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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/05/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 579/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 579/2024 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAGNANI STEFANIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA G. MATTEOTTI, 59 –
GONZAGA presso lo studio del predetto difensore, come da mandato redatto su atto separato e allegato alla citazione;
OPPONENTE contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FACCIN LUCA, elettivamente domiciliata in VIALE G. Pascoli, 2 - MANTOVA presso lo studio del predetto difensore, come da mandato redatto in calce all'atto di precetto;
OPPOSTA
Oggetto: 100001 – opposizione a precetto pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per l'opponente:
In via principale: dichiararsi la nullità ed inefficacia, poiché privo di ogni giuridico effetto, del precetto opposto con il presente procedimento e, conseguentemente, dichiarare l'inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1
nei confronti della GN . In via riconvenzionale Parte_1
dichiararsi debitrice nei confronti di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 30.000,00 in forza del valore dei beni di proprietà della stessa, riconosciuti ed elencati nella sentenza del Tribunale di Mantova nr 1404/2016 del
13.12.2016 e riconfermati dalla sentenza della Corte d'Appello di Brescia nr 535/2019 del 05.03.2019, a tutt'oggi trattenuti dalla GN e mai restituiti dalla Controparte_1
stessa.
In via subordinata attuarsi la compensazione tra le somme precettate e le somme dovute da a . Controparte_1 Parte_1
Condannarsi dei danni tutti da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Controparte_1
in favore della GN , danni da quantificarsi in via equitativa. Parte_1
Spese e competenze professionali, rimborso forfettario integralmente rifusi da distrarsi in favore della procuratrice intestataria.
Per l'opposta:
NEL MERITO
Respingersi le domande tutte proposte dall'attrice Sig.ra siccome Parte_1
infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese compensi, rimborso forfettario, ed accessori come per legge.
Si rimette alla valutazione del Giudice, giusto disposto del penultimo comma dell'art. 96
c.p.c., proceda d'ufficio a condannare a favore di Parte_1 CP_1
una somma equitativamente determinata.
[...]
pagina 2 di 6 In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. si auspica che il Giudice Voglia condannare al pagamento alla Cassa delle Ammende Parte_1
dell'importo massimo previsto da tale disposizione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7-3-2024 l'opponente esponeva 1) che, con atto di precetto in rinnovazione datato 19-7-2023 e notificato il 24-2-2024, Controparte_1
le aveva intimato il pagamento della somma di € 26.857,91; 2) che il precetto era nullo difettando la prova del conferimento del mandato defensionale all'avv. L. Faccin nonché per mancata sottoscrizione da parte della cliente e, comunque, ; 3) che nessuna CP_2
ulteriore spesa poteva essere pretesa con la rinnovazione del precetto;
4) che non aveva mai ricevuto la notifica del titolo;
5) di essere a propria volta creditrice di CP_1
dell'importo di € 30.000,00 in forza del valore dei beni di proprietà elencati nella
[...]
sentenza del Tribunale di Mantova n. 1404/16 del 13-12-2016 confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 535/19 del 5-3-2019 e mai restituiti: alla stregua di tali deduzioni l'istante chiedeva che il precetto venisse dichiarato nullo e, in via riconvenzionale, che l'opposta venisse condannata al pagamento dell'importo di €
30.000,00 oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva (tardivamente) la quale sosteneva 6) che essa aveva Controparte_1
intimato il precetto in virtù della sentenza Corte d'Appello di Brescia n. 535/19 del 5-3-
2019 e che aveva inviato all'avvocato di controparte il conteggio delle somme dovute;
7) che era stato ripetutamente notificato l'atto di precetto per compiuta giacenza il 9-8-
2019, il 20-9-2019, il 19-12-2019, il 1-6-2020, il 22-4-2021 e il 24-2-2024 a mani proprie dell'opponente ma senza esito;
8) che, nel primo precetto, si dava atto che veniva notificato il titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di
Brescia n. 535/19 e che era stata allegata anche la procura speciale;
9) che ulteriore procura speciale era stata allegata al precetto del 19-9-2019; 10) che il tentativo di eseguire pignoramento mobiliare il 6-8-2021 aveva avuto esito negativo;
11) che, in ogni caso, con la comparsa di costituzione aveva conferito ulteriore Controparte_1
pagina 3 di 6 procura speciale ratificando in ogni caso l'attività defensionale in precedenza svolta;
12) che la domanda riconvenzionale era infondata posto che essa non era mai stata condannata a restituire alcunché così come non poteva trovare accoglimento quella proposta ex art. 96 c.p.c.: alla luce di tali considerazioni la difesa dell'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
Disposto il mutamento del rito in quello semplificato, con memoria datata 15-10-2024 la difesa dell'opponente eccepiva la invalidità della costituzione in giudizio dell'opposta in quanto tardiva e la conseguente inammissibilità delle allegate produzioni documentali.
