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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2025, n. 4577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4577 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 13471/2025
Il Giudice SA AN AN, all'udienza del 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
UR EN AR ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
PREMESSO CHE:
1) L' nelle more del giudizio rilasciava l'estratto conto CP_1 certificativo conteso;
2) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti;
3) deve darsi atto, ai fini della soccombenza virtuale, della peculiarità delle questioni trattate tali da legittimare la compensazione delle spese1; 4) le spese processuali andranno integralmente compensate tra le parti,
P.Q.M.
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,01/12/2025 Il Giudice del lavoro
SA AN AN
provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Orbene, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere.”.
Pag. 2 di 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. n.17256/2023 così massimata: “Nella specie, va - per vero - osservato che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal
Sezione Lavoro
N.R.G. 13471/2025
Il Giudice SA AN AN, all'udienza del 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
UR EN AR ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
PREMESSO CHE:
1) L' nelle more del giudizio rilasciava l'estratto conto CP_1 certificativo conteso;
2) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti;
3) deve darsi atto, ai fini della soccombenza virtuale, della peculiarità delle questioni trattate tali da legittimare la compensazione delle spese1; 4) le spese processuali andranno integralmente compensate tra le parti,
P.Q.M.
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,01/12/2025 Il Giudice del lavoro
SA AN AN
provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Orbene, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere.”.
Pag. 2 di 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. n.17256/2023 così massimata: “Nella specie, va - per vero - osservato che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal