Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 528 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nata a Palermo in [...] Parte_1 C.F._1
30/4/1973, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Merlino
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appellante
CONTRO
(C.F. , nato a Palermo in [...] CP_1 C.F._2
06/06/1962, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Arpaia
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Appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 22/2024 pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale, nei giorni 3-5-/1/2024
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 4
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
1) Preliminarmente: Accertare e dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dalla sig.ra poiché depositato in cancelleria do- Parte_1 po il termine perentorio previsto dalla legge con tutte le statuizioni che ne conseguono;
2) Nel merito: Rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto e confermare, in ogni sua parte, la sentenza appellata n. 22/2024 emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 5.01.2024 a definizione del pro- cedimento n. 1266/2020 RG e nello specifico:
- Rigettare la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favo- re del figlio maggiorenne in quanto lo stesso non è equipa- Persona_1 rabile ai minori ex art. 337 septies c.c. per le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa e conseguentemente confermare l'importo mensile di euro 150,00 a titolo di mantenimento disposto con la sentenza impugnata oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie da parte del sig. CP_1
;
[...]
- Rigettare la richiesta di assegno divorzile in favore della sig.ra
[...]
poiché tale richiesta è infondata in fatto ed in diritto per tutte le Parte_1 motivazioni di cui in narrativa. Salvis juribus, con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento.».
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 22/2024 pronunciata nei giorni 3-5-/1/2024, il Tribuna- le di Termini Imerese, su ricorso proposto da nei confronti CP_1 della coniuge separata, , la quale ha proposto, a sua vol- Parte_1 ta, domande in via riconvenzionale:
- ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- cordatario contratto dalle parti in data 14/07/1994;
- ha rigettato la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile proposta dalla resistente;
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 4 - ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della resistente un assegno mensile di € 150,00, a titolo di contri- buto al mantenimento del figlio della coppia , oltre il Persona_1
50% delle spese straordinarie;
- ha rigettato la domanda di condanna alla contribuzione al mante- nimento della figlia della coppia formulata dalla re- CP_2 sistente;
- ha compensato le spese del giudizio.
2. Con atto di citazione notificato in data 20/3/2024, e depositato in data 21/3/2024, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 pronuncia chiedendo, in parziale riforma della stessa, l'aumento della somma dovuta dall'ex coniuge a titolo di contributo al mantenimento del minore, , nonché l'accoglimento della domanda volta a ottenere la Per_1 corresponsione mensile di un assegno divorzile, rigettata in primo grado.
3. Con comparsa del 28/6/2024, si è costituito in giudizio , CP_1 formulando, in via preliminare, eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla poiché depositato in cancelleria dopo il termine Pt_1 perentorio previsto di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
4. Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni con le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13/9/2024, di tal che la causa è stata posta in decisione.
5. Va esaminata, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata.
6. Deve premettersi che in tema di impugnazione della sentenza di sepa- razione personale tra coniugi, l'art. 8 l. n. 74 del 1987, in forza del quale "l'appello è deciso in camera di consiglio", postula l'applicazione del rito camerale con riferimento all'intero giudizio di impugnazione, con la con- seguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, fun- zionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio.
7. Nel caso in esame, l'appellante ha proposto l'impugnazione con atto di citazione che è stato notificato alla controparte il 20/3/2024 ma deposita- to telematicamente e, quindi, iscritto a ruolo il 21/3/2024, benché avesse
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 4 ricevuto la notifica della sentenza in data 19/2/2024, con conseguente tardività del gravame, poiché depositato oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.
8. Al riguardo va, infatti, richiamata la giurisprudenza di legittimità, che ha statuito che, ove l'appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile in applica- zione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sem- pre che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiun- gimento dello scopo ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge (Cass. civ. Sez. VI, Ord. 10/01/2019, n. 403).
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei pa- rametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, e tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto e di diritto, in € 2.035,00 ol- tre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
10. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• dichiara inammissibile l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 22/2024 emessa CP_1 dal Tribunale di Termini Imerese nei giorni 3-5/1/2024, con atto depo- sitato il 21/3/2023;
• condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 che liquida in € 2.035, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella mi- sura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 10/1/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, nel rispetto delle disposizioni che regolamentano il processo civile telematico..
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