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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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- 1. AI: anonimizzazione dei dati quale presidio del rapporto fiduciario nell'utilizzo forenseAccesso limitatoSabrina Molinar Min · https://www.altalex.com/ · 4 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 31/07/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2145/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maura Manzi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2145/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 13.1.2025 e vertente
t r a
, c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e , c.f. , quali eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
e la prima anche in proprio, elettivamente domiciliati in Pescara Via Teramo Persona_1
37 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Scudieri che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce all'atto introduttivo
ATTORI
e
c.f. , elettivamente domiciliati in Controparte_1 C.F._4
Tortoreto in via Nazionale n. 24/A, presso lo studio dell'Avv. Marco De Paulis che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
nonché
c.f. e p.i. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli
n. 86, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Grasso, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta R.g. n. 2145/2022
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice:
“1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte del convenuto rispetto al mandato conferitogli e, comunque, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto ex art 1176 cc per tutti gli esposti motivi;
2) per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore degli attori della somma di Euro77.037,98 o di quella che si riterrà di giustizia, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione Istat dalla domanda all'effettivo saldo. Con vittoria delle spese di lite.”
Conclusioni per parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis Nel merito: rigettare la domanda proposta dagli attori siccome infondata in fatto ed in diritto;
In subordine: in caso di accoglimento della domanda attorea condannare al pagamento in favore degli attori della somma che verrà ritenuta di giustizia la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Parte_4 in via Guido d'Arezzo n. 14, a titolo di garanzia e manleva in virtù della polizza n. 0000087825. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Marco De Paulis di cui la presente costituisce espressa dichiarazione ai fini di legge. Salvis iuribus.”
Conclusioni per la terza chiamata Controparte_2
“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: - in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la chiamata in causa notificato dall'Avv. De Paulis per le motivazioni di cui in narrativa;
- in via principale, nel merito: rigettare la domanda attorea nei confronti dell'Avv. De Paulis, poiché del tutto infondata in fatto e in diritto, nonché sfornita di prova, e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità e caducazione della domanda di manleva proposta dall'Avv. De Paulis nei confronti di con conseguente estromissione della Controparte_2
Compagnia dal giudizio de quo e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei confronti di così Controparte_2 assolvendo la stessa Compagnia da ogni domanda e pretesa da chiunque formulata;
- sempre in via principale, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea svolta nei confronti dell'Avv. De Paulis, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza n. 0000087825, emessa da per Controparte_2 tutti i motivi meglio esposti in narrativa e/o per le cause di esclusione di copertura espressamente richiamate nel corpo del presente atto e, per l'effetto, assolvere
[...] dalla domanda avverso la stessa proposta dall'Avv. De Paulis;
- ancora Controparte_2 in via principale, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea nei confronti dell'Avv. De Paulis, accertare e dichiarare la decadenza dell'Avv. De Paulis dal diritto all'indennizzo ovvero la perdita di quest'ultimo, avendo l'Assicurato reso dichiarazioni inesatte e/o reticenti, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di Polizza nonché ex artt. 1892 e ss. c.c. e, per l'effetto, assolvere
[...] dalla domanda avverso la stessa proposta dall'Avv. De Paulis;
- in via Controparte_2 subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea nei confronti dell'Avv. De Paulis e di ritenuta operatività della Polizza R.g. n. 2145/2022
n. 0000087825, emessa da contenere l'obbligazione di Controparte_2 manleva della predetta Compagnia (i) nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabili all'Avv. De Paulis, (ii) in ragione del massimale, dedotta la franchigia e delle limitazioni della Polizza, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Avv. De Paulis per lo stesso rischio;
con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.”
PREMESSO IN FATTO
Le domande di parte attrice, sopra trascritte, proposte contro l'Avv. si Controparte_1 riferiscono ad un contratto di prestazione d'opera professionale, avente ad oggetto la prestazione, da parte del convenuto e a favore di e dell'attività di Parte_1 Persona_1 assistenza e rappresentanza legale nel giudizio n. r.g. 1467/2016 svoltosi dinnanzi al Tribunale di L'Aquila, da questi introdotto contro (di seguito, brevemente, solo Controparte_3
”) per la restituzione della somma di € 400.000,00. CP_3
In particolare, gli attori hanno chiesto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno dell'Avv. De Paulis, il quale, nell'ambito del predetto giudizio r.g.
1467/2016, avrebbe errato nella proposizione della domanda, erroneamente rivolta ad un soggetto giuridico diverso dal legittimato passivo , come rilevato dalla Corte d'appello di CP_3
L'Aquila nel giudizio di secondo grado, conclusosi con l'integrale riforma della sentenza del
Tribunale e con il rigetto delle domande attoree.
Più nel dettaglio, gli attori hanno dedotto che:
▪ in data 14.06.2016, e , oggi deceduto, avevano conferito Parte_1 Persona_1 mandato all'Avv. De Paulis al fine di avviare le azioni necessarie per ottenere la restituzione da della somma di € 400.000, in seguito alla scadenza delle polizze stipulate dagli stessi CP_3 con la compagnia assicurativa;
▪ a tal fine, il predetto difensore aveva introdotto un giudizio dinanzi al Tribunale di L'Aquila, definito con la sentenza n. 342/2018, la quale, in accoglimento della domanda, aveva condannato la (di seguito, solo ), rimasta a Controparte_4 CP_4 contumace, a rimborsare agli attori la somma totale di € 400.000, oltre spese legali ed accessori;
▪ successivamente, stante il mancato pagamento della somma e l'asserito indugio del professionista a mettere in esecuzione la sentenza, gli attori avevano revocato il mandato all'Avv. De Paulis, affidandosi all'Avv. Alessandra Ferrante delegata al compimento delle attività necessarie per mettere in esecuzione la sentenza;
R.g. n. 2145/2022
▪ con atto notificato in data 18.7.2018, la aveva appellato la Controparte_4 predetta sentenza, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la stessa estranea alle polizze da cui originava il diritto alla restituzione. Detti contratti erano infatti stati stipulati dai coniugi con la , i cui rapporti giuridici, al momento Per_1 CP_3 dell'introduzione del giudizio, erano confluiti in capo alla società Controparte_5 dunque diversa da quella evocata in giudizio dall'Avv. De Paulis, il quale aveva citato la
”, soggetto peraltro neppure esistente in tale Controparte_6 nominazione);
▪ l'appello della era stato accolto, con conseguente Controparte_4 dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della società convenuta in primo grado;
Gli attori hanno dunque concluso chiedendo il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'errore del difensore, quantificato nella misura coincidente con gli esborsi sostenuti, segnatamente: € 31.194,46 per onorario versato al De Paulis;
€ 17.886,79 per spese di registrazione della sentenza di primo grado ed € 27.956,73 per gli onorari corrisposti all'Avv.
Alessandra Ferrante per la fase di appello, per complessivi € 77.037,98
Si è costituito in giudizio l'Avv. De Paulis e ha chiesto il rigetto della domanda, rappresentando che:
▪ tra la soggetto a cui è stato notificato l'atto di citazione, Controparte_7
e la ritenuta l'effettiva legittimata passiva dalla sentenza della Corte Controparte_5
d'Appello, vi sarebbe identità sia nella partita iva che nella sede legale. Conseguentemente,
l'errore sulla denominazione sociale non avrebbe dovuto, esso solo, determinare il difetto di legittimazione passiva;
▪ l'evento dannoso era stato causato anche dal giudice di primo grado, il quale, nonostante ne fosse tenuto, non aveva verificato la regolarità del contraddittorio;
▪ alcun errore professionale era a lui addebitabile, poiché pur essendo stata erroneamente indicata la denominazione della società legittimata passiva, la stessa avrebbe potuto essere facilmente indentificata.
Chiamata in giudizio dal convenuto ai fini della manleva, si è costituita anche la
[...]
, la quale ha eccepito in primo luogo la nullità dell'atto di chiamata in causa di Controparte_2 terzo per genericità della domanda, non avendo parte convenuta prodotto né la documentazione idonea a provare l'operatività della polizza né la formale denuncia di sinistro. Nel merito, ha dedotto la conoscenza del sinistro dalla parte del contraente assicurato in data antecedente alla stipula dell'assicurazione, circostanza che, nella prospettiva della compagnia assicurativa, renderebbe inoperativa la polizza. R.g. n. 2145/2022
OSSERVA IN DIRITTO
1. Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova
L'attore agisce per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa dell'inadempimento da parte del professionista convenuto alle obbligazioni assunte mediante il contratto di prestazione d'opera con esso concluso, relativo alle attività di assistenza e rappresentanza legale in un procedimento dinnanzi al Tribunale di L'Aquila. Tale inadempimento, sostanziatosi nella inesatta individuazione del legittimato passivo, circostanza che invero non è stata rilevata dal giudice di primo grado bensì da quello d'appello, avrebbe comportato agli odierni attori gravi pregiudizi patrimoniali coincidenti essenzialmente con gli onorari corrisposti al difensore oggi convenuto e con quelli corrisposti al nuovo difensore incaricato della difesa in appello, nonché con le somme richieste per la registrazione della sentenza di primo grado.
La domanda è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito esplicitate.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova rammentare che dall'art. 2697 c.c.
– il quale richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento: in forza di tale principio, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. civ. Sezioni Unite n.
13533/2001; conf., ex plurimis, Cass. civ., n. 13674/2006; Cass. civ. n. 8615/2006).
Fermo quanto precede, va tuttavia rammentato che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (Cass. civ., n. 6782/2015; Cass. civ., n. 18612/2013; Cass. civ. n.
8863/2011; Cass. civ. n. 6967/2006). In generale l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.p.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e R.g. n. 2145/2022
dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. L'inadempimento del difensore alla propria obbligazione non può quindi essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve invece essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
Quanto al riparto dell'onere della prova, è altrettanto pacifico in giurisprudenza, che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b)
l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Con riferimento al profilo dell'accertamento della causalità, la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale: “Non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare la sussistenza del danno, il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. È quindi fondamentale dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Diversamente opinando, manca la prova del nesso causale tra la condotta del legale, attiva o omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Cass. civ. n.
10526/2015; Cass. civ. n. 11984/2016; Cass. civ. n. 16342/2018). In particolare, la Suprema Corte con le sopra richiamate pronunce ha precisato che nelle azioni di responsabilità c'è una doppia applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, una prima volta con riferimento all'accertamento del nesso di causa tra condotta ed evento di danno e, una seconda volta, tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili.
Tale criterio si riferisce anche nei casi di responsabilità per condotta omissiva, con la conseguenza che - non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente - il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile solo in quanto, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. Pertanto, bisogna verificare in primo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del professionista, in secondo luogo se sia effettivamente occorso un danno, in terzo luogo se, qualora il legale avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario R.g. n. 2145/2022
nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (Cfr. Cass. civ. n. 22026/2004,
Cass. civ. n. 6967/2006, Cass. civ. n. 9917/2010; Cass. civ. n. 12354/2009; Cass. civ. n.
17414/2019).
2. Esame della fattispecie concreta
Nella fattispecie per cui è causa, l'errore professionale in cui è incorso l'Avv. De Paulis è consistito nel non aver esattamente individuato il soggetto a cui rivolgere dapprima l'invito alla mediazione e poi l'evocazione in giudizio.
Orbene, dagli atti di causa ed in primis dall'atto di citazione predisposto per conto degli attori per l'instaurazione del predetto giudizio è emerso che la notifica dello stesso, cosi come la vocatio in ius, è stata effettivamente effettuata nei confronti di Controparte_8
” in persona del legale rappresentate, con sede in Mogliano Veneto (TV), via
[...]
Marocchessa n. 14, soggetto che, all'esito del giudizio di primo grado, è stato condannato a rimborsare le somme agli attori, con pieno accoglimento della domanda. Tuttavia, nel giudizio di appello è stato accertato che la società emittente delle polizze era invero la;
che detta società CP_3 era stata incorporata dalla la quale era conseguentemente subentrata nei Controparte_5 rapporti facenti originariamente capo alla . Sulla base di tali circostanze la Corte d'Appello di CP_3
L'Aquila ha dunque riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della , soggetto del tutto estraneo ai contratti Controparte_6 assicurativi oggetto di causa.
Così ricostruita la vicenda, è evidente che sussistono nel caso in esame tutti i presupposti della responsabilità professionale dell'avvocato convenuto, essendo indubbia sia l'inadeguatezza della prestazione resa, sia la sussistenza di un pregiudizio per gli odierni attori (i quali hanno corrisposto al De Paulis il compenso per la prestazione e hanno poi dovuto sopportare i costi del successivo appello); sia infine il nesso di causa tra l'errore del professionista e i pregiudizi patiti.
È infatti pacifico tra le parti che la domanda proposta dal De Paulis nell'interesse dei coniugi Per_1 sia stata rivolta ad un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato;
altrettanto pacifico è che tale errore ha condotto ad una errata sentenza di primo grado, la quale ha esposto le parti all'appello in cui, proprio in ragione di detto errore, sono risultate soccombenti. Evidente è anche la sussistenza del collegamento eziologico tra l'errore professionale e il danno patito: più probabilmente che non l'esatto espletamento della prestazione, attraverso la corretta individuazione della controparte contrattuale, avrebbe evitato agli attori i danni oggi lamentati, verosimilmente garantendo un esito diverso del giudizio di primo grado, il quale si sarebbe potuto concludere con esito favorevole agli attori e con la condanna alla restituzione nei confronti del R.g. n. 2145/2022
soggetto effettivamente legittimato. Certamente diverso avrebbe poi potuto essere l'esito del giudizio di appello.
Parte convenuta ha sostenuto che non sarebbe incorso in errore in quanto le società apparterebbero allo stesso gruppo, avendo peraltro la sede legale nello stesso luogo.
Tali difense non colgono nel segno. L'appartenenza ad un “gruppo societario” certo non priva la società della propria autonomia giuridica;
era dunque preciso onere del difensore individuare e identificare il soggetto cui destinare la domanda attorea, operazione questa peraltro piuttosto agevole per un professionista, se si considera il regime di pubblicità proprio delle società le cui informazioni sono tutte rinvenibili nel Registro delle Imprese, sarebbe infatti bastata una mera visura camerale storica al fine di stabilire la titolarità delle obbligazioni derivanti dalla polizza assicurativa.
Parimenti infondato è l'assunto per cui l'errore sarebbe imputabile al giudice di prime cure, reo di non aver verificato la regolarità del contradittorio. In disparte la questione circa la rilevabilità ufficiosa del difetto di legittimazione della , deve Controparte_6 rammentarsi che il presente giudizio verte in tema di responsabilità professionale ed è volto all'accertamento della responsabilità del professionista, il quale va condotto alla stregua di tutti i criteri sopra diffusamente esposti. Ne consegue che, nell'ambito del rapporto contrattuale tra professionista e cliente, alcun rilievo può assumere il fatto di un terzo soggetto, estraneo all'incarico professionale, dovendosi, da un lato, il difensore conformare al dovere di diligenza di cui all'art. 1776 comma 2 e potendo, dall'altro, il cliente pretendere il corretto adempimento delle prestazione, considerando anche che, nel caso di specie, neppure veniva in rilievo un incarico di particolare complessità.
Inoltre, in punto di conseguenze risarcibili, ad avviso del Tribunale è ragionevole ritenere che, se il difensore non avesse erroneamente indirizzato la domanda ad i) Controparte_4 con apprezzabile grado di probabilità, anche tenendo conto dell'esito nel merito del giudizio di primo grado, i coniugi avrebbero avuto chance di ottenerne l'accoglimento; ii) certamente Per_1 non sarebbero incorsi nella declaratoria del difetto di legittimazione attivo in appello.
Ne consegue che, alla stregua di quanto esposto ed accertato dalla sentenza della Corte d'Appello ormai passata in giudicato, risulta evidente la violazione dei doveri di diligenza ex art. 1176 c.c. da parte del professionista convenuto. Pertanto, sotto il profilo dell'an debeatur la domanda è certamente fondata.
3. Quantificazione del danno R.g. n. 2145/2022
Gli attori hanno parametrato il danno all'onorario al proprio al convenuto per l'assistenza del giudizio di primo grado, pari ad € 31.194,46, alle spese di registrazione della sentenza pari ad €
15.685,10, poi divenuti € 17.886,79 in seguito a rateizzazione delle somme ed all'onorario del difensore del giudizio di appello, di € 27.956,73. Con riferimento alla prova di tali esborsi hanno prodotto copia dei bonifici in favore dell'Avv. De Paulis, copia della cartella di pagamento dell'imposta di registro e relativo piano di rateizzazione e copia della nota spese predisposta dall'Avv. Ferrante per l'assistenza giudiziale in appello.
Relativamente alla somma richiesta a titolo di registrazione della sentenza, deve ritenersi che, nonostante vi sia la prova del parziale pagamento, gli attori ne hanno diritto alla ripetizione da parte dell'agenzia delle entrate, stante la integrale riforma della sentenza di primo grado. Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto “In tema di registro, l'art.
37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza”.
Con riferimento al danno connesso al pagamento del compenso al difensore di secondo grado, deve rilevarsi che la nota spese versata in atti non è idonea a provare l'effettivo esborso economico.
Pertanto, alcun risarcimento può essere riconosciuto in relazione a tale voce di danno, essendo rimasto del tutto indimostrato che gli importi di cui alla nota e per cui sui chiede la refusione a titolo di risarcimento siano stati effettivamente corrisposti al difensore.
Diversamente, va certamente riconosciuto il danno derivante dall'importo versato al De Paulis.
Detti onorari sono stati infatti pagati dai coniugi per un'attività rivelatasi non solo inutile, Per_1 ma addirittura dannosa, avendo esposto le parti alla soccombenza in appello, privandole addirittura di una pronuncia nel merito sulla domanda di restituzione.
In definitiva, risulta dovuta la sola somma corrisposta all'Avv. De Paulis, pari ad € 31.194,46.
4. La domanda di manleva
Parte convenuta ha domandato, in via subordinata, in caso di condanna, di essere garantita conto ogni pretesa dalla propria assicurazione, in forza della polizza assicurativa stipulata con CP_2 R.g. n. 2145/2022
(di seguito, brevemente, “ ) in data 6.10.2020, valida sino al Controparte_2 CP_2
6.10.2021 e con retroattività illimitata.
Prima di esaminare nel merito la domanda posta nei confronti della chiamata in garanzia, va respinta l'eccezione sollevata dalla in merito alla nullità dell'atto di chiamata di terzo, CP_2 il quale sarebbe tanto generico da non aver consentito alla parte chiamata l'esercizio del diritto di difesa.
La censura è infondata.
La chiamata di terzo spiegata dal convenuto reca infatti tutti gli elementi idonei alla corretta individuazione della chiamata in garanzia, con riferimento al soggetto obbligato ( , al CP_2 titolo idoneo a giustificare la chiamata e anche al contenuto dell'obbligazione assunta dalla compagnia assicurativa. Sin dalla costituzione in giudizio ha depositato copia della polizza, provvedendo poi ad integrare la documentazione con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., versando in atti la polizza contraddistinta con il n. 0000087825 e la quietanza di pagamento del premio.
D'altronde, dalla stessa lettura dell'atto di costituzione di si evince chiaramente come, CP_2 contrariamente a quanto dedotto, quest'ultima abbia invece ben compreso l'oggetto della domanda di manleva, essendo in grado, sin da subito, di prendere puntuale posizione in ordine alla polizza azionata e al suo contenuto.
Tanto chiarito, ritiene il Tribunale che, in ossequio al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., il convenuto abbia dato adeguata prova del titolo da cui origina l'obbligazione di cui pretende l'adempimento. Allegato il titolo fonte dell'obbligazione, spettava dunque alla compagnia assicurativa, debitrice rispetto all'obbligo di pagamento dell'indennizzo, provare il fatto modificativo o estintivo della propria obbligazione.
Al riguardo, la compagnia assicurativa ha eccepito l'inoperatività della polizza deducendo che il contraente, in sede di stipula, avrebbe omesso di dichiarare la pregressa conoscenza del sinistro.
Inoltre, ha rappresentato che la polizza garantirebbe solo gli errori professionale mentre gli attori avrebbero chiesto la condanna del convenuto al pagamento di somme “a titolo di compenso professionale”.
Tali eccezioni sono infondate.
In primo luogo, deve osservarsi come la revoca del mandato non può essere interpretata, essa sola, come circostanza da cui il professionista avrebbe dovuto desumere che di lì a breve sarebbe stato destinatario di una richiesta di risarcimento, ben potendo la stessa assurgere a ordinaria vicenda R.g. n. 2145/2022
nell'ambito del rapporto cliente-difensore, soprattutto se si considera che la stessa è intervenuta ad esito del giudizio, quando comunque l'attività professionale era stata completata. Anche la richiesta del fascicolo e della sentenza avanzata al difensore da parte dei clienti non integra fatto per cui sussisteva un onere di dichiarazione, non essendo certo indicativo di un errore professionale commesso dal difensore.
In secondo luogo, sulla base dei principi generali sopra richiamati, l'onere della prova circa la dedotta pregressa conoscenza del sinistro da parte del cliente, gravava senz'altro sulla compagnia assicurativa che, nel caso di specie, nulla ha provato.
In terzo luogo, va rilevato che ai sensi dell'art. 18 del contratto assicurativo in atti, la compagnia si
è impegnata a indennizzare l'assicurato da tutte le somme che sia tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento dei danni conseguenti ad errori professionali, con l'unica limitazione, rinvenibile a pag. 8 di 51 di una franchigia di € 1.000,00. Nel caso in esame, gli attore hanno chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni;
pertanto, la copertura è senz'altro operativa, rientrando tale domanda esattamente tra i rischi coperti dall'assicurazione. Alcuna rilevanza ha invece la circostanza che nel quantificare il risarcimento gli attori abbiano utilizzato, quale parametro, il compenso corrisposto al professionista.
Pertanto, la domanda di manleva deve essere accolta.
5. Conclusioni
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame è certamente ravvisabile l'errore professionale dell'Avv. De Paulis, che ha provocato un danno agli attori quantificabile nella somma di € 31.194,46, pari all'esborso economico dagli stessi sostenuti per il pagamento degli onorari di primo grado.
Come noto per giurisprudenza consolidata, ai fini dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione monetaria che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia ancora gli interessi legali sulla somma complessiva risultante dal giorno della pubblicazione della sentenza in avanti. Si richiama, al riguardo, l'orientamento della
Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore,
è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. 5317/2022). R.g. n. 2145/2022
Orbene, in applicazione del principio stabilito dalla Suprema Corte nella nota sentenza delle
Sezioni Unite n. 1712/1995, sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni devono essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria, che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della liquidazione - quale corrispettivo “(...) del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa”.
Stante l'indubbia difficoltà pratica nel calcolare i c.d. "interessi" (rectius, nel calcolare la misura equitativa del lucro cessante da ritardo) in relazione, volta per volta, ai "singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente", questo
Giudice ritiene di poter comunque raggiungere un risultato in linea con quello avuto di mira dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, seppur in via equitativa, calcolando rivalutazione e interessi, al saggio legale, sulla somma totale del risarcimento dovuto in favore degli attori, come sopra determinata, di € 31.194,46, che va devalutata al 13.02.2019 (data di pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello) e poi di anno in anno rivalutata fino alla data della pronuncia, quale lucro cessante dovuto al ritardato pagamento della somma dovuta. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI). Dalla data della presente sentenza vanno poi riconosciuti gli interessi al tasso legale fino al saldo del dovuto.
Al pagamento di detta somma, da cui andrà detratta quella di € 1.000,00 a titolo di franchigia, deve essere condannata la tenuta a manlevare il De Paulis in ragione della polizza CP_2 professionale stipulata tra le parti.
Le spese del presente giudizio tra le parti principali seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ai valori medi previsti per lo scaglione come da valore della causa, al netto della fase istruttoria atteso il carattere documentale della controversia.
Le ulteriori spese di lite vengono compensate integralmente posto che la chiamata in causa di
è dipesa dall'azione attorea. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2541/2022 RG, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie le domande attoree e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_1 favore di e della somma di € Parte_1 Parte_2 Parte_3 R.g. n. 2145/2022
31.194,46, oltre interessi compensativi da calcolarsi, come in motivazione, sulla predetta somma devalutata dalla data dell'illecito (13.02.2019) e rivalutata anno per anno sino alla data del deposito della presente sentenza e oltre interessi legali dalla data di deposito della presente pronuncia sino al saldo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a tenere indenne e manlevato da quanto dal medesimo dovuto Controparte_1 agli attori sub 1) nei limiti della somma di € 30.194,46;
3) compensa le spese di lite tra il convenuto e Controparte_2
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
e che liquida in € 5.810,00, a titolo di compenso,
[...] Parte_2 Parte_3 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in L'Aquila, il giorno 31 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maura Manzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maura Manzi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2145/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 13.1.2025 e vertente
t r a
, c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e , c.f. , quali eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
e la prima anche in proprio, elettivamente domiciliati in Pescara Via Teramo Persona_1
37 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Scudieri che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce all'atto introduttivo
ATTORI
e
c.f. , elettivamente domiciliati in Controparte_1 C.F._4
Tortoreto in via Nazionale n. 24/A, presso lo studio dell'Avv. Marco De Paulis che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
nonché
c.f. e p.i. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli
n. 86, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Grasso, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta R.g. n. 2145/2022
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice:
“1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte del convenuto rispetto al mandato conferitogli e, comunque, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto ex art 1176 cc per tutti gli esposti motivi;
2) per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore degli attori della somma di Euro77.037,98 o di quella che si riterrà di giustizia, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione Istat dalla domanda all'effettivo saldo. Con vittoria delle spese di lite.”
Conclusioni per parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis Nel merito: rigettare la domanda proposta dagli attori siccome infondata in fatto ed in diritto;
In subordine: in caso di accoglimento della domanda attorea condannare al pagamento in favore degli attori della somma che verrà ritenuta di giustizia la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Parte_4 in via Guido d'Arezzo n. 14, a titolo di garanzia e manleva in virtù della polizza n. 0000087825. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Marco De Paulis di cui la presente costituisce espressa dichiarazione ai fini di legge. Salvis iuribus.”
Conclusioni per la terza chiamata Controparte_2
“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: - in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la chiamata in causa notificato dall'Avv. De Paulis per le motivazioni di cui in narrativa;
- in via principale, nel merito: rigettare la domanda attorea nei confronti dell'Avv. De Paulis, poiché del tutto infondata in fatto e in diritto, nonché sfornita di prova, e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità e caducazione della domanda di manleva proposta dall'Avv. De Paulis nei confronti di con conseguente estromissione della Controparte_2
Compagnia dal giudizio de quo e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei confronti di così Controparte_2 assolvendo la stessa Compagnia da ogni domanda e pretesa da chiunque formulata;
- sempre in via principale, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea svolta nei confronti dell'Avv. De Paulis, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza n. 0000087825, emessa da per Controparte_2 tutti i motivi meglio esposti in narrativa e/o per le cause di esclusione di copertura espressamente richiamate nel corpo del presente atto e, per l'effetto, assolvere
[...] dalla domanda avverso la stessa proposta dall'Avv. De Paulis;
- ancora Controparte_2 in via principale, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea nei confronti dell'Avv. De Paulis, accertare e dichiarare la decadenza dell'Avv. De Paulis dal diritto all'indennizzo ovvero la perdita di quest'ultimo, avendo l'Assicurato reso dichiarazioni inesatte e/o reticenti, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di Polizza nonché ex artt. 1892 e ss. c.c. e, per l'effetto, assolvere
[...] dalla domanda avverso la stessa proposta dall'Avv. De Paulis;
- in via Controparte_2 subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea nei confronti dell'Avv. De Paulis e di ritenuta operatività della Polizza R.g. n. 2145/2022
n. 0000087825, emessa da contenere l'obbligazione di Controparte_2 manleva della predetta Compagnia (i) nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabili all'Avv. De Paulis, (ii) in ragione del massimale, dedotta la franchigia e delle limitazioni della Polizza, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Avv. De Paulis per lo stesso rischio;
con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.”
PREMESSO IN FATTO
Le domande di parte attrice, sopra trascritte, proposte contro l'Avv. si Controparte_1 riferiscono ad un contratto di prestazione d'opera professionale, avente ad oggetto la prestazione, da parte del convenuto e a favore di e dell'attività di Parte_1 Persona_1 assistenza e rappresentanza legale nel giudizio n. r.g. 1467/2016 svoltosi dinnanzi al Tribunale di L'Aquila, da questi introdotto contro (di seguito, brevemente, solo Controparte_3
”) per la restituzione della somma di € 400.000,00. CP_3
In particolare, gli attori hanno chiesto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno dell'Avv. De Paulis, il quale, nell'ambito del predetto giudizio r.g.
1467/2016, avrebbe errato nella proposizione della domanda, erroneamente rivolta ad un soggetto giuridico diverso dal legittimato passivo , come rilevato dalla Corte d'appello di CP_3
L'Aquila nel giudizio di secondo grado, conclusosi con l'integrale riforma della sentenza del
Tribunale e con il rigetto delle domande attoree.
Più nel dettaglio, gli attori hanno dedotto che:
▪ in data 14.06.2016, e , oggi deceduto, avevano conferito Parte_1 Persona_1 mandato all'Avv. De Paulis al fine di avviare le azioni necessarie per ottenere la restituzione da della somma di € 400.000, in seguito alla scadenza delle polizze stipulate dagli stessi CP_3 con la compagnia assicurativa;
▪ a tal fine, il predetto difensore aveva introdotto un giudizio dinanzi al Tribunale di L'Aquila, definito con la sentenza n. 342/2018, la quale, in accoglimento della domanda, aveva condannato la (di seguito, solo ), rimasta a Controparte_4 CP_4 contumace, a rimborsare agli attori la somma totale di € 400.000, oltre spese legali ed accessori;
▪ successivamente, stante il mancato pagamento della somma e l'asserito indugio del professionista a mettere in esecuzione la sentenza, gli attori avevano revocato il mandato all'Avv. De Paulis, affidandosi all'Avv. Alessandra Ferrante delegata al compimento delle attività necessarie per mettere in esecuzione la sentenza;
R.g. n. 2145/2022
▪ con atto notificato in data 18.7.2018, la aveva appellato la Controparte_4 predetta sentenza, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la stessa estranea alle polizze da cui originava il diritto alla restituzione. Detti contratti erano infatti stati stipulati dai coniugi con la , i cui rapporti giuridici, al momento Per_1 CP_3 dell'introduzione del giudizio, erano confluiti in capo alla società Controparte_5 dunque diversa da quella evocata in giudizio dall'Avv. De Paulis, il quale aveva citato la
”, soggetto peraltro neppure esistente in tale Controparte_6 nominazione);
▪ l'appello della era stato accolto, con conseguente Controparte_4 dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della società convenuta in primo grado;
Gli attori hanno dunque concluso chiedendo il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'errore del difensore, quantificato nella misura coincidente con gli esborsi sostenuti, segnatamente: € 31.194,46 per onorario versato al De Paulis;
€ 17.886,79 per spese di registrazione della sentenza di primo grado ed € 27.956,73 per gli onorari corrisposti all'Avv.
Alessandra Ferrante per la fase di appello, per complessivi € 77.037,98
Si è costituito in giudizio l'Avv. De Paulis e ha chiesto il rigetto della domanda, rappresentando che:
▪ tra la soggetto a cui è stato notificato l'atto di citazione, Controparte_7
e la ritenuta l'effettiva legittimata passiva dalla sentenza della Corte Controparte_5
d'Appello, vi sarebbe identità sia nella partita iva che nella sede legale. Conseguentemente,
l'errore sulla denominazione sociale non avrebbe dovuto, esso solo, determinare il difetto di legittimazione passiva;
▪ l'evento dannoso era stato causato anche dal giudice di primo grado, il quale, nonostante ne fosse tenuto, non aveva verificato la regolarità del contraddittorio;
▪ alcun errore professionale era a lui addebitabile, poiché pur essendo stata erroneamente indicata la denominazione della società legittimata passiva, la stessa avrebbe potuto essere facilmente indentificata.
Chiamata in giudizio dal convenuto ai fini della manleva, si è costituita anche la
[...]
, la quale ha eccepito in primo luogo la nullità dell'atto di chiamata in causa di Controparte_2 terzo per genericità della domanda, non avendo parte convenuta prodotto né la documentazione idonea a provare l'operatività della polizza né la formale denuncia di sinistro. Nel merito, ha dedotto la conoscenza del sinistro dalla parte del contraente assicurato in data antecedente alla stipula dell'assicurazione, circostanza che, nella prospettiva della compagnia assicurativa, renderebbe inoperativa la polizza. R.g. n. 2145/2022
OSSERVA IN DIRITTO
1. Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova
L'attore agisce per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa dell'inadempimento da parte del professionista convenuto alle obbligazioni assunte mediante il contratto di prestazione d'opera con esso concluso, relativo alle attività di assistenza e rappresentanza legale in un procedimento dinnanzi al Tribunale di L'Aquila. Tale inadempimento, sostanziatosi nella inesatta individuazione del legittimato passivo, circostanza che invero non è stata rilevata dal giudice di primo grado bensì da quello d'appello, avrebbe comportato agli odierni attori gravi pregiudizi patrimoniali coincidenti essenzialmente con gli onorari corrisposti al difensore oggi convenuto e con quelli corrisposti al nuovo difensore incaricato della difesa in appello, nonché con le somme richieste per la registrazione della sentenza di primo grado.
La domanda è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito esplicitate.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova rammentare che dall'art. 2697 c.c.
– il quale richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento: in forza di tale principio, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. civ. Sezioni Unite n.
13533/2001; conf., ex plurimis, Cass. civ., n. 13674/2006; Cass. civ. n. 8615/2006).
Fermo quanto precede, va tuttavia rammentato che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (Cass. civ., n. 6782/2015; Cass. civ., n. 18612/2013; Cass. civ. n.
8863/2011; Cass. civ. n. 6967/2006). In generale l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.p.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e R.g. n. 2145/2022
dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. L'inadempimento del difensore alla propria obbligazione non può quindi essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve invece essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
Quanto al riparto dell'onere della prova, è altrettanto pacifico in giurisprudenza, che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b)
l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Con riferimento al profilo dell'accertamento della causalità, la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale: “Non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare la sussistenza del danno, il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. È quindi fondamentale dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Diversamente opinando, manca la prova del nesso causale tra la condotta del legale, attiva o omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Cass. civ. n.
10526/2015; Cass. civ. n. 11984/2016; Cass. civ. n. 16342/2018). In particolare, la Suprema Corte con le sopra richiamate pronunce ha precisato che nelle azioni di responsabilità c'è una doppia applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, una prima volta con riferimento all'accertamento del nesso di causa tra condotta ed evento di danno e, una seconda volta, tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili.
Tale criterio si riferisce anche nei casi di responsabilità per condotta omissiva, con la conseguenza che - non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente - il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile solo in quanto, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. Pertanto, bisogna verificare in primo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del professionista, in secondo luogo se sia effettivamente occorso un danno, in terzo luogo se, qualora il legale avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario R.g. n. 2145/2022
nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (Cfr. Cass. civ. n. 22026/2004,
Cass. civ. n. 6967/2006, Cass. civ. n. 9917/2010; Cass. civ. n. 12354/2009; Cass. civ. n.
17414/2019).
2. Esame della fattispecie concreta
Nella fattispecie per cui è causa, l'errore professionale in cui è incorso l'Avv. De Paulis è consistito nel non aver esattamente individuato il soggetto a cui rivolgere dapprima l'invito alla mediazione e poi l'evocazione in giudizio.
Orbene, dagli atti di causa ed in primis dall'atto di citazione predisposto per conto degli attori per l'instaurazione del predetto giudizio è emerso che la notifica dello stesso, cosi come la vocatio in ius, è stata effettivamente effettuata nei confronti di Controparte_8
” in persona del legale rappresentate, con sede in Mogliano Veneto (TV), via
[...]
Marocchessa n. 14, soggetto che, all'esito del giudizio di primo grado, è stato condannato a rimborsare le somme agli attori, con pieno accoglimento della domanda. Tuttavia, nel giudizio di appello è stato accertato che la società emittente delle polizze era invero la;
che detta società CP_3 era stata incorporata dalla la quale era conseguentemente subentrata nei Controparte_5 rapporti facenti originariamente capo alla . Sulla base di tali circostanze la Corte d'Appello di CP_3
L'Aquila ha dunque riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della , soggetto del tutto estraneo ai contratti Controparte_6 assicurativi oggetto di causa.
Così ricostruita la vicenda, è evidente che sussistono nel caso in esame tutti i presupposti della responsabilità professionale dell'avvocato convenuto, essendo indubbia sia l'inadeguatezza della prestazione resa, sia la sussistenza di un pregiudizio per gli odierni attori (i quali hanno corrisposto al De Paulis il compenso per la prestazione e hanno poi dovuto sopportare i costi del successivo appello); sia infine il nesso di causa tra l'errore del professionista e i pregiudizi patiti.
È infatti pacifico tra le parti che la domanda proposta dal De Paulis nell'interesse dei coniugi Per_1 sia stata rivolta ad un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato;
altrettanto pacifico è che tale errore ha condotto ad una errata sentenza di primo grado, la quale ha esposto le parti all'appello in cui, proprio in ragione di detto errore, sono risultate soccombenti. Evidente è anche la sussistenza del collegamento eziologico tra l'errore professionale e il danno patito: più probabilmente che non l'esatto espletamento della prestazione, attraverso la corretta individuazione della controparte contrattuale, avrebbe evitato agli attori i danni oggi lamentati, verosimilmente garantendo un esito diverso del giudizio di primo grado, il quale si sarebbe potuto concludere con esito favorevole agli attori e con la condanna alla restituzione nei confronti del R.g. n. 2145/2022
soggetto effettivamente legittimato. Certamente diverso avrebbe poi potuto essere l'esito del giudizio di appello.
Parte convenuta ha sostenuto che non sarebbe incorso in errore in quanto le società apparterebbero allo stesso gruppo, avendo peraltro la sede legale nello stesso luogo.
Tali difense non colgono nel segno. L'appartenenza ad un “gruppo societario” certo non priva la società della propria autonomia giuridica;
era dunque preciso onere del difensore individuare e identificare il soggetto cui destinare la domanda attorea, operazione questa peraltro piuttosto agevole per un professionista, se si considera il regime di pubblicità proprio delle società le cui informazioni sono tutte rinvenibili nel Registro delle Imprese, sarebbe infatti bastata una mera visura camerale storica al fine di stabilire la titolarità delle obbligazioni derivanti dalla polizza assicurativa.
Parimenti infondato è l'assunto per cui l'errore sarebbe imputabile al giudice di prime cure, reo di non aver verificato la regolarità del contradittorio. In disparte la questione circa la rilevabilità ufficiosa del difetto di legittimazione della , deve Controparte_6 rammentarsi che il presente giudizio verte in tema di responsabilità professionale ed è volto all'accertamento della responsabilità del professionista, il quale va condotto alla stregua di tutti i criteri sopra diffusamente esposti. Ne consegue che, nell'ambito del rapporto contrattuale tra professionista e cliente, alcun rilievo può assumere il fatto di un terzo soggetto, estraneo all'incarico professionale, dovendosi, da un lato, il difensore conformare al dovere di diligenza di cui all'art. 1776 comma 2 e potendo, dall'altro, il cliente pretendere il corretto adempimento delle prestazione, considerando anche che, nel caso di specie, neppure veniva in rilievo un incarico di particolare complessità.
Inoltre, in punto di conseguenze risarcibili, ad avviso del Tribunale è ragionevole ritenere che, se il difensore non avesse erroneamente indirizzato la domanda ad i) Controparte_4 con apprezzabile grado di probabilità, anche tenendo conto dell'esito nel merito del giudizio di primo grado, i coniugi avrebbero avuto chance di ottenerne l'accoglimento; ii) certamente Per_1 non sarebbero incorsi nella declaratoria del difetto di legittimazione attivo in appello.
Ne consegue che, alla stregua di quanto esposto ed accertato dalla sentenza della Corte d'Appello ormai passata in giudicato, risulta evidente la violazione dei doveri di diligenza ex art. 1176 c.c. da parte del professionista convenuto. Pertanto, sotto il profilo dell'an debeatur la domanda è certamente fondata.
3. Quantificazione del danno R.g. n. 2145/2022
Gli attori hanno parametrato il danno all'onorario al proprio al convenuto per l'assistenza del giudizio di primo grado, pari ad € 31.194,46, alle spese di registrazione della sentenza pari ad €
15.685,10, poi divenuti € 17.886,79 in seguito a rateizzazione delle somme ed all'onorario del difensore del giudizio di appello, di € 27.956,73. Con riferimento alla prova di tali esborsi hanno prodotto copia dei bonifici in favore dell'Avv. De Paulis, copia della cartella di pagamento dell'imposta di registro e relativo piano di rateizzazione e copia della nota spese predisposta dall'Avv. Ferrante per l'assistenza giudiziale in appello.
Relativamente alla somma richiesta a titolo di registrazione della sentenza, deve ritenersi che, nonostante vi sia la prova del parziale pagamento, gli attori ne hanno diritto alla ripetizione da parte dell'agenzia delle entrate, stante la integrale riforma della sentenza di primo grado. Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto “In tema di registro, l'art.
37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza”.
Con riferimento al danno connesso al pagamento del compenso al difensore di secondo grado, deve rilevarsi che la nota spese versata in atti non è idonea a provare l'effettivo esborso economico.
Pertanto, alcun risarcimento può essere riconosciuto in relazione a tale voce di danno, essendo rimasto del tutto indimostrato che gli importi di cui alla nota e per cui sui chiede la refusione a titolo di risarcimento siano stati effettivamente corrisposti al difensore.
Diversamente, va certamente riconosciuto il danno derivante dall'importo versato al De Paulis.
Detti onorari sono stati infatti pagati dai coniugi per un'attività rivelatasi non solo inutile, Per_1 ma addirittura dannosa, avendo esposto le parti alla soccombenza in appello, privandole addirittura di una pronuncia nel merito sulla domanda di restituzione.
In definitiva, risulta dovuta la sola somma corrisposta all'Avv. De Paulis, pari ad € 31.194,46.
4. La domanda di manleva
Parte convenuta ha domandato, in via subordinata, in caso di condanna, di essere garantita conto ogni pretesa dalla propria assicurazione, in forza della polizza assicurativa stipulata con CP_2 R.g. n. 2145/2022
(di seguito, brevemente, “ ) in data 6.10.2020, valida sino al Controparte_2 CP_2
6.10.2021 e con retroattività illimitata.
Prima di esaminare nel merito la domanda posta nei confronti della chiamata in garanzia, va respinta l'eccezione sollevata dalla in merito alla nullità dell'atto di chiamata di terzo, CP_2 il quale sarebbe tanto generico da non aver consentito alla parte chiamata l'esercizio del diritto di difesa.
La censura è infondata.
La chiamata di terzo spiegata dal convenuto reca infatti tutti gli elementi idonei alla corretta individuazione della chiamata in garanzia, con riferimento al soggetto obbligato ( , al CP_2 titolo idoneo a giustificare la chiamata e anche al contenuto dell'obbligazione assunta dalla compagnia assicurativa. Sin dalla costituzione in giudizio ha depositato copia della polizza, provvedendo poi ad integrare la documentazione con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., versando in atti la polizza contraddistinta con il n. 0000087825 e la quietanza di pagamento del premio.
D'altronde, dalla stessa lettura dell'atto di costituzione di si evince chiaramente come, CP_2 contrariamente a quanto dedotto, quest'ultima abbia invece ben compreso l'oggetto della domanda di manleva, essendo in grado, sin da subito, di prendere puntuale posizione in ordine alla polizza azionata e al suo contenuto.
Tanto chiarito, ritiene il Tribunale che, in ossequio al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., il convenuto abbia dato adeguata prova del titolo da cui origina l'obbligazione di cui pretende l'adempimento. Allegato il titolo fonte dell'obbligazione, spettava dunque alla compagnia assicurativa, debitrice rispetto all'obbligo di pagamento dell'indennizzo, provare il fatto modificativo o estintivo della propria obbligazione.
Al riguardo, la compagnia assicurativa ha eccepito l'inoperatività della polizza deducendo che il contraente, in sede di stipula, avrebbe omesso di dichiarare la pregressa conoscenza del sinistro.
Inoltre, ha rappresentato che la polizza garantirebbe solo gli errori professionale mentre gli attori avrebbero chiesto la condanna del convenuto al pagamento di somme “a titolo di compenso professionale”.
Tali eccezioni sono infondate.
In primo luogo, deve osservarsi come la revoca del mandato non può essere interpretata, essa sola, come circostanza da cui il professionista avrebbe dovuto desumere che di lì a breve sarebbe stato destinatario di una richiesta di risarcimento, ben potendo la stessa assurgere a ordinaria vicenda R.g. n. 2145/2022
nell'ambito del rapporto cliente-difensore, soprattutto se si considera che la stessa è intervenuta ad esito del giudizio, quando comunque l'attività professionale era stata completata. Anche la richiesta del fascicolo e della sentenza avanzata al difensore da parte dei clienti non integra fatto per cui sussisteva un onere di dichiarazione, non essendo certo indicativo di un errore professionale commesso dal difensore.
In secondo luogo, sulla base dei principi generali sopra richiamati, l'onere della prova circa la dedotta pregressa conoscenza del sinistro da parte del cliente, gravava senz'altro sulla compagnia assicurativa che, nel caso di specie, nulla ha provato.
In terzo luogo, va rilevato che ai sensi dell'art. 18 del contratto assicurativo in atti, la compagnia si
è impegnata a indennizzare l'assicurato da tutte le somme che sia tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento dei danni conseguenti ad errori professionali, con l'unica limitazione, rinvenibile a pag. 8 di 51 di una franchigia di € 1.000,00. Nel caso in esame, gli attore hanno chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni;
pertanto, la copertura è senz'altro operativa, rientrando tale domanda esattamente tra i rischi coperti dall'assicurazione. Alcuna rilevanza ha invece la circostanza che nel quantificare il risarcimento gli attori abbiano utilizzato, quale parametro, il compenso corrisposto al professionista.
Pertanto, la domanda di manleva deve essere accolta.
5. Conclusioni
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame è certamente ravvisabile l'errore professionale dell'Avv. De Paulis, che ha provocato un danno agli attori quantificabile nella somma di € 31.194,46, pari all'esborso economico dagli stessi sostenuti per il pagamento degli onorari di primo grado.
Come noto per giurisprudenza consolidata, ai fini dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione monetaria che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia ancora gli interessi legali sulla somma complessiva risultante dal giorno della pubblicazione della sentenza in avanti. Si richiama, al riguardo, l'orientamento della
Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore,
è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. 5317/2022). R.g. n. 2145/2022
Orbene, in applicazione del principio stabilito dalla Suprema Corte nella nota sentenza delle
Sezioni Unite n. 1712/1995, sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni devono essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria, che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della liquidazione - quale corrispettivo “(...) del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa”.
Stante l'indubbia difficoltà pratica nel calcolare i c.d. "interessi" (rectius, nel calcolare la misura equitativa del lucro cessante da ritardo) in relazione, volta per volta, ai "singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente", questo
Giudice ritiene di poter comunque raggiungere un risultato in linea con quello avuto di mira dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, seppur in via equitativa, calcolando rivalutazione e interessi, al saggio legale, sulla somma totale del risarcimento dovuto in favore degli attori, come sopra determinata, di € 31.194,46, che va devalutata al 13.02.2019 (data di pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello) e poi di anno in anno rivalutata fino alla data della pronuncia, quale lucro cessante dovuto al ritardato pagamento della somma dovuta. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI). Dalla data della presente sentenza vanno poi riconosciuti gli interessi al tasso legale fino al saldo del dovuto.
Al pagamento di detta somma, da cui andrà detratta quella di € 1.000,00 a titolo di franchigia, deve essere condannata la tenuta a manlevare il De Paulis in ragione della polizza CP_2 professionale stipulata tra le parti.
Le spese del presente giudizio tra le parti principali seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ai valori medi previsti per lo scaglione come da valore della causa, al netto della fase istruttoria atteso il carattere documentale della controversia.
Le ulteriori spese di lite vengono compensate integralmente posto che la chiamata in causa di
è dipesa dall'azione attorea. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2541/2022 RG, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie le domande attoree e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_1 favore di e della somma di € Parte_1 Parte_2 Parte_3 R.g. n. 2145/2022
31.194,46, oltre interessi compensativi da calcolarsi, come in motivazione, sulla predetta somma devalutata dalla data dell'illecito (13.02.2019) e rivalutata anno per anno sino alla data del deposito della presente sentenza e oltre interessi legali dalla data di deposito della presente pronuncia sino al saldo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a tenere indenne e manlevato da quanto dal medesimo dovuto Controparte_1 agli attori sub 1) nei limiti della somma di € 30.194,46;
3) compensa le spese di lite tra il convenuto e Controparte_2
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
e che liquida in € 5.810,00, a titolo di compenso,
[...] Parte_2 Parte_3 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in L'Aquila, il giorno 31 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maura Manzi