Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 09/06/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01036/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00952/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 952 del 2021, proposto da
Tessitura di Mottola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Misserini e dall’avvocato Enrico Claudio Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Lecce, alla via Scarambone n. 56 presso l' avv. Agnese Caprioli;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Tedone, Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia e Salvatore Graziuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 12 aprile 2021, comunicato a mezzo p.e.c. in data 13 aprile 2021, con il quale l’I.N.P.S. di Taranto ha rigettato la domanda di Cassa Integrazione Salariale Ordinaria 7804377170/78000002/10000055 dell’8 aprile 2021 per l’Unità Produttiva MOTTOLA - LOCALITA' SAN BASILIO - MOTTOLA SNC, per il periodo dal 29 marzo 2020 al 03 aprile 2020, pari a una settimana, con la seguente motivazione: " Visto l'art. 12 del D. Lgs 148/15, commi 5 e 6; valutato che in base al numero di ore fruite e di ore complessivamente lavorabili con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente, il numero di ore richieste eccede il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio con riferimento a tutti i lavoratori occupati dell’unità produttiva, pur escludendo i periodi autorizzati come CO ";
nonché, e per quanto occorra,
del provvedimento del 12 aprile 2021, comunicato a mezzo p.e.c. in data 3 giugno 2021, con il quale l’I.N.P.S. di Taranto ha rigettato la medesima domanda di Cassa Integrazione Salariale Ordinaria 7804377170/78000002/10000055 dell’8 aprile 2021 per l'Unità Produttiva: MOTTOLA - LOCALITA' SAN BASILIO - MOTTOLA SNC, per il periodo dal 29 marzo 2020 al 03 aprile 2020, pari a una settimana, sulla scorta della medesima motivazione posta a fondamento del provvedimento trasmesso con nota p.e.c. del 13 aprile 2021;
- di tutti gli atti presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Carlo Iacobellis e udito l’Avv. M. Martino, in sostituzione dell'Avv. G. Misserini, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11 giugno 2021 e depositato in data 24 giugno 2021, la Società ricorrente - che svolge, presso lo stabilimento sito in Mottola, attività di tessitura di tessuti grezzi ed occupa n. 117 unità lavorative - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del 12 aprile 2021, comunicato a mezzo p.e.c. in data 13 aprile 2021, con il quale l’I.N.P.S. di Taranto ha rigettato la domanda di Cassa Integrazione Salariale Ordinaria 7804377170/78000002/10000055 dell’8 aprile 2021 per l’Unità Produttiva MOTTOLA - LOCALITA' SAN BASILIO - MOTTOLA SNC, per il periodo dal 29 marzo 2020 al 03 aprile 2020, pari a una settimana, con la seguente motivazione: " Visto l'art. 12 del D. Lgs 148/15, commi 5 e 6; valutato che in base al numero di ore fruite e di ore complessivamente lavorabili con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente, il numero di ore richieste eccede il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio con riferimento a tutti i lavoratori occupati dell’unità produttiva, pur escludendo i periodi autorizzati come CO ", nonché, e per quanto occorra, del provvedimento del 12 aprile 2021, comunicato a mezzo p.e.c. in data 3 giugno 2021, con il quale l’I.N.P.S. di Taranto ha rigettato la medesima domanda di Cassa Integrazione Salariale Ordinaria 7804377170/78000002/10000055 dell’8 aprile 2021 per l'Unità Produttiva: MOTTOLA - LOCALITA' SAN BASILIO - MOTTOLA SNC, per il periodo dal 29 marzo 2020 al 03 aprile 2020, pari a una settimana, sulla scorta della medesima motivazione posta a fondamento del provvedimento trasmesso con nota p.e.c. del 13 aprile 2021, oltre che di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 148/2015, commi 5 e 6; violazione e o falsa applicazione dell'art.1 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, (c.d. decreto agosto) convertito nella Legge 13 ottobre 2020 n. 126; violazione e o falsa applicazione del Decreto Legge n. 137/2020 convertito, con modificazioni, in Legge 18 dicembre 2020 n. 176; violazione e o falsa applicazione dell'art. 1. comma 300 e ss. Legge n. 178/2020 (la legge di bilancio 2021); violazione e o falsa applicazione degli artt. 3 e 10 - bis della Legge n. 241/1990; contraddittorietà ed apoditticità della motivazione; eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto; travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto, carenza e superficialità dell'istruttoria; eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza; sviamento. ingiustizia manifesta; violazione dei principi di efficacia e di proporzionalità dell'agere amministrativo. Manifesta carenza di istruttoria.
Il 14 luglio 2021 si è costituito in giudizio l’Istituto resistente, rendendo noto che, con provvedimento n° 780050266196 del 09 luglio 2021, notificato alla Società odierna ricorrente in pari data, l’I.N.P.S. di Taranto ha provveduto ad accogliere la domanda di Cassa Integrazione Salariale Ordinaria, presentata dalla Tessitura di Mottola S.r.l. in data 8 aprile 2021. Ha chiesto, quindi, di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il 19 luglio 2021, la Società ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia alla misura cautelare.
Nella Camera di Consiglio del 20 luglio 2021, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, il Presidente di questa Sezione, tenuto conto del sopravvenuto atto di rinuncia all’istanza cautelare, depositato il 19 luglio 2021, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari.
Il 14 gennaio 2025, la Società ricorrente ha depositato una memoria con la quale, premesso che nelle more del giudizio l’Amministrazione intimata ha dichiarato il diritto della Società ricorrente alla fruizione della misura di integrazione salariale nei periodi in contestazione e che, pertanto, la stessa ha perso interesse alla coltivazione del presente giudizio, ha concluso chiedendo che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
Nella pubblica udienza del 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva il Tribunale che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua della predetta esplicita dichiarazione della Società ricorrente depositata il 14 gennaio 2025- che dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Sussistono, nondimeno, i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, anche in ragione della richiesta in tal senso della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO