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Sentenza 20 gennaio 2021
Sentenza 20 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2021, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RAVIDA' TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/10/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo tZdni #4) , Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. uditi &difensori, L'avvocato COLONNA UGO conclude chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso e deposita nota spese. L'avvocato BRUNELLI ILARIA conclude chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato PINTO GIUSEPPE POMPEO conclude chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato PIZZUTO FRANCESCO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2295 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 22/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. RT DÀ è stato imputato del reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., per concorso esterno nell'associazione mafiosa denominata "Famiglia barcellonese", riconducibile a Cosa Nostra siciliana, operante sul versante tirrenico della provincia di Messina (fra i cui aderenti erano annoverati i promotori OV Rao, ME GN, AT, detto AM, Di AL, nonché Santo GU e altri ancora), tesa a programmare e a commettere delitti della più diversa natura contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico e la fede pubblica, con il precipuo obiettivo di acquisire in forma diretta e indiretta la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche e appalti pubblici, con profitti e vantaggi ingiusti. Si è contestato specificamente a DÀ di avere, nella qualità di componente dell'Ufficio tecnico del Comune di RÀ NTAN, determinato l'aggiudicazione di appalti per opere pubbliche in favore di imprese riconducibili a AT Di AL e comunque alla suddetta organizzazione, nonché segnalato alla stessa organizzazione i nominativi delle imprese da sottoporre estorsione o, comunque, da contattare e avvicinare a tal fine, ricevendone in cambio benefici di vario genere, ivi compresa l'erogazione di somme di danaro;
fatti commessi in RÀ NTAN, dal 2000 - 2001 al 24 luglio 2012. Il suddetto imputato era stato giudicato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, con sentenza del 30 marzo 2015, lo aveva ritenuto responsabile del reato ascrittogli e lo aveva condannato alla pena di anni sette di reclusione, con le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale nel corso dell'esecuzione della pena, ed era stato anche condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Comune di RÀ NTAN, Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Centro Studi ed Iniziative Culturali "Pio La Torre" Onlus, Associazione Nazionale Familiari delle vittime della mafia, danni liquidati nella misura equitativa di euro 50.000,00 per il Comune di RÀ NTAN e in complessivi euro 20.000,00 per ciascuna delle altre parti civili. 2. Interposto appello dall'imputato, la Corte di appello di Messina, con sentenza in epigrafe, resa il 29 ottobre 2018, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuto a DÀ le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena inflittagli in quella di anni cinque di reclusione, confermando nel resto. 2 L'imputato, con l'atto di appello, aveva, nel complesso, dedotto: la sostanziale smentita derivante dall'esame degli atti della gara di appalto per la vecchia discarica di RÀ NTAN delle propalazioni di Santo GU circa la manipolazione delle offerte da parte di DÀ allo scopo di favorire l'aggiudicazione di essa alla Ca.Ti.Fra., alla stregua delle modalità di svolgimento della gara, delle sue oggettive caratteristiche e delle testimonianze raccolte, in particolare quella del Segretario comunale Rosaria Di Mento;
le discordanze rilevanti fra le dichiarazioni di GA e quelle di GU;
la carenza di intercettazioni telefoniche e di controlli circa l'effettiva aggiudicazione di lavori da parte di imprese vicine a AM Di AL o comunque alla cosca barcellonese, essendo peraltro certo che DÀ non era mai stato tecnico comunale di Randazzo, ma aveva soltanto fatto parte dell'Ufficio PRUSST Valdemone, senza poteri decisionali;
le incongruenze relative alle dichiarazioni di GN circa le pressioni che anche DÀ avrebbe fatto sull'impresa seconda classificata nella suddetta gara, la Ecoplanet, la quale invece aveva chiesto ed esercitato l'accesso agli atti e, semplicemente, aveva preso atto della regolarità della gara stessa;
la falsità delle dichiarazioni di RT in ordine all'attribuzione da parte di DÀ dei lavori di metanizzazione all'impresa gestita dalla compagna di GN, laddove si era trattato di un subappalto documentato dal contratto prodotto;
l'assenza di incarichi ricevuti dall'imputato o dal fratello e, quindi, l'assenza di vantaggi dalla contestata attività di fiancheggiamento della cosca, essendo invece stato lo stesso GU a ricordare i furti e gli attentati subai da DÀ; la maturata prescrizione e, comunque, l'erroneità del complessivo trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha ritenuto fondato soltanto il motivo inerente all'entità della pena, sicché - ferma restando la valutazione di piena adeguatezza del quadro probatorio a giustificare la pronuncia di condanna per l'accertato concorso esterno in associazione mafiosa - ha considerato, all'esito della ponderazione degli elementi acquisiti, che i furti e danneggiamenti patiti da DÀ erano stati i prodromi dalla sua scelta di appoggiare l'associazione criminale, piuttosto che rivolgersi alla pubblica Autorità per denunciare gli episodi suddetti, per cui, senza scriminare la condotta antigiuridica, l'antefatto è stato considerato elemento idoneo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con il conseguente riflesso sull'entità, diminuita in modo corrispondente, della pena finale. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di RT DÀ chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a sei motivi. 3.1. Con il primo motivo si lamentano la violazione dell'art. 521 cod. proc. 3 pen. per la discrasia fra il contenuto dell'imputazione e il contenuto della sentenza. Il ricorrente, in particolare, evidenzia che la cornice relativa al fatto contestato era difficilmente sovrapponibile alle dichiarazioni di AT GA, unico riscontro esterno alle accuse dei collaboratori GU e GN: infatti, GA, imprenditore nel settore delle costruzioni titolare della società Eurovega, aveva riferito di essersi aggiudicato nel lontano 1992 un appalto relativo al Comune di VE, con lavori avviati nel 1997 - 1998, quando aveva conosciuto l'imputato, e a quell'epoca aveva subìto un tentativo di estorsione agevolato da DÀ; lo stesso era a dirsi con riferimento alla vicenda dell'appalto aggiudicatosi da GA al Comune di Roccella Valdemone sempre nel 1997 - 1998; le asserite condotte agevolatrici ascritte a DÀ esulavano dai limiti spazio-temporali cristallizzati nel capo di accusa, con conseguente vizio della decisione impugnata per violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza. 3.