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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 825/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 825/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAEZZA Parte_1 C.F._1
CHIARA, elettivamente domiciliato in Parma, via Ireneo Affò n. 4, presso il difensore avv. LAZZARI
PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCANI Controparte_1 C.F._2
ERIKA, elettivamente domiciliato in BORGO BRUNO LONGHI 3, PARMA, presso il difensore avv.
SACCANI ERIKA
RESISTENTE
QUALE CURATORE SPECIALE DEL MINORE Controparte_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , ER C.F._3 Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA KOCH 5/A Pilastrello (PR), presso il difensore avv. CP_2
[...]
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Conclusioni per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito – cotrariis reiectis – e previe le declaratorie del caso e di legge In via principale: accertare attraverso gli esami scientifici ritenuti necessari – in primis l'esame sulla compatibilità del DNA del signor con quella del Parte_1
minore nato a [...] il [...], residente in [...] – il Persona_1 rapporto di filiazione tra l'odierno ricorrente e il minore e per l'effetto dichiarare Persona_1 lo stato di figlio legittimo di quest'ultimo dichiarando nel contempo la paternità naturale dello stesso nei confronti del minore innanzi specificato autorizzando il medesimo al Parte_1
riconoscimento di paternità”.
Conclusioni per parte resistente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, in via preliminare dichiarare la propria incompetenza essendo stato adito con ricorso del 23.02.2023 il Tribunale Ordinario di Parma anziché il
Tribunale dei Minorenni di Bologna prima dell'entrata in vigore della “riforma Cartabia” in alternativa dichiarare la competenza del Tribunale di Parma per ragioni di economia processuale;
in via principale, nel caso in Tribunale si dichiari competente, preso atto della fondata opposizione della madre al riconoscimento del figlio da parte dell'asserito padre biologico Persona_2 [...]
accertare e dichiarare che l'interesse del minore non è quello di essere Per_3 Persona_1
riconosciuto dal per motivi gravi e irreversibili tali da far ravvisare la probabilità di Persona_3 una compromissione dello suo sviluppo psico fisico e per l'effetto, respingere il ricorso per la autorizzazione al riconoscimento del figlio ex art.250 comma 4 c.c. promosso dal Parte_2
Con vittoria di spese ed onorari professionali e pagamento delle spese relative al curatore sociale del minore eventualmente nominato”;
Conclusioni per il Curatore speciale del minore: “Chiede il rigetto del ricoso”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 250, c.c., depositato in data 24.2.2023 ha adito il Tribunale di Parte_1
Parma deducendo che: tra il 2010 e il 2015 aveva intrattenuto una relazione sentimentale con CP_1
dall'unione, in data 16.4.2015, era nato il figlio il figlio era stato riconosciuto
[...] ER
soltanto dalla madre, in quanto la relazione sentimentale con la sig.ra si era interrotta poco ER
dopo la nascita del minore;
in quel periodo egli era stato tratto in arresto e detenuto presso la Casa
Circondariale di Parma;
la madre aveva rifiutato il proprio assenso a che egli potesse riconoscere il figlio. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciare una sentenza che tenga luogo del consenso mancante ai fini del riconoscimento del figlio.
Regolarmente notificato il ricorso alla resistente, questa ha proposto opposizione al riconoscimento con memoria depositata in data 3.5.2023, allegando che: il sig. non le aveva mai palesato la Parte_1
propria volontà di riconoscere il minore, se non una volta nel 2022, quando la aveva contattata dalla pagina 2 di 8 Casa Circondariale;
egli era gravato da numerose condanne penali, non aveva una stabile occupazione lavorativa, né disponeva di idonea abitazione ed era in cura presso il in quanto consumatore Pt_3
abituale di sostanze stupefacenti;
durante la relazione sentimentale il sig. aveva tenuto nei Parte_1
suoi confronti atteggiamenti fisicamente e psicologicamente violenti e in un'occasione, nel giugno
2017, quando ormai la convivenza si era interrotta, le aveva procurato lesioni, dopo averla strattonata per strada, e il giorno seguente aveva cercato di irrompere nel suo appartamento, sfondando la porta;
dal 2018 ella aveva una stabile relazione con che era sfociata in una convivenza nel Persona_4
luglio 2019 e successivamente nel matrimonio, nell'ottobre 2021; aveva conosciuto il sig. ER
quando aveva tre anni e dai quattro anni aveva iniziato a convivere con lui, tanto che lo Per_4
identificava a tutti gli effetti come suo padre;
il sig. si era sempre occupato di far fronte alle Per_4
esigenze morali e materiali del minore;
il minore era pienamente inserito anche nella famiglia di origine del sig. ; nel febbraio 2023 il sig. aveva introdotto un procedimento innanzi al Per_4 Per_4
Tribunale per i Minorenni per l'adozione di La resistente ha quindi insistito affinché il ER
Tribunale volesse rigettare la domanda di riconoscimento della paternità proposta dal ricorrente, in quanto contraria all'interesse del minore.
Con ordinanza del 22.5.2023 il Giudice ha nominato la Curatrice speciale del minore nella persona dell'avv. costituitasi con memoria depositata in data 7.7.2023. CP_2
Istruita la causa mediante indagine psicosociale sul nucleo familiare, nonché analisi della capacità genitoriale e audizione del minore, attività tutte delegate ai Servizi Sociali del Comune di Parma, all'udienza del 14.11.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** ***
È necessario premettere che, così come riconosciuto da costante giurisprudenza, nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale, l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (v. Cass. ord. n. 8762/23). In particolare, all'autorità giudiziaria è richiesto di compiere un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello "status" genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla pagina 3 di 8 mancanza o non conoscenza di uno dei genitori (v. Cass. ord. n. 24718/21). Si è inoltre aggiunto che il diritto soggettivo di natura primaria al riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne può essere sacrificato soltanto in presenza di un fatto di importanza proporzionale al valore del diritto sacrificato, ossia solo ove sussista il pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico (v. Cass. sent. n. 23074/05). Tale diritto, essendo costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost., non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere, così, una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia contrapposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato - anche alla luce degli artt. 3 e 7 della
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) - solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore (v. Cass. sent. n.
2878/05).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, alla luce degli elementi di prova raccolti, non vi sia spazio per pronunciare una sentenza che tenga luogo al consenso mancante della madre affinché il padre possa procedere al riconoscimento di riconoscimento che provocherebbe un grave pregiudizio per il ER
minore, tale da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico.
Ed infatti, non si può non considerare che e il padre biologico non hanno quasi mai avuto ER
rapporti, in quanto la relazione tra la madre e il sig. si era pressoché interrotta sin dal Parte_1
momento della gravidanza e, subito dopo la nascita del minore, il padre biologico ha lasciato la casa familiare per trasferirsi in un'altra abitazione, dopodiché ha scontato un lungo periodo di detenzione, durato dal 2017, quindi da quando aveva soltanto due anni, al 2023. Dalle relazioni dei Servizi ER
Sociali è emerso che, nel corso della detenzione, il rapporto tra il sig. e il minore è stato Parte_1
alimentato unicamente grazie a sporadiche videochiamate, interrotte poi completamente nel 2020.
Come allegato dalla sig.ra e confermato all'esito dell'istruttoria, da quando aveva ER ER
tre anni di età, convive stabilmente con il nuovo nucleo familiare materno, che comprende, oltre al fratello di nato da una precedente unione della madre, anche il sig. marito ER Per_5 CP_3
della madre, dal quale la madre ha avuto un'altra figlia. Come emerso dalle relazioni dei Servizi
Sociali, è pienamente integrato nel nuovo nucleo familiare e identifica nel sig. la ER CP_3
figura paterna, pur consapevole del fatto che egli non sia il padre biologico, figura della quale a non è mai stata nascosta l'esistenza. Il sig. sin da quando era molto piccolo, ER CP_3 ER
si è fatto carico di tutti i doveri discendenti dalla responsabilità genitoriale, occupandosi dell'assistenza pagina 4 di 8 morale e materiale di tanto che egli ha di recente richiesto che a tale ruolo sia data anche una ER
veste giuridica, proponendo innanzi al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna domanda per l'adozione di entrambi i figli della sig.ra ex art. 44, lett. b, L. 184/83 (v. doc. non numerato, ER
fascicolo resistente). All'esito del colloquio condotto con la UONPIA, il cui verbale è allegato alla relazione dei Servizi Sociali del 3.5.2024, è emerso che il sig. ha costruito una buona Per_4
relazione con ne conosce le caratteristiche, lo sostiene nelle sue attività e ne segue il percorso ER scolastico. Dall'osservazione della triade (madre, e sig. ) si è potuto riscontrare una ER Per_4
relazione connotata da affetto e complicità, nonché da scambi reciproci di incoraggiamento ed ingaggio.
Dall'ascolto del minore condotto dalla UONPIA si evince inoltre il forte attaccamento di al ER
sig. , che egli chiama papà. Il minore ha altresì espresso un netto rifiuto alla possibilità di Per_4
incontrare il padre biologico e preoccupazione in merito ad un suo possibile allontanamento dalla rete familiare nel caso in cui egli venisse riconosciuto come figlio del sig. Parte_1
Peraltro, come riportato dalle insegnanti del minore ai Servizi Sociali, è dal 2023 che ha ER
espresso il suo desiderio di essere chiamato e, in diverse occasioni, ha manifestato la volontà Per_6
di essere adottato dal sig. Migliore.
Alla luce di tali risultanze, la dott.ssa , psicologa della UONPIA, ha concluso nel senso che Tes_1
“l'attuale assetto relazionale che caratterizza il nucleo familiare in cui è al momento prevalentemente inserito il minore sembra rispondere in maniera adeguata ai suoi bisogni evolutivi. Nel mondo interno del minore sembrano essere ben definiti i legami e i ruoli che assumono una funzione protettiva per la sua crescita”.
Appare importante sottolineare che il desiderio di di essere identificato come ER Per_7
” è stato ribadito dal minore anche in sede di colloquio con la Curatrice speciale, avv.
[...]
A detta della Curatrice speciale, si è dimostrato consapevole dell'esistenza del padre CP_2 ER
biologico e del fatto che, colui il quale riconosce come figura paterna, non ha con lui legami di sangue.
Ciononostante, in più occasioni ha ribadito di indentificare quale unica figura paterna il sig. ER
, con il quale ha un profondo legame affettivo. Il minore ha inoltre esplicitato di non voler Per_4
coltivare alcun rapporto con il padre biologico, nei confronti del quale si sente molto arrabbiato.
Preme inoltre osservare che, come emerge dal provvedimento di esecuzione emesso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Parma, il sig. risulta aver commesso, dal 2007 al 2017, Parte_1
quindi anche dopo la nascita del minore, diversi reati (art. 73, DPR 309/90; 628, c.p.), tanto che, a fronte del cumulo di pene, nel 2021 egli doveva ancora scontare sei anni di reclusione, oltre all'eventuale applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato italiano,
pagina 5 di 8 laddove ritenuto pericoloso dal Magistrato di sorveglianza (v. doc. n. 12, fascicolo ricorrente). Tenuto conto che il ricorrente non ha rispettato l'ordine di esibizione del casellario giudiziale e del certificato carichi pendenti, non è possibile stabilire se pendano altri procedimenti penali nei suoi confronti, ma a tale decisione deve sicuramente darsi rilievo ai sensi della previsione di cui all'art. 116, c.p.c. Peraltro, non si può non sottolineare che allegata alla prima relazione dei Servizi Sociali, depositata in data
5.10.2023, è stata trasmessa una querela sporta dalla sig.ra nei confronti del sig. ER Parte_1 in data 27.6.2017, nella quale l'odierna resistente dava atto di essere stata minacciata, anche con l'utilizzo di un coltello, ingiuriata e percossa dal sig. che le aveva procurato lesioni refertate Parte_1
e giudicate guaribili in sette giorni. A causa di tali condotte la sig.ra è poi stata collocata in ER
struttura protetta, insieme ai figli, dove è rimasta dal giugno 2017 all'agosto dello stesso anno. Sebbene non siano stati depositati nel presente giudizio atti relativi all'esito del procedimento o del processo penale attinenti a tali condotte, lo stesso sig. nel corso del colloquio con i Servizi Sociali, ha Parte_1
riconosciuto di aver tenuto tali condotte nei confronti della sig.ra ritendendole causate ER dall'abuso di sostanze stupefacenti, al quale era dedito in quel periodo. Si aggiunga che il sig.
