Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 12/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 161/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2023 da
(codice fiscale e partita IVA Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Luisa Maresca del foro di Milano, con domicilio eletto presso l'Avv.
Matteo Fasolato del foro di Trento
- appellante - contro
(c.f ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._1
Avv. Paolo Mercuri e Davide Mercuri del foro di Rovigo
- appellato -
Oggetto: contratti bancari
In punto: riforma della sentenza 571/2023 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, per tutti i motivi e le argomentazioni di cui all'atto d'appello, nonché per tutte le difese ed eccezioni di cui agli atti e verbali di causa di primo grado dell'esponente (da
aversi qui per integralmente trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.), rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso,
NEL MERITO
1. riformare la sentenza appellata sentenza n. 571/2023 resa inter partes nel giudizio R.G. n. 294/2021 dal Tribunale di Trento, pubblicata in data
10.07.2023, e, per l'effetto,
2. respingere la pretesa creditoria della Sig.ra azionata in primo CP_1 grado per tutte le ragioni esposte nell'atto;
IN OGNI CASO,
3. accertare il diritto di alla restituzione del pagamento Parte_1 eseguito in esecuzione della condanna contenuta nella sentenza di primo grado e, conseguentemente, condannare l'appellata alla restituzione in favore di in persona del suo legale rappresentante, Parte_1
a. dell'importo di € 1.680,09, versato a mezzo bonifico bancario alla sig.ra
, per la sorte capitale liquidata con la sentenza di primo Controparte_1 grado, oltre interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo e la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c.;
b. dell'importo di € 2.954,54, versato a mezzo bonifico bancario all'Avv.
Paolo Mercuri nella qualità di procuratore antistatario, per le spese legali liquidate in sentenza di primo grado;
4. con vittoria delle spese di lite e dei relativi oneri fiscali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, per entrambi i gradi di giudizio;
5. con ogni più ampia riserva e facoltà di legge” per l'Appellato:
“1) Rigettare l'appello e confermare la decisione di primo grado
2) In ogni caso, vittoria di spese ed onorari, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – La causa è stata proposta da con atto di citazione Controparte_1 avanti al Giudice di pace notificato in data 20 luglio 2020, e poi riassunta, a seguito di dichiarazione di incompetenza determinata dalla domanda Part riconvenzionale della convenuta , davanti al Tribunale di Trento. 3
L'attrice ha esercitato nel gennaio 2018 la facoltà di estinzione anticipata del finanziamento con la convenuta stipulato nell'ottobre del 2011; e la causa concerne il suo diritto alla restituzione, secondo un criterio proporzionale alla durata residua del rapporto, delle commissioni bancarie, finanziarie, accessorie, assicurative e delle spese fisse relative alle rate residue. Part A fronte della pretesa di un'integrale restituzione, ritiene dovute le sole commissioni di attivazione non maturate, con esclusione di ogni altra somma, e, in particolare, della commissione di intermediazione e del costo della polizza assicurativa.
2. - Con sentenza pubblicata in data 10 luglio 2023 il Tribunale di Trento ha accolto la domanda, condannando la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di Euro 1.141,08 oltre ad accessori e spese, e al pagamento ex art. 96, terzo comma c.p.c., dell'ulteriore somma di Euro
300,00.
A sostegno della tesi per cui, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è dovuto al consumatore il rimborso dei costi totali sostenuti al momento della conclusione del contratto, e quindi sia dei costi ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia di data 11 settembre 2019, resa nella causa C-383/18. Con essa si è affermato che l'articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione dei costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, include tutti i costi i posti a carico del consumatore, e non solo quelli correlati alla durata del contratto.
Ritiene il Tribunale che questa interpretazione risulti vincolante per il giudice nazionale, a prescindere dall'efficacia orizzontale o verticale della direttiva, poiché questa ha trovato attuazione nell'ordinamento italiano con il
D.Lg. 141/2010, che ha introdotto nel T.U.B. l'articolo 125-sexies; sicchè risulta ininfluente accertare se si tratti o meno di costi che non dipendono dalla durata del contratto, in quanto tutti i costi devono essere rimborsati in modo proporzionale alla durata residua in caso di rimborso anticipato del credito. 4
Il Tribunale ha anche escluso la rilevanza della pronuncia della Corte di giustizia del 9 febbraio 2023 resa nella causa C-555/21, che si è occupata della diversa questione dell'interpretazione della Direttiva 2014/17/UE riguardante i contratti di credito ai consumatori relativi ai beni immobili residenziali;
questo perchè con essi il creditore è tenuto a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES (prospetto informativo europeo standardizzato) di cui all'allegato II della Direttiva, che prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno, mentre tale articolata informazione al consumatore manca nella tipologia di contratti quali quello dedotto in giudizio.
Il Tribunale ha anche richiamato la pronuncia della Corte costituzionale
263 del 2022, che ha reso applicabile il disposto dell'art. 125-sexies anche ai contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore dello stesso;
ed ha concluso quindi nel senso del diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, con conseguente diritto al loro rimborso.
Ha di conseguenza rigettato la tesi del convenuto, che voleva escluso dai costi complessivi il costo delle commissioni di intermediazione. Non emergeva che l'attrice avesse concluso alcun contratto in tale senso e concordato un corrispettivo per tale attività; risultava invece una fattura relativa alle provvigioni per il novembre 2011, dalla quale si evinceva sia la continuità del rapporto fra la convenuta e l'intermediario, sia il fatto che il contenuto del rapporto era stato da essa concordato, ed il consumatore era rimasto estraneo alle relative pattuizioni. Si doveva allora concludere che l'intermediario aveva agito come procacciatore di affari per la convenuta, e che il corrispettivo versato da quest'ultima costituiva costo del credito, avendo la convenuta scelto, nella propria politica di recupero dei costi, di far gravare tale esborso sul cliente.
Ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva con riguardo al premio assicurativo per il periodo non maturato, non risultando che l'attrice avesse avuto rapporti con l'assicuratore per determinarne il contenuto, 5
essendo il rapporto intervenuto esclusivamente fra il consumatore e l'istituto di credito.
Ha ritenuto non provato che il contratto rientrasse integralmente nella disciplina del D.P.R. 180 del 1950, osservando che le considerazioni, anche in fatto, svolte sul punto dal convenuto erano state esposte per la prima volta nella memoria di replica sottraendo la relativa questione al pieno contraddittorio delle parti, cosa che giustificava anche una sanzione ai sensi dell'articolo 96, terzo comma c.p.c.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello
[...]
si è costituita, chiedendone la conferma. Controparte_2
3.1 - Con il primo motivo l'appellante si duole della decisione, nella parte in cui ha affermato il diritto del consumatore al rimborso delle commissioni di istruttoria e di intermediazione.
Il Tribunale ha ritenuto che l'interpretazione data dalla Corte alla Direttiva
2008/48/CE sarebbe vincolante per il giudice nazionale, poiché essa ha trovato attuazione con l'introduzione dell'art. 125-sexies. Ma l'interpretazione di questa disposizione deve essere condotta innanzitutto secondo il criterio letterale, e l'espressione per cui sono rimborsabili i costi “dovuti per la vita residua del contratto” si riferisce necessariamente ai costi che sarebbero venuti a maturazione se il finanziamento non fosse stato estinto anticipatamente, con esclusione quindi dei costi che si consumano interamente nella fase iniziale del contratto.
Neppure il criterio teleologico porterebbe ad un diverso risultato. Un indice significativo della volontà del legislatore è dato dall'art.
6-bis del D.P.R.
180/1950, riformato nel 2012 proprio in funzione del recepimento della
Direttiva 2008/48/CE. Esso prevede, in funzione della trasparenza delle condizioni contrattuali per il caso di cessione delle quote di stipendio, salario o pensione, che siano evidenziate “le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”. Si è quindi previsto, in continuità con l'art. 125-sexies, che vengano rappresentati costi di pertinenza di terzi, quali le commissioni di mediazione e gli oneri fiscali, e 6
che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, solo alcuni degli oneri siano rimborsabili.
Quanto alla sentenza della Corte Costituzionale 263/2022, essa ha confermato che spetta al giudici stabilire se adottare un'interpretazione dell'art. 125-sexies in conformità ai principi dettati dalla sentenza della Corte di giustizia;
tenendosi conto, in primo luogo, della modifica legislativa che ha interessato l'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), operata sia dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 che dal decreto legge 10 agosto 2023
n. 104, che ha fatto salve le disposizioni del codice civile “in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa”, cosa che impone di escludere dal novero dei costi rimborsabili al consumatore i costi dei terzi e quelli relativi a prestazioni già rese al momento dell'erogazione del finanziamento.
Il consumatore non potrebbe quindi ottenere il rimborso della quota non maturata dei costi sostenuti per prestazioni già rese in proprio favore, poiché, in caso contrario, finirebbe per ricevere, oltre alla prestazione, anche il rimborso del relativo costo, già sostenuto dalla mutuante, avvantaggiandosi di un ingiustificato arricchimento.
Nel rispetto delle norme in materia di indebito oggettivo, il consumatore non potrebbe ottenere il rimborso della quota non maturata dei costi di intermediazione, trattandosi di costo percepito da un terzo a fronte di un rapporto diretto fra esso terzo e il mutuatario, e che il mutuante ha sostenuto in forza di un mandato di pagamento di questi.
Ritiene inoltre che il Tribunale abbia sbagliato nel ritenere irrilevante ai fini della decisione la pronuncia della Corte di giustizia del 9 febbraio 2023 resa nella causa C-555/21, per la ragione che la stessa avrebbe ad oggetto la direttiva riguardante i contratti di credito e consumatori relativi a beni immobili residenziali.
Le due direttive sono infatti sovrapponibili, e la Corte ha affermato che non devono essere oggetto di riduzione non solo i costi dei terzi, ma nessun costo che non dipenda dalla durata del credito anticipatamente estinto. 7
Quanto all'argomento per cui i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali comportano la consegna di informazioni precontrattuali mediante il PIES (prospetto informativo europeo standardizzato), prospetto che prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno,
l'appellante osserva che nel caso di specie la distinzione di costi viene fornita al consumatore nel prospetto economico alle lettere A) B) C) D) E) F) G) e nella successiva clausola contrattuale 3.1, che ne disciplina la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata, che pure è riportata nel modello IEBCC, consegnato alla mutuataria.
Il finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione avrebbe poi elementi di specialità che lo sottraggono ai principi affermati dalla Corte di giustizia. Si tratterebbe di una legge speciale, di ampia portata sociale, finalizzata all'inclusione finanziaria di fasce di consumatori che, secondo le regole di mercato e la normativa di riferimento, ne sarebbero rimasti esclusi. Essa non rientrerebbe nel campo di applicazione della direttiva 2008/48/CE, trattandosi di prestiti concessi ad un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, e a condizioni più favorevoli rispetto a quelle prevalenti sul mercato.
3.2 - Con il secondo motivo l'appellante ritiene l'ingiustizia delle decisione, nella parte in cui, quand'anche dovesse ritenersi che l'articolo 125-sexies vada interpretato in conformità ai principi dettati dalla sentenza della Corte di giustizia di data 11 settembre 2019, ha ritenuto rimborsabili anche le commissioni di intermediazione.
La sentenza si occupa dei costi autodeterminati dal finanziatore, e non di quelli determinati dall'incontro di volontà fra il consumatore e un soggetto terzo.
Le commissioni sono comprese nella definizione del costo totale del credito solo se sono indispensabili per ottenere il credito o per ottenerlo a determinate condizioni, mentre in questo caso l'intervento dell'intermediario non condiziona né l'uno né l'altro evento. 8
Inoltre, si realizzerebbe un indebito arricchimento in favore dell'intermediario del credito, non obbligato a rimborsare la commissione in caso di estinzione anticipata.
Da ultimo, l'appellante sottolinea che, secondo la Direttiva, nel costo totale del credito è incluso il costo per il servizio accessorio solo se la conclusione del contratto per ottenerlo sia obbligatoria per ottenere il credito, oppure sia richiesta per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;
ma, in questo caso, nulla vieta al cliente di sottoscrivere il contratto senza avvalersi dell'intermediario.
3.3 - Con il terzo motivo la decisione viene contestata, nella parte in cui ha ritenuto rimborsabile anche il premio assicurativo, escludendo che il consumatore abbia avuto rapporti con la compagnia assicuratrice per determinare il contenuto della polizza e ritenendo che il rapporto contrattuale sia intervenuto esclusivamente fra consumatore e istituto di credito mutuante.
E' però documentalmente provato che la mutuataria ha sottoscritto il mandato di adesione alla convenzione stipulata tra e Controparte_3
Part
, e che – ferma l'obbligatorietà della garanzia assicurativa - la stessa aveva la facoltà di scegliere una diversa compagnia assicurativa.