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione in merito alla verifica dei riscontri esterni, anche di natura documentale. Secondo quanto era stato rilevato già in sede di controllo di legittimità della misura cautelare emessa nei confronti dell'imputato, è persistito - per la difesa - il vulnus motivazionale costituito dalla carenza di riscontri di natura dichiarativa o documentale alle accuse dei collaboratori di giustizia relative alle gare di appalto che l'imputato avrebbe influenzate in favore di imprese mafiose, attesa l'insufficienza delle affermazioni del Segretario comunale Pasqua Di Mento: non risultava, quindi, essere stato dato seguito alle indicazioni a suo tempo espresse dalla decisione di legittimità sopra richiamata circa la necessità di svolgere un'approfondita indagine sulle procedure amministrative per riscontrare il ruolo giocato dall'imputato monitorando anche gli affidamenti in situazioni definite di urgenza, individuando quali fossero i procedimenti effettivamente strumentalizzati dall'imputato. Secondo il ricorrente, non essendo stati compiuti gli approfondimenti necessari, non avrebbero potuto ritenersi bastevoli a colmare il deficit rilevato le suddescritte dichiarazioni di GA e nemmeno avrebbe potuto continuare a richiamarsi in modo evocativo il modo in cui DÀ avrebbe consentito all'impresa Ca.Ti.Fra., ricondotta erroneamente ad appartenenti alla mafia locale, di ottenere l'appalto dei lavori alla vecchia discarica del Comune di RÀ NTAN. A conferma dell'inadeguatezza della motivazione viene ricordata l'attribuzione all'imputato del possesso di una copia della chiave della cassaforte del Comune, circostanza totalmente sfornita di prova e anche smentita dalla teste Di Mento, oltre alla constatazione fatta dalla medesima testimone, relativa 4 all'insussistenza di manomissioni del plico riferito all'impresa Ca.Ti.Fra. La difesa, poi, considera sconcertante l'attendibilità soggettiva annessa dalla Corte territoriale alle dichiarazioni di GA, peraltro riferite al territorio di VE, e non di RÀ NTAN, nonostante le stesse fossero contrastanti con quelle del collaboratore GU, sulla scorta della congettura secondo cui l'imprenditore non avrebbe voluto riferire della sua iniziativa di incontrare un soggetto mafioso per non esporre se stesso a indagini. 3.3. Con il terzo motivo si prospetta il vizio di omessa motivazione in ordine ai motivi di appello sub 3), 4), 5), 6) e 7). A fronte degli otto motivi che erano stati svolti con l'atto di appello, lamenta il ricorrente, la Corte di merito ha, seppur erroneamente, risposto alle sole doglianze sub 1), 2) e 8), non alle altre: nulla in merito alla pacifica assenza di riconducibilità dell'impresa Ca.Ti.Fra. - peraltro non aggiudicataria di commesse né a VE, né a RÀ NTAN - a qualsiasi appartenente della cosca barcellonese;
nulla sulla carenza di valenza individualizzante dei riscontri ritenuti provenienti dai testimoni NG e D'LO; nulla sulle incongruenze emerse nelle dichiarazioni del collaboratore AT RT e sui furti e danneggiamenti subìti dallo stesso RT DÀ, danneggiamenti il cui autore era stato verosimilmente GU, peraltro erroneamente indicato come impegnato a riparare, da meccanico, i veicoli del Comune di RÀ NTAN, laddove GU era titolare di un'officina meccanica in VE;
nulla in ordine al fatto della mancata proposizione da parte degli inquirenti di domande a GA sulle dichiarazioni di GU e GN;
nulla sulle incongruenze insite nella dichiarazioni di IZ AR;
nulla in merito alle - non riscontrate - dichiarazioni di ME GN circa il presunto pilotaggio della gara in favore dell'impresa Ca.Ti.Fra., così come per converso nessuna valutazione sarebbe stata fatta sull'affermazione dello stesso GN che aveva escluso la dazione di danaro a DÀ da parte sua o di altri appartenenti all'organizzazione; nulla, infine, in ordine all'omesso svolgimento di accertamenti patrimoniali e sui conti correnti e sulla già segnalata carenza di adeguati riscontri esterni. 3.4. Con il quarto motivo, si evidenzia il vizio di motivazione relativamente alla valutazione della posizione dell'impresa Ca.Ti.Fra., in rapporto anche all'emersa omonimia fra i due soggetti di nome RO RE, l'uno nato nel 1958 e l'altro nato nel 1973. Il concorso esterno in associazione mafiosa ascritto all'imputato si era basato sull'assunto che questi avrebbe pilotato la gara per l'aggiudicazione dei lavori alla vecchia discarica di RÀ NTAN alla Ca.Ti.Fra., che avrebbe identificato un'impresa appartenente al mafioso RO RE: però si era 5 trattato di un errore grossolano, siccome RO RE, nato nel 1958, titolare della Ca.Ti.Fra. unitamente al fratello Francesco, era soltanto un omonimo di RO RE, nato nel 1973, già processualmente riconosciuto come appartenente alla cosca barcellonese. E, allora, se la suddetta Ca.Ti.Fra. non era un'impresa mafiosa, la condanna di DÀ avrebbe dovuto ritenersi come illogica e contraddittoria. 3.5. Con il quinto motivo, è dedotta la violazione della disciplina sostanziale regolatrice del concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Sul presupposto della persistente complessità interpretativa dell'istituto del concorso esterno in associazione mafiosa e sulla sussistenza della seria corrente dottrinale e giurisprudenziale che ne negava la configurabilità, la difesa reclama l'applicazione anche nel presente caso dei principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14/04/2015, nella causa ON c/o Italia, sulla scorta dell'argomento secondo il quale, se era stato stabilito che ON non poteva essere in grado di prevedere che i fatti a lui contestati fossero suscettibili di sanzione penale ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. perché non erano sufficientemente chiare le interpretazioni che ne aveva date la giurisprudenza, così non avrebbero dovuto individuarsi ragioni per le quali non si potesse esperire analoga valutazione rispetto alla posizione di DÀ, che, al pari di quell'altro imputato, aveva scontato una contraddittorietà fra arresti giurisprudenziali sull'esistenza stessa del reato, in violazione dell'art. 7 CEDU, oltre che dei principi di legalità e tassatività della legge penale. 3.6. Con il sesto motivo, si prospetta la violazione della legge penale in materia di prescrizione del reato contestato. Il ricorrente osserva che gli episodi di concorso esterno in concreto ascrittigli risalivano al periodo corrispondente agli anni 2000 - 2001, per i lavori alla discarica in contrada Zuppà, e addirittura agli anni '90 per gli altri episodi, sicché erroneamente la Corte di appello aveva avanzato il tempo del commesso reato fino al 24 luglio 2012, come da contestazione, sostenendo che non era stata acquisita la prova che l'attività di supporto fornita dall'imputato all'associazione fosse cessata in epoca antecedente. Invero, sostiene la difesa, connotandosi il concorso esterno per un contributo al gruppo apportato in via occasionale e accidentale, finalizzato alla commissione di alcuni reati, con la cui realizzazione si esaurisce l'accordo con i correi, occorre la prova delle singole condotte contestate e, nel caso di specie, comunque gli atti ascritti all'imputato erano risalenti al 2000 - 2001, in essenza di prova di specifici episodi criminosi successivi ascritti a DÀ. Né era dato comprendere come potessero emergere le prove della cessazione del suo rapporto con il clan, laddove mancavano le evidenze di una prosecuzione 6 dell'attività dell'imputato di supporto all'associazione in tempo successivo a quello già indicato. Risalendo, pertanto, la condotta ascrivibile a DÀ al 2000 - 2001, il termine di prescrizione del reato, pur considerando e interruzioni e i periodi di sospensione, era già maturato. 