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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1520/2022 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 10 giugno 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1520 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, al Viale S. Lavagnini n. 13, come da mandato a margine del ricorso;
RICORRENTE E in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Anna Santini ed elettivamente domiciliata preso il suo studio in Firenze, alla Via Bezzecca n. 2, giusta procura rilasciata in calce su foglio separato, ma allegata e congiunta al ricorso, nonché asseverata come conforme all'originale ai sensi dell'art. 83, terzo comma c.p.c. e dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001; RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 14.7.2022 e ritualmente notificato, la lavoratrice Parte_1
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società già sua Controparte_1 datrice di lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “Accerti e dichiari competere alla ricorrente , così come in epigrafe, il II livello CCNL Impianti Sportivi Parte_1 e Palestre in luogo del V riconosciutole e l'effettivo orario di lavoro prestato dalla ricorrente come precisato in narrativa (o il diverso livello e orario ritenuti di giustizia) per i motivi esposti e per l'effetto condanni la convenuta così come in epigrafe, alla corresponsione in Controparte_1 favore della ricorrente delle differenze retributive pari ad euro 50.728,95 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) per tutto quanto precisato;
- dichiari la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in quanto ritorsivo e/o discriminatorio per i motivi esposti e per l'effetto condanni la convenuta a reintegrare la lavoratore nel posto di lavoro oltre alla condanna al pagamento in favore della stessa di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino a quelle dell'effettiva reintegra (o la diversa indennità ritenuta di giustizia) commisurata al II livello del CCNL rivendicato e all'effettivo orario di lavoro prestato come precisato nel ricorso (o il diverso livello e orari ritenuti di giustizia) pari ad euro 1.837,64 mensili (o la diversa retribuzione ritenuta di giustizia) Oltre interessi e rivalutazione monetaria. - In ipotesi accerti e dichiari che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo per quanto dedotto e per l'effetto dichiari risolto il rapporto di lavoro e condanni la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di una indennità pari a 6 mensilità (o nella diversa misura ritenuta di giustizia) commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr pari ad euro € 1.837,64 (o la diversa retribuzione ritenuta di giustizia), tenuto conto del II livello del CCNL rivendicato e all'effettivo orario di lavoro prestato come precisato nel ricorso (o il diverso livello e orari ritenuti di giustizia) per tutti i motivi dedotti. - Oltre interessi e rivalutazione monetaria.”.
pagina 1 di 8 2. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “in tesi: respingere le domande formulate ex adverso perché infondate in fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere illegittimo il licenziamento, determinare il risarcimento nella misura di 3 mensilità parametrandolo all'ultima retribuzione globale di fatto erogata dall'Azienda convenuta. Con vittoria di spese e competenze di Giudizio.”.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti, la prova testimoniale sfogata e la CTU contabile disposta, e, previo deposito telematico, nel termine perentorio assegnato, di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 10 giugno 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutate le risultanze probatorie degli atti e documenti di causa, delle testimonianze raccolte e delle indagini peritali effettuate, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti limiti debba trovare accoglimento.
5. In primo luogo, la ricorrente, premesso di essere stata assunta dalla società convenuta (rectius, dalla cedente CI Sport s.r.l.) in data 1.03.2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, orario di lavoro part time a 24 ore settimanali, inquadramento al V livello del C.C.N.L. Impianti Sportivi e Palestre e mansioni di segreteria e reception (doc. 2 fasc. ric.), ha dedotto di aver di fatto svolto dal 1.03.2018 e sino al 15.01.2022 la diversa e superiore mansione di “direttrice” della palestra.
6. In particolare, la ricorrente ha dedotto di essersi occupata di organizzare e predisporre, insieme a il programma dei corsi annuali della palestra e in relazione a esso di predisporre i Persona_1 Per_ Per_ turni di lavoro degli addetti alla segreteria e ) e degli istruttori di sala Per_2 Per_4
, e ), di ricercare altro personale per sostituire i dipendenti e/o Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 Per_10 istruttori assenti, ad esempio, per malattia, di autorizzare permessi o uscite anticipate dal lavoro, di ordinare i gadget della palestra, di chiamare i tecnici per la manutenzione degli attrezzi o l'elettricista se vi era necessità, di intrattenere i rapporti con tutti i fornitori, di vendere abbonamenti ai clienti, di riscuotere i denari, di versare in banca i soldi contanti e di gestire la cassa interna, di controllare e supervisionare l'attività lavorativa prestata dagli altri addetti in segreteria (in ogni turno vi erano, infatti, almeno 2 addetti), che se erravano nello svolgimento delle loro mansioni, potevano anche essere redarguiti dalla ricorrente.
7. Ha dedotto, quindi, la ricorrente che al V livello (ossia quello attribuitole dall'azienda) “appartengono
i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico/pratiche, comunque conseguite” (tra i profili professionali ricompresi nel suddetto livello vi è la receptionist), e che, invece, al II livello dalla stessa rivendicato sono ricompresi
“i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo (…)” (tra i profili professionali ricompresi vi sono “il coordinatore di area
o settore, il segretario di direzione con mansioni di concetto con conoscenza di lingue estere ovvero altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”).
8. Ritiene il giudicante che l'istruttoria svolta non abbia dimostrato lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni riconducibili al livello II del C.C.N.L. applicato al rapporto.
9. La teste ha, infatti, dichiarato quanto segue: “… Sono disoccupata da dicembre. In Testimone_1 precedenza svolgevo l'attività di istruttrice fitness. Per ho lavorato tra il 2020 e il 2021 o tra il CP_1 2021 e il 2022. Mia figlia è nata nel 2023. Ho interrotto l'attività lavorativa poco dopo l'inizio della gravidanza, mi pare ad agosto 2022. Ero dipendente, mi sono dimessa. Non ho né ho avuto alcun contenzioso con l'azienda. Non ho crediti residui. Io ero istruttrice fitness, effettuavo il corso di Body Sculpt, inoltre facevo la personal trainer in sala, mi occupavo anche un po' di segreteria, e cioè di far sottoscrivere abbonamenti, illustrare i corsi etc. … nella palestra svolgeva attività di Pt_1 segreteria, e cioè accoglienza clienti, registrazione anagrafica clienti, sottoscrizione abbonamenti, apertura e chiusura della palestra etc.; in sostanza, tutta l'attività di segreteria. Non mi risulta che la ricorrente svolgesse altre mansioni. … e erano le due persone che avevano quale Pt_1 Per_2 attività principale quella di segreteria, ma all'occorrenza anche io e stavamo in segreteria. … Per_4Per_ Finché è stata in azienda, era lei a predisporre i turni di lavoro. Quando mi è capitato di essere malata, forse una volta, l'ho comunicato alla ricorrente. Preciso che comunque c'era una chat di
pagina 2 di 8 lavoro nella quale scrivevamo eventuali impedimenti. Se non potevo effettuare il corso, avvisavo
che si occupava dei corsi, al fine di avvisare i clienti o trovare una sostituzione. Eventuali Per_1 modifiche ai turni per i motivi che ho sopra spiegato le chiedevo a . Non mi è mai capitato di Pt_1 avere necessità di uscire prima dal lavoro. … Ricordo che una volta facemmo realizzare delle magliette per la clientela e se ne occupò la ricorrente. Ribadisco che non so dire se si sia occupata di altro. Quando ho iniziato, la ricorrente mi spiegò come inserire l'anagrafica del cliente, come vendere un abbonamento etc.; anche , magari in occasione di compresenze, mi ha dato informazioni Per_2 sul lavoro di segreteria. Di regola, in segreteria ci alternavamo, la compresenza per qualche ora era occasionale. Non so dire se la ricorrente controllasse l'operato degli altri quanto all'attività di segreteria. Se io commettevo un errore, mi rivolgevo a o per sapere come risolverlo. Pt_1 Per_2 In caso di impedimento, per l'attività di personal trainer avvisavo direttamente io il cliente. Ricordo che se, quanto all'attività di segreteria, qualcuno sulla chat comunicava un impedimento, magari
chiedeva a qualcun altro se era disponibile a coprire il turno. … Ribadisco che Pt_1 dell'organizzazione dei corsi si occupava . Io con ho avuto il rapporto di lavoro Per_1 CP_1 subordinato che ho detto. Preciso che prima di sottoscrivere il contratto di lavoro subordinato come istruttrice, avevo collaborato nell'autunno – inverno 2021 con per l'attività di segreteria, CP_1 venendo pagata in contanti con ritenuta d'acconto.”. 10. La teste ha, a sua volta, dichiarato quanto segue: “Sono segretaria in Testimone_2 [...]
dal 2012. Lavoro dal lunedì al venerdì o dalle ore 7.30 alle ore 14.30 o 15.30 o dalle ore 14 CP_1 alle ore 21.30. Io lavoro un weekend al mese, il sabato dalle ore 9 alle ore 18 e la domenica dalle ore 9 alle ore 13. Settimanalmente predisponiamo un programma dei turni settimanali, modificabile in base alle esigenze. La ricorrente ha lavorato con me in palestra fino al 2022. Non ricordo in che anno ella ha cominciato. La ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni di segreteria;
facevamo gli ordini delle tesserine, vendevamo gli abbonamenti, gestivamo gli ordini della merce che vendevamo etc. Per l'assegnazione dei turni in segreteria ci mettevamo d'accordo, come adesso. Le mie mansioni e quelle della ricorrente erano uguali. Anzi, alcune attività le ho insegnate io alla ricorrente, in quanto io già lavoravo nella palestra. Dell'organizzazione dei corsi si occupava . … L'acquisto di Per_1 gadget etc. era sempre concordato con il titolare, , anche quanto alla tipologia. … Parte_2 Nego che la ricorrente fosse responsabile della segreteria. … Avevamo una chat di lavoro sulla quale comunicavamo eventuali assenze, eventuali richieste di cambio turno e in tal caso ci mettevamo d'accordo tra noi per far fronte a tali situazioni.”. 11. Ancora, il teste ha riferito quanto segue: “… Sono istruttore di palestra presso Testimone_3 da fine 2018. Svolgo anche attività di segreteria. … Ho conosciuto la ricorrente Controparte_1 in io ho trovato la ricorrente già a lavorare nella palestra. … La ricorrente svolgeva l'attività CP_1 di segreteria, esattamente come gli altri;
si occupava di accoglienza clienti e vendita abbonamenti;
sono le stesse attività che svolgiamo anche io e . Oltre a noi lavora in palestra anche Per_2 [...]
che è personal trainer e all'occorrenza lavora anche in segreteria. … Anche quando la Tes_4 ricorrente lavorava in così come ancora oggi, i turni che copriamo in segreteria non sono mai CP_1 sempre uguali in quanto ci mettiamo d'accordo tra noi, anche in base alle rispettive esigenze;
predisponiamo un programma settimanale. Nego che fosse la ricorrente a predisporre i turni. Quando abbiamo bisogno di cambiare il turno ci mettiamo d'accordo tra noi tramite la chat che abbiamo. … Di regola, in segreteria lavorava, così come ancora oggi, una persona sola, le compresenze sono eccezionali, per lo più il lunedì o il martedì in orario di punta o in mesi con promozioni.”. 12. Infine, la teste ha dichiarato quanto segue: “… Ho una ditta con mio fratello. Noi Testimone_5 trattiamo impianti elettrici e vendiamo anche al dettaglio materiale elettrico. La mia ditta ha rapporti commerciali con da svariati anni. Io inoltre sono cliente della palestra da ancora Controparte_1 prima. Conosco , prima lavorava in palestra. Io vedevo la ricorrente alla reception Parte_1
… Io per l'attività della mia azienda ho sempre avuto a che fare con e , è con loro Per_1 Parte_2 che facevo le scelte. Per la consegna del materiale mandavo un messaggio a o contattavo la Per_2 palestra. …”. 13. Ritiene, pertanto, il Tribunale che le testimonianze assunte abbiano dimostrato, nel loro complesso, che la ricorrente nel corso del rapporto dedotto in giudizio ha effettivamente svolto le mansioni contrattuali di segreteria e reception di palestra, senza che sufficienti evidenze probatorie di segno contrario siano pagina 3 di 8 emerse da doc. 3 chiavetta, all. 3 registrazione, all. 3a trascrizione, doc. 5 messaggio di parte ricorrente.
14. Poiché, infatti, il livello di inquadramento spettante al lavoratore deve essere determinato all'esito di un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi successive, e consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (v., fra le molte, Cass. civ., sez. L., n. 18943 del 27/09/2016), ritiene il Tribunale che, ai fini della decisione, rilevino i compiti in concreto espletati dalla ricorrente in costanza di rapporto, così come emersi nel presente giudizio dalle testimonianze raccolte, posto che i termini (responsabile/direttrice) utilizzati nei succitati documenti per qualificare la ricorrente non sono di per sé indicativi (tantomeno in modo univoco) dello specifico e concreto contenuto del ruolo di responsabilità/direzione che la Pt_1 avrebbe ricoperto nella palestra.
15. In merito all'orario di lavoro concretamente osservato, la lavoratrice ha dedotto di aver lavorato dal 1.03.2018 al 15.01.2022 (doc. 6 fasc. ric.) 6 giorni alla settimana (con il sabato o la domenica libero) con il seguente orario di lavoro: - Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 15,00; - Martedì dalle ore 14,30 alle ore 22,30; - Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 15,00; - Giovedì e venerdì, a settimane alterne, o dalle ore 9,00 alle ore 15,00 o dalle ore 14,30 alle ore 22,30; - Il sabato e la domenica, a settimane alterne, ha lavorato o dalle ore 9,00 alle ore 18,00 o dalle ore 9 alle ore 13,00.
16. All'esito dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene provato che la ricorrente abbia osservato l'orario di cui al contratto e alle buste paga in atti, tranne che nelle specifiche giornate individuabili in base al doc. 6 di parte ricorrente nelle quali ha osservato l'orario per ciascuna di esse risultante da detto documento.
17. ha, infatti, dichiarato che: “… Io avevo dei turni che però non erano fissi, né, quanto alla Tes_1 durata, né, quanto alla collocazione nei giorni della settimana o nelle fasce orarie. I turni per l'attività di segreteria mi venivano assegnati e poi io potevo chiedere di modificarli in base all'orario del corso e in base agli eventuali appuntamenti come personal trainer. Il venerdì sera o il sabato mattina veniva lasciato un foglio con una tabella con i turni che ciascuno avrebbe coperto durante la settimana;
potevamo chiedere di modificarli in base, come ho spiegato, agli eventuali impegni quali personal trainer o ai corsi. … Anche non aveva un turno fisso; eravamo io, , Pt_1 Per_2 Per_
ed … Il prospetto dei turni aveva la forma grafica di quelli che mi vengono esibiti sub Per_4 doc. 6 di parte ricorrente; il prospetto veniva comunicato in chat e poi veniva stampato e lasciato in segreteria. Mi pare che di regola la ricorrente fosse presente tutti i giorni dal lunedì al venerdì o la mattina o il pomeriggio;
di regola, sabato e domenica la ricorrente non lavorava. Ribadisco che i turni non avevano una durata fissa, un giorno poteva essere di 3 ore come un altro di 7, per esempio. …”.
18. ha, a sua volta, dichiarato che: “… Per quello che ricordo, la ricorrente o lavorava la Tes_2 mattina o lavorava il pomeriggio e solo pochissime volte faceva l'apertura o la chiusura della palestra. Non ricordo gli orari esatti. …”.
19. ha riferito che: “… Io ho due ore di corsi la settimana, poi svolgo attività di personal trainer Tes_3 e, inoltre, svolgo attività di segreteria;
lavoro circa 24 ore la settimana, distribuite in modo variabile.
… Non ricordo di preciso l'orario di lavoro della ricorrente, ma più o meno era un orario come quello che faccio io adesso, ossia un orario part time. Non mi ricordo se la ricorrente lavorasse di sabato e di domenica.”.
20. Infine, la teste ha dichiarato che: “… Io vado in palestra fra le ore 13 e le ore 15.30 per 4 Tes_5 giorni su 7, di regola, lunedì e martedì, giovedì e venerdì. In caso di impedimento, posso andare nel fine settimana. Per quello che ricordo, essendo passato del tempo, nel fine settimana alla reception vedevo per lo più . Posso dire che non vedevo la ricorrente presente tutti i giorni.”. Per_2
21. Disposta, quindi, ed eseguita CTU contabile, l'ausiliario incaricato, consulente del lavoro
[...]
all'esito delle indagini peritali effettuate, ha quantificato nella somma capitale lorda di € Per_12 163,36, le differenze retributive spettanti alla ricorrente sul presupposto di quanto sopra ritenuto provato dal Tribunale in termini di livello di inquadramento e di quantum della prestazione. 22. La società convenuta deve, pertanto, essere condannata al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
pagina 4 di 8 23. In data 15.01.2022 la convenuta ha intimato il licenziamento (per giustificato motivo oggettivo) alla ricorrente con la seguente motivazione: “con la presente siamo spiacenti di confermarle di dover procedere al suo licenziamento per riduzione di personale.” (doc. 8 fasc. ric.).
24. Ritiene il Tribunale che la motivazione sia generica, o, meglio apparente, e, pertanto, non conforme all'art. 2, co. 2 l. n. 604/66.
25. La lettera di licenziamento, infatti, omette totalmente di indicare quali sarebbero le specifiche ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro che avrebbero causalmente determinato un mutamento dell'assetto organizzativo aziendale che ha richiesto la soppressione della posizione lavorativa della ricorrente.
26. Solo all'atto della costituzione in giudizio, la società resistente ha dedotto che: “I ricavi da corrispettivi risultanti dal bilancio di CI , e dunque prima del Covid, era stati pari ad € Parte_3 289.608,87 = (doc. 8). Nel 2020 ricavi da corrispettivi erano stati pari ad € 156.3987,59= (doc. 9). Nel 2021 i ricavi da corrispettivi sono stati € 81.092,00 = (doc. 10- al puto A) 1). Si precisa che il fatturato complessivo del 2021 di è più alto perché vi sono stati in quell'anno Parte_4 l'erogazione del contributo covid pari ad € 16.800,00= ed i ricavi derivanti dalla cessione dell'azienda che è passata (così come tutti i dipendenti) a in data 6.10.2021. Il Controparte_1 drastico calo di fatturato, e di lavoro, è quindi pienamente provato per tabulas. Anche nel periodo di gestione la situazione economica non è stata particolarmente brillante con un Controparte_1 totale ricavi 2021 pari € 43.911,83 (doc . 11). … Nella vicenda in esame, la convenuta, valutata la situazione aziendale ha ritenuto di procedere ad eliminare il posto di lavoro della;
Pt_1 nell'operare tale scelta è stata peraltro valutata l'anzianità di servizio, e dunque l'esperienza, delle due dipendenti il cui ruolo specifico era quello di receptionist ovvero la e la . Tes_2 Pt_1 Essendo stata la prima assunta nel 2012 nel mentre la seconda nel 2018, la scelta è caduta sulla seconda in perfetta osservanza del principio di buona fede richiesto al datore di lavoro.”.
27. Ritiene, invece, il Tribunale che i documenti in atti e le testimonianze assunte dimostrino che nel caso di specie non ricorre il giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
28. In primo luogo, infatti, si osserva che tra l'ottobre 2021 e il dicembre 2021 l'odierna resistente ha conseguito, da vendite e prestazioni, ricavi che già superavano la metà di quelli che la cedente CI Sport aveva registrato fra il gennaio 2021 e l'ottobre 2021.
29. Fermo restando ciò, appare, comunque, decisivo osservare come la convenuta, pur asserendo di aver
“operato la scelta imprenditoriale di attuare una riorganizzazione del personale con contestuale riduzione dello stesso”, da un lato, abbia licenziato la (sola) , e, dall'altro, abbia assunto (con Pt_1 contratto a tempo parziale e determinato, poi trasformato a tempo indeterminato) in data Parte_5 12.10.2021 con mansioni di estetista e inquadramento al III livello del C.C.N.L. Acconciatura ed estetica (doc. 19 fasc. res.) e in data 1.2.2022 (con contratto a tempo parziale e determinato, poi trasformato a tempo indeterminato) con mansioni di istruttrice di fitness e inquadramento Parte_6 al III Livello del C.C.N.L. Impianti Sportivi e Palestre, per di più promiscuamente impiegandola, come dichiarato dalla stessa quale teste, anche in mansioni di addetta alla segreteria e Tes_1 receptionist di palestra, ossia quelle proprie della ricorrente. (“Io ero istruttrice fitness, effettuavo il corso di Body Sculpt, inoltre facevo la personal trainer in sala, mi occupavo anche un po' di segreteria, e cioè di far sottoscrivere abbonamenti, illustrare i corsi etc. … Io avevo dei turni che però non erano fissi, né, quanto alla durata, né, quanto alla collocazione nei giorni della settimana o nelle fasce orarie. I turni per l'attività di segreteria mi venivano assegnati e poi io potevo chiedere di modificarli in base all'orario del corso e in base agli eventuali appuntamenti come personal trainer. Il venerdì sera o il sabato mattina veniva lasciato un foglio con una tabella con i turni che ciascuno avrebbe coperto durante la settimana;
potevamo chiedere di modificarli in base, come ho spiegato, agli eventuali impegni quali personal trainer o ai corsi. … e erano le due persone Pt_1 Per_2 che avevano quale attività principale quella di segreteria, ma all'occorrenza anche io e Per_4 stavamo in segreteria.”). E, del resto, la medesima prima di sottoscrivere il contratto di lavoro Tes_1 subordinato come istruttrice, aveva collaborato nell'autunno – inverno 2021 con per l'attività di CP_1 segreteria, venendo pagata in contanti con ritenuta d'acconto. 30. Ritiene, pertanto, il Tribunale che sia stata direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del g.m.o. di licenziamento addotto dall'azienda.
pagina 5 di 8 31. Ma, ad avviso del giudicante, deve ritenersi, altresì, provata (in via presuntiva ex art. 2729 c.c.) la nullità, ex art. 1345 c.c., del licenziamento de quo.
32. Come chiarito dal giudice di legittimità, infatti, “L'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dopo avere escluso la sussistenza in concreto del giustificato motivo, aveva posto in relazione tra loro gli elementi indiziari acquisiti al giudizio, unitamente alla circostanza della contiguità temporale tra il rientro dalla malattia del lavoratore e l'intimazione del recesso, così ritenendo - secondo una valutazione dell'"id quod pletumque accidit" - che l'iniziativa datoriale non trovasse altra plausibile spiegazione se non nella rappresaglia per la lunga malattia).” (così, fra le molte, Cass. n. 23583/2019)1.
33. Applicati, allora, tali consolidati principi di diritto alla fattispecie di causa, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sussista una pluralità di circostanze idonee, per gravità, precisione e concordanza, a dimostrare, in via presuntiva, che, con ogni probabilità, il licenziamento in questione è stato intimato dal datore di lavoro unicamente in ragione del fatto che l'odierna ricorrente era divenuta persona non più gradita all'interno del contesto lavorativo, ossia per motivo illecito avente efficacia determinativa esclusiva del recesso datoriale dal rapporto (art. 1345 c.c.)2.
34. In tal senso, deve, infatti, complessivamente considerarsi che:
- la lettera di licenziamento non reca alcuna specifica indicazione dei motivi (economici) del recesso datoriale dal rapporto, essendo, invero, la ivi dichiarata riduzione del personale solo l'effetto dell'intimato licenziamento;
- il giustificato motivo oggettivo addotto in giudizio a motivo del recesso è risultato manifestamente insussistente e, quindi, del tutto pretestuoso;
- la ricorrente è stata l'unica persona a essere licenziata, nonostante il basso livello di inquadramento;
- la ricorrente tra il dicembre 2020 e il giugno 2021 è stata sentimentalmente legata ad Parte_2
, unanimemente indicato dai testi escussi fra i “titolari” della palestra, pur non avendo in
[...] base alla visura camerale in atti quote e/o cariche sociali (sub doc. 7 fasc. res. è stato prodotto un contratto di consulenza);
- dal doc. 4a di parte ricorrente (di cui la convenuta ha genericamente eccepito l'inammissibilità3, comunque, argomentando nel merito) emerge come il predetto , contestualmente alla Pt_2 consegna a della lettera di licenziamento in presenza di EO e LI, senza fare Pt_1 alcun riferimento a eventuali difficoltà economiche dell'azienda, dichiari alla stessa ricorrente che la decisione di licenziarla è stata assunta per mancanza di serenità nell'ambiente lavorativo, per la pagina 6 di 8 volontà di non avere all'interno dell'azienda certi (non meglio identificati) tipi di atteggiamenti, offrendole anche il pagamento di una buonuscita;
- dal doc. 5a di parte ricorrente (di cui la convenuta ha genericamente eccepito l'inammissibilità, comunque, argomentando nel merito) emerge come, in una conversazione con la ricorrente successiva alla consegna della lettera di licenziamento, anche l'amministratrice Testimone_6 faccia riferimento a una situazione non più gestibile, che non poteva andare avanti, mentre, quanto al riferimento al “lavoro che non c'è” e allo stipendio della ricorrente (si ricorda, di V livello) non sostenibile, si richiama quanto sopra già osservato in merito al fatturato prodotto nei primi tre mesi successivi all'acquisto dell'azienda e, soprattutto, alle assunzioni alle quali ha proceduto la convenuta prima e dopo il licenziamento della . Pt_1
35. In conclusione, dunque, si ritiene che i predetti elementi convergano univocamente nel dimostrare che il licenziamento della ricorrente è causalmente imputabile, in via esclusiva, alla (illegittima, contra ius) volontà datoriale di estrometterla dall'azienda in quanto presenza non più gradita all'interno del contesto lavorativo, vuoi, per suoi atteggiamenti (si ricorda che non si è in presenza di un licenziamento per motivi disciplinari), vuoi, per una sua rimostranza per questioni retributive nei confronti della socia-titolare vuoi, per le ripercussioni sul clima lavorativo derivanti Persona_1 dalla fine della relazione sentimentale fra la ricorrente e il summenzionato . Pt_2
36. Ritiene, pertanto, il Tribunale che nel caso di specie il licenziamento impugnato debba essere dichiarato nullo, perché intimato per motivo illecito unico e determinante, e che debba, quindi, riconoscersi alla lavoratrice ricorrente la tutela di cui all'art. 2, co. 1 d.lgs. 23/2015, alla stregua del quale “
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità … previsti dalla legge4, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma
3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.”.
37. È assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
38. In ragione degli esiti del giudizio, si compensano per 1/3 tra le parti le spese di lite e si condanna parte convenuta a rifondere alla ricorrente i restanti 2/3, liquidati come in dispositivo.
39. Per le medesime ragioni, si pongono, in via definitiva, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU contabile, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna a pagare alla ricorrente, per differenze retributive, la somma capitale Controparte_1 lorda di € 163,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
- accerta e dichiara, ex artt. 1345 c.c. e 2, co. 1 d.lgs. n. 23/2015, la nullità del licenziamento per g.m.o. intimato alla ricorrente dalla convenuta in data 15.01.2022;
- per l'effetto, ordina alla convenuta la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e condanna, altresì, la convenuta al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per il licenziamento di cui è stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento pagina 7 di 8 per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 765,79), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, fermo restando che, in ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
- condanna, altresì, la convenuta, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- respinge ogni altra domanda attorea;
- compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna parte convenuta a rifondere alla ricorrente i restanti 2/3 che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, e oltre I.V.A e C.P.A. come per legge;
- pone, in via definitiva, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU contabile, liquidate come da separato decreto.
Firenze, 10 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Circa il fatto che la ritorsività del licenziamento può essere dimostrata anche per presunzioni v. anche, tra le altre, Cass. n. 24648/2015; n. 17087/2011. 2 Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 3373/2017; n. 656/2014; n. 17574/2009, n.
19088/2007), il convincimento del giudice si può fondare anche su una sola presunzione purché grave e precisa (eventualmente anche in contrasto con altre prove, qualora sia ritenuta talmente grave e precisa da rendere inattendibili gli elementi contrari). Inoltre, non è necessario che fra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta necessità, essendo piuttosto sufficiente che - secondo un criterio di normalità - il fatto ignoto sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile. Il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto può, dunque, ritenersi prova adeguata purché sia accertato in termini di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza può verificarsi secondo regole di comune esperienza. 3 La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la legittimità della registrazione, stabilendo che un dipendente può registrare una conversazione senza il consenso dell'interlocutore, purché la registrazione sia finalizzata alla tutela di un diritto in sede giudiziaria e il dipendente stesso sia parte della conversazione registrata (v., fra le molte, Cass. n. 24797/2024).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 10 giugno 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1520 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, al Viale S. Lavagnini n. 13, come da mandato a margine del ricorso;
RICORRENTE E in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Anna Santini ed elettivamente domiciliata preso il suo studio in Firenze, alla Via Bezzecca n. 2, giusta procura rilasciata in calce su foglio separato, ma allegata e congiunta al ricorso, nonché asseverata come conforme all'originale ai sensi dell'art. 83, terzo comma c.p.c. e dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001; RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 14.7.2022 e ritualmente notificato, la lavoratrice Parte_1
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società già sua Controparte_1 datrice di lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “Accerti e dichiari competere alla ricorrente , così come in epigrafe, il II livello CCNL Impianti Sportivi Parte_1 e Palestre in luogo del V riconosciutole e l'effettivo orario di lavoro prestato dalla ricorrente come precisato in narrativa (o il diverso livello e orario ritenuti di giustizia) per i motivi esposti e per l'effetto condanni la convenuta così come in epigrafe, alla corresponsione in Controparte_1 favore della ricorrente delle differenze retributive pari ad euro 50.728,95 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) per tutto quanto precisato;
- dichiari la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in quanto ritorsivo e/o discriminatorio per i motivi esposti e per l'effetto condanni la convenuta a reintegrare la lavoratore nel posto di lavoro oltre alla condanna al pagamento in favore della stessa di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino a quelle dell'effettiva reintegra (o la diversa indennità ritenuta di giustizia) commisurata al II livello del CCNL rivendicato e all'effettivo orario di lavoro prestato come precisato nel ricorso (o il diverso livello e orari ritenuti di giustizia) pari ad euro 1.837,64 mensili (o la diversa retribuzione ritenuta di giustizia) Oltre interessi e rivalutazione monetaria. - In ipotesi accerti e dichiari che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo per quanto dedotto e per l'effetto dichiari risolto il rapporto di lavoro e condanni la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di una indennità pari a 6 mensilità (o nella diversa misura ritenuta di giustizia) commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr pari ad euro € 1.837,64 (o la diversa retribuzione ritenuta di giustizia), tenuto conto del II livello del CCNL rivendicato e all'effettivo orario di lavoro prestato come precisato nel ricorso (o il diverso livello e orari ritenuti di giustizia) per tutti i motivi dedotti. - Oltre interessi e rivalutazione monetaria.”.
pagina 1 di 8 2. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “in tesi: respingere le domande formulate ex adverso perché infondate in fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere illegittimo il licenziamento, determinare il risarcimento nella misura di 3 mensilità parametrandolo all'ultima retribuzione globale di fatto erogata dall'Azienda convenuta. Con vittoria di spese e competenze di Giudizio.”.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti, la prova testimoniale sfogata e la CTU contabile disposta, e, previo deposito telematico, nel termine perentorio assegnato, di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 10 giugno 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutate le risultanze probatorie degli atti e documenti di causa, delle testimonianze raccolte e delle indagini peritali effettuate, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti limiti debba trovare accoglimento.
5. In primo luogo, la ricorrente, premesso di essere stata assunta dalla società convenuta (rectius, dalla cedente CI Sport s.r.l.) in data 1.03.2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, orario di lavoro part time a 24 ore settimanali, inquadramento al V livello del C.C.N.L. Impianti Sportivi e Palestre e mansioni di segreteria e reception (doc. 2 fasc. ric.), ha dedotto di aver di fatto svolto dal 1.03.2018 e sino al 15.01.2022 la diversa e superiore mansione di “direttrice” della palestra.
6. In particolare, la ricorrente ha dedotto di essersi occupata di organizzare e predisporre, insieme a il programma dei corsi annuali della palestra e in relazione a esso di predisporre i Persona_1 Per_ Per_ turni di lavoro degli addetti alla segreteria e ) e degli istruttori di sala Per_2 Per_4
, e ), di ricercare altro personale per sostituire i dipendenti e/o Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 Per_10 istruttori assenti, ad esempio, per malattia, di autorizzare permessi o uscite anticipate dal lavoro, di ordinare i gadget della palestra, di chiamare i tecnici per la manutenzione degli attrezzi o l'elettricista se vi era necessità, di intrattenere i rapporti con tutti i fornitori, di vendere abbonamenti ai clienti, di riscuotere i denari, di versare in banca i soldi contanti e di gestire la cassa interna, di controllare e supervisionare l'attività lavorativa prestata dagli altri addetti in segreteria (in ogni turno vi erano, infatti, almeno 2 addetti), che se erravano nello svolgimento delle loro mansioni, potevano anche essere redarguiti dalla ricorrente.
7. Ha dedotto, quindi, la ricorrente che al V livello (ossia quello attribuitole dall'azienda) “appartengono
i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico/pratiche, comunque conseguite” (tra i profili professionali ricompresi nel suddetto livello vi è la receptionist), e che, invece, al II livello dalla stessa rivendicato sono ricompresi
“i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo (…)” (tra i profili professionali ricompresi vi sono “il coordinatore di area
o settore, il segretario di direzione con mansioni di concetto con conoscenza di lingue estere ovvero altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”).
8. Ritiene il giudicante che l'istruttoria svolta non abbia dimostrato lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni riconducibili al livello II del C.C.N.L. applicato al rapporto.
9. La teste ha, infatti, dichiarato quanto segue: “… Sono disoccupata da dicembre. In Testimone_1 precedenza svolgevo l'attività di istruttrice fitness. Per ho lavorato tra il 2020 e il 2021 o tra il CP_1 2021 e il 2022. Mia figlia è nata nel 2023. Ho interrotto l'attività lavorativa poco dopo l'inizio della gravidanza, mi pare ad agosto 2022. Ero dipendente, mi sono dimessa. Non ho né ho avuto alcun contenzioso con l'azienda. Non ho crediti residui. Io ero istruttrice fitness, effettuavo il corso di Body Sculpt, inoltre facevo la personal trainer in sala, mi occupavo anche un po' di segreteria, e cioè di far sottoscrivere abbonamenti, illustrare i corsi etc. … nella palestra svolgeva attività di Pt_1 segreteria, e cioè accoglienza clienti, registrazione anagrafica clienti, sottoscrizione abbonamenti, apertura e chiusura della palestra etc.; in sostanza, tutta l'attività di segreteria. Non mi risulta che la ricorrente svolgesse altre mansioni. … e erano le due persone che avevano quale Pt_1 Per_2 attività principale quella di segreteria, ma all'occorrenza anche io e stavamo in segreteria. … Per_4Per_ Finché è stata in azienda, era lei a predisporre i turni di lavoro. Quando mi è capitato di essere malata, forse una volta, l'ho comunicato alla ricorrente. Preciso che comunque c'era una chat di
pagina 2 di 8 lavoro nella quale scrivevamo eventuali impedimenti. Se non potevo effettuare il corso, avvisavo
che si occupava dei corsi, al fine di avvisare i clienti o trovare una sostituzione. Eventuali Per_1 modifiche ai turni per i motivi che ho sopra spiegato le chiedevo a . Non mi è mai capitato di Pt_1 avere necessità di uscire prima dal lavoro. … Ricordo che una volta facemmo realizzare delle magliette per la clientela e se ne occupò la ricorrente. Ribadisco che non so dire se si sia occupata di altro. Quando ho iniziato, la ricorrente mi spiegò come inserire l'anagrafica del cliente, come vendere un abbonamento etc.; anche , magari in occasione di compresenze, mi ha dato informazioni Per_2 sul lavoro di segreteria. Di regola, in segreteria ci alternavamo, la compresenza per qualche ora era occasionale. Non so dire se la ricorrente controllasse l'operato degli altri quanto all'attività di segreteria. Se io commettevo un errore, mi rivolgevo a o per sapere come risolverlo. Pt_1 Per_2 In caso di impedimento, per l'attività di personal trainer avvisavo direttamente io il cliente. Ricordo che se, quanto all'attività di segreteria, qualcuno sulla chat comunicava un impedimento, magari
chiedeva a qualcun altro se era disponibile a coprire il turno. … Ribadisco che Pt_1 dell'organizzazione dei corsi si occupava . Io con ho avuto il rapporto di lavoro Per_1 CP_1 subordinato che ho detto. Preciso che prima di sottoscrivere il contratto di lavoro subordinato come istruttrice, avevo collaborato nell'autunno – inverno 2021 con per l'attività di segreteria, CP_1 venendo pagata in contanti con ritenuta d'acconto.”. 10. La teste ha, a sua volta, dichiarato quanto segue: “Sono segretaria in Testimone_2 [...]
dal 2012. Lavoro dal lunedì al venerdì o dalle ore 7.30 alle ore 14.30 o 15.30 o dalle ore 14 CP_1 alle ore 21.30. Io lavoro un weekend al mese, il sabato dalle ore 9 alle ore 18 e la domenica dalle ore 9 alle ore 13. Settimanalmente predisponiamo un programma dei turni settimanali, modificabile in base alle esigenze. La ricorrente ha lavorato con me in palestra fino al 2022. Non ricordo in che anno ella ha cominciato. La ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni di segreteria;
facevamo gli ordini delle tesserine, vendevamo gli abbonamenti, gestivamo gli ordini della merce che vendevamo etc. Per l'assegnazione dei turni in segreteria ci mettevamo d'accordo, come adesso. Le mie mansioni e quelle della ricorrente erano uguali. Anzi, alcune attività le ho insegnate io alla ricorrente, in quanto io già lavoravo nella palestra. Dell'organizzazione dei corsi si occupava . … L'acquisto di Per_1 gadget etc. era sempre concordato con il titolare, , anche quanto alla tipologia. … Parte_2 Nego che la ricorrente fosse responsabile della segreteria. … Avevamo una chat di lavoro sulla quale comunicavamo eventuali assenze, eventuali richieste di cambio turno e in tal caso ci mettevamo d'accordo tra noi per far fronte a tali situazioni.”. 11. Ancora, il teste ha riferito quanto segue: “… Sono istruttore di palestra presso Testimone_3 da fine 2018. Svolgo anche attività di segreteria. … Ho conosciuto la ricorrente Controparte_1 in io ho trovato la ricorrente già a lavorare nella palestra. … La ricorrente svolgeva l'attività CP_1 di segreteria, esattamente come gli altri;
si occupava di accoglienza clienti e vendita abbonamenti;
sono le stesse attività che svolgiamo anche io e . Oltre a noi lavora in palestra anche Per_2 [...]
che è personal trainer e all'occorrenza lavora anche in segreteria. … Anche quando la Tes_4 ricorrente lavorava in così come ancora oggi, i turni che copriamo in segreteria non sono mai CP_1 sempre uguali in quanto ci mettiamo d'accordo tra noi, anche in base alle rispettive esigenze;
predisponiamo un programma settimanale. Nego che fosse la ricorrente a predisporre i turni. Quando abbiamo bisogno di cambiare il turno ci mettiamo d'accordo tra noi tramite la chat che abbiamo. … Di regola, in segreteria lavorava, così come ancora oggi, una persona sola, le compresenze sono eccezionali, per lo più il lunedì o il martedì in orario di punta o in mesi con promozioni.”. 12. Infine, la teste ha dichiarato quanto segue: “… Ho una ditta con mio fratello. Noi Testimone_5 trattiamo impianti elettrici e vendiamo anche al dettaglio materiale elettrico. La mia ditta ha rapporti commerciali con da svariati anni. Io inoltre sono cliente della palestra da ancora Controparte_1 prima. Conosco , prima lavorava in palestra. Io vedevo la ricorrente alla reception Parte_1
… Io per l'attività della mia azienda ho sempre avuto a che fare con e , è con loro Per_1 Parte_2 che facevo le scelte. Per la consegna del materiale mandavo un messaggio a o contattavo la Per_2 palestra. …”. 13. Ritiene, pertanto, il Tribunale che le testimonianze assunte abbiano dimostrato, nel loro complesso, che la ricorrente nel corso del rapporto dedotto in giudizio ha effettivamente svolto le mansioni contrattuali di segreteria e reception di palestra, senza che sufficienti evidenze probatorie di segno contrario siano pagina 3 di 8 emerse da doc. 3 chiavetta, all. 3 registrazione, all. 3a trascrizione, doc. 5 messaggio di parte ricorrente.
14. Poiché, infatti, il livello di inquadramento spettante al lavoratore deve essere determinato all'esito di un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi successive, e consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (v., fra le molte, Cass. civ., sez. L., n. 18943 del 27/09/2016), ritiene il Tribunale che, ai fini della decisione, rilevino i compiti in concreto espletati dalla ricorrente in costanza di rapporto, così come emersi nel presente giudizio dalle testimonianze raccolte, posto che i termini (responsabile/direttrice) utilizzati nei succitati documenti per qualificare la ricorrente non sono di per sé indicativi (tantomeno in modo univoco) dello specifico e concreto contenuto del ruolo di responsabilità/direzione che la Pt_1 avrebbe ricoperto nella palestra.
15. In merito all'orario di lavoro concretamente osservato, la lavoratrice ha dedotto di aver lavorato dal 1.03.2018 al 15.01.2022 (doc. 6 fasc. ric.) 6 giorni alla settimana (con il sabato o la domenica libero) con il seguente orario di lavoro: - Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 15,00; - Martedì dalle ore 14,30 alle ore 22,30; - Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 15,00; - Giovedì e venerdì, a settimane alterne, o dalle ore 9,00 alle ore 15,00 o dalle ore 14,30 alle ore 22,30; - Il sabato e la domenica, a settimane alterne, ha lavorato o dalle ore 9,00 alle ore 18,00 o dalle ore 9 alle ore 13,00.
16. All'esito dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene provato che la ricorrente abbia osservato l'orario di cui al contratto e alle buste paga in atti, tranne che nelle specifiche giornate individuabili in base al doc. 6 di parte ricorrente nelle quali ha osservato l'orario per ciascuna di esse risultante da detto documento.