una volta rimesso in libertà nel marzo 2023, dopo aver informato la sig.ra del Parte_1 ER
fatto che intendeva riconoscere il figlio e aver ricevuto dalla stessa un netto rifiuto, ha iniziato a minacciare il sig. nonché a presentarsi nelle vicinanze della nuova abitazione familiare, senza CP_3
apparente motivo, se non quello di intimidire la sig.ra e il marito. Tali condotte, che sono ER
state oggetto di querela da parte del sig. come risulta dagli allegati alla prima relazione dei CP_3
Servizi Sociali, hanno portato ad un ammonimento del Questore e saranno vagliate nel corso di un giudizio penale, tenuto conto che il ricorrente è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 612,
c.p., commesso nei confronti del sig. e della sig.ra CP_3 ER
Dai colloqui condotti con la UONPIA, il cui verbale è allegato alla relazione dei Servizi Sociali del
5.11.2024, è emersa inoltre una seria difficoltà del sig. a rivisitare consapevolmente il Parte_1
proprio passato. Ed infatti, a detta della dott.ssa , nel corso di entrambi gli incontri il racconto Tes_1
offerto dal sig. è stato contraddistinto da minimizzazione delle difficoltà, modalità vaghe e Parte_1
approssimative, nonché una narrazione superficiale dei fatti inerenti alla propria storia personale e di coppia. Egli attribuisce alla sig.ra la colpa del fatto che si rifiuti di incontrarlo e ER ER non ritiene giustificato l'atteggiamento di colpevolizzazione tenuto dalla sig.ra e dal sig. ER
tanto che la dott.ssa ha evidenziato che l'“atteggiamento volutamente polemico” CP_3 Tes_1 tenuto dal sig. nei confronti dell'ex compagna “potrebbe essere indicativo di una modesta Parte_1 capacità di gestione delle emozioni e di gestione del conflitto”. Inoltre, a detta della dott.ssa , è Tes_1
pagina 6 di 8 “presente nel sig. la tendenza ad attribuire al minore necessità di relazione dettate Parte_1 ER più dai bisogni propri, piuttosto che da un vero e proprio ascolto”.
Così compendiate le risultanze dell'istruttoria, osserva il Collegio che osta all'accoglimento della domanda del ricorrente soprattutto il fatto che il minore abbia espresso un forte attaccamento nei confronti del sig. , figura che egli considera a tutti gli effetti come un padre, legame al quale lo Per_4
stesso minore vuole che sia data veste giuridica mediante la procedura di adozione. Ed infatti, non si può non considerare che il riconoscimento del minore da parte del padre biologico impedirebbe il buon esito del procedimento di adozione, già pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-
Romagna, procedimento che ha come fine quello di riconoscere l'esistenza di un legame che nei fatti esiste da molti anni tra il sig. e Pertanto, il diritto del padre biologico a riconoscere il Per_4 ER
figlio si scontra con l'interesse del minore a che sia ufficializzato il ruolo del genitore sociale, che, laddove impedito, causerebbe un grave pregiudizio per il minore, tale da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico. Si aggiunga altresì che milita in senso contrario all'accoglimento della domanda del ricorrente anche il fatto che, nonostante il lungo periodo di detenzione, non appare del tutto compiuto il percorso di rieducazione del ricorrente, così come si evince dalle plurime intimidazioni e minacce rivolte alla sig.ra e al sig. dopo la sua scarcerazione. Né, ER Per_4
come riferito dalla UONPIA, pare che il ricorrente abbia compiuto una consapevole rielaborazione delle condotte maltrattanti tenute in costanza di unione nei confronti della sig.ra ER
considerato che egli ha affrontato con grande superficialità la narrazione della storia della coppia, non apparendo in grado di assumersi alcuna responsabilità per la rottura dell'unione e per la decisione di di non avere più alcun contatto con lui, responsabilità che è semplicisticamente fatta ricadere ER
sulla sig.ra Si aggiunga altresì che, se è vero che la Suprema Corte ha ribadito in diverse ER
occasioni che lo scrutinio sulla domanda di riconoscimento della paternità deve essere differente rispetto a quello sulla responsabilità genitoriale, è indubbio che vi sono alcuni profili di contatto tra queste due sfere. In altri termini, i gravi indici di inidoneità genitoriale ravvisati nel sig. non Parte_1
possono non essere presi in considerazione ai fini della decisione sulla domanda di riconoscimento del figlio.
Tanto premesso, deve quindi essere rigettata la domanda del ricorrente a che sia pronunciata una sentenza che tenga luogo del consenso dell'altro genitore per procedere al riconoscimento del figlio.
Stante la natura necessaria del presente giudizio, ritiene il Collegio che le spese di lite tra le parti debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 7 di 8 dispone:
1) Rigetta la domanda proposta dal ricorrente;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio del 30.1.2025
La Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Angela Casalini dott. Simone Medioli Devoto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 825/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAEZZA Parte_1 C.F._1
CHIARA, elettivamente domiciliato in Parma, via Ireneo Affò n. 4, presso il difensore avv. LAZZARI
PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCANI Controparte_1 C.F._2
ERIKA, elettivamente domiciliato in BORGO BRUNO LONGHI 3, PARMA, presso il difensore avv.
SACCANI ERIKA
RESISTENTE
QUALE CURATORE SPECIALE DEL MINORE Controparte_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , ER C.F._3 Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA KOCH 5/A Pilastrello (PR), presso il difensore avv. CP_2
[...]
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Conclusioni per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito – cotrariis reiectis – e previe le declaratorie del caso e di legge In via principale: accertare attraverso gli esami scientifici ritenuti necessari – in primis l'esame sulla compatibilità del DNA del signor con quella del Parte_1
minore nato a [...] il [...], residente in [...] – il Persona_1 rapporto di filiazione tra l'odierno ricorrente e il minore e per l'effetto dichiarare Persona_1 lo stato di figlio legittimo di quest'ultimo dichiarando nel contempo la paternità naturale dello stesso nei confronti del minore innanzi specificato autorizzando il medesimo al Parte_1
riconoscimento di paternità”.
Conclusioni per parte resistente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, in via preliminare dichiarare la propria incompetenza essendo stato adito con ricorso del 23.02.2023 il Tribunale Ordinario di Parma anziché il
Tribunale dei Minorenni di Bologna prima dell'entrata in vigore della “riforma Cartabia” in alternativa dichiarare la competenza del Tribunale di Parma per ragioni di economia processuale;
in via principale, nel caso in Tribunale si dichiari competente, preso atto della fondata opposizione della madre al riconoscimento del figlio da parte dell'asserito padre biologico Persona_2 [...]
accertare e dichiarare che l'interesse del minore non è quello di essere Per_3 Persona_1
riconosciuto dal per motivi gravi e irreversibili tali da far ravvisare la probabilità di Persona_3 una compromissione dello suo sviluppo psico fisico e per l'effetto, respingere il ricorso per la autorizzazione al riconoscimento del figlio ex art.250 comma 4 c.c. promosso dal Parte_2
Con vittoria di spese ed onorari professionali e pagamento delle spese relative al curatore sociale del minore eventualmente nominato”;
Conclusioni per il Curatore speciale del minore: “Chiede il rigetto del ricoso”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 250, c.c., depositato in data 24.2.2023 ha adito il Tribunale di Parte_1
Parma deducendo che: tra il 2010 e il 2015 aveva intrattenuto una relazione sentimentale con CP_1
dall'unione, in data 16.4.2015, era nato il figlio il figlio era stato riconosciuto
[...] ER
soltanto dalla madre, in quanto la relazione sentimentale con la sig.ra si era interrotta poco ER
dopo la nascita del minore;
in quel periodo egli era stato tratto in arresto e detenuto presso la Casa
Circondariale di Parma;
la madre aveva rifiutato il proprio assenso a che egli potesse riconoscere il figlio. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciare una sentenza che tenga luogo del consenso mancante ai fini del riconoscimento del figlio.
Regolarmente notificato il ricorso alla resistente, questa ha proposto opposizione al riconoscimento con memoria depositata in data 3.5.2023, allegando che: il sig. non le aveva mai palesato la Parte_1
propria volontà di riconoscere il minore, se non una volta nel 2022, quando la aveva contattata dalla pagina 2 di 8 Casa Circondariale;
egli era gravato da numerose condanne penali, non aveva una stabile occupazione lavorativa, né disponeva di idonea abitazione ed era in cura presso il in quanto consumatore Pt_3
abituale di sostanze stupefacenti;
durante la relazione sentimentale il sig. aveva tenuto nei Parte_1
suoi confronti atteggiamenti fisicamente e psicologicamente violenti e in un'occasione, nel giugno
2017, quando ormai la convivenza si era interrotta, le aveva procurato lesioni, dopo averla strattonata per strada, e il giorno seguente aveva cercato di irrompere nel suo appartamento, sfondando la porta;
dal 2018 ella aveva una stabile relazione con che era sfociata in una convivenza nel Persona_4
luglio 2019 e successivamente nel matrimonio, nell'ottobre 2021; aveva conosciuto il sig. ER
quando aveva tre anni e dai quattro anni aveva iniziato a convivere con lui, tanto che lo Per_4
identificava a tutti gli effetti come suo padre;
il sig. si era sempre occupato di far fronte alle Per_4
esigenze morali e materiali del minore;
il minore era pienamente inserito anche nella famiglia di origine del sig. ; nel febbraio 2023 il sig. aveva introdotto un procedimento innanzi al Per_4 Per_4
Tribunale per i Minorenni per l'adozione di La resistente ha quindi insistito affinché il ER
Tribunale volesse rigettare la domanda di riconoscimento della paternità proposta dal ricorrente, in quanto contraria all'interesse del minore.