L'art.
3.1 delle condizioni generali di contratto prevede poi che “gli importi indicati alla lettera E) dovranno essere rimborsati al cedente, da parte della
Compagnia di Assicurazioni, secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza”; sicchè evidente sarebbe il difetto di legittimazione passiva del mutuante.
3.4 - Con il quarto motivo l'appellante si duole della condanna ai sensi dell'articolo 96 terzo comma c.p.c., dato che, introducendo la questione della specialità del contratto in esame e del suo assoggettamento al DPR 180/50, non ha fatto altro che arricchire di ulteriori contenuti un'eccezione già presentata, non certo facendo valere una nuova circostanza di fatto in pregiudizio della difesa di controparte.
4. – Ritiene questa Corte che la decisione impugnata meriti integrale conferma. 9
La tesi per cui l'art. 125-bis debba essere interpretato nel senso più favorevole al consumatore, è ora consolidata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che con tre consecutive pronunce (Sez. 1, Ordinanza n. 14836 del 2024; Sez. 1, Ordinanza n. 16550 del 2024; Sez. 1, Ordinanza n. 26917 del 2024) ha confermato l'indirizzo dato dalla Sez. 2 con l'Ordinanza n.
25977 del 06/09/2023 (Rv. 668971 - 01).
Pur riguardando la disposizione nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs. n. 141 del 2010, in tali pronunce si evidenzia il principio per cui, “in ogni caso, il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo. Sul punto si richiama quella giurisprudenza europea che ha condivisibilmente osservato che “nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva ..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (così ex multis CGUE
10.4.1984, causa 14/83, e ”. Per_1 Per_2
Si rammenta poi come la sentenza della Corte di Giustizia dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, nel negare la distinzione fra costi upfront e costi recurring, ha affermato “che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”.
La Cassazione ha anche richiamato la ricostruzione della normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo operata dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 263 del 2022, che ha ritenuto che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, nella versione precedente all'intervento legislativo operato dal legislatore in sede di conversione del d.l. n. 73 del 10
2021 e quindi applicabile alla presente controversia, conforme alla sentenza della Corte di Giustizia dell'11 marzo 2019, “non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”; sicchè un'interpretazione “in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.).”
5. – Unico motivo che conserva rilevanza è allora quello che vuole il contratto di credito al consumo con cessione del quinto sottratto all'applicazione della Direttiva 2008/48/CE, trattandosi di prestiti concessi ad un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale e a condizioni più favorevoli rispetto a quelle prevalenti sul mercato, e quindi considerati dall'art. 2, lett. l) della Direttiva.
Per smentirne la fondatezza basta notare che la disciplina di cui al D.P.R.
180/1950 non istituisce una particolare categoria di prestito, limitandosi a dettarne la disciplina quando esso si debba estinguere con la cessione di quote dello stipendio o della pensione;
e che, a parte ogni altra considerazione, risulta impossibile considerare i percettori di stipendio e di pensione “un pubblico ristretto”.
6. – E' invece fondato il quarto motivo.
La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. trova fondamento costituzionale nell'art. 111 Cost., il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata, ed ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (Sez.
3 - Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023 - Rv.
669749 - 01).
L'indicare al Tribunale, nella memoria di replica, un ulteriore argomento di diritto favorevole alle proprie tesi costituisce legittimo esercizio del diritto di difesa, e non condotta abusiva o strumentale. E, anche se non consente a controparte di replicare, va detto che il principio di legalità della decisione giudiziaria posto dall'art. 113 c.p.c. comporta comunque il dovere del 11
Giudice di prendere conoscenza della norma da applicare, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, rimanendo a presidio del contraddittorio il disposto dell'art. 101, secondo comma c.p.c., e l'obbligo di sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, se ritenuta rilevante ai fini della decisione.
7. – La decisione vede, con l'eccezione di quanto detto al punto che precede, la soccombenza dell'appellante, che viene condannato a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 571/2023 del Tribunale di Trento, lo accoglie in parte e, per l'effetto, revoca la condanna ex art. 96, terzo comma c.p.c. pronunciata nei confronti di Parte_1 condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 2.800,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
Trento, 21 gennaio 2025
Il Consigliere est. dott. Lorenzo Benini La Presidente
dott.ssa Liliana Guzzo