17. ha, infatti, dichiarato che: “… Io avevo dei turni che però non erano fissi, né, quanto alla Tes_1 durata, né, quanto alla collocazione nei giorni della settimana o nelle fasce orarie. I turni per l'attività di segreteria mi venivano assegnati e poi io potevo chiedere di modificarli in base all'orario del corso e in base agli eventuali appuntamenti come personal trainer. Il venerdì sera o il sabato mattina veniva lasciato un foglio con una tabella con i turni che ciascuno avrebbe coperto durante la settimana;
potevamo chiedere di modificarli in base, come ho spiegato, agli eventuali impegni quali personal trainer o ai corsi. … Anche non aveva un turno fisso; eravamo io, , Pt_1 Per_2 Per_
ed … Il prospetto dei turni aveva la forma grafica di quelli che mi vengono esibiti sub Per_4 doc. 6 di parte ricorrente; il prospetto veniva comunicato in chat e poi veniva stampato e lasciato in segreteria. Mi pare che di regola la ricorrente fosse presente tutti i giorni dal lunedì al venerdì o la mattina o il pomeriggio;
di regola, sabato e domenica la ricorrente non lavorava. Ribadisco che i turni non avevano una durata fissa, un giorno poteva essere di 3 ore come un altro di 7, per esempio. …”.
18. ha, a sua volta, dichiarato che: “… Per quello che ricordo, la ricorrente o lavorava la Tes_2 mattina o lavorava il pomeriggio e solo pochissime volte faceva l'apertura o la chiusura della palestra. Non ricordo gli orari esatti. …”.
19. ha riferito che: “… Io ho due ore di corsi la settimana, poi svolgo attività di personal trainer Tes_3 e, inoltre, svolgo attività di segreteria;
lavoro circa 24 ore la settimana, distribuite in modo variabile.
… Non ricordo di preciso l'orario di lavoro della ricorrente, ma più o meno era un orario come quello che faccio io adesso, ossia un orario part time. Non mi ricordo se la ricorrente lavorasse di sabato e di domenica.”.
20. Infine, la teste ha dichiarato che: “… Io vado in palestra fra le ore 13 e le ore 15.30 per 4 Tes_5 giorni su 7, di regola, lunedì e martedì, giovedì e venerdì. In caso di impedimento, posso andare nel fine settimana. Per quello che ricordo, essendo passato del tempo, nel fine settimana alla reception vedevo per lo più . Posso dire che non vedevo la ricorrente presente tutti i giorni.”. Per_2
21. Disposta, quindi, ed eseguita CTU contabile, l'ausiliario incaricato, consulente del lavoro
[...]
all'esito delle indagini peritali effettuate, ha quantificato nella somma capitale lorda di € Per_12 163,36, le differenze retributive spettanti alla ricorrente sul presupposto di quanto sopra ritenuto provato dal Tribunale in termini di livello di inquadramento e di quantum della prestazione. 22. La società convenuta deve, pertanto, essere condannata al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
pagina 4 di 8 23. In data 15.01.2022 la convenuta ha intimato il licenziamento (per giustificato motivo oggettivo) alla ricorrente con la seguente motivazione: “con la presente siamo spiacenti di confermarle di dover procedere al suo licenziamento per riduzione di personale.” (doc. 8 fasc. ric.).
24. Ritiene il Tribunale che la motivazione sia generica, o, meglio apparente, e, pertanto, non conforme all'art. 2, co. 2 l. n. 604/66.
25. La lettera di licenziamento, infatti, omette totalmente di indicare quali sarebbero le specifiche ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro che avrebbero causalmente determinato un mutamento dell'assetto organizzativo aziendale che ha richiesto la soppressione della posizione lavorativa della ricorrente.
26. Solo all'atto della costituzione in giudizio, la società resistente ha dedotto che: “I ricavi da corrispettivi risultanti dal bilancio di CI , e dunque prima del Covid, era stati pari ad € Parte_3 289.608,87 = (doc. 8). Nel 2020 ricavi da corrispettivi erano stati pari ad € 156.3987,59= (doc. 9). Nel 2021 i ricavi da corrispettivi sono stati € 81.092,00 = (doc. 10- al puto A) 1). Si precisa che il fatturato complessivo del 2021 di è più alto perché vi sono stati in quell'anno Parte_4 l'erogazione del contributo covid pari ad € 16.800,00= ed i ricavi derivanti dalla cessione dell'azienda che è passata (così come tutti i dipendenti) a in data 6.10.2021. Il Controparte_1 drastico calo di fatturato, e di lavoro, è quindi pienamente provato per tabulas. Anche nel periodo di gestione la situazione economica non è stata particolarmente brillante con un Controparte_1 totale ricavi 2021 pari € 43.911,83 (doc . 11). … Nella vicenda in esame, la convenuta, valutata la situazione aziendale ha ritenuto di procedere ad eliminare il posto di lavoro della;
Pt_1 nell'operare tale scelta è stata peraltro valutata l'anzianità di servizio, e dunque l'esperienza, delle due dipendenti il cui ruolo specifico era quello di receptionist ovvero la e la . Tes_2 Pt_1 Essendo stata la prima assunta nel 2012 nel mentre la seconda nel 2018, la scelta è caduta sulla seconda in perfetta osservanza del principio di buona fede richiesto al datore di lavoro.”.
27. Ritiene, invece, il Tribunale che i documenti in atti e le testimonianze assunte dimostrino che nel caso di specie non ricorre il giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
28. In primo luogo, infatti, si osserva che tra l'ottobre 2021 e il dicembre 2021 l'odierna resistente ha conseguito, da vendite e prestazioni, ricavi che già superavano la metà di quelli che la cedente CI Sport aveva registrato fra il gennaio 2021 e l'ottobre 2021.
29. Fermo restando ciò, appare, comunque, decisivo osservare come la convenuta, pur asserendo di aver
“operato la scelta imprenditoriale di attuare una riorganizzazione del personale con contestuale riduzione dello stesso”, da un lato, abbia licenziato la (sola) , e, dall'altro, abbia assunto (con Pt_1 contratto a tempo parziale e determinato, poi trasformato a tempo indeterminato) in data Parte_5 12.10.2021 con mansioni di estetista e inquadramento al III livello del C.C.N.L. Acconciatura ed estetica (doc. 19 fasc. res.) e in data 1.2.2022 (con contratto a tempo parziale e determinato, poi trasformato a tempo indeterminato) con mansioni di istruttrice di fitness e inquadramento Parte_6 al III Livello del C.C.N.L. Impianti Sportivi e Palestre, per di più promiscuamente impiegandola, come dichiarato dalla stessa quale teste, anche in mansioni di addetta alla segreteria e Tes_1 receptionist di palestra, ossia quelle proprie della ricorrente. (“Io ero istruttrice fitness, effettuavo il corso di Body Sculpt, inoltre facevo la personal trainer in sala, mi occupavo anche un po' di segreteria, e cioè di far sottoscrivere abbonamenti, illustrare i corsi etc. … Io avevo dei turni che però non erano fissi, né, quanto alla durata, né, quanto alla collocazione nei giorni della settimana o nelle fasce orarie. I turni per l'attività di segreteria mi venivano assegnati e poi io potevo chiedere di modificarli in base all'orario del corso e in base agli eventuali appuntamenti come personal trainer. Il venerdì sera o il sabato mattina veniva lasciato un foglio con una tabella con i turni che ciascuno avrebbe coperto durante la settimana;
potevamo chiedere di modificarli in base, come ho spiegato, agli eventuali impegni quali personal trainer o ai corsi. … e erano le due persone Pt_1 Per_2 che avevano quale attività principale quella di segreteria, ma all'occorrenza anche io e Per_4 stavamo in segreteria.”). E, del resto, la medesima prima di sottoscrivere il contratto di lavoro Tes_1 subordinato come istruttrice, aveva collaborato nell'autunno – inverno 2021 con per l'attività di CP_1 segreteria, venendo pagata in contanti con ritenuta d'acconto. 30. Ritiene, pertanto, il Tribunale che sia stata direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del g.m.o. di licenziamento addotto dall'azienda.
pagina 5 di 8 31. Ma, ad avviso del giudicante, deve ritenersi, altresì, provata (in via presuntiva ex art. 2729 c.c.) la nullità, ex art. 1345 c.c., del licenziamento de quo.