Con ordinanza del 22.5.2023 il Giudice ha nominato la Curatrice speciale del minore nella persona dell'avv. costituitasi con memoria depositata in data 7.7.2023. CP_2
Istruita la causa mediante indagine psicosociale sul nucleo familiare, nonché analisi della capacità genitoriale e audizione del minore, attività tutte delegate ai Servizi Sociali del Comune di Parma, all'udienza del 14.11.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** ***
È necessario premettere che, così come riconosciuto da costante giurisprudenza, nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale, l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (v. Cass. ord. n. 8762/23). In particolare, all'autorità giudiziaria è richiesto di compiere un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello "status" genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla pagina 3 di 8 mancanza o non conoscenza di uno dei genitori (v. Cass. ord. n. 24718/21). Si è inoltre aggiunto che il diritto soggettivo di natura primaria al riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne può essere sacrificato soltanto in presenza di un fatto di importanza proporzionale al valore del diritto sacrificato, ossia solo ove sussista il pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico (v. Cass. sent. n. 23074/05). Tale diritto, essendo costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost., non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere, così, una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia contrapposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato - anche alla luce degli artt. 3 e 7 della
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) - solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore (v. Cass. sent. n.
2878/05).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, alla luce degli elementi di prova raccolti, non vi sia spazio per pronunciare una sentenza che tenga luogo al consenso mancante della madre affinché il padre possa procedere al riconoscimento di riconoscimento che provocherebbe un grave pregiudizio per il ER
minore, tale da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico.
Ed infatti, non si può non considerare che e il padre biologico non hanno quasi mai avuto ER
rapporti, in quanto la relazione tra la madre e il sig. si era pressoché interrotta sin dal Parte_1
momento della gravidanza e, subito dopo la nascita del minore, il padre biologico ha lasciato la casa familiare per trasferirsi in un'altra abitazione, dopodiché ha scontato un lungo periodo di detenzione, durato dal 2017, quindi da quando aveva soltanto due anni, al 2023. Dalle relazioni dei Servizi ER
Sociali è emerso che, nel corso della detenzione, il rapporto tra il sig. e il minore è stato Parte_1
alimentato unicamente grazie a sporadiche videochiamate, interrotte poi completamente nel 2020.
Come allegato dalla sig.ra e confermato all'esito dell'istruttoria, da quando aveva ER ER
tre anni di età, convive stabilmente con il nuovo nucleo familiare materno, che comprende, oltre al fratello di nato da una precedente unione della madre, anche il sig. marito ER Per_5 CP_3
della madre, dal quale la madre ha avuto un'altra figlia. Come emerso dalle relazioni dei Servizi
Sociali, è pienamente integrato nel nuovo nucleo familiare e identifica nel sig. la ER CP_3
figura paterna, pur consapevole del fatto che egli non sia il padre biologico, figura della quale a non è mai stata nascosta l'esistenza. Il sig. sin da quando era molto piccolo, ER CP_3 ER
si è fatto carico di tutti i doveri discendenti dalla responsabilità genitoriale, occupandosi dell'assistenza pagina 4 di 8 morale e materiale di tanto che egli ha di recente richiesto che a tale ruolo sia data anche una ER
veste giuridica, proponendo innanzi al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna domanda per l'adozione di entrambi i figli della sig.ra ex art. 44, lett. b, L. 184/83 (v. doc. non numerato, ER
fascicolo resistente). All'esito del colloquio condotto con la UONPIA, il cui verbale è allegato alla relazione dei Servizi Sociali del 3.5.2024, è emerso che il sig. ha costruito una buona Per_4
relazione con ne conosce le caratteristiche, lo sostiene nelle sue attività e ne segue il percorso ER scolastico. Dall'osservazione della triade (madre, e sig. ) si è potuto riscontrare una ER Per_4
relazione connotata da affetto e complicità, nonché da scambi reciproci di incoraggiamento ed ingaggio.
Dall'ascolto del minore condotto dalla UONPIA si evince inoltre il forte attaccamento di al ER
sig. , che egli chiama papà. Il minore ha altresì espresso un netto rifiuto alla possibilità di Per_4
incontrare il padre biologico e preoccupazione in merito ad un suo possibile allontanamento dalla rete familiare nel caso in cui egli venisse riconosciuto come figlio del sig. Parte_1
Peraltro, come riportato dalle insegnanti del minore ai Servizi Sociali, è dal 2023 che ha ER
espresso il suo desiderio di essere chiamato e, in diverse occasioni, ha manifestato la volontà Per_6
di essere adottato dal sig. Migliore.
Alla luce di tali risultanze, la dott.ssa , psicologa della UONPIA, ha concluso nel senso che Tes_1
“l'attuale assetto relazionale che caratterizza il nucleo familiare in cui è al momento prevalentemente inserito il minore sembra rispondere in maniera adeguata ai suoi bisogni evolutivi. Nel mondo interno del minore sembrano essere ben definiti i legami e i ruoli che assumono una funzione protettiva per la sua crescita”.
Appare importante sottolineare che il desiderio di di essere identificato come ER Per_7
” è stato ribadito dal minore anche in sede di colloquio con la Curatrice speciale, avv.
[...]
A detta della Curatrice speciale, si è dimostrato consapevole dell'esistenza del padre CP_2 ER
biologico e del fatto che, colui il quale riconosce come figura paterna, non ha con lui legami di sangue.
Ciononostante, in più occasioni ha ribadito di indentificare quale unica figura paterna il sig. ER
, con il quale ha un profondo legame affettivo. Il minore ha inoltre esplicitato di non voler Per_4
coltivare alcun rapporto con il padre biologico, nei confronti del quale si sente molto arrabbiato.
Preme inoltre osservare che, come emerge dal provvedimento di esecuzione emesso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Parma, il sig. risulta aver commesso, dal 2007 al 2017, Parte_1
quindi anche dopo la nascita del minore, diversi reati (art. 73, DPR 309/90; 628, c.p.), tanto che, a fronte del cumulo di pene, nel 2021 egli doveva ancora scontare sei anni di reclusione, oltre all'eventuale applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato italiano,
pagina 5 di 8 laddove ritenuto pericoloso dal Magistrato di sorveglianza (v. doc. n. 12, fascicolo ricorrente). Tenuto conto che il ricorrente non ha rispettato l'ordine di esibizione del casellario giudiziale e del certificato carichi pendenti, non è possibile stabilire se pendano altri procedimenti penali nei suoi confronti, ma a tale decisione deve sicuramente darsi rilievo ai sensi della previsione di cui all'art. 116, c.p.c. Peraltro, non si può non sottolineare che allegata alla prima relazione dei Servizi Sociali, depositata in data
5.10.2023, è stata trasmessa una querela sporta dalla sig.ra nei confronti del sig. ER Parte_1 in data 27.6.2017, nella quale l'odierna resistente dava atto di essere stata minacciata, anche con l'utilizzo di un coltello, ingiuriata e percossa dal sig. che le aveva procurato lesioni refertate Parte_1
e giudicate guaribili in sette giorni. A causa di tali condotte la sig.ra è poi stata collocata in ER
struttura protetta, insieme ai figli, dove è rimasta dal giugno 2017 all'agosto dello stesso anno. Sebbene non siano stati depositati nel presente giudizio atti relativi all'esito del procedimento o del processo penale attinenti a tali condotte, lo stesso sig. nel corso del colloquio con i Servizi Sociali, ha Parte_1
riconosciuto di aver tenuto tali condotte nei confronti della sig.ra ritendendole causate ER dall'abuso di sostanze stupefacenti, al quale era dedito in quel periodo. Si aggiunga che il sig.