Rigettate le istanze istruttorie formulate nonché la richiesta di chiamata in giudizio di
, la causa veniva rimessa in decisione alla udienza del 20-5-2025 sulle Persona_1
conclusioni in epigrafe riportate.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
In primo luogo, va osservato che la costituzione dell'opposta deve ritenersi regolare benchè tardiva come si desume dall'art. 171 co. II c.p.c. posto che l'unica conseguenza che deriva dalla costituzione non tempestiva è il maturare delle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.: nel caso di specie, tuttavia, l'opposta non ha sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio ma ha formulato mere difese sicché le deduzioni da essa svolte possono essere delibate mentre nessuna preclusione è maturata in ordine alle produzioni documentali tanto più ove si consideri che, con ordinanza del 24-9-2024, erano stati assegnati i termini di cui all'art. 281 duodecies co. IV c.p.c..
Va poi rilevato che, con atto di precetto del 9-8-2019, l'opposta aveva ritualmente notificato all'opponente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il titolo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 535/19 munita di formula esecutiva, precetto al quale era allegata la procura al difensore sottoscritta da che ha peraltro Controparte_1
ratificato ogni atto compiuto dal difensore con atto del 12-9-2024, evidenziandosi in ogni caso che è valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso, perché la ratifica del dominus è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto pagina 4 di 6 giuridico di natura sostanziale (cfr. Cass. 18-9-2007 n. 19362; Cass. 10-10-1997 n.
9873).
Merita aggiungere che la procura alle liti conferita al difensore nell'atto di precetto estende la sua validità ed efficacia all'atto di precetto in rinnovazione notificato nell'ambito della medesima procedura esecutiva (cfr. Cass. 26-5-2011 n. 11613).
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente va rilevato che la stessa è inammissibile concernendo questione specificamente proposta e affrontata nell'ambito del giudizio definito con la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 535/19, rammentandosi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr., ex multis,
Cass. 4-2-2025 n. 2785; Cass. 22-3-2023 n. 8220; Cass. 2-8-2021 n. 22090; Cass. 18-2-
2015 n. 3277; Cass. 23-3-1999 n. 2742; Cass. 25-2-1994 n. 1935).
Da ultimo va rilevato che l'importo intimato con il precetto è corretto non essendo stati pretesi compensi relativi ai precedenti atti di precetto notificati (cfr. Cass. 29-8-2013 n.
19876; Cass. 8-5-2023 n. 12195).
Il rigetto dell'opposizione comporta anche quello della domanda proposta ex art. 96
c.p.c..
Da ultimo va rilevato che deve essere rigettata anche la contrapposta domanda formulata ai sensi del predetto articolo dalla opposta non potendosi ravvisare nel comportamento dell'opponente il dolo o la colpa grave anche in considerazione della complessità dei rapporti familiari implicati.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. formulate reciprocamente dalle parti;
- condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1
si liquidano in € 7.616,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Mantova, 26 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Mauro Pietro Bernardi
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