Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Daniele Colucci Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1542 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Parte_1 Ciccarelli e Alessandro Di Genova, presso i quali è elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA), via Dicearchia n.1
APPELLANTE
E
- in persona Controparte_1 del Presidente legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, con cui elettivamente domicilia in Napoli, via De Gasperi n.55
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6/6/2024 la ricorrente in epigrafe ha proposto appello parziale avverso la sentenza n.2617/24, resa dal Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, il 20/5/24, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contenere relativamente alle somme spettanti a titolo di ratei di indennità di accompagnamento stante l'intervenuta liquidazione.
Parte appellante ha censurato la decisione nella sola parte relativa alle spese di giudizio, liquidate in euro 850,00, sostenendo che tale importo era inferiore ai minimi stabiliti nel D.M. 55/2014 (come integrato dal DM 147/22).
L' , al quale è stato ritualmente notificato l'atto di appello, CP_1 si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto va accolto in quanto fondato.
Oggetto dell'appello è unicamente l'ammontare delle spese del giudizio di primo grado.
Al riguardo deve premettersi che l'art. 4 del D.M. 55 2014 (così come modificato dal D.M. 37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento,
o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che correttamente l'appellante ha individuato, quale scaglione di riferimento, quello delle cause di valore compreso da € 26.000,00 a euro 52.000,00 considerato l'importo liquidato dall' pari a euro 28.571,46 a CP_1 titolo di ratei assistenziali.
Per la liquidazione occorre far riferimento al D.M. 55/2014, come integrato dal DM 147/22, ed ai parametri medi del valore predetto di cui alla tabella allegata, con una riduzione del 50 per cento, come peraltro richiesto dallo stesso appellante.
Tornando, dunque, al caso in esame, tenuto conto della richiesta dell'appellante, l'ammontare liquidato dal giudice di primo grado non appare congruo e rispettoso dei parametri individuati dai cit. DD.MM, in quanto il minimo di legge, avuto riguardo alle fasi in precedenza indicate (esclusa quella di trattazione/istruttoria non chiesta) è quello di euro 3.290,00.
In tali limiti va, dunque, accolto l'appello proposto.
Pertanto, in accoglimento del gravame, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata con riferimento al solo regime delle spese processuali, che vanno rideterminate, con condanna dell' resistente al pagamento della differenza spettante a CP_1 tale titolo.
Le spese del presente grado di giudizio sono a carico dell' e CP_1 si liquidano nella misura minima come da dispositivo, in base al limitato valore della controversia (cfr Cass. 2022/35195).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese di primo grado in euro 3.290,00 in luogo del minore importo di euro 850,00 liquidato in primo grado, e condanna l' al pagamento della CP_1 differenza tra i due importi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Condanna l' al pagamento delle spese del presente grado che CP_1 si liquidano in € 960,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione agli avv. antistatari Ciccarelli e Di Genova.
Napoli 16.5.2025
Il Presidente rel. est.