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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/12/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6452/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
03/11/2025 da:
, nata a San Giorgio a [...] il [...] Parte_1
con l'avv. PIEROBON REGINA
c.f.: C.F._1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
con l'avv. ZACCARIA ALBERTO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
25/11/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24/09/1998 tra i coniugi
, nata a [...] A CREMANO (NA) il 18/02/1977 e Parte_1
nato a [...] il [...], matrimonio trascritto al n. 63, Parte_2
Parte I, Anno 1998 del registro degli atti di matrimonio del Comune di NAPOLI, alle seguenti condizioni di cui al ricorso introduttivo:
1) L'abitazione familiare, sita in Resana, rimane assegnata alla Sig.ra affinché la abiti con il Parte_1
figlio.
2) Il figlio minore viene affidato, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori con residenza Per_1
prevalente presso la madre.
3) Ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il seguente Per_1
calendario:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Parte_3 1°Settimana dall'uscita da
dall'uscita da dall'uscita da Pt_3 Pt_3 Parte_3 scuola scuola scuola
Pt_3 Parte_3 2°Settimana dall'uscita da dall'uscita da
dall'uscita da Pt_3 Pt_3 Parte_3 scuola scuola scuola
4) Inoltre, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé il figlio minore:
- Metà delle vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno, in modo tale che
2 il figlio possa stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del
31 dicembre, mentre con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino a fine vacanza.
Negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà il figlio, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
- Metà delle vacanze pasquali, di modo che dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di
Pasqua il figlio starà con un genitore e dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola con l'altro genitore. Negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà il figlio, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
- Ciascun genitore terrà con sé il figlio minore per due settimane, non consecutive, durante le vacanze estive. Tale periodo andrà comunicato preferibilmente all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà il figlio, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
5) Il padre verserà alla madre a titolo di concorso al mantenimento del figlio la somma mensile Per_1
di € 150,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso. Egli dispone che il datore di lavoro società
Cimm S.p.a. (p.iva ), con sede in Castello di Godego (TV) Via Caprera n. 13, provveda P.IVA_1
al pagamento dell'assegno come sopra quantificato e ai successivi aggiornamenti Istat entro il giorno
10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul seguente Iban: [...].
6) Il padre, inoltre, si farà carico del 50% delle spese straordinarie relative al figlio , come Per_1
individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
7) L'assegno unico universale o qualsivoglia altro sostegno al nucleo familiare comunque denominato verrà incassato al 100% dalla sig.ra . Parte_1
8) I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto per sé e per il figlio minore.
Spese legali compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
3 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/11/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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