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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5375 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35844/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 35844/2019 riunita alla causa civile iscritta al n. r.g.
35846/2019 promossa da
C.F. , C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
C.F. , C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
rapp.ti e difesi dall'Avv. Fabio Sperandeo C.F._4
APPELLANTI
contro
C.F. domiciliato come in atti Controparte_1 C.F._5
APPELLATO
e
. (P.IVA gia rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 dall'Avv. Giovanni Giorgiadi
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.02.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di appello notificato in data 23.12.2019 a ed in data 24.02.2020 a Controparte_2 CP_1
impugnava la sentenza n. 26313 emessa in data 30.05.2019 dal Giudice di Pace di
[...] Parte_1
pagina 1 di 8 Napoli nel procedimento iscritto al n. RG 9218/2013, chiedendone la riforma integrale. Nel contempo con atto di appello in rinnovazione notificato in data 18.5.2020 a ed in data 12.06.2020, a Controparte_2
, e impugnavano la sentenza n. Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
26310/2019 emessa in data 30.05.2019 dal Giudice di Pace di Napoli nel procedimento iscritto al n. RG
25995/2014, chiedendone la riforma parziale.
Al fine di rendere maggiormente intellegibile il presente provvedimento si ritiene utile ripercorrere, sebbene in termini sintetici, l'iter dei processi di primo grado. Ebbene, introduceva innanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Napoli il procedimento iscritto al n. RG 9218/2013, assegnato al dott. Setola;
ciò al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni subite a seguito del sinistro stradale avvenuto in
Napoli alla via Briganti il giorno 01.02.2012, citando per l'udienza dell'11.02.2013 la nonché CP_4 quale proprietario del veicolo investitore. Alla prima udienza di comparizione, differita Controparte_1
d'ufficio al 15.04.2013, si costituiva la società ( poi ) la quale chiedeva il CP_4 Controparte_2 rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto. In particolare, la compagnia deduceva che per i fatti di causa era stata presentata denuncia querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli. Rimaneva contumace pur ritualmente citato;
la causa, espletata la fase istruttoria, Controparte_1 effettuata la CTU medico legale sulla persona dell'attrice, precisate le conclusioni all'udienza del 22.12.14, veniva rimessa in decisione. Successivamente con ordinanza del 09.09.2015 il Dott. Setola rimetteva la causa sul ruolo per ulteriori incombenti istruttori rinviando all'udienza dell'11.12.2015. In seguito, Pt_2
introduceva dinanzi al medesimo ufficio, il giudizio contrassegnato dal numero di RG 25995/14
[...] ed assegnato al Dott. , contro i medesimi convenuti;
ciò al fine di ottenere il risarcimento dei Parte_5 danni subiti dal motociclo di sua proprietà, SH Honda BD89735 a seguito del medesimo sinistro stradale.
Nello stesso procedimento spiegavano intervento volontario e Parte_4 Parte_3 danneggiati nel medesimo sinistro, rispettivamente conducente e proprietaria del motociclo Sport City tg.
CK 28670. Si costituiva in quella sede la società , divenuta Controparte_3 Controparte_5
, la quale in via preliminare eccepiva la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva del giudizio
[...] con quello recante RG 9218/13 e promosso da contro i medesimi convenuti, nel merito Parte_1 chiedeva il rigetto della domanda evidenziando la pendenza dinanzi al Tribunale di Milano del processo penale avente per oggetto i medesimi fatti di causa. Il giudizio pendente dinanzi al Dott. Setola, quindi, veniva scardinato in favore della Dott.ssa innanzi alla quale il Giudice Coordinatore rimetteva CP_6 entrambi i fascicoli al fine di vagliare la sussistenza dei presupposti della invocata riunione. Tuttavia, quest'ultima con ordinanza emessa in data 14.09.2016, rigettava la richiesta di riunione, atteso che i giudizi versavano in un diverso stato, e tratteneva entrambi innanzi a sé per consentire la trattazione congiunta. I giudizi si concludevano, successivamente con le separate sentenze n. 26313/2019 e n. 26310/2019; esse statuivano il rigetto integrale delle domande attoree, con condanna alle spese di lite in favore della pagina 2 di 8 compagnia convenuta. Avverso la sentenza n. 26313/ 2019 proponeva appello dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, contrassegnato da RG 35844/2019, ed assegnato alla Dott.ssa Gatti;
del pari avverso la sentenza n. 26310/2019 , e proponevano appello Parte_2 Parte_4 Parte_3 dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, contrassegnato da RG 35866/2019 ed assegnato alla dott.ssa
Mondo. Tutti lamentavano, quale unico motivo di gravame la illogicità delle conclusioni e il difetto di motivazione della sentenza impugnata. Gli appellanti chiedevano così la riforma parziale delle sentenze con condanna delle controparti alle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva in entrambi i procedimenti la società la quale in via preliminare chiedeva la riunione degli stessi e nel merito il Controparte_2 rigetto dell'appello perché improcedibile inammissibile ed infondato in fatto e in diritto. Rimaneva contumace, benchè ritualmente citato, il convenuto Con ordinanza del 13.02.2022, la Controparte_1
Dott.ssa Mondo sciogliendo la riserva, nella causa iscritta al n. RG 35846/2019, a seguito di istanza delle parti avanzata in sede di precisazione delle conclusioni, rimetteva gli atti al Presidente dell'Ufficio di
Gabinetto. Quest'ultimo con provvedimento 16.03.2022 riuniva i fascicoli n. RG. 35846/2022 e n.RG.
35844/2019 dinnanzi alla dott.ssa Gatti. Nel corso del giudizio per il fascicolo veniva assegnato al Gop dott. Marsala, il quale rilevato che tale procedimento atteneva ad un appello avverso la sentenza n. 26313 /
2019 resa dal Giudice di Pace di Napoli, e che a norma dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 116/2017, era sottratto alla cognizione dei GOP;
rimetteva il fascicolo al Presidente della Sezione il quale con provvedimento del 27.02.2024 designava per la trattazione dei procedimenti riuniti la scrivente che rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.02.2025.
Non essendoci questioni preliminari da esaminare occorre passare al merito del proposto gravame.
Con l'unico motivo di appello, gli appellanti lamentavano la illogicità delle conclusioni in ordine alla valutazione della prova e il difetto di motivazione della sentenza impugnata;
così chiedendo la riforma integrale delle due sentenze emesse dal Giudice onorario, con accoglimento delle domande spiegate e con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
A sostegno della propria domanda gli appellanti deducevano quanto segue:
- Il sinistro si verificava in Napoli alla via Briganti con direzione Capodichino-Secondigliano;
- Il veicolo Nissan Micra tg. CP 511 XE di proprietà di e dallo stesso condotto, Controparte_1 fermo in sosta sul margine sinistro della strada, all'altezza del civico 15, nel ripartire dalla sosta urtava con la parte anteriore laterale destra la parte sinistra dello scooter Aprilia Sport tg. CK 28670 di proprietà di e condotto da Per effetto dell'urto, lo Parte_4 Parte_3 scooter Aprilia sbandava ed urtava con la parte laterale destra la parte laterale sinistra del motociclo
SH tg. DB 89735 di proprietà di e condotto da Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 8 - Il motociclo Honda SH percorreva detta strada in modo parallelo allo scooter Aprilia, poco più dietro di esso in modo sfalsato;
- A seguito dell'urto e della successiva caduta, i motocicli subivano danni mentre i conducenti e subivano lesioni tali da ricorrere alle cure dell'ospedale San Parte_1 Parte_3
Giovanni Bosco di Napoli.
- In entrambi i processi venivano raccolte prove documentali e orali, veniva disposta la comparizione personale delle parti, ascoltati tre testimoni, veniva espletata CTU medico legale sulla persona di
Parte_1
Tutto quanto innanzi premesso venendo al merito, occorre vagliare l'unica censura sollevata da parte appellata con cui lamentava che erroneamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto non provato il fondamento della sua pretesa risarcitoria.
Ed allora, occorre indagare congiuntamente l'istruttoria espletata nei due giudizi di primo grado, poi riuniti in sede d'appello dinanzi alla scrivente.
Ebbene:
• Vi è referto n. 18920 del 01.02.2012 del U U. OO. di P.S. dell'ASL Napoli 1 Centro, nel quale veniva indicato che riportò: “trauma contusivo distorsivo di spalla e polso destro Parte_1 con imprudenza funzionale. Contusione ginocchio e reg. malleolare est a destra . Contusione per il corpo con cervicalgia, con prognosi di gg 8 ( il referto di pronto soccorso di una struttura ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in esse espresse cfr. Cass. civ. sez. VI, 16.09.2022 n. 27288);
• Vi è referto n. 18940 del 01.02.2012 del U U. OO. di P.S. dell'ASL Napoli 1 Centro, nel quale veniva indicato che riportò: “trauma contusivo distorsivo di spalla destra e Parte_3 ginocchio destro con tumefazione perirotulea. Escoriate le mani. Contusioni per il corpo con prognosi di gg 10 (cfr supra );
• in data 27.05.2013 nel giudizio RG. 9218/2013 venivano resi i due interrogatori liberi dell'attrice e del responsabile civile mentre nel giudizio 25995/2014 Parte_1 Controparte_7 Parte_4
e non si presentavano per il libero interrogatorio quale disposto dal
[...] Parte_3
Giudice per l'udienza del 14.09.2016;
pagina 4 di 8 • in data 04.10.2013 nel giudizio 9218/2013 venivano raccolte le dichiarazioni dei testi indicati da parte attrice: e mentre in data 10.01.2014 quelle di Testimone_1 Testimone_2
; in data 07.06.2017 venivano raccolte anche nel giudizio 25995/2014 le Testimone_3 dichiarazioni di Testimone_1
• in data 23 luglio 2014 veniva depositata relazione di consulenza tecnico medico legale sulla persona di redatta dal dott. , specialista in Medicina Legale;
relazione che Parte_1 Persona_1 chiariva la potenziale sussistenza del nesso causale tra le lesioni e l'evento traumatico. Le suddette lesioni sono, infatti, “per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita congrue con le modalità di produzione degli eventi traumatici riportati negli atti, essendo adeguatamente compatibili con una dinamica del tamponamento, sicchè ne è recepibile la dipendenza causale del sinistro in oggetto” (cfr. CTU del primo grado pag. 4)
Sussistono tuttavia ulteriori elementi istruttori di rilievo da esaminare al fine della corretta attribuzione della responsabilità del cui accertamento ci si occupa.
Per quanto concerne gli interrogatori liberi resi da e in data 27.05.2013 deve Parte_1 Controparte_7 precisarsi che l'istituto dell'interrogatorio libero o non formale, è finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti ed è dotato di funzione probatoria a carattere sussidiario per cui dichiarazioni rese dalle parti non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art.229 cpc., ma possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento non costituendo prova piena ma essendo solo argomenti di prova (cfr. Cass. 13185/2021, Cass. 17239/2010). Posto quanto innanzi, atteso da un lato che alcun valore confessorio può essere attribuito alla dichiarazioni rese dal (… nel momento in cui CP_7 decidevo di uscire dal parcheggio … non mi avvedevo della presenza dei due motocicli per cui colpivo il primo che era condotto da … e questo a sua volta rovinava sulla moto condotta da Parte_3
…) e dall'altro ritenuta la genericità delle dichiarazioni della tali mezzi non Parte_1 Tes_4 forniscono elementi idonei ex se a definire la dinamica del sinistro.
Quanto invece al giudizio recante RG n. 25995/2014 la mancata comparizione personale degli attori e all'udienza fissata ha un valore istruttorio. Ed infatti, pur non Parte_4 Parte_3 costituendo immediata ammissione dei fatti dedotti può essere valutata come un elemento di prova, insieme ad altri elementi, per la ricostruzione della realtà dei fatti, ed è elemento valutabile negativamente in ordine alla posizione dell'assente (cfr. Cass. sez lav. 2427/1987).
Per quanto concerne, invece, le dichiarazioni testimoniali rese nei due giudizi di primo grado deve osservarsi che seppur il contenuto delle stesse appaia conforme alla dinamica del sinistro come indicata in atto di citazione, la valutazione complessiva dell'istruttoria depone per la sufficienza istruttoria delle stesse.
pagina 5 di 8 Dall'esame dei referti del P.S., redatti subito dopo il sinistro, sia di che di Parte_1 Parte_3 presso l'ASL NA 1 Centro, emergeva che pur essendo indicato “incidente stradale” quale causa delle lesioni riportate, non veniva affermata la responsabilità di terzi per il sinistro (cfr referto 18920/2012 in prod di primo grado e 18940/2012 in prod primo grado Parte_1 Parte_3
Ulteriore elemento da considerare è la circostanza che pur avendo spiegato domanda per Parte_3 il risarcimento per le lesioni subite nel sinistro per cui era causa, non si presentava poi, senza giustificato motivo, per sottoporsi alla visita medico legale fissata dal CTU nominato dal Giudice onorario su sua richiesta.
Ancora ulteriore elemento istruttorio di rilievo è offerto dalla documentazione depositata dalla compagnia
. Essa, quale ente che assicurava per la RCA la Nissan Micra di proprietà del Controparte_5 responsabile civile depositava documentazione inerente gli esiti delle indagini effettuate da Controparte_7 un suo incaricato, dopo la notifica delle richieste di risarcimento ricevute dalla compagnia per conto di e a firma dell'avv. Tafuto. In particolare, da tale documentazione Parte_4 Parte_3 stragiudiziale, emerge che contattata dagli informatori dell'Ente assicurativo, in Parte_4 merito alle richieste di risarcimento ricevute dalla compagnia per il sinistro del 01.02.2012, dichiarava che in data 01/02/2012 alle ore 10,35 il motociclo Aprilia tg. CK28670, di sua proprietà, era fermo in sosta alla via Madonna delle Grazie allorquando un veicolo modello Fiat Panda lo urtava facendolo cadere a terra.