una volta rimesso in libertà nel marzo 2023, dopo aver informato la sig.ra del Parte_1 ER
fatto che intendeva riconoscere il figlio e aver ricevuto dalla stessa un netto rifiuto, ha iniziato a minacciare il sig. nonché a presentarsi nelle vicinanze della nuova abitazione familiare, senza CP_3
apparente motivo, se non quello di intimidire la sig.ra e il marito. Tali condotte, che sono ER
state oggetto di querela da parte del sig. come risulta dagli allegati alla prima relazione dei CP_3
Servizi Sociali, hanno portato ad un ammonimento del Questore e saranno vagliate nel corso di un giudizio penale, tenuto conto che il ricorrente è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 612,
c.p., commesso nei confronti del sig. e della sig.ra CP_3 ER
Dai colloqui condotti con la UONPIA, il cui verbale è allegato alla relazione dei Servizi Sociali del
5.11.2024, è emersa inoltre una seria difficoltà del sig. a rivisitare consapevolmente il Parte_1
proprio passato. Ed infatti, a detta della dott.ssa , nel corso di entrambi gli incontri il racconto Tes_1
offerto dal sig. è stato contraddistinto da minimizzazione delle difficoltà, modalità vaghe e Parte_1
approssimative, nonché una narrazione superficiale dei fatti inerenti alla propria storia personale e di coppia. Egli attribuisce alla sig.ra la colpa del fatto che si rifiuti di incontrarlo e ER ER non ritiene giustificato l'atteggiamento di colpevolizzazione tenuto dalla sig.ra e dal sig. ER
tanto che la dott.ssa ha evidenziato che l'“atteggiamento volutamente polemico” CP_3 Tes_1 tenuto dal sig. nei confronti dell'ex compagna “potrebbe essere indicativo di una modesta Parte_1 capacità di gestione delle emozioni e di gestione del conflitto”. Inoltre, a detta della dott.ssa , è Tes_1
pagina 6 di 8 “presente nel sig. la tendenza ad attribuire al minore necessità di relazione dettate Parte_1 ER più dai bisogni propri, piuttosto che da un vero e proprio ascolto”.
Così compendiate le risultanze dell'istruttoria, osserva il Collegio che osta all'accoglimento della domanda del ricorrente soprattutto il fatto che il minore abbia espresso un forte attaccamento nei confronti del sig. , figura che egli considera a tutti gli effetti come un padre, legame al quale lo Per_4
stesso minore vuole che sia data veste giuridica mediante la procedura di adozione. Ed infatti, non si può non considerare che il riconoscimento del minore da parte del padre biologico impedirebbe il buon esito del procedimento di adozione, già pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-
Romagna, procedimento che ha come fine quello di riconoscere l'esistenza di un legame che nei fatti esiste da molti anni tra il sig. e Pertanto, il diritto del padre biologico a riconoscere il Per_4 ER
figlio si scontra con l'interesse del minore a che sia ufficializzato il ruolo del genitore sociale, che, laddove impedito, causerebbe un grave pregiudizio per il minore, tale da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico. Si aggiunga altresì che milita in senso contrario all'accoglimento della domanda del ricorrente anche il fatto che, nonostante il lungo periodo di detenzione, non appare del tutto compiuto il percorso di rieducazione del ricorrente, così come si evince dalle plurime intimidazioni e minacce rivolte alla sig.ra e al sig. dopo la sua scarcerazione. Né, ER Per_4
come riferito dalla UONPIA, pare che il ricorrente abbia compiuto una consapevole rielaborazione delle condotte maltrattanti tenute in costanza di unione nei confronti della sig.ra ER
considerato che egli ha affrontato con grande superficialità la narrazione della storia della coppia, non apparendo in grado di assumersi alcuna responsabilità per la rottura dell'unione e per la decisione di di non avere più alcun contatto con lui, responsabilità che è semplicisticamente fatta ricadere ER
sulla sig.ra Si aggiunga altresì che, se è vero che la Suprema Corte ha ribadito in diverse ER
occasioni che lo scrutinio sulla domanda di riconoscimento della paternità deve essere differente rispetto a quello sulla responsabilità genitoriale, è indubbio che vi sono alcuni profili di contatto tra queste due sfere. In altri termini, i gravi indici di inidoneità genitoriale ravvisati nel sig. non Parte_1
possono non essere presi in considerazione ai fini della decisione sulla domanda di riconoscimento del figlio.
Tanto premesso, deve quindi essere rigettata la domanda del ricorrente a che sia pronunciata una sentenza che tenga luogo del consenso dell'altro genitore per procedere al riconoscimento del figlio.
Stante la natura necessaria del presente giudizio, ritiene il Collegio che le spese di lite tra le parti debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 7 di 8 dispone:
1) Rigetta la domanda proposta dal ricorrente;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio del 30.1.2025
La Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Angela Casalini dott. Simone Medioli Devoto
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