10% ex D.M. 20/12/88, D.M. 239/99, D.M. 296/01, D.M.
279/01 relativi all'esenzione totale dal ticket sanitario e dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge.
Nella denegata ipotesi la SS.VV. Ill.ma non dovesse accogliere la richiesta di rinnovazione della consulenza medico legale Voglia, in via subordinata,
- RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente all'invalidità civile in misura pari al
75% ai fini dello scivolo pensionistico ex art. 80 L. 388/2000 dalla domanda, così come riconosciuto nella perizia medico legale della Dr. nel procedimento di ATP e, Per_2 conseguentemente - CONDANNARE l' al pagamento in favore della parte ricorrente dei CP_1
ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge ” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 27/9/2024 per chiedere di: “in via CP_1
preliminare, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 175 del 2022, ovvero con statuizione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. laddove ne ricorrano i presupposti”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva celebrata il 7/11/2024; seguiva l'ordinanza dell'8/11/2024 con la quale veniva disposta la rinnovazione della CTU medico-legale con rinvio per il conferimento dell'incarico all'udienza del 13/2/2025; a tale udienza parte
2 ricorrente rinunciava al rinnovo della CTU medico-legale e chiedeva accogliersi le conclusioni risultanti dalla CTU medico legale espletata nella fase di ATPO nel procedimento n. 1141/2023 RG;
all'esito veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. Persona_3
1141/2023 RG.
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 1143/2023 il CTU dott. Persona_3
esprimeva su le seguenti conclusioni: riconosceva il ricorrente invalido al Parte_1
75% dalla domanda amministrativa e quindi avente diritto allo scivolo pensionistico ex art 80
L 388/2000, non riconosceva lo stesso avente i requisiti sanitari relativi allo status di handicap grave , relativi all'indennità di accompagnamento e all'esenzione totale dal ticket sanitari (v. relazione peritale dott. in atti). Per_2
7. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta Persona_3
secondo criteri tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
8. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta in seno all'odierno procedimento, nella fase di merito, il Tribunale:
- accerta e dichiara che NON sussistono nei confronti di i requisiti sanitari Parte_1 per conseguire l'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i.;
- accerta e dichiara che NON sussistono nei confronti di i requisiti sanitari Parte_1 per il riconoscimento dell'handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1992;
3 - accerta e dichiara sussistono nei confronti di i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'invalidità pari al 75% dalla domanda amministrativa con conseguente diritto allo scivolo pensionistico ex art 80 L 388/2000.
3. Le spese di lite.
9. Atteso l'esito della lite compensa per l'intero le spese di lite tra le parti delle due fasi del giudizio.
10. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU del proc. di ATPO n. 1141/2023 CP_1
RG liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che NON sussistono nei confronti di i requisiti sanitari Parte_1 per conseguire l'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i.;
- accerta e dichiara che NON sussistono nei confronti di i requisiti sanitari Parte_1 per il riconoscimento dell'handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1992;
- accerta e dichiara sussistono nei confronti di i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'invalidità pari al 75% dalla domanda amministrativa con conseguente diritto allo scivolo pensionistico ex art 80 L 388/2000;
- compensa per l'intero le spese di lite delle due fasi del giudizio;
spese di CTU del proc. di
ATPO n. 1141/2023 RG liquidate con separato decreto a carico dell' . CP_1
Così deciso in Velletri, il 13 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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