Dichiarava, inoltre, di non conoscere nè il sig. né l'avv. Tafuto. Parte_3
Per quanto concerne questa sentita dall'incaricato della compagnia, dichiarava: “in Testimone_2 qualità di unica utilizzatrice del motociclo Honda SH targato BD 89735 riferisco che il mio motociclo è stato protagonista di un sinistro il 18 giugno 2009 … A finitura della scadenza della polizza
[...] intestato a mio fratello non è stato più utilizzato, in mio possesso custodito in garage CP_8 Pt_2 pertanto ritengo che è impossibile che il mio motociclo in data 01.02.2012 .... quest'ultimo viene disconosciuto dalla sottoscritta che è la piena proprietaria.”, mentre la stessa sentita quale teste nel giudizio introdotto da riferiva: “Io non sono stata presente all'incidente per cui è causa;
la sig.ra Parte_1
parte attorea, è mia sorella e viviamo insieme … attualmente è in nostro possesso come è Parte_1 sempre stato e viene utilizzato un po' da tutti noi 6 fratelli;
per quanto attiene al sinistro per cui è causa so che si è verificato ma non ero presente …”. Emerge chiaro il contrasto tra le dichiarazioni rese in merito agli stessi fatti dalla Parte_6
Per i suddetti fatti, la attuale depositava un esposto presso la Procura CP_4 Controparte_5 della Repubblica di Napoli per cui veniva aperto il procedimento penale n. 583522/12 R.G. NR;
esposto trasmesso poi per competenza territoriale, in data 23/11/2012, alla Procura di Milano. Tale procedimento veniva poi archiviato per intervenuta prescrizione in data 10/1/2020.
pagina 6 di 8 Va aggiunto che non sono emersi ulteriori elementi che confermano l'evento quale descritto in atto di citazione:
• non vi è stato intervento dell'ambulanza;
• non vi è stato intervento delle autorità, non è stato redatto rapporto da cui poteva evincersi la presenza di testimoni sul luogo del sinistro;
• non vi sono in atti foto del luogo dei fatti al momento del sinistro;
• non vi è in atti ulteriore documentazione da cui potere ricavare altre informazioni relative alle modalità di verificazione dell'evento lesivo.
• non risulta agli atti proposta denuncia per lesioni né per né per Parte_1 Parte_3
Giova, inoltre, evidenziare che l'istruttoria orale espletata, nel giudizio promosso da è Parte_1 costituita di testimonianze rese solo da soggetti legati da rapporti familiari con gli istanti. In particolare,
e sono fratelli di e ne è, invece, Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 Testimone_3 cognato. Non ignora la scrivente che, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost.
n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei già menzionati vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità. E', quindi, compito del giudice valutare l'attendibilità del testimone parente con particolare attenzione, considerando la coerenza, la linearità e l'assenza di contraddizioni nella deposizione ai fini della utilizzabilità della testimonianza (cfr. Cass. 24835 /2022, Cass. 2295/2021 Cass. 25358/2015).
Tuttavia, il vincolo di stretta parentela ed affinità degli unici testimoni escussi unitamente a:
- le lacune istruttorie sopra evidenziate;
- al contegno delle parti (mancata presentazione per visita medico legale, mancata comparizione per interrogatorio libero disposto dal Giudice);
- Alla severa contraddittorietà tra le dichiarazioni extragiudiziali e quelle giudiziali rese dai testimoni ( contraddizioni che già, sole, inficiano la rilevanza delle dichiarazioni de quibus ai fini ricostruttivi).
Dal quadro probatorio sopra evidenziato, emerge una ricostruzione dei fatti poco attendibile;
ricostruzione che non garantisce l'acquisizione tranquillante dell'an e del quomodo del presunto sinistro, provato il verificarsi del fatto storico, per cui l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_4
e va rigettato e le sentenze gravate confermate.
[...] Parte_3
pagina 7 di 8 Le spese di lite, regolate in modo unitario considerata la trattazione congiunta dei due giudizi di appello riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, seguono la soccombenza e si liquidano nel presente giudizio in base al D.M. n.55/2014, come modificato dal DM. 147/2022, in applicazione della II
Tabella, fascia III, con esclusione della fase istruttoria e applicazione della compensazione al 50% attesa l'assenza di complessità giuridica.
Si dà atto altresì della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dell'art. 13.
PQM
Il Tribunale di Napoli, 8 sezione civile, in persona della dott.ssa Francesca Console, definitivamente statuendo sull'appello promosso come in narrativa così dispone:
- rigetta integralmente gli appelli;
- condanna in solido , , Parte_1 Parte_2 Parte_4
, al pagamento in favore di , (P.IVA Parte_3 Controparte_5
) delle competenze e spese relative al presente grado di giudizio;
spese che liquida P.IVA_1 complessivamente in € 1.698,50 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di Controparte_1
- Dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Napoli, 29/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 35844/2019 riunita alla causa civile iscritta al n. r.g.
35846/2019 promossa da
C.F. , C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
C.F. , C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
rapp.ti e difesi dall'Avv. Fabio Sperandeo C.F._4
APPELLANTI
contro
C.F. domiciliato come in atti Controparte_1 C.F._5
APPELLATO
e
. (P.IVA gia rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 dall'Avv. Giovanni Giorgiadi
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.02.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di appello notificato in data 23.12.2019 a ed in data 24.02.2020 a Controparte_2 CP_1
impugnava la sentenza n. 26313 emessa in data 30.05.2019 dal Giudice di Pace di
[...] Parte_1
pagina 1 di 8 Napoli nel procedimento iscritto al n. RG 9218/2013, chiedendone la riforma integrale. Nel contempo con atto di appello in rinnovazione notificato in data 18.5.2020 a ed in data 12.06.2020, a Controparte_2
, e impugnavano la sentenza n. Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
26310/2019 emessa in data 30.05.2019 dal Giudice di Pace di Napoli nel procedimento iscritto al n. RG
25995/2014, chiedendone la riforma parziale.
Al fine di rendere maggiormente intellegibile il presente provvedimento si ritiene utile ripercorrere, sebbene in termini sintetici, l'iter dei processi di primo grado. Ebbene, introduceva innanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Napoli il procedimento iscritto al n. RG 9218/2013, assegnato al dott. Setola;
ciò al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni subite a seguito del sinistro stradale avvenuto in
Napoli alla via Briganti il giorno 01.02.2012, citando per l'udienza dell'11.02.2013 la nonché CP_4 quale proprietario del veicolo investitore. Alla prima udienza di comparizione, differita Controparte_1
d'ufficio al 15.04.2013, si costituiva la società ( poi ) la quale chiedeva il CP_4 Controparte_2 rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto. In particolare, la compagnia deduceva che per i fatti di causa era stata presentata denuncia querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli. Rimaneva contumace pur ritualmente citato;
la causa, espletata la fase istruttoria, Controparte_1 effettuata la CTU medico legale sulla persona dell'attrice, precisate le conclusioni all'udienza del 22.12.14, veniva rimessa in decisione. Successivamente con ordinanza del 09.09.2015 il Dott. Setola rimetteva la causa sul ruolo per ulteriori incombenti istruttori rinviando all'udienza dell'11.12.2015. In seguito, Pt_2
introduceva dinanzi al medesimo ufficio, il giudizio contrassegnato dal numero di RG 25995/14
[...] ed assegnato al Dott. , contro i medesimi convenuti;
ciò al fine di ottenere il risarcimento dei Parte_5 danni subiti dal motociclo di sua proprietà, SH Honda BD89735 a seguito del medesimo sinistro stradale.
Nello stesso procedimento spiegavano intervento volontario e Parte_4 Parte_3 danneggiati nel medesimo sinistro, rispettivamente conducente e proprietaria del motociclo Sport City tg.
CK 28670. Si costituiva in quella sede la società , divenuta Controparte_3 Controparte_5
, la quale in via preliminare eccepiva la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva del giudizio
[...] con quello recante RG 9218/13 e promosso da contro i medesimi convenuti, nel merito Parte_1 chiedeva il rigetto della domanda evidenziando la pendenza dinanzi al Tribunale di Milano del processo penale avente per oggetto i medesimi fatti di causa. Il giudizio pendente dinanzi al Dott. Setola, quindi, veniva scardinato in favore della Dott.ssa innanzi alla quale il Giudice Coordinatore rimetteva CP_6 entrambi i fascicoli al fine di vagliare la sussistenza dei presupposti della invocata riunione. Tuttavia, quest'ultima con ordinanza emessa in data 14.09.2016, rigettava la richiesta di riunione, atteso che i giudizi versavano in un diverso stato, e tratteneva entrambi innanzi a sé per consentire la trattazione congiunta. I giudizi si concludevano, successivamente con le separate sentenze n. 26313/2019 e n. 26310/2019; esse statuivano il rigetto integrale delle domande attoree, con condanna alle spese di lite in favore della pagina 2 di 8 compagnia convenuta. Avverso la sentenza n. 26313/ 2019 proponeva appello dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, contrassegnato da RG 35844/2019, ed assegnato alla Dott.ssa Gatti;
del pari avverso la sentenza n. 26310/2019 , e proponevano appello Parte_2 Parte_4 Parte_3 dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, contrassegnato da RG 35866/2019 ed assegnato alla dott.ssa
Mondo. Tutti lamentavano, quale unico motivo di gravame la illogicità delle conclusioni e il difetto di motivazione della sentenza impugnata. Gli appellanti chiedevano così la riforma parziale delle sentenze con condanna delle controparti alle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva in entrambi i procedimenti la società la quale in via preliminare chiedeva la riunione degli stessi e nel merito il Controparte_2 rigetto dell'appello perché improcedibile inammissibile ed infondato in fatto e in diritto. Rimaneva contumace, benchè ritualmente citato, il convenuto Con ordinanza del 13.02.2022, la Controparte_1
Dott.ssa Mondo sciogliendo la riserva, nella causa iscritta al n. RG 35846/2019, a seguito di istanza delle parti avanzata in sede di precisazione delle conclusioni, rimetteva gli atti al Presidente dell'Ufficio di
Gabinetto. Quest'ultimo con provvedimento 16.03.2022 riuniva i fascicoli n. RG. 35846/2022 e n.RG.
35844/2019 dinnanzi alla dott.ssa Gatti. Nel corso del giudizio per il fascicolo veniva assegnato al Gop dott. Marsala, il quale rilevato che tale procedimento atteneva ad un appello avverso la sentenza n. 26313 /
2019 resa dal Giudice di Pace di Napoli, e che a norma dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 116/2017, era sottratto alla cognizione dei GOP;
rimetteva il fascicolo al Presidente della Sezione il quale con provvedimento del 27.02.2024 designava per la trattazione dei procedimenti riuniti la scrivente che rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.02.2025.
Non essendoci questioni preliminari da esaminare occorre passare al merito del proposto gravame.
Con l'unico motivo di appello, gli appellanti lamentavano la illogicità delle conclusioni in ordine alla valutazione della prova e il difetto di motivazione della sentenza impugnata;
così chiedendo la riforma integrale delle due sentenze emesse dal Giudice onorario, con accoglimento delle domande spiegate e con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
A sostegno della propria domanda gli appellanti deducevano quanto segue:
- Il sinistro si verificava in Napoli alla via Briganti con direzione Capodichino-Secondigliano;
- Il veicolo Nissan Micra tg. CP 511 XE di proprietà di e dallo stesso condotto, Controparte_1 fermo in sosta sul margine sinistro della strada, all'altezza del civico 15, nel ripartire dalla sosta urtava con la parte anteriore laterale destra la parte sinistra dello scooter Aprilia Sport tg. CK 28670 di proprietà di e condotto da Per effetto dell'urto, lo Parte_4 Parte_3 scooter Aprilia sbandava ed urtava con la parte laterale destra la parte laterale sinistra del motociclo
SH tg. DB 89735 di proprietà di e condotto da Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 8 - Il motociclo Honda SH percorreva detta strada in modo parallelo allo scooter Aprilia, poco più dietro di esso in modo sfalsato;
- A seguito dell'urto e della successiva caduta, i motocicli subivano danni mentre i conducenti e subivano lesioni tali da ricorrere alle cure dell'ospedale San Parte_1 Parte_3
Giovanni Bosco di Napoli.
- In entrambi i processi venivano raccolte prove documentali e orali, veniva disposta la comparizione personale delle parti, ascoltati tre testimoni, veniva espletata CTU medico legale sulla persona di
Parte_1
Tutto quanto innanzi premesso venendo al merito, occorre vagliare l'unica censura sollevata da parte appellata con cui lamentava che erroneamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto non provato il fondamento della sua pretesa risarcitoria.
Ed allora, occorre indagare congiuntamente l'istruttoria espletata nei due giudizi di primo grado, poi riuniti in sede d'appello dinanzi alla scrivente.
Ebbene:
• Vi è referto n. 18920 del 01.02.2012 del U U. OO. di P.S. dell'ASL Napoli 1 Centro, nel quale veniva indicato che riportò: “trauma contusivo distorsivo di spalla e polso destro Parte_1 con imprudenza funzionale. Contusione ginocchio e reg. malleolare est a destra . Contusione per il corpo con cervicalgia, con prognosi di gg 8 ( il referto di pronto soccorso di una struttura ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in esse espresse cfr. Cass. civ. sez. VI, 16.09.2022 n. 27288);
• Vi è referto n. 18940 del 01.02.2012 del U U. OO. di P.S. dell'ASL Napoli 1 Centro, nel quale veniva indicato che riportò: “trauma contusivo distorsivo di spalla destra e Parte_3 ginocchio destro con tumefazione perirotulea. Escoriate le mani. Contusioni per il corpo con prognosi di gg 10 (cfr supra );
• in data 27.05.2013 nel giudizio RG. 9218/2013 venivano resi i due interrogatori liberi dell'attrice e del responsabile civile mentre nel giudizio 25995/2014 Parte_1 Controparte_7 Parte_4
e non si presentavano per il libero interrogatorio quale disposto dal
[...] Parte_3
Giudice per l'udienza del 14.09.2016;
pagina 4 di 8 • in data 04.10.2013 nel giudizio 9218/2013 venivano raccolte le dichiarazioni dei testi indicati da parte attrice: e mentre in data 10.01.2014 quelle di Testimone_1 Testimone_2
; in data 07.06.2017 venivano raccolte anche nel giudizio 25995/2014 le Testimone_3 dichiarazioni di Testimone_1
• in data 23 luglio 2014 veniva depositata relazione di consulenza tecnico medico legale sulla persona di redatta dal dott. , specialista in Medicina Legale;
relazione che Parte_1 Persona_1 chiariva la potenziale sussistenza del nesso causale tra le lesioni e l'evento traumatico. Le suddette lesioni sono, infatti, “per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita congrue con le modalità di produzione degli eventi traumatici riportati negli atti, essendo adeguatamente compatibili con una dinamica del tamponamento, sicchè ne è recepibile la dipendenza causale del sinistro in oggetto” (cfr. CTU del primo grado pag. 4)
Sussistono tuttavia ulteriori elementi istruttori di rilievo da esaminare al fine della corretta attribuzione della responsabilità del cui accertamento ci si occupa.
