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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1082 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Mansioni- lavoro straordinario
Il sig. espone in ricorso: Parte_1
- di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
dal 22/02/2020 al 19/10/2022, svolgendo mansioni di cuoco presso il CP_1 ristorante gestito dalla convenuta, da ultimo in forza di contratto a tempo indeterminato a tempo parziale (30 h/sett), con inquadramento al VI livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi- Minori;
- di avere prestato lavoro supplementare, pagato “in nero” 8,00 € all'ora;
- di avere rassegnato le dimissioni a causa del mancato pagamento delle retribuzioni dal mese di luglio 2022;
- di avere percepito le retribuzioni da luglio a settembre 2022 in seguito a diffida stragiudiziale, ma di essere ancora creditore del T.F.R. e delle spettanze di fine rapporto.
I.1 Ciò premesso, il ricorrente chiede di accertare il diritto ad essere inquadrato al livello 4 del CCNL Pubblici Esercizi, ed invoca la condanna del convenuto – contumace nel presente giudizio – al pagamento in suo favore di € 7.658,94 (di cui
€ 3.301,08 a titolo di TFR) oltre accessori di legge, tenuto conto di quanto ulteriormente versato dal convenuto in seguito alla notifica del ricorso.
II L'esistenza e la durata del rapporto di lavoro per cui è causa sono provati dalla documentazione versata in atti (contratto di lavoro, buste paga, dimissioni: docc.ti 2-4-5 di ricorso); gli ex colleghi sig.ri e sentiti CP_2 Persona_1 come testimoni, hanno sostanzialmente confermato giorni ed orari di lavoro osservati dal ricorrente nel periodo oggetto di causa, nonché le mansioni espletate
(cuoco). In considerazione di quanto precede, possono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
III Le mansioni di cuoco, espletate dal sig. in via prevalente rispetto Pt_1 alle altre attività svolte nell'interesse del datore di lavoro, sono riconducibili al IV livello del C.C.N.L. che ha disciplinato il rapporto (doc. 3) anziché al VI livello indicato in contratto e nelle buste paga.
IV Il convenuto, dal canto suo, non ha fornito prova (di cui era onerato) di avere corrisposto al prestatore di lavoro le retribuzioni, dirette e differite, maturate nel periodo in discussione, anche in ragione dell'orario osservato e del corretto inquadramento contrattuale, al di fuori delle somme che lo stesso lavoratore riconosce di avere percepito.
V Alla luce di quanto precede, si accerta e dichiara che il ricorrente nel periodo oggetto di causa ha svolto, nell'interesse del datore di lavoro, mansioni riconducibili al livello IV del CCNL Pubblici Esercizi;
inoltre, deve CP_1 essere condannata al pagamento, in favore di , di € 7.658,94 (di cui Parte_1
€ 3.301,08 a titolo di T.F.R.), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo, come da conteggio allegato al ricorso e note conclusionali, redatto sulla base del C.C.N.L. applicabile al rapporto e dell'inquadramento confacente alle mansioni svolte.
VI Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della ridotta complessità e valore della controversia.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
accerta e dichiara che il ricorrente nel periodo oggetto di causa ha svolto, nell'interesse del datore di lavoro, mansioni riconducibili al livello IV del CCNL
Pubblici Esercizi;
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 di € 7.658,94 (di cui € 3.301,08 a titolo di T.F.R.), oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.388,00 oltre rimborso forfetario, C.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1082 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Mansioni- lavoro straordinario
Il sig. espone in ricorso: Parte_1
- di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
dal 22/02/2020 al 19/10/2022, svolgendo mansioni di cuoco presso il CP_1 ristorante gestito dalla convenuta, da ultimo in forza di contratto a tempo indeterminato a tempo parziale (30 h/sett), con inquadramento al VI livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi- Minori;
- di avere prestato lavoro supplementare, pagato “in nero” 8,00 € all'ora;
- di avere rassegnato le dimissioni a causa del mancato pagamento delle retribuzioni dal mese di luglio 2022;
- di avere percepito le retribuzioni da luglio a settembre 2022 in seguito a diffida stragiudiziale, ma di essere ancora creditore del T.F.R. e delle spettanze di fine rapporto.
I.1 Ciò premesso, il ricorrente chiede di accertare il diritto ad essere inquadrato al livello 4 del CCNL Pubblici Esercizi, ed invoca la condanna del convenuto – contumace nel presente giudizio – al pagamento in suo favore di € 7.658,94 (di cui
€ 3.301,08 a titolo di TFR) oltre accessori di legge, tenuto conto di quanto ulteriormente versato dal convenuto in seguito alla notifica del ricorso.
II L'esistenza e la durata del rapporto di lavoro per cui è causa sono provati dalla documentazione versata in atti (contratto di lavoro, buste paga, dimissioni: docc.ti 2-4-5 di ricorso); gli ex colleghi sig.ri e sentiti CP_2 Persona_1 come testimoni, hanno sostanzialmente confermato giorni ed orari di lavoro osservati dal ricorrente nel periodo oggetto di causa, nonché le mansioni espletate
(cuoco). In considerazione di quanto precede, possono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
III Le mansioni di cuoco, espletate dal sig. in via prevalente rispetto Pt_1 alle altre attività svolte nell'interesse del datore di lavoro, sono riconducibili al IV livello del C.C.N.L. che ha disciplinato il rapporto (doc. 3) anziché al VI livello indicato in contratto e nelle buste paga.
IV Il convenuto, dal canto suo, non ha fornito prova (di cui era onerato) di avere corrisposto al prestatore di lavoro le retribuzioni, dirette e differite, maturate nel periodo in discussione, anche in ragione dell'orario osservato e del corretto inquadramento contrattuale, al di fuori delle somme che lo stesso lavoratore riconosce di avere percepito.
V Alla luce di quanto precede, si accerta e dichiara che il ricorrente nel periodo oggetto di causa ha svolto, nell'interesse del datore di lavoro, mansioni riconducibili al livello IV del CCNL Pubblici Esercizi;
inoltre, deve CP_1 essere condannata al pagamento, in favore di , di € 7.658,94 (di cui Parte_1
€ 3.301,08 a titolo di T.F.R.), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo, come da conteggio allegato al ricorso e note conclusionali, redatto sulla base del C.C.N.L. applicabile al rapporto e dell'inquadramento confacente alle mansioni svolte.
VI Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della ridotta complessità e valore della controversia.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
accerta e dichiara che il ricorrente nel periodo oggetto di causa ha svolto, nell'interesse del datore di lavoro, mansioni riconducibili al livello IV del CCNL
Pubblici Esercizi;
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 di € 7.658,94 (di cui € 3.301,08 a titolo di T.F.R.), oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.388,00 oltre rimborso forfetario, C.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo