Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.3746 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , e ivi residente in [...]2, n. 18, SS. CodiceFiscale_1
Annunziata, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
NOTARIANNI AURORA F. (C.F.: ) pec: CodiceFiscale_2
fax: 090/9485147, elettivamente Email_1
domiciliata presso lo studio in Messina V.le S. Martino n. 146; PARTE
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], (C.F. CP_1
), e residente in [...]
n. 52, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. GIORGIANNI
ALESSIA (C.F.: – Pec: C.F._4
, ed elettivamente domiciliato, anche Email_2
1
RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 23.09.2024, premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Forza D'Agrò il 04.09.2003, con che dal matrimonio erano nate due figlie, Controparte_2
nata a [...] il [...] e nata a [...] il Per_1 Per_2
04.01.2007; che il Tribunale di Messina con sentenza n. 464/2023 dell'08.03.2023, su domanda congiunta, aveva pronunciato il divorzio dei coniugi;
che nell'estate del 2023 la figlia , che aveva domicilio Per_1
privilegiato presso l'abitazione del padre, aveva deciso di vivere stabilmente con la madre, presso la quale già viveva la figlia che a Per_2
seguito di tale modifica ella aveva chiesto all di contribuire al CP_1
mantenimento delle figlie, ma questi aveva risposto con considerazioni irrilevanti rispetto all'obbligo di mantenimento;
che l' si era CP_1
limitato ad effettuare delle ricariche della carte di credito delle figlie con versamenti mensili non superiori in media a € 80,00 per ciascuna figlia, somma certamente insufficiente ai bisogni delle ragazze;
che l'ing.
svolgeva l'attività di libero professionista mentre ella era CP_1
dipendente del Ministero dell'Interno, Dipartimento di PS, con un reddito lordo di € 102.660,58 nell'anno 2022, di € 108.592,82 nell'anno 2023 e di
109.321,30 nell'anno 2024. Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse ordinato all di corrispondere un congruo assegno per il mantenimento CP_1
delle due figlie.
2 Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 04.11.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 10.12.2024, si costituiva il quale rilevava che in sede di Controparte_2
separazione consensuale, omologata con decreto del 23.11.2014, egli si era obbligato a corrispondere alla per il mantenimento delle due Pt_1
figlie la somma mensile di € 600,00; che successivamente la figlia aveva manifestato la volontà di vivere stabilmente con il padre ed Per_1
il Tribunale di Messina aveva recepito l'accordo dei coniugi modificando il domicilio privilegiato della figlia e revocando l'assegno a carico Per_1
del deducente di provvedere al mantenimento delle due figlie;
che successivamente le parti avevano chiesto il divorzio, prevedendo che ciascun genitore provvedesse alle spese ordinarie relative alla figlia con lo stesso collocata, mentre le spese straordinarie erano rimaste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno;
che nel mese di agosto
2023 la figlia era andata a vivere con la madre, nonostante il Per_1
disaccordo del padre;
che, a seguito del trasferimento a casa della madre, la ragazza aveva avuto un crollo nel rendimento scolastico ed era stata bocciata;
che la figlia era tornata quindi a vivere con il padre per Per_1
circa due mesi ed infine la stessa era tornata a vivere con la madre, senza frequentare la scuola e facendo uso di psicofarmaci;
che egli aveva, comunque, sempre versato le somme necessarie alle figlie, attendendo che tornasse a vivere con lui. Ciò premesso, contestava Per_1
l'ammissibilità del ricorso deducendo che le figlie minori non convivevano con la madre in quanto quest'ultima lavorava a Reggio Calabria ove svolgeva l'attività di Dirigente di Polizia e dove godeva di alloggio di servizio, mentre le figlie vivevano da sole a Messina ormai da circa un anno. Osservava, poi, che non poteva essere chiesto al Tribunale di
3 quantificare l'assegno di mantenimento, in quanto lo stesso era stato già quantificato in € 300,00 a figlia e non erano intervenuti fatti nuovi che giustificassero una diversa determinazione, posto che le spese indicate da controparte per la partecipazione a viaggi insieme alla madre erano spese straordinarie che avrebbero dovuto essere preventivamente concordate. Nel merito osservava che egli aveva sempre provveduto alle esigenze ordinarie e straordinarie delle figlie senza neppure che la corrispondesse Pt_1
la sua quota di spese straordinarie e, comunque, la situazione attuale appariva transitoria. Chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o rigettato;
in subordine che l'assegno di mantenimento fosse determinato nella misura di € 300,00 per ciascuna figlia e che fosse disposta la sua corresponsione da parte di entrambi i genitori direttamente a favore delle figlie.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 2 c.p.c. depositata il
28.12.2024 chiedeva l'ammissione di prova Controparte_2
testimoniale.
All'udienza del 09.01.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo che prevedeva “la corresponsione di un assegno mensile di € 400,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuna figlia, a carico del padre ed a favore della madre”.
I procuratori delle parti chiedevano il recepimento del suddetto accordo ed il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la
4 discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso ed alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., e disciplina il mantenimento ordinario delle figlie nata a [...] il Persona_3
16.06.2005 e nata a [...] il [...], così come Persona_4
concordato dalle parti all'udienza del 09.01.2025; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 14/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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