Per quanto concerne gli interrogatori liberi resi da e in data 27.05.2013 deve Parte_1 Controparte_7 precisarsi che l'istituto dell'interrogatorio libero o non formale, è finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti ed è dotato di funzione probatoria a carattere sussidiario per cui dichiarazioni rese dalle parti non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art.229 cpc., ma possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento non costituendo prova piena ma essendo solo argomenti di prova (cfr. Cass. 13185/2021, Cass. 17239/2010). Posto quanto innanzi, atteso da un lato che alcun valore confessorio può essere attribuito alla dichiarazioni rese dal (… nel momento in cui CP_7 decidevo di uscire dal parcheggio … non mi avvedevo della presenza dei due motocicli per cui colpivo il primo che era condotto da … e questo a sua volta rovinava sulla moto condotta da Parte_3
…) e dall'altro ritenuta la genericità delle dichiarazioni della tali mezzi non Parte_1 Tes_4 forniscono elementi idonei ex se a definire la dinamica del sinistro.
Quanto invece al giudizio recante RG n. 25995/2014 la mancata comparizione personale degli attori e all'udienza fissata ha un valore istruttorio. Ed infatti, pur non Parte_4 Parte_3 costituendo immediata ammissione dei fatti dedotti può essere valutata come un elemento di prova, insieme ad altri elementi, per la ricostruzione della realtà dei fatti, ed è elemento valutabile negativamente in ordine alla posizione dell'assente (cfr. Cass. sez lav. 2427/1987).
Per quanto concerne, invece, le dichiarazioni testimoniali rese nei due giudizi di primo grado deve osservarsi che seppur il contenuto delle stesse appaia conforme alla dinamica del sinistro come indicata in atto di citazione, la valutazione complessiva dell'istruttoria depone per la sufficienza istruttoria delle stesse.
pagina 5 di 8 Dall'esame dei referti del P.S., redatti subito dopo il sinistro, sia di che di Parte_1 Parte_3 presso l'ASL NA 1 Centro, emergeva che pur essendo indicato “incidente stradale” quale causa delle lesioni riportate, non veniva affermata la responsabilità di terzi per il sinistro (cfr referto 18920/2012 in prod di primo grado e 18940/2012 in prod primo grado Parte_1 Parte_3
Ulteriore elemento da considerare è la circostanza che pur avendo spiegato domanda per Parte_3 il risarcimento per le lesioni subite nel sinistro per cui era causa, non si presentava poi, senza giustificato motivo, per sottoporsi alla visita medico legale fissata dal CTU nominato dal Giudice onorario su sua richiesta.
Ancora ulteriore elemento istruttorio di rilievo è offerto dalla documentazione depositata dalla compagnia
. Essa, quale ente che assicurava per la RCA la Nissan Micra di proprietà del Controparte_5 responsabile civile depositava documentazione inerente gli esiti delle indagini effettuate da Controparte_7 un suo incaricato, dopo la notifica delle richieste di risarcimento ricevute dalla compagnia per conto di e a firma dell'avv. Tafuto. In particolare, da tale documentazione Parte_4 Parte_3 stragiudiziale, emerge che contattata dagli informatori dell'Ente assicurativo, in Parte_4 merito alle richieste di risarcimento ricevute dalla compagnia per il sinistro del 01.02.2012, dichiarava che in data 01/02/2012 alle ore 10,35 il motociclo Aprilia tg. CK28670, di sua proprietà, era fermo in sosta alla via Madonna delle Grazie allorquando un veicolo modello Fiat Panda lo urtava facendolo cadere a terra.
Dichiarava, inoltre, di non conoscere nè il sig. né l'avv. Tafuto. Parte_3
Per quanto concerne questa sentita dall'incaricato della compagnia, dichiarava: “in Testimone_2 qualità di unica utilizzatrice del motociclo Honda SH targato BD 89735 riferisco che il mio motociclo è stato protagonista di un sinistro il 18 giugno 2009 … A finitura della scadenza della polizza
[...] intestato a mio fratello non è stato più utilizzato, in mio possesso custodito in garage CP_8 Pt_2 pertanto ritengo che è impossibile che il mio motociclo in data 01.02.2012 .... quest'ultimo viene disconosciuto dalla sottoscritta che è la piena proprietaria.”, mentre la stessa sentita quale teste nel giudizio introdotto da riferiva: “Io non sono stata presente all'incidente per cui è causa;
la sig.ra Parte_1
parte attorea, è mia sorella e viviamo insieme … attualmente è in nostro possesso come è Parte_1 sempre stato e viene utilizzato un po' da tutti noi 6 fratelli;
per quanto attiene al sinistro per cui è causa so che si è verificato ma non ero presente …”. Emerge chiaro il contrasto tra le dichiarazioni rese in merito agli stessi fatti dalla Parte_6
Per i suddetti fatti, la attuale depositava un esposto presso la Procura CP_4 Controparte_5 della Repubblica di Napoli per cui veniva aperto il procedimento penale n. 583522/12 R.G. NR;
esposto trasmesso poi per competenza territoriale, in data 23/11/2012, alla Procura di Milano. Tale procedimento veniva poi archiviato per intervenuta prescrizione in data 10/1/2020.
pagina 6 di 8 Va aggiunto che non sono emersi ulteriori elementi che confermano l'evento quale descritto in atto di citazione:
• non vi è stato intervento dell'ambulanza;
• non vi è stato intervento delle autorità, non è stato redatto rapporto da cui poteva evincersi la presenza di testimoni sul luogo del sinistro;
• non vi sono in atti foto del luogo dei fatti al momento del sinistro;
• non vi è in atti ulteriore documentazione da cui potere ricavare altre informazioni relative alle modalità di verificazione dell'evento lesivo.
• non risulta agli atti proposta denuncia per lesioni né per né per Parte_1 Parte_3
Giova, inoltre, evidenziare che l'istruttoria orale espletata, nel giudizio promosso da è Parte_1 costituita di testimonianze rese solo da soggetti legati da rapporti familiari con gli istanti. In particolare,
e sono fratelli di e ne è, invece, Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 Testimone_3 cognato. Non ignora la scrivente che, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost.
n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei già menzionati vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità. E', quindi, compito del giudice valutare l'attendibilità del testimone parente con particolare attenzione, considerando la coerenza, la linearità e l'assenza di contraddizioni nella deposizione ai fini della utilizzabilità della testimonianza (cfr. Cass. 24835 /2022, Cass. 2295/2021 Cass. 25358/2015).
Tuttavia, il vincolo di stretta parentela ed affinità degli unici testimoni escussi unitamente a:
- le lacune istruttorie sopra evidenziate;
- al contegno delle parti (mancata presentazione per visita medico legale, mancata comparizione per interrogatorio libero disposto dal Giudice);
- Alla severa contraddittorietà tra le dichiarazioni extragiudiziali e quelle giudiziali rese dai testimoni ( contraddizioni che già, sole, inficiano la rilevanza delle dichiarazioni de quibus ai fini ricostruttivi).
Dal quadro probatorio sopra evidenziato, emerge una ricostruzione dei fatti poco attendibile;
ricostruzione che non garantisce l'acquisizione tranquillante dell'an e del quomodo del presunto sinistro, provato il verificarsi del fatto storico, per cui l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_4
e va rigettato e le sentenze gravate confermate.
[...] Parte_3
pagina 7 di 8 Le spese di lite, regolate in modo unitario considerata la trattazione congiunta dei due giudizi di appello riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, seguono la soccombenza e si liquidano nel presente giudizio in base al D.M. n.55/2014, come modificato dal DM. 147/2022, in applicazione della II
Tabella, fascia III, con esclusione della fase istruttoria e applicazione della compensazione al 50% attesa l'assenza di complessità giuridica.
Si dà atto altresì della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dell'art. 13.
PQM
Il Tribunale di Napoli, 8 sezione civile, in persona della dott.ssa Francesca Console, definitivamente statuendo sull'appello promosso come in narrativa così dispone:
- rigetta integralmente gli appelli;
- condanna in solido , , Parte_1 Parte_2 Parte_4
, al pagamento in favore di , (P.IVA Parte_3 Controparte_5
) delle competenze e spese relative al presente grado di giudizio;
spese che liquida P.IVA_1 complessivamente in € 1.698,50 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di Controparte_1
- Dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Napoli, 29/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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