Decreto cautelare 27 dicembre 2017
Ordinanza cautelare 19 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 19/01/2018, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/01/2018
N. 00186/2018 REG.PROV.CAU.
N. 09196/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9196 del 2017, proposto da:
BR IT LG, IO AR, MA BA, AO AR, SS BA, QU IN, IZ VE, BA TI, VI DY ZZ, RM AS, LL DA, TA AI, PE AL, IA AI, QU AN, NI CA, TE AG, IA AT, AR IA, SO CC, AB MM, NE IS, IO CR, IT D'AT, AS D'GE, AV PI, GI UC PI, MA De IA, AU De SA, PE De SA, AN De UB, FO DE IT, RE MA IT, AR Di ER, CO Di LO, GIpaolo Di ME, NN Di AT, ID Di TO, TE ET, AD RA, GIpaolo AR, AN OG, AR LI, IA TE, UC EL, PE RL, LE ZO, IA AN RR, CA LI NO, IA VO, MA RI, LA LL, ER TR, IA NE, TO OR, NO IP, IAngela NZ, RN NO, UI EL, CI RB, AN AN, SA PE MA, LO MA, MA TO, RI AR, LA ND, DR CI, LU DA, NE ON, IC TA, BE TA, IA TA, NA OL, IO NE LI, HE ER, SS IS, NC AL, MA AT, NA TU, ET PE, MA SC, IA EZ, NU IR, EN IS, AR IC, IA AN PO, RO NZ, AR AI, ID DA AM, EL DI, OR IC, OL GI, GI ZO, GE BE, ON SI, EL FO, ES IU RU, OR RU, BE TE AT, GIpietro AT, SA NI, QU SA, CE EL, RA EM, Espedito Sgambato, TT IL, PE SI, ON PA, SAlinda AN, GI AN, RK ZI, Espedito Stompanato, EL TA, LA ZI, CA OR, AN TR, UI UF, RO VA, IA VAro, NE LI, AD VI, GIluca OL, RL CO, ES OG, QU OR, MA MO, RA Sgammato, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via NI Salandra, 18;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia IA, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Marche, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
IT OT non costituita in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 05828/2017, resa tra le parti, con la quale veniva respinta l'istanza cautelare proposta dagli odierni appellanti nel giudizio R.G. n. 8568/2017 proposto avverso: A) del Decreto Ministeriale n. 400 del 12 giugno 2017, comunicato con nota dirigenziale della Direzione Generale per il Personale, prot. n. 0026666 del 13 giugno 2017 e pubblicato sul sito istituzionale del MIUR, con il quale sono state disciplinate le modalità di aggiornamento e scioglimento delle riserve relative alle Graduatorie ad esaurimento ex art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti abilitati all'insegnamento in quanto muniti di diploma di istituto superiore nonché di diploma rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 1 della L. 21 dicembre 1999 n. 508 secondo il vecchio ordinamento degli studi (per brevità, diplomati AFAM vecchio ordinamento); B) del DM 22 giugno 2016 n. 495, del DM 3 giugno 2015 n. 325 e del DM 1 aprile 2014 n. 235 recanti disciplina di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 e successive operazioni di scioglimento delle riserve; C) delle graduatorie provinciali ad esaurimento, per le rispettive classi concorsuali richieste dai ricorrenti, nelle more approvate all'esito delle operazioni di aggiornamento e scioglimento delle riserve; D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia IA e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Marche;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Riccardo Zenone, per delega dell'avvocato Guido Marone, e Paola Palmieri dell’Avvocatura Generale dello Stato;
premesso che gli appellanti pretendono l’inserimento nelle graduatorie sulla base di titoli diversi (I.T.C. e AFAM) e per classi di concorso diverse, in violazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza ai fini dell’ammissibilità dei ricorsi collettivi, riassumibili nella sussistenza dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive e nell’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, fra le parti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 giugno 2017, n. 2921; Id., sez. III, 21 aprile 2017, n. 1866);
ritenuto che, a prescindere da tale aspetto, ad un primo esame sommario proprio della presente fase cautelare, l’appello non sia in ogni caso meritevole di accoglimento, specie alla luce della recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 11/2017, avente ad oggetto l’inserimento nelle GAE dei diplomati magistrali, ma le cui considerazione sono in parte applicabili anche alla presente fattispecie;
rilevato, infatti, che, indipendentemente dalle ulteriori argomentazioni svolte dagli appellanti, le c.d. GAE devono ormai ritenersi definitivamente chiuse, così da precludere l’inserimento di soggetti che a suo tempo non hanno presentato la relativa domanda;
ricordato, invero, che la legge finanziaria per il 2007 (l. 296/2006) era intervenuta a chiudere le graduatorie permanenti, con il dichiarato proposito di portarle all’esaurimento;
rilevato che il provvedimento impugnato in questa sede consiste in un mero decreto di aggiornamento delle GAE che, come detto, non consente nuovi inserimenti;
precisato che, come già evidenziato, l’esposta conclusione trova diretta conferma nella recente Adunanza Plenaria n. 11/2017, a cui il Collegio aderisce e alla cui più completa esposizione si rimanda, secondo la quale non può essere ammessa la riapertura delle graduatorie ad esaurimento, per ragioni non puntualmente previste a livello legislativo, senza che ciò determini dubbi di legittimità costituzionale o comunitaria;
ricordato altresì, sempre in riferimento ai motivi di appello dedotti a sostegno dell’impugnazione, che la medesima Adunanza Plenaria ha escluso che l’attuale normativa, interpretata nel senso prospettato, contrasti con i superiori principi costituzionali e del diritto comunitario;
rilevato che le spese di lite, stante l’esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti, possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge l’appello cautelare e compensa le spese di lite.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
MA Buricelli, Consigliere
Dario Simeoli, Consigliere
ES Gambato Spisani, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Ermanno de Francisco |
IL SEGRETARIO