32. Come chiarito dal giudice di legittimità, infatti, “L'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dopo avere escluso la sussistenza in concreto del giustificato motivo, aveva posto in relazione tra loro gli elementi indiziari acquisiti al giudizio, unitamente alla circostanza della contiguità temporale tra il rientro dalla malattia del lavoratore e l'intimazione del recesso, così ritenendo - secondo una valutazione dell'"id quod pletumque accidit" - che l'iniziativa datoriale non trovasse altra plausibile spiegazione se non nella rappresaglia per la lunga malattia).” (così, fra le molte, Cass. n. 23583/2019)1.
33. Applicati, allora, tali consolidati principi di diritto alla fattispecie di causa, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sussista una pluralità di circostanze idonee, per gravità, precisione e concordanza, a dimostrare, in via presuntiva, che, con ogni probabilità, il licenziamento in questione è stato intimato dal datore di lavoro unicamente in ragione del fatto che l'odierna ricorrente era divenuta persona non più gradita all'interno del contesto lavorativo, ossia per motivo illecito avente efficacia determinativa esclusiva del recesso datoriale dal rapporto (art. 1345 c.c.)2.
34. In tal senso, deve, infatti, complessivamente considerarsi che:
- la lettera di licenziamento non reca alcuna specifica indicazione dei motivi (economici) del recesso datoriale dal rapporto, essendo, invero, la ivi dichiarata riduzione del personale solo l'effetto dell'intimato licenziamento;
- il giustificato motivo oggettivo addotto in giudizio a motivo del recesso è risultato manifestamente insussistente e, quindi, del tutto pretestuoso;
- la ricorrente è stata l'unica persona a essere licenziata, nonostante il basso livello di inquadramento;
- la ricorrente tra il dicembre 2020 e il giugno 2021 è stata sentimentalmente legata ad Parte_2
, unanimemente indicato dai testi escussi fra i “titolari” della palestra, pur non avendo in
[...] base alla visura camerale in atti quote e/o cariche sociali (sub doc. 7 fasc. res. è stato prodotto un contratto di consulenza);
- dal doc. 4a di parte ricorrente (di cui la convenuta ha genericamente eccepito l'inammissibilità3, comunque, argomentando nel merito) emerge come il predetto , contestualmente alla Pt_2 consegna a della lettera di licenziamento in presenza di EO e LI, senza fare Pt_1 alcun riferimento a eventuali difficoltà economiche dell'azienda, dichiari alla stessa ricorrente che la decisione di licenziarla è stata assunta per mancanza di serenità nell'ambiente lavorativo, per la pagina 6 di 8 volontà di non avere all'interno dell'azienda certi (non meglio identificati) tipi di atteggiamenti, offrendole anche il pagamento di una buonuscita;
- dal doc. 5a di parte ricorrente (di cui la convenuta ha genericamente eccepito l'inammissibilità, comunque, argomentando nel merito) emerge come, in una conversazione con la ricorrente successiva alla consegna della lettera di licenziamento, anche l'amministratrice Testimone_6 faccia riferimento a una situazione non più gestibile, che non poteva andare avanti, mentre, quanto al riferimento al “lavoro che non c'è” e allo stipendio della ricorrente (si ricorda, di V livello) non sostenibile, si richiama quanto sopra già osservato in merito al fatturato prodotto nei primi tre mesi successivi all'acquisto dell'azienda e, soprattutto, alle assunzioni alle quali ha proceduto la convenuta prima e dopo il licenziamento della . Pt_1
35. In conclusione, dunque, si ritiene che i predetti elementi convergano univocamente nel dimostrare che il licenziamento della ricorrente è causalmente imputabile, in via esclusiva, alla (illegittima, contra ius) volontà datoriale di estrometterla dall'azienda in quanto presenza non più gradita all'interno del contesto lavorativo, vuoi, per suoi atteggiamenti (si ricorda che non si è in presenza di un licenziamento per motivi disciplinari), vuoi, per una sua rimostranza per questioni retributive nei confronti della socia-titolare vuoi, per le ripercussioni sul clima lavorativo derivanti Persona_1 dalla fine della relazione sentimentale fra la ricorrente e il summenzionato . Pt_2
36. Ritiene, pertanto, il Tribunale che nel caso di specie il licenziamento impugnato debba essere dichiarato nullo, perché intimato per motivo illecito unico e determinante, e che debba, quindi, riconoscersi alla lavoratrice ricorrente la tutela di cui all'art. 2, co. 1 d.lgs. 23/2015, alla stregua del quale “
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità … previsti dalla legge4, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma
3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.”.
37. È assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
38. In ragione degli esiti del giudizio, si compensano per 1/3 tra le parti le spese di lite e si condanna parte convenuta a rifondere alla ricorrente i restanti 2/3, liquidati come in dispositivo.
39. Per le medesime ragioni, si pongono, in via definitiva, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU contabile, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna a pagare alla ricorrente, per differenze retributive, la somma capitale Controparte_1 lorda di € 163,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
- accerta e dichiara, ex artt. 1345 c.c. e 2, co. 1 d.lgs. n. 23/2015, la nullità del licenziamento per g.m.o. intimato alla ricorrente dalla convenuta in data 15.01.2022;
- per l'effetto, ordina alla convenuta la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e condanna, altresì, la convenuta al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per il licenziamento di cui è stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento pagina 7 di 8 per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 765,79), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, fermo restando che, in ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
- condanna, altresì, la convenuta, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- respinge ogni altra domanda attorea;
- compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna parte convenuta a rifondere alla ricorrente i restanti 2/3 che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, e oltre I.V.A e C.P.A. come per legge;
- pone, in via definitiva, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU contabile, liquidate come da separato decreto.
Firenze, 10 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Circa il fatto che la ritorsività del licenziamento può essere dimostrata anche per presunzioni v. anche, tra le altre, Cass. n. 24648/2015; n. 17087/2011. 2 Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 3373/2017; n. 656/2014; n. 17574/2009, n.
19088/2007), il convincimento del giudice si può fondare anche su una sola presunzione purché grave e precisa (eventualmente anche in contrasto con altre prove, qualora sia ritenuta talmente grave e precisa da rendere inattendibili gli elementi contrari). Inoltre, non è necessario che fra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta necessità, essendo piuttosto sufficiente che - secondo un criterio di normalità - il fatto ignoto sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile. Il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto può, dunque, ritenersi prova adeguata purché sia accertato in termini di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza può verificarsi secondo regole di comune esperienza. 3 La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la legittimità della registrazione, stabilendo che un dipendente può registrare una conversazione senza il consenso dell'interlocutore, purché la registrazione sia finalizzata alla tutela di un diritto in sede giudiziaria e il dipendente stesso sia parte della conversazione registrata (v., fra le molte, Cass. n. 24797/2024).