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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/04/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3559/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3559/2018 del ruolo generale affari contenziosi, promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Scialoja, giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti;
- PARTE APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( , in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui C.F._2 minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._3 Controparte_3
( , rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Longo Bifano, giusta procura C.F._4 in atti;
- PARTE APPELLATA –
Conclusioni delle parti:
Parte appellante: “in riforma della sentenza n. 458/2018 resa inter partes dal Giudice di Pace di
Civitavecchia nella causa RG. 2640/2017, ed in accoglimento del presente appello, rejectis adversis:
− Accogliere per i motivi dedotti il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingere le domande proposte in primo grado dai Sig.ri e Parte_2
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui minori Parte_3 Per_1
e
[...] Controparte_3
− per l'effetto condannare alla restituzione di quanto pagato dalla in forza della Parte_1 sentenza impugnata;
− con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio come per legge”;
Parte appellata: “in via principale e nel merito: rigettare l'appello avversario, poiché infondato in fatto ed in
Pagina 1 diritto per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente e tempestivamente notificato, la società ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_1
e , in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Controparte_2
e chiedendo la riforma della sentenza n. 458/2018, emessa Persona_1 Controparte_3 dal Giudice di Pace di Civitavecchia in data 21.3.2018 nella causa civile R.G. n. 2640/2017.
In forza della sentenza impugnata, l'appellante era stata condannata al pagamento in favore degli appellati della somma di € 2.400,00, oltre interessi e spese di lite, a titolo di risarcimento del danno per il ritardo del volo AA 206 del 16.4.2017 con tratta Miami – Milano MXP, giunto a destinazione oltre sei ore dopo rispetto all'orario programmato.
Come unico motivo di appello, la società ha lamentato l'erroneità Parte_1 dell'applicazione analogica del Regolamento n. 261/04/CE ai fini dell'individuazione del danno e della sua quantificazione, laddove in applicazione della Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale la domanda attorea avrebbe dovuto essere respinta, non avendo la controparte assolto l'onere di allegazione e prova del danno richiesto.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di primo grado.
***
L'appello è meritevole di accoglimento.
Non è stata investita da censure la statuizione con cui il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie non già il Regolamento CE n. 261/2004, venendo in rilievo un volo proveniente da uno Stato non europeo e operato da un vettore extra-europeo, bensì (in via residuale) la Convenzione di Montreal del 28.5.1999.
In tema di trasporto aereo internazionale assoggettato alla disciplina di cui alla
Convenzione di Montreal del 1999, anche recentemente la S.C. ha ribadito che il danno non patrimoniale da ritardo aereo non è configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un
Pagina 2 nesso di causalità giuridica all'evento di danno rappresentato dal ritardo (Cassazione civile sez. III,
31/05/2024, n.15352).
Difatti, l'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28.5.1999 sul trasporto aereo (a mente del quale “nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'articolo
19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero”), pur applicandosi anche al danno non patrimoniale, non ne fonda direttamente la risarcibilità, dovendosi, a tal fine, far capo ai presupposti delineati dal diritto nazionale (Cassazione civile sez. III, 31/05/2024, n.15352; cfr. altresì Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, n.4996).
Vale richiamare i principali passaggi motivazionali della decisione sopra richiamata, resi con riferimento a fattispecie concreta simile a quella oggetto della presente causa e suscettibili di fondare il convincimento del Tribunale – a fronte della chiarezza e dell'autorevolezza dei principi ivi espressi – rispetto alla controversia devoluta al suo giudizio:
- In primo luogo, il giudice del merito ha confuso evento di danno e danno conseguenza. Il ritardo aereo non è un danno conseguenza risarcibile, è l'evento di danno, corrispondente all'inadempimento della compagnia aerea, rispetto al quale, secondo il nesso di causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., deve valutarsi la sussistenza di una conseguenza pregiudizievole, suscettibile di risarcimento. L'accertamento del ritardo aereo non è ancora quindi l'accertamento del danno risarcibile. Una volta accertato l'inadempimento, deve apprezzarsi se sussista un pregiudizio risarcibile.
- In secondo luogo, il danno risarcibile è stato riconosciuto come in re ipsa, il che vuol dire pretermettere la necessaria distinzione fra danno evento e danno conseguenza, appena richiamata.
Riconoscere l'esistenza di un danno in re ipsa significa, infatti, affermare che l'evento di danno di per sé è meritevole di risarcimento, senza apprezzare se quell'evento abbia prodotto conseguenze pregiudizievoli, e dunque ignorando il nesso di causalità giuridica.
- In terzo luogo, stimando risarcibile il mero disagio, il giudice del merito ha violato il principio di diritto secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (Cass. n. 33276 del 2023, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo) (Cassazione civile sez. III, 31/05/2024, n.15352).
Pagina 3 È agevole osservare che il giudice di primo grado è incorso nel medesimo errore di diritto censurato dalla S.C. laddove, a fronte dell'incontestato ritardo del volo aereo in misura superiore a sei ore, ha ritenuto sussistente un danno risarcibile senza tuttavia aver previamente motivato in ordine all'esistenza del danno-conseguenza, così di fatto inammissibilmente identificandolo nel danno-evento rappresentato dal ritardo aereo.
Gli attori erano onerati di provare il danno conseguenza, inteso come pregiudizio concreto, suscettibile di valutazione economica, scaturito dall'evento di danno, declinabile in termini di danno emergente o di lucro cessante. Va ribadito che sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. anche il danno non patrimoniale è risarcibile – sebbene in assenza di una fattispecie di reato ovvero di alcuna delle altre ipotesi in cui la legge ne consente espressamente il ristoro – ma a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (Cassazione civile sez. un., 11/11/2008, n.26972; cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 22/01/2024, n.2203).
Le uniche deduzioni svolte dagli odierni appellati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado attenevano alla “perdita della serenità personale” e al “disagio emotivo” patiti in conseguenza del ritardo aereo, a fronte della obbligata attesa in aeroporto “con due bambini piccoli e senza ricevere alcun tipo di assistenza”.
È quindi mancata, anzitutto, l'allegazione del diritto di rango costituzionale in ipotesi vulnerato dal ritardato adempimento da parte del vettore aereo.
In secondo luogo, le scarne circostanze dedotte non consentono da un lato di ritenere integrato il requisito della gravità dell'offesa, dall'altro di dare ingresso a un pregiudizio eccedente la soglia dei meri disagi, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ritenuti irrisarcibili.
Può concedersi che per effetto del ritardo del volo aereo, alla stregua del criterio esperenziale dell'«id quod plerumque accidit», gli appellati possano aver percepito sensazioni di stress o di fastidio.
Pagina 4 Tuttavia, in adesione al conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ribadirsi che il mero disagio, di per sé, non identifica un pregiudizio meritevole di tutela risarcitoria.
Non può che censurarsi, conseguentemente, anche il richiamo in via analogica al
Regolamento CE n. 261/2004 per la liquidazione del danno, a causa dell'erroneità della premessa di reputare implicitamente dimostrato un danno da risarcirsi, per di più quantificabile sulla base del criterio indennitario sotteso all'art. 7 del Regolamento.
Anche sotto tale profilo soccorre la giurisprudenza di legittimità, la quale è ferma nell'escludere l'applicabilità analogica del Regolamento CE n. 261/2004 ai fini della prova del danno da ritardo aereo secondo la disciplina della Convenzione di Montreal (si veda Cassazione civile sez. III, 26/07/2024, n.20941, secondo cui “il risarcimento riconosciuto dall'art. 22 della
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento (cui la Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 reg. Ce n. 261 del 2004, che prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio”).
In accoglimento dell'appello proposto da la sentenza impugnata Parte_1 deve essere annullata e la domanda di risarcimento proposta dagli appellati deve essere rigettata.
Alla riforma della sentenza consegue l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente versate dall'appellante in favore degli appellati in adempimento delle statuizioni del Giudice di
Pace di Civitavecchia.
In ragione della soccombenza, gli appellati devono rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, applicati parametri prossimi ai minimi ex DM 55/2014 ss. mm. in considerazione della limitata complessità delle questioni trattate, scaglione corrispondente al valore della causa, tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 458/2018, ogni diversa Parte_1 eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello, annulla la sentenza impugnata e rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dagli appellati;
Pagina 5 - dichiara il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme eventualmente versate in favore degli appellati in esecuzione della sentenza riformata;
- condanna gli appellati al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per compensi in € 500,00 per il giudizio davanti al Giudice di Pace e in €
900,00 per il giudizio d'appello, oltre spese generali, IVA e CPA;
Civitavecchia, 18/04/2025
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3559/2018 del ruolo generale affari contenziosi, promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Scialoja, giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti;
- PARTE APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( , in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui C.F._2 minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._3 Controparte_3
( , rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Longo Bifano, giusta procura C.F._4 in atti;
- PARTE APPELLATA –
Conclusioni delle parti:
Parte appellante: “in riforma della sentenza n. 458/2018 resa inter partes dal Giudice di Pace di
Civitavecchia nella causa RG. 2640/2017, ed in accoglimento del presente appello, rejectis adversis:
− Accogliere per i motivi dedotti il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingere le domande proposte in primo grado dai Sig.ri e Parte_2
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui minori Parte_3 Per_1
e
[...] Controparte_3
− per l'effetto condannare alla restituzione di quanto pagato dalla in forza della Parte_1 sentenza impugnata;
− con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio come per legge”;
Parte appellata: “in via principale e nel merito: rigettare l'appello avversario, poiché infondato in fatto ed in
Pagina 1 diritto per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente e tempestivamente notificato, la società ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_1
e , in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Controparte_2
e chiedendo la riforma della sentenza n. 458/2018, emessa Persona_1 Controparte_3 dal Giudice di Pace di Civitavecchia in data 21.3.2018 nella causa civile R.G. n. 2640/2017.
In forza della sentenza impugnata, l'appellante era stata condannata al pagamento in favore degli appellati della somma di € 2.400,00, oltre interessi e spese di lite, a titolo di risarcimento del danno per il ritardo del volo AA 206 del 16.4.2017 con tratta Miami – Milano MXP, giunto a destinazione oltre sei ore dopo rispetto all'orario programmato.
Come unico motivo di appello, la società ha lamentato l'erroneità Parte_1 dell'applicazione analogica del Regolamento n. 261/04/CE ai fini dell'individuazione del danno e della sua quantificazione, laddove in applicazione della Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale la domanda attorea avrebbe dovuto essere respinta, non avendo la controparte assolto l'onere di allegazione e prova del danno richiesto.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di primo grado.
***
L'appello è meritevole di accoglimento.
Non è stata investita da censure la statuizione con cui il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie non già il Regolamento CE n. 261/2004, venendo in rilievo un volo proveniente da uno Stato non europeo e operato da un vettore extra-europeo, bensì (in via residuale) la Convenzione di Montreal del 28.5.1999.
In tema di trasporto aereo internazionale assoggettato alla disciplina di cui alla
Convenzione di Montreal del 1999, anche recentemente la S.C. ha ribadito che il danno non patrimoniale da ritardo aereo non è configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un
Pagina 2 nesso di causalità giuridica all'evento di danno rappresentato dal ritardo (Cassazione civile sez. III,
31/05/2024, n.15352).
Difatti, l'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28.5.1999 sul trasporto aereo (a mente del quale “nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'articolo
19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero”), pur applicandosi anche al danno non patrimoniale, non ne fonda direttamente la risarcibilità, dovendosi, a tal fine, far capo ai presupposti delineati dal diritto nazionale (Cassazione civile sez. III, 31/05/2024, n.15352; cfr. altresì Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, n.4996).
Vale richiamare i principali passaggi motivazionali della decisione sopra richiamata, resi con riferimento a fattispecie concreta simile a quella oggetto della presente causa e suscettibili di fondare il convincimento del Tribunale – a fronte della chiarezza e dell'autorevolezza dei principi ivi espressi – rispetto alla controversia devoluta al suo giudizio:
- In primo luogo, il giudice del merito ha confuso evento di danno e danno conseguenza. Il ritardo aereo non è un danno conseguenza risarcibile, è l'evento di danno, corrispondente all'inadempimento della compagnia aerea, rispetto al quale, secondo il nesso di causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., deve valutarsi la sussistenza di una conseguenza pregiudizievole, suscettibile di risarcimento. L'accertamento del ritardo aereo non è ancora quindi l'accertamento del danno risarcibile. Una volta accertato l'inadempimento, deve apprezzarsi se sussista un pregiudizio risarcibile.
- In secondo luogo, il danno risarcibile è stato riconosciuto come in re ipsa, il che vuol dire pretermettere la necessaria distinzione fra danno evento e danno conseguenza, appena richiamata.
Riconoscere l'esistenza di un danno in re ipsa significa, infatti, affermare che l'evento di danno di per sé è meritevole di risarcimento, senza apprezzare se quell'evento abbia prodotto conseguenze pregiudizievoli, e dunque ignorando il nesso di causalità giuridica.
- In terzo luogo, stimando risarcibile il mero disagio, il giudice del merito ha violato il principio di diritto secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (Cass. n. 33276 del 2023, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo) (Cassazione civile sez. III, 31/05/2024, n.15352).
Pagina 3 È agevole osservare che il giudice di primo grado è incorso nel medesimo errore di diritto censurato dalla S.C. laddove, a fronte dell'incontestato ritardo del volo aereo in misura superiore a sei ore, ha ritenuto sussistente un danno risarcibile senza tuttavia aver previamente motivato in ordine all'esistenza del danno-conseguenza, così di fatto inammissibilmente identificandolo nel danno-evento rappresentato dal ritardo aereo.
Gli attori erano onerati di provare il danno conseguenza, inteso come pregiudizio concreto, suscettibile di valutazione economica, scaturito dall'evento di danno, declinabile in termini di danno emergente o di lucro cessante. Va ribadito che sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. anche il danno non patrimoniale è risarcibile – sebbene in assenza di una fattispecie di reato ovvero di alcuna delle altre ipotesi in cui la legge ne consente espressamente il ristoro – ma a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (Cassazione civile sez. un., 11/11/2008, n.26972; cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 22/01/2024, n.2203).
Le uniche deduzioni svolte dagli odierni appellati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado attenevano alla “perdita della serenità personale” e al “disagio emotivo” patiti in conseguenza del ritardo aereo, a fronte della obbligata attesa in aeroporto “con due bambini piccoli e senza ricevere alcun tipo di assistenza”.
È quindi mancata, anzitutto, l'allegazione del diritto di rango costituzionale in ipotesi vulnerato dal ritardato adempimento da parte del vettore aereo.
In secondo luogo, le scarne circostanze dedotte non consentono da un lato di ritenere integrato il requisito della gravità dell'offesa, dall'altro di dare ingresso a un pregiudizio eccedente la soglia dei meri disagi, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ritenuti irrisarcibili.
Può concedersi che per effetto del ritardo del volo aereo, alla stregua del criterio esperenziale dell'«id quod plerumque accidit», gli appellati possano aver percepito sensazioni di stress o di fastidio.
Pagina 4 Tuttavia, in adesione al conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ribadirsi che il mero disagio, di per sé, non identifica un pregiudizio meritevole di tutela risarcitoria.
Non può che censurarsi, conseguentemente, anche il richiamo in via analogica al
Regolamento CE n. 261/2004 per la liquidazione del danno, a causa dell'erroneità della premessa di reputare implicitamente dimostrato un danno da risarcirsi, per di più quantificabile sulla base del criterio indennitario sotteso all'art. 7 del Regolamento.
Anche sotto tale profilo soccorre la giurisprudenza di legittimità, la quale è ferma nell'escludere l'applicabilità analogica del Regolamento CE n. 261/2004 ai fini della prova del danno da ritardo aereo secondo la disciplina della Convenzione di Montreal (si veda Cassazione civile sez. III, 26/07/2024, n.20941, secondo cui “il risarcimento riconosciuto dall'art. 22 della
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento (cui la Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 reg. Ce n. 261 del 2004, che prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio”).
In accoglimento dell'appello proposto da la sentenza impugnata Parte_1 deve essere annullata e la domanda di risarcimento proposta dagli appellati deve essere rigettata.
Alla riforma della sentenza consegue l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente versate dall'appellante in favore degli appellati in adempimento delle statuizioni del Giudice di
Pace di Civitavecchia.
In ragione della soccombenza, gli appellati devono rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, applicati parametri prossimi ai minimi ex DM 55/2014 ss. mm. in considerazione della limitata complessità delle questioni trattate, scaglione corrispondente al valore della causa, tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 458/2018, ogni diversa Parte_1 eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello, annulla la sentenza impugnata e rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dagli appellati;
Pagina 5 - dichiara il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme eventualmente versate in favore degli appellati in esecuzione della sentenza riformata;
- condanna gli appellati al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per compensi in € 500,00 per il giudizio davanti al Giudice di Pace e in €
900,00 per il giudizio d'appello, oltre spese generali, IVA e CPA;
Civitavecchia, 18/04/2025
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
Pagina 6