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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2024, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: UC OL, nato a [...], il [...], avverso la sentenza del 27/1/2023 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. Raffaele IU, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 905 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDRATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 gennaio 2023, confermava nei confronti dell'odierno ricorrente la sentenza di primo grado, che lo aveva ritenuto colpevole del delitto di ricettazione contestato, così come aggravato dalla recidiva qualificata, apprezzata dalla Corte nel suo valore ingravescente in ragione della accresciuta pericolosità sociale e maggior grado di colpevolezza, che i fatti oggetto di giudizio rappresentano. 2. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen., in quanto gli oggetti provento di delitto rinvenuti nella abitazione non si trovavano nella sua esclusiva disponibilità, né il ricorrente poteva esser consapevole della provenienza da delitto delle cose rinvenute;
2.2. inosservanza della legge processuale per la assoluta inutilizzabilità della denuncia anonima che aveva mosso le indagini della polizia giudiziaria e la perquisizione effettuata nel corso delle stesse;
gli oggetti rinvenuti neppure peraltro corrisponderebbero a quelli inizialmente descritti nella denunzia di furto, ma furono solo successivamente riconosciuti dalle vittime di furto;
2.3. inosservanza della legge processuale (artt. 63 e 64 cod. proc. pen.), in quanto gli oggetti furtivi sarebbero stati rinvenuti nell'abitazione sulla base delle informazioni rese sul luogo da persone nei cui confronti le indagini si stavano svolgendo (art. 350 cod. proc. pen.); 2.4. violazione di legge in relazione all'art. 648 comma quarto (già comma secondo) cod. pen. per il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve;
2.5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99, comma quarto, cod. pen., avendo la Corte speso in punto di apprezzamento della recidiva qualificata mere formule di stile. 3. I motivi di ricorso sono infondati, i primi quattro in maniera manifesta e reiterativa delle censure di merito già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, il quinto è invece infondato, non cogliendo nell'embrione di motivazione della Corte di merito sulla recidiva le ragioni della ragionevole e fondata applicazione della aggravante. Questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710). 3.1. In particolare, quanto al primo motivo, i giudici di appello hanno dato conto dell'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, evidenziando la mancata giustificazione del possesso di beni certamente provento di furto da parte dell'imputato (pag. 7 della motivazione della sentenza di appello), nonché la loro collocazione all'interno dell'abitazione, occultati in anfratti facilmente accessibili dal ricorrente (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643). , ...L,, 3.2.-3. Quanto al secondo ed al terzo motivo, la Corte territoriale, a pag. 6 della sentenza impugnata, ha efficacemente confutato i rilievi difensivi relativi ai duplici profili di inutilizzabilità delle dichiarazioni contra se e delle fonti anonime, osservando in fatto che i beni di provenienza furtiva non furono individuati sulla base delle dichiarazioni del ricorrente o di suoi familiari e che la notizia anonima fu utilizzata solo quale spunto investigativo, mentre la prova del fatto di ricettazione risiede nelle circostanze del sequestro, conseguente a legittima perquisizione. Del resto, in tema di prova perfettamente utilizzabile acquisita in conseguenza di atto di indagine illegittimo, il nostro ordinamento tradizionalmente riconosce il principio conosciuto con la formula lessicale male captum bene retentum. Per cui l'eventuale illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, da astringere al processo per esigenze dimostrative dei fatti contestati, in quanto il potere autonomo di sequestro non è affatto influenzato dalle modalità attraverso le quali la res sia stata reperita, essendo unicamente condizionato all'acquisibilità del bene al processo e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (Corte cost. n. 252/2020; Sez. 2, n. 15784, del 23/12/2016, Rv. 269856; Sez. 2, n. 26819 del 23/04/2010, Rv. 24767901). Non può infatti riverberare sulla inutilizzabilità il regime del "vizio derivato", che l'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. contempla solo nel campo delle nullità (stabilendo, in specie, che «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo»). Il Giudice delle leggi ha sul punto affermato (sent. 252/2020 cit.) che vertendosi in materia caratterizzata da ampia discrezionalità del legislatore (quale quella processuale), e discutendosi, per giunta, di una disciplina di natura eccezionale (quale appunto quella relativa ai divieti probatori e alle clausole di inutilizzabilità processuale), l'intervento fortemente manipolativo richiesto alla Corte con le ordinanze di rimessione è ad essa precluso. Lo stesso assunto posto a base del motivo di ricorso, evocativo della teoria anglosassone c.d. dei "frutti malati dell'albero avvelenato" tradotto da "the diseased fruit of the poisoned tree", si scontra con la realtà processuale, ritenuta dal Guardiano della Costituzione non irragionevole e non incompatibile con i principi cardine della Costituzione repubblicana. 3.4. In punto di qualificazione lieve del fatto (art. 648 comma quarto cod. pen.), il numero e la tipologia di beni di provenienza furtiva, sono oltremodo indicativi, come testimoniato dalla biografia criminale del ricorrente, della proclività nel delitto, che, anche volendo prescindere dal valore non irrisorio delle cose rinvenute nella disponibilità diretta del ricorrente, da sola esclude ogni possibilità di riconoscimento della particolare tenuità del fatto contestato. 3.5. Quanto ad apprezzamento della recidiva, la Corte argomenta ponendo in rapporto i precedenti recenti con i fatti per cui è appello, per trarre la conclusione che detti più recenti fatti sono indicativi di una proclività a delinquere che integra il presupposto di fatto della recidiva, in quanto manifesta all'evidenza la maggiore pericolosità ed un più intenso grado di colpevolezza. Il motivo di ricorso è pertanto infondato, ancorché in forma non manifesta. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sentenza con motivazione semplificata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. Raffaele IU, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 905 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDRATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 gennaio 2023, confermava nei confronti dell'odierno ricorrente la sentenza di primo grado, che lo aveva ritenuto colpevole del delitto di ricettazione contestato, così come aggravato dalla recidiva qualificata, apprezzata dalla Corte nel suo valore ingravescente in ragione della accresciuta pericolosità sociale e maggior grado di colpevolezza, che i fatti oggetto di giudizio rappresentano. 2. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen., in quanto gli oggetti provento di delitto rinvenuti nella abitazione non si trovavano nella sua esclusiva disponibilità, né il ricorrente poteva esser consapevole della provenienza da delitto delle cose rinvenute;
2.2. inosservanza della legge processuale per la assoluta inutilizzabilità della denuncia anonima che aveva mosso le indagini della polizia giudiziaria e la perquisizione effettuata nel corso delle stesse;
gli oggetti rinvenuti neppure peraltro corrisponderebbero a quelli inizialmente descritti nella denunzia di furto, ma furono solo successivamente riconosciuti dalle vittime di furto;
2.3. inosservanza della legge processuale (artt. 63 e 64 cod. proc. pen.), in quanto gli oggetti furtivi sarebbero stati rinvenuti nell'abitazione sulla base delle informazioni rese sul luogo da persone nei cui confronti le indagini si stavano svolgendo (art. 350 cod. proc. pen.); 2.4. violazione di legge in relazione all'art. 648 comma quarto (già comma secondo) cod. pen. per il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve;
2.5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99, comma quarto, cod. pen., avendo la Corte speso in punto di apprezzamento della recidiva qualificata mere formule di stile. 3. I motivi di ricorso sono infondati, i primi quattro in maniera manifesta e reiterativa delle censure di merito già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, il quinto è invece infondato, non cogliendo nell'embrione di motivazione della Corte di merito sulla recidiva le ragioni della ragionevole e fondata applicazione della aggravante. Questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710). 3.1. In particolare, quanto al primo motivo, i giudici di appello hanno dato conto dell'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, evidenziando la mancata giustificazione del possesso di beni certamente provento di furto da parte dell'imputato (pag. 7 della motivazione della sentenza di appello), nonché la loro collocazione all'interno dell'abitazione, occultati in anfratti facilmente accessibili dal ricorrente (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643). , ...L,, 3.2.-3. Quanto al secondo ed al terzo motivo, la Corte territoriale, a pag. 6 della sentenza impugnata, ha efficacemente confutato i rilievi difensivi relativi ai duplici profili di inutilizzabilità delle dichiarazioni contra se e delle fonti anonime, osservando in fatto che i beni di provenienza furtiva non furono individuati sulla base delle dichiarazioni del ricorrente o di suoi familiari e che la notizia anonima fu utilizzata solo quale spunto investigativo, mentre la prova del fatto di ricettazione risiede nelle circostanze del sequestro, conseguente a legittima perquisizione. Del resto, in tema di prova perfettamente utilizzabile acquisita in conseguenza di atto di indagine illegittimo, il nostro ordinamento tradizionalmente riconosce il principio conosciuto con la formula lessicale male captum bene retentum. Per cui l'eventuale illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, da astringere al processo per esigenze dimostrative dei fatti contestati, in quanto il potere autonomo di sequestro non è affatto influenzato dalle modalità attraverso le quali la res sia stata reperita, essendo unicamente condizionato all'acquisibilità del bene al processo e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (Corte cost. n. 252/2020; Sez. 2, n. 15784, del 23/12/2016, Rv. 269856; Sez. 2, n. 26819 del 23/04/2010, Rv. 24767901). Non può infatti riverberare sulla inutilizzabilità il regime del "vizio derivato", che l'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. contempla solo nel campo delle nullità (stabilendo, in specie, che «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo»). Il Giudice delle leggi ha sul punto affermato (sent. 252/2020 cit.) che vertendosi in materia caratterizzata da ampia discrezionalità del legislatore (quale quella processuale), e discutendosi, per giunta, di una disciplina di natura eccezionale (quale appunto quella relativa ai divieti probatori e alle clausole di inutilizzabilità processuale), l'intervento fortemente manipolativo richiesto alla Corte con le ordinanze di rimessione è ad essa precluso. Lo stesso assunto posto a base del motivo di ricorso, evocativo della teoria anglosassone c.d. dei "frutti malati dell'albero avvelenato" tradotto da "the diseased fruit of the poisoned tree", si scontra con la realtà processuale, ritenuta dal Guardiano della Costituzione non irragionevole e non incompatibile con i principi cardine della Costituzione repubblicana. 3.4. In punto di qualificazione lieve del fatto (art. 648 comma quarto cod. pen.), il numero e la tipologia di beni di provenienza furtiva, sono oltremodo indicativi, come testimoniato dalla biografia criminale del ricorrente, della proclività nel delitto, che, anche volendo prescindere dal valore non irrisorio delle cose rinvenute nella disponibilità diretta del ricorrente, da sola esclude ogni possibilità di riconoscimento della particolare tenuità del fatto contestato. 3.5. Quanto ad apprezzamento della recidiva, la Corte argomenta ponendo in rapporto i precedenti recenti con i fatti per cui è appello, per trarre la conclusione che detti più recenti fatti sono indicativi di una proclività a delinquere che integra il presupposto di fatto della recidiva, in quanto manifesta all'evidenza la maggiore pericolosità ed un più intenso grado di colpevolezza. Il motivo di ricorso è pertanto infondato, ancorché in forma non manifesta. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sentenza con motivazione semplificata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.