3. Il Procuratore generale ha prospettato il rigetto del ricorso, rilevando che il primo motivo è infondato sotto diversi profili (essendosi sollevata la questione della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. solo in sede di legittimità ed essendosi addotta - la questione - sulla base del mero assunto difensivo e non essendosi verificata, comunque, nessuna compressione del diritto di difesa), che il secondo motivo, rifacendosi alla fase cautelare, ha omesso di confrontarsi con gli elementi probatori sopravvenuti nel giudizio di cognizione, fra i quali andavano annoverate le dichiarazioni di GA, che il terzo motivo non ha dedotto la decisività di alcuna delle questioni prospettate come trascurate, che il quarto motivo, inerente all'esatta individuazione del soggetto, avente il cognome di RE, integra una questione nuova e, come tale, inammissibile, che il quinto motivo prospetta un inquadramento dell'istituto del concorso esterno in associazione mafiosa contraddetto dall'elaborazione ermeneutica, approdata a risultati consolidati di segno diverso, e il sesto motivo non risulta idoneo a destrutturare la motivazione della sentenza impugnata circa la dedotta prescrizione. Le difese delle parti civili hanno prospettato la reiezione, in ogni caso, dell'impugnazione, con le statuizioni conseguenziali. In particolare, la parte civile Comune di RÀ NTAN ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per essere stato - l'appello dispiegato nell'interesse di DÀ - proposto da soggetto da considerarsi non legittimato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che il ricorso sia in parte manifestamente privo di fondamento, in altra parte orientato a sollecitare valutazioni di merito alternative rispetto a quelle, congrue e non illogiche, effettuate dal giudice di appello e in ulteriore parte carente di specificità: esso si profila, quindi, inammissibile nel suo complesso. Non va, peraltro, accolta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa della parte civile Comune di RÀ NTAN, che nella discussione orale ha richiamato la sua comparsa conclusionale rassegnata innanzi alla Corte di appello 7 di Palermo per evidenziare che l'atto di appello proposto per DÀ era inammissibile ex art. 591, lett. a), cod. proc. pen., in quanto l'atto sarebbe stato proposto da soggetto non legittimato ai sensi degli artt. 568, comma 3, e 571, comma 3, cod. proc. pen. Invero, stante tale sintetico richiamo del quadro normativo di riferimento, in relazione alle considerazioni svolte dalla parte interessata, si arguisce che la causa di inammissibilità che la Corte di merito avrebbe omesso di rilevare si dovrebbe individuare nella presentazione dell'atto di appello da parte di un soggetto diverso da quello incaricato dal difensore che aveva redatto l'impugnazione. Si osserva in contrario che la Corte di appello ha implicitamente, ma univocamente, disatteso la questione sottoposta al suo vaglio dalla suddetta parte civile, ritenendo evidentemente osservata la disposizione di cui all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato e il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, annotazione della ricezione. Sul tema, va ricordato che la legge processuale non prescrive particolari formalità per il conferimento dell'incarico per la presentazione dell'atto di impugnazione, che può dunque avvenire anche oralmente, sempre che, in ragione del rapporto dell'incaricato con il titolare del potere di impugnazione, si abbia piena garanzia circa l'autenticità della sottoscrizione (v., nel solco segnato dall'insegnamento di Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246905 - 01, Sez. 2, n. 52195 del 07/10/2016, Sciscione, Rv. 268669 - 01). Dovendo, pertanto, ritenersi che sia stato dal giudice di appello ritenuto effettuato il vaglio del perfezionamento dell'incarico da parte del difensore ad altro soggetto per la presentazione dell'atto di impugnazione e dell'avvenuto accertamento della qualità di quest'ultimo da parte del pubblico ufficiale che aveva ricevuto l'atto, la contestazione reiterata in questa dalla parte civile, senza lo svolgimento di un'adeguata argomentazione critica dell'opzione privilegiata in sede territoriale, risulta generica e, come tale, a sua volta, inammissibile. 2. Per l'adeguata disamina dell'impugnazione proposta da DÀ appare rilevante evidenziare immediatamente che i giudici di appello hanno - con articolazioni argomentative specifiche e calibrate sulla concreta verifica delle fonti di prova - rimarcato che la prospettiva, nella sostanza privilegiata dalla parte appellante, di un'analisi parcellizzante delle dichiarazioni delle fonti dichiarative di accusa - particolarmente di quelle individuate in Santo GU, 8 ME GN, IZ IA AR, AT RT, nonché AT GA - non poteva essere condivisa, emergendo, per contro, la sostanziale convergenza delle affermazioni fatte dai collaboratori di giustizia, già reciprocamente riscontrantesi, e poi ulteriormente riscontrate dalle dichiarazioni di GA, imprenditore estorto, e dall'esame della documentazione relativa alla concreta procedura che aveva connotato la gara di appalto dei lavori della vecchia discarica di RÀ NTAN. Sul tema la Corte di appello ha evidenziato, altresì, che non era stata nemmeno prospettata l'ipotesi di un accordo calunniatorio fra i propalanti, così come si erano rivelate evanescenti le ragioni di astio che avrebbero spinto in particolare GN ad accusare DÀ, essendo poi rilevanti, per il completamento e il rafforzamento del compendio dimostrativo la conferma delle specifiche all'imputato rappresentata dall'apporto dichiarativo dell'imprenditore GA e anche dall'analisi degli atti della suindicata gara, in guisa tale che il racconto dei collaboratori era stato corroborato, e non smentito dalle ulteriori prove ora richiamate. Si è tratta da parte dei giudici territoriali, alla stregua dei principi emersi in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, la conclusione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato nella condotta di DÀ, il quale aveva instaurato con la cosca dei mazzarroti e, più in generale, con il clan barcellonese, di cui la prima era parte, un rapporto sinallagmatico, rafforzandone l'azione, segnalando i nomi delle imprese da estorcere, GA e ON in particolare, nonché garantendo l'aggiudicazione degli appalti a imprese direttamente riferibili a mafiosi del calibro di RO RE, quanto alla Ca.Ti.Fra., come nel caso della gara suindicata, ricevendone anche somme di danaro, secondo quanto più collaboratori avevano riferito. 3. Nella cornice di fatto delineata dalla Corte territoriale, il ruolo ritagliatosi dall'imputato è stato individuato in quello del pubblico dipendente, titolare di una funzione di rilievo tecnico rilevante, in quanto insediato nell'ufficio tecnico di RÀ NTAN, che, invece, di ispirare la sua azione alla rigorosa osservanza dei doveri su di lui incombenti in ragione del pubblico ufficio assegnatogli, ha perseguito per l'arco temporale preso in esame dai giudici di merito il suo personale interesse di incrementare guadagni e potere venendo a patti con l'organizzazione mafiosa suindicata, fra i cui capi era annoverato il suddetto AM Di AL, e rendendole concreti servigi, sia influenzando le gare, in modo da garantire alla cosca di entrare nel mercato degli appalti con le sue imprese di riferimento, quale quella facente capo a RE, sia segnalando agli esponenti dell'organizzazione gli imprenditori da sottoporre ad estorsione, 9 così contribuendo al rafforzamento della consorteria sotto il profilo dell'espansione del potere economico di quest'ultima sotto quello dell'incremento del tasso di pervasività della medesima nella sua attività di condizionamento e depauperamento dell'economia legale operante sul territorio di riferimento. Assodato l'approdo a cui sono giunti in modo motivato i giudici di merito, l'obiezione mossa dalla difesa con la prima doglianza in ordine al fatto che le prove sarebbero riferite a condotte collocate in tempo antecedente a quello di contestazione si profila manifestamente priva di fondamento. Non si dubita che la garanzia del contraddittorio in ordine alla definizione giuridica del fatto, per come operata dal giudice, debba essere sempre assicurata, con la specificazione peraltro che tale garanzia deve stimarsi sussistente quando l'imputato abbia comunque avuto modo di interloquire sulla configurazione dell'imputazione e sulla relativa qualificazione del fatto nelle pregresse fasi del procedimento. Nel caso di specie nessun vulnus relativo al principio invocato risulta essersi verificato. Il fatto che sono state analizzate anche condotte precedenti all'arco temporale di contestazione (arco peraltro indicato nell'imputazione, quanto al dies a quo - "dal 2000 - 2001 circa" - in modo da includere il tempo contiguo) si palesa riconnesso alla rilevanza probatoria dell'accertamento: l'emersione di fatti antecedenti è stata sondata dai giudici di merito all'evidente fine di verificare la scaturigine dell'antigiuridico rapporto fra DÀ e gli esponenti della consorteria innescato in quell'epoca e poi tenuto fermo nel tempo susseguente. Pertanto, non può ritenersi illogica la verifica della condotta dell'imputato, in rapporto al complessivo quadro probatorio acquisito, verifica che non ha violato il principio di correlazione fra accusa e sentenza, ferma restando la sussistenza degli altri fatti, pienamente inclusi nel fuoco dell'imputazione, pure accertati, per essere stati riferiti in modo convergente dai dichiaranti e per essere stati anche documentalnnente verificati, quanto alle operazioni di gara relative ai lavori sulla vecchia discarica del Comune di RÀ NTAN, avvenute nel 2001, operazioni ascritte in prima persona all'imputato, presidente della commissione deputata alla relativa aggiudicazione: e, ciò, in disparte il rilievo che anche i lavori pubblici riferiti al periodo 1997 - 1998, nella cui assegnazione ed esecuzione, i dichiaranti hanno evidenziato il ruolo di appoggio degli interessi dell'organizzazione mafiosa svolto da DÀ si sono poi dispiegati in epoca susseguente, con loro conseguente attrazione nell'oggetto della contestazione (così, in particolare, i pagamenti a cui venne assoggettato l'imprenditore GA, da lui effettuati a rate, dopo che aveva avuto l'incontro con l'esponente mafioso Santo GU, sollecitato da RT DÀ e svoltosi in 1 0 presenza di questi, postosi nell'occasione al servizio di GU). Al riguardo i giudici di appello hanno, con congrui riferimenti, sottolineato che, oltre all'analitica verifica specifica dell'anomalia del comportamento di DÀ nella gestione della gara suindicata, il ripetersi di condotte finalizzate al rafforzamento dell'associazione mafiosa, sotto il duplice profilo indicato, era seguito in tempo successivo, come in riferimento alla sua attività di individuazione e indicazione dell'imprenditore ON, che nel 2008 stava costruendo degli appartamenti in VE: questi era stato oggetto del riscontro positivo dato dall'imputato alle sollecitazioni di GU, poiché DÀ aveva assicurato all'esponente del clan che quel soggetto poteva essere contattato al fine di "essere messo a posto", come poi GU aveva dato atto essere avvenuto (in quanto ON, avvicinato da AT RT, uno dei capi della consorteria, si era effettivamente messo "a disposizione"). Il primo motivo è, dunque, manifestamente infondato. 4. Il secondo motivo, laddove fa carico alla sentenza impugnata di non aver compiuto un'analisi congrua dei riscontri delle accuse mosse dai collaboratori di giustizia a DÀ, mostra di non confrontarsi in modo effettivo con il discorso giustificativo articolato dai giudici di merito. Invero, la difesa ha prospettato l'incongruenza costituita dal rilievo che la posizione di DÀ, delibata in sede cautelare, quando, all'esito del giudizio di legittimità, l'impianto accusatorio non aveva retto alla constatazione che la, pur rilevante, piattaforma investigativa necessitava ancora di conferme in ordine agli atti amministrativi di riferimento per verificare il ruolo giocato da DÀ, in relazione alle sue effettive possibilità di intervento, con particolare riferimento quanto all'episodio in cui sarebbero stati pilotati a favore della società Ca.Ti.Fra. i lavori della discarica di Mazzarà NTAN, alla luce del procedimento amministrativo seguito. La valutazione compiuta dai giudici di merito, invero, si è avvalsa - come emerge con nettezza dalle argomentazioni esposte nelle due progressive sentenze, particolarmente in quella di secondo grado - di una specifica analisi della documentazione relativa alla gara che ha visto l'aggiudicazione in favore della società Ca.Ti.Fra. che ha condotto alla conclusione che il, già convergente, racconto dei collaboratori summenzionati in ordine al ruolo di DÀ non solo non è risultato smentito, ma è stato anzi confortato dagli specifici riscontri man mano evidenziati, a cagione delle anomalie a cui aveva dato luogo la condotta dell'imputato, nella qualità rivestita. A tali dati ulteriori - che sono valsi, secondo l'iter logico posto a base della sentenza impugnata, a superare il limite del compendio evidenziato nella sede 11 cautelare - si è coniugato l'apporto dichiarativo dell'imprenditore GA, valutato dai giudici di appello, in modo non illogico, come elemento di non secondario rilievo nell'accertamento del contributo recato dall'extraneus al funzionamento e al rafforzamento dell'organizzazione criminale, essendo emerso che il suddetto imprenditore aveva consegnato in alcuni casi allo stesso DÀ le somme dovute a titolo di estorsione affinché fossero consegnate agli esponenti della cosca ed essendosi comunque evidenziato lo stretto rapporto di servizio esistente tra l'imputato e l'organizzazione criminale, come tale colto da GA, vittima della condotta estorsiva. In questa prospettiva, caratterizzata da un quadro probatorio - già formato dal convergente apporto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GU, GN, AR, RT e poi - considerato decisamente più articolato in virtù dei cennati apporti di ordine documentale e ulteriormente dichiarativo, quanto al narrato di GA, il ricorrente ha opposto una svalutazione dell'analisi puntuale della suindicata procedura amministrativa, laddove, come si è già premesso, i giudici di appello hanno enumerato, con valutazione di merito adeguata e, dunque, non censurabile, le chiare e gravi anomalie, ulteriori rispetto a quelle inerenti alle articolazioni delle offerta, che l'avevano connotata, a cagione della primaria condotta di DÀ. In particolare, questi, il giorno 11 gennaio 2001, dopo avere aperto le buste relative alle offerte e dopo averle siglate e rese pubbliche, aveva dato atto che il computer non funzionava bene rinviando le operazioni di ben quattro giorni riponendo il tutto in un plico da lui sigillato, ma non richiudendo le buste relative alle singole offerte;
alla successiva sessione del 15 gennaio 2001, la commissione vedeva cambiare il segretario (la dott. Di Mento, in luogo della dott. Amico), sicché soltanto DÀ aveva potuto controllare in virtù della conoscenza pregressa i plichi e le offerte;
in questa situazione, la Corte di merito ha accertato che nella seconda sessione del 15 gennaio 2001 si era evidenziato l'errore nella somma dei prezzi unitari dei singoli componenti che avevano condotto al totale dell'offerta dell'impresa Ca-Ti-Fra., poi proclamata vincitrice, per cui, mediante il relativo espediente, questa offerta era stata rettificata e, alfine, era risultata quella caratterizzata dal ribasso più vicino alla media, che, per il metodo di scelta del contraente stabilito dal bando di gara, era quella avente titolo all'aggiudicazione. Sul punto, la Corte di appello ha, in modo non illogico, analizzato la situazione di fatto complessivamente censita pervenendo alla conclusione che DÀ, per la carica rivestita, le possibilità di accesso che erano ad essa connesse e l'anomala sospensione adottata, aveva avuto tutta la possibilità di compulsare i documenti di gara, pur se chiusi nella cassaforte del Comune, così 12 concludendo che la vicenda specifica si era atteggiata nel modo descritto dai suindicati collaboratori di giustizia, i quali avevano anche segnalato che l'impresa arrivata seconda, la Ecoplanet, era stata avvicinata da esponenti della cosca, che l'avevano indotta a non proporre ricorso, ad onta delle chiare anomalie rilevabili nella vicenda: fatto ritenuto dai giudici di merito confortato dall'elemento di riscontro costituito dall'accesso agli atti chiesto e ottenuto dalla Ecoplanet, la quale poi non aveva impugnato l'aggiudicazione, in modo ritenuto sorprendente rispetto alle evidenze documentali, che avallavano la prognosi favorevole della sua iniziativa giudiziaria. Né, sotto altro aspetto, può considerarsi contraria ai principi di diritto operanti in materia e alla logica la valutazione di attendibilità di GA pur dopo aver preso atto della difformità dichiarativa fra lui e GU sul punto relativo a chi aveva preso l'iniziativa dell'incontro (GU aveva dichiarato che DÀ lo aveva avvicinato dicendogli che GA, a seguito dell'aggiudicazione di un appalto, aveva sollecitato a lui un incontro con lo stesso GU perché voleva lavorare tranquillo;
GA aveva affermato che era stato DÀ a sollecitare l'incontro con GU). I giudici di appello hanno spiegato che - pur non escludendo che GA avesse inteso non riferire di aver sollecitato l'incontro con il mafioso per evitare l'esposizione a indagini sul suo conto - il dato rilevante e incontrastato, siccome confermato dalle dichiarazioni sia di GU sia di GA, era che l'imputato si era prestato a favorire l'illecito penale organizzando l'incontro, con chiaro beneficio per l'organizzazione mafiosa, che aveva sottoposto GA ai pagamenti indebiti, sicché, ponderato il complesso del contributo dichiarativo del testimone e considerati i notevoli punti di consonanza con le restanti risultanze istruttorie, la Corte di merito ha, in modo congruo e logico, dunque incensurabile in sede di legittimità, reputato soggettivamente credibile e attendibile anche in via estrinseca il narrato del suddetto testimone. Non può, sul tema, non ribadirsi il consolidato principio di diritto secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, al quale spettano il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e sui contrasti fra le deposizioni testimoniali e, dunque, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 1, n. 16230 del 05/03/2020, Fichera, n. m.; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01). Anche la seconda doglianza, quindi, in relazione alla sua complessiva aspecificità, si palesa inammissibile. 13 5. Quanto al terzo motivo, il Collegio ritiene che le questioni di attendibilità dei singoli dichiaranti - ulteriori rispetto a quella già richiamata - e quelle sollevate dall'appellante circa la complessiva tenuta logico-giuridica del quadro probatorio posto dai giudici di merito alla base dell'accertamento della penale responsabilità di DÀ non siano state affatto obliterate dalla Corte di merito. Si rileva che il motivo di appello sub 3) riguardava le dedotte incongruenze delle dichiarazioni del collaboratore GN, che il motivo sub 4) riguardava le dedotte incongruenze delle dichiarazioni del collaboratore AR, il motivo sub 5) riguardava le dedotte incongruenze delle dichiarazioni del collaboratore RT, anche in relazione ai furti e danneggiamenti subsiti da DÀ, il motivo sub 6) riguardava: le valutazioni delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in relazione al parametro di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e ai riscontri esterni, e il motivo sub 7) riguardava la carenza di valore individualizzante dei riscontri forniti dai testi NG e D'LO alle dichiarazioni rese dai collaboratori, la dichiarazione di GU circa "Mimmo di Bafia" e la descrizione dell'abitazione di DÀ effettuata dai collaboratori GN e GU. Orbene, la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha esposto e analizzato - per ciascun collaboratore dichiarante e per GA - il riepilogo delle rispettive dichiarazioni e ha fatto seguire, con discorso giustificativo congruo e non illogico, la valutazione di attendibilità, riproponendone gli snodi essenziali e raggiungendo un approdo conforme a quello esposto dal Tribunale;
ciò, anche con riferimento alle posizioni di GN, AR e RT. Anche la questione dei riscontri, a cui precipuamente si riferivano i motivi di appello sub 6) e 7), risulta affrontata in sentenza in modo sufficiente e non contraddittorio, nel rispetto dei principi consolidati in tema di valutazioni delle chiamate in correità e in reità, rilevandone l'autonomia, l'estraneità a eventuali profili di suggestione, la loro convergente, e non artefatta, confluenza rispetto al thema demonstrandum, in particolare escludendo in via generale l'emersione di un qualche intento calunniatorio alla base delle propalazioni analizzate, nonché affrontando e risolvendo, con congruo giudizio di merito, in senso sfavorevole alla prospettazione dell'appellante la questione adombrata dalla difesa di DÀ circa possibili ragioni di astio che avrebbero mosso il dichiarante GN: tale deduzione non si è rivelata in alcun modo circostanziata, ma è restata affidata in modo generico all'affermazione che il collaboratore avrebbe voluto vendicarsi del tecnico comunale, perché DÀ si sarebbe rifiutato di favorirlo, senza che però fossero state nemmeno specificate le occasioni on cui ciò sarebbe accaduto. Pure i riscontri costituiti dalle dichiarazioni degli inquirenti NG e D'LO sono stati specificamente analizzati dai giudici di appello i quali hanno accertato che, in 14 virtù degli elementi apportati da queste fonti qualificate, si è stabilito che la conoscenza dimostrata da GN dell'abitazione dell'imputato era di livello tale da confermare l'assiduità dei rapporti fra l'esponente mafioso e DÀ. Pertanto, non si rilevano doglianze, di portata rilevante e decisiva, che fossero state avanzate con l'atto di appello e che la Corte territoriale abbia omesso di affrontare, per esplicito o per implicito. In tal senso, nemmeno si profila fondata la critica adombrata dal ricorrente in punto di valutazione da parte dei giudici di appello della saldezza e coerenza del quadro probatorio, per l'addotta carenza di riscontri alle chiamate in reità costituite dalle dichiarazioni dei suindicati collaboratori di giustizia. Posto, infatti, che, per come in concreto attuato, il concorso nel reato associativo è stato ascritto a soggetto che, esterno al sodalizio, ha agito con la finalità di fornire non un aiuto episodico al clan, ma - secondo la duplice direttrice dell'intervento illecito sull'andamento delle gare per l'assegnazione dei lavori pubblici e del fiancheggiamento degli esponenti della cosca per l'avvicinamento e la sottoposizione ad estorsione degli operatori economici - un contributo reiterato e durevole diretto causalmente alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio, non può non trarsi il corollario che tale fattispecie si è atteggiata come reato permanente, al pari di quella di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organicamente inserito nel sodalizio, con la differenza, insita nella diversità delle due figure, che il concorrente esterno poteva far cessare la permanenza desistendo dal continuare a prestare il proprio apporto alla vita dell'associazione (Sez. 5, n. 35100 del 05/06/2013, Matacena, Rv. 255769 - 01; Sez. 5, n. 15727 del 09/03/2012, Dell'Utri, Rv. 252329 - 01). Di conseguenza, trattandosi di reato permanente, il riscontro individualizzante non poteva, né può essere inteso come necessariamente concernente in modo esclusivo la puntuativa condotta espressa da ciascun dichiarante, ma poteva riguardare e ha riguardato anche altri profili - sempre afferenti alle due direttrici enucleate dall'accusa (ossia, l'indebita influenza nella gare e l'ausilio agli esponenti del clan nell'individuare e avvicinare gli operatori economici da taglieggiare) - idonei a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare: che, in relazione al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, è costituito dall'attività, in concreto reiterata, messa complessivamente in essere da soggetto non inserito stabilmente nella struttura organizzativa della consorteria e senza la relativa affectio societatis, attività risoltasi nel concreto, specifico, consapevole e volontario contributo tale da avere esplicato una rilevanza causale effettiva e tangibile per la conservazione e il rafforzamento delle capacità operative 15 dell'associazione mafiosa barcellonese, articolazione territoriale di Cosa nostra, nel solco effettuale della realizzazione del programma criminoso della medesima. In conclusione, il terzo motivo, per un verso, è il frutto del mancato confronto da parte del ricorrente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata e, per altro verso, sollecita una rivalutazione di giudizi di merito che non può farsi in questa sede;
sicché deve ritenersene l'inammissibilità. 6. In ordine al quarto motivo, esso si profila inammissibile per l'introduzione, con la prospettazione di una omonimia alla base dell'individuazione del titolare effettivo della società Ca.Ti.Fra, di una questione che non risulta dedotta in grado di appello. Nel relativo atto non era dato rilevare alcun motivo che deducesse l'evenienza dell'omonimia di cui la difesa ha poi discorso nel ricorso per cassazione e, di conseguenza, in esso, pur argomentandosi intorno alla Ca.Ti.Fra. di RO RE per prospettare l'esclusione di ogni elemento di illiceità nella sua partecipazione alle gare, non era allegato, né tantomeno dimostrato il fatto ora postulato. Si tratta, dunque, di un motivo che si fonda su questione di fatto che non è stata oggetto di devoluzione con l'atto di appello e, per tale ragione, correttamente non trattata dalla Corte territoriale: la medesima questione esula da quelle che, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., erano ammissibilmente deducibili con il ricorso per cassazione. 7. Per quanto concerne il quinto motivo, si osserva in premessa, alla stregua delle riflessioni finora svolte, che il punto di approdo raggiunto dalla Corte di appello si è condensato nell'accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, avvenuto nel rispetto delle coordinate ermeneutiche (esplicitamente considerate e osservate dai giudici territoriali) delineate dalla giurisprudenza di legittimità, anche nella sua composizione più autorevole, coordinate che si condividono e riaffermano nel senso che assume il ruolo di concorrente esterno nell'associazione di tipo mafioso il soggetto che - non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e non dotato dell'affectio societatis nei confronti del sodalizio criminale - fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che tale contributo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione - o, per le mafie operanti su larga scala, come è nel caso dell'associazione denominata Cosa nostra, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale 16 - e risulti diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 - 01; fra le altre, Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571 - 01; Sez. 1, n. 49067 del 10/07/2015, Impastato, Rv. 265423 - 01). Assodato quanto precede, la prospettazione del ricorrente inerente alla persistente complessità interpretativa dell'istituto del concorso esterno in associazione mafiosa e all'ancora consistente corrente dottrinale e giurisprudenziale che ne negava la configurabilità con riferimento al tempo in cui il reato è stato ascritto all'imputato, ai fini dell'applicazione anche a DÀ dei principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14/04/2015, nella causa ON c/o Italia, si profila manifestamente priva di fondamento. Si rileva che la decisione della Corte EDU richiamata dal ricorrente ha affermato, in quello specifico contraddittorio, che il delitto di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso è un reato di origine giurisprudenziale, ritenuto come elaborato e divenuto conoscibile e prevedibile solo con la sentenza di Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386 - 01 , con l'effetto che è stato ritenuto che violano l'art. 7 CEDU le sentenze di condanna per fatti anteriormente commessi. Ciò posto, in primo luogo, i fatti ascritti a DÀ sono collocati in tempo largamente successivo a quello (corrispondente alla sentenza Demitry del 1994) indicato come discriminante dalla pronuncia convenzionale richiamata. In secondo e ancora più dirimente luogo, è stato chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità che "in tema di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, i principi enunciati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, ON
contro
Italia, non si estendono a coloro che, pur trovandosi nella medesima posizione, non abbiano proposto ricorso in sede europea, in quanto la richiamata decisione del giudice sovranazionale non è una sentenza pilota e non può neppure ritenersi espressione di un orientamento consolidato della giurisprudenza europea" (Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, Rv. 278054 - 01). I rilievi che precedono conclamano, quindi, la manifesta infondatezza della doglianza. 8. Per ciò che concerne il sesto motivo, si rileva che la Corte di appello ha escluso l'avvenuta maturazione della prescrizione del delitto oggetto di accertamento, in ragione dell'accertata individuazione del tempo del commesso reato inserito in contestazione, fino al 24 luglio 2012, in carenza di elementi idonei a far ritenere avvenuta la cessazione del concorso mediante la desistenza dal continuare a prestare il proprio apporto alla vita dell'associazione. 17 La doglianza muove dal - per vero, indimostrato - presupposto che nel merito sia accertata l'attività delittuosa ascritta a DÀ fino agii anni 2000 - 2001, laddove, pur analizzando particolarmente la vicenda amministrativa svoltasi in quegli anni, i giudici di appello hanno accertato la persistente condotta antigiuridica di concorrente esterno ascritta a DÀ anche in tempo successivo. Come è stato acclarato in sede di merito, mediante l'argomentata analisi dei contributi dichiarativi suindicati, la suddetta epoca del 2000 - 2001 ha costituito quella di sicuro avvio del comportamento di ripetuto apporto da parte di DÀ, secondo le due direttrici indicate, alla sopravvivenza e al rafforzamento dell'organizzazione, anche per la successiva durata della sua presenza e operatività nell'ufficio tecnico comunale, pure dopo gli arresti di GN e Di AL, ancora nel 2008 essendosi verificato da parte di GU l'avvicinamento per il suo taglieggiamento dell'imprenditore ON, in virtù dell'opera di DÀ. In tal senso, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il - già ricordato in questa sede - principio di diritto secondo cui il concorso esterno in associazione di tipo mafioso si atteggia come reato permanente, al pari di quella di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organicamente inserito nel sodalizio;
ciò, impregiudicata la possibilità che il concorrente faccia cessare la permanenza desistendo dal continuare a prestare il proprio apporto alla vita dell'organizzazione criminale. Non potrebbe, invero, avallarsi un inquadramento del concorso esterno in associazione mafiosa, che si attui attraverso una serie di condotte, in guisa tale che ciascun singolo episodio di aiuto all'associazione costituisca un atto isolato, disconnesso dagli altri e soltanto finalisticamente collegabile con gli altri, poiché, opinando in tal senso, non si riuscirebbe a stabilire la concreta efficienza antigiuridica del contributo del soggetto estraneo alla compagine. Invece, concorrendo l'agente in un reato permanente, il concorso esterno ha, a sua volta, carattere permanente, se e fino a quando il concorrente esterno non si determini a desistere dall'offrire il suo apporto e, così, a causare per tale verso la fine della permanenza di quella specifica attività concorsuale. Dovendo, pertanto, il punto essere verificato sul versante della dimostrazione della cessazione dell'apporto fornito dal concorrente esterno e dell'elisione della sua disponibilità a fornire il suo contributo per il mantenimento in vita e il rafforzamento della associazione criminosa, va preso atto che i giudici di appello hanno, con congrua valutazione, concluso che, analizzato il quadro probatorio acquisito, non sono emerse evidenze che l'imputato avesse cessato la sua attività di supporto all'associazione mafiosa in tempo antecedente al tempus commissi delicti configurato in contestazione. Il motivo si risolve, pertanto, nella mera reiterazione di una questione posta 18 in sede di appello ed esaurientemente e correttamente scrutinata dalla Corte territoriale, senza che il ricorrente abbia, all'evidenza, addotto argomenti idonei a destrutturare la motivazione resa nella sentenza impugnata. Per tale ragione la corrispondente censura, generica, si rivela inammissibile. 9. In conclusione, il ricorso va dichiarato, nel suo complesso, inammissibile. A questa pronuncia consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto alle questioni dedotte, si reputa equo fissare in euro 3.000,00. 10. L'approdo si riflette sul regolamento delle spese processuali del grado relativo alle posizioni delle parti civili costituite Centro Studi Iniziative Culturali "Pio La Torre" Onlus, Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e Comune di RÀ NTAN, che hanno svolto attività processuale in questa sede. Esse sono da porre a carico di DÀ, anche qui soccombente rispetto all'azione civile proposta dalle suddette parti nei suoi confronti. Quanto alla parte civile Centro Studi Iniziative Culturali "Pio La Torre" Onlus, i compensi professionali vanno adeguatamente liquidati, sulla scorta della depositata nota, tenendo conto dell'attività effettivamente prestata, nell'opportuna misura di euro 3.500,00, in essa compresa ogni valutazione relativa al disposto di cui all'art. 12 d.m. n. 55 del 2014, come modificata dal d.m. n. 37 del 2018. Quanto alla parte civile Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, i compensi professionali vanno opportunamente quantificati, sulla scorta della specifica depositata, tenendo conto dell'attività effettivamente prestata, nell'equa misura di euro 3.100,00. Per la parte civile Comune di RÀ NTAN, i compensi professionali vanno equamente quantificati, sempre sulla scorta della specifica depositata, tenendo conto dell'attività effettivamente prestata, nell'adeguata misura di euro 3.455,00. Per la sola posizione del Comune di RÀ NTAN ai compensi professionali va aggiunto il ristoro delle spese borsuali, richiesto per l'importo, documentato, di euro 245,000, con conseguente ascesa ad euro 3.700,00 del complesso delle spese da rifondere a detta parte. Le altre due parti civili non hanno richiesto il rimborso di spese vive. A tutte le parti civili competono, infine, gli accessori previsti dalla legge. 19
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3.500,00 per il Centro Studi Iniziative Culturali "Pio La Torre" Onlus, in complessivi euro 3.100,00 per il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, nonché in complessivi euro 3.700,00, di cui 245,00 per esborsi, per il Comune di RÀ NTAN, oltre accessori di legge per tutte. Così deciso il 22 settembre 2020
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo tZdni #4) , Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. uditi &difensori, L'avvocato COLONNA UGO conclude chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso e deposita nota spese. L'avvocato BRUNELLI ILARIA conclude chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato PINTO GIUSEPPE POMPEO conclude chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato PIZZUTO FRANCESCO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2295 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 22/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. RT DÀ è stato imputato del reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., per concorso esterno nell'associazione mafiosa denominata "Famiglia barcellonese", riconducibile a Cosa Nostra siciliana, operante sul versante tirrenico della provincia di Messina (fra i cui aderenti erano annoverati i promotori OV Rao, ME GN, AT, detto AM, Di AL, nonché Santo GU e altri ancora), tesa a programmare e a commettere delitti della più diversa natura contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico e la fede pubblica, con il precipuo obiettivo di acquisire in forma diretta e indiretta la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche e appalti pubblici, con profitti e vantaggi ingiusti. Si è contestato specificamente a DÀ di avere, nella qualità di componente dell'Ufficio tecnico del Comune di RÀ NTAN, determinato l'aggiudicazione di appalti per opere pubbliche in favore di imprese riconducibili a AT Di AL e comunque alla suddetta organizzazione, nonché segnalato alla stessa organizzazione i nominativi delle imprese da sottoporre estorsione o, comunque, da contattare e avvicinare a tal fine, ricevendone in cambio benefici di vario genere, ivi compresa l'erogazione di somme di danaro;
fatti commessi in RÀ NTAN, dal 2000 - 2001 al 24 luglio 2012. Il suddetto imputato era stato giudicato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, con sentenza del 30 marzo 2015, lo aveva ritenuto responsabile del reato ascrittogli e lo aveva condannato alla pena di anni sette di reclusione, con le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale nel corso dell'esecuzione della pena, ed era stato anche condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Comune di RÀ NTAN, Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Centro Studi ed Iniziative Culturali "Pio La Torre" Onlus, Associazione Nazionale Familiari delle vittime della mafia, danni liquidati nella misura equitativa di euro 50.000,00 per il Comune di RÀ NTAN e in complessivi euro 20.000,00 per ciascuna delle altre parti civili. 2. Interposto appello dall'imputato, la Corte di appello di Messina, con sentenza in epigrafe, resa il 29 ottobre 2018, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuto a DÀ le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena inflittagli in quella di anni cinque di reclusione, confermando nel resto. 2 L'imputato, con l'atto di appello, aveva, nel complesso, dedotto: la sostanziale smentita derivante dall'esame degli atti della gara di appalto per la vecchia discarica di RÀ NTAN delle propalazioni di Santo GU circa la manipolazione delle offerte da parte di DÀ allo scopo di favorire l'aggiudicazione di essa alla Ca.Ti.Fra., alla stregua delle modalità di svolgimento della gara, delle sue oggettive caratteristiche e delle testimonianze raccolte, in particolare quella del Segretario comunale Rosaria Di Mento;
le discordanze rilevanti fra le dichiarazioni di GA e quelle di GU;
la carenza di intercettazioni telefoniche e di controlli circa l'effettiva aggiudicazione di lavori da parte di imprese vicine a AM Di AL o comunque alla cosca barcellonese, essendo peraltro certo che DÀ non era mai stato tecnico comunale di Randazzo, ma aveva soltanto fatto parte dell'Ufficio PRUSST Valdemone, senza poteri decisionali;
le incongruenze relative alle dichiarazioni di GN circa le pressioni che anche DÀ avrebbe fatto sull'impresa seconda classificata nella suddetta gara, la Ecoplanet, la quale invece aveva chiesto ed esercitato l'accesso agli atti e, semplicemente, aveva preso atto della regolarità della gara stessa;
la falsità delle dichiarazioni di RT in ordine all'attribuzione da parte di DÀ dei lavori di metanizzazione all'impresa gestita dalla compagna di GN, laddove si era trattato di un subappalto documentato dal contratto prodotto;
l'assenza di incarichi ricevuti dall'imputato o dal fratello e, quindi, l'assenza di vantaggi dalla contestata attività di fiancheggiamento della cosca, essendo invece stato lo stesso GU a ricordare i furti e gli attentati subai da DÀ; la maturata prescrizione e, comunque, l'erroneità del complessivo trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha ritenuto fondato soltanto il motivo inerente all'entità della pena, sicché - ferma restando la valutazione di piena adeguatezza del quadro probatorio a giustificare la pronuncia di condanna per l'accertato concorso esterno in associazione mafiosa - ha considerato, all'esito della ponderazione degli elementi acquisiti, che i furti e danneggiamenti patiti da DÀ erano stati i prodromi dalla sua scelta di appoggiare l'associazione criminale, piuttosto che rivolgersi alla pubblica Autorità per denunciare gli episodi suddetti, per cui, senza scriminare la condotta antigiuridica, l'antefatto è stato considerato elemento idoneo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con il conseguente riflesso sull'entità, diminuita in modo corrispondente, della pena finale. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di RT DÀ chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a sei motivi. 3.1. Con il primo motivo si lamentano la violazione dell'art. 521 cod. proc. 3 pen. per la discrasia fra il contenuto dell'imputazione e il contenuto della sentenza. Il ricorrente, in particolare, evidenzia che la cornice relativa al fatto contestato era difficilmente sovrapponibile alle dichiarazioni di AT GA, unico riscontro esterno alle accuse dei collaboratori GU e GN: infatti, GA, imprenditore nel settore delle costruzioni titolare della società Eurovega, aveva riferito di essersi aggiudicato nel lontano 1992 un appalto relativo al Comune di VE, con lavori avviati nel 1997 - 1998, quando aveva conosciuto l'imputato, e a quell'epoca aveva subìto un tentativo di estorsione agevolato da DÀ; lo stesso era a dirsi con riferimento alla vicenda dell'appalto aggiudicatosi da GA al Comune di Roccella Valdemone sempre nel 1997 - 1998; le asserite condotte agevolatrici ascritte a DÀ esulavano dai limiti spazio-temporali cristallizzati nel capo di accusa, con conseguente vizio della decisione impugnata per violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza. 3.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione in merito alla verifica dei riscontri esterni, anche di natura documentale. Secondo quanto era stato rilevato già in sede di controllo di legittimità della misura cautelare emessa nei confronti dell'imputato, è persistito - per la difesa - il vulnus motivazionale costituito dalla carenza di riscontri di natura dichiarativa o documentale alle accuse dei collaboratori di giustizia relative alle gare di appalto che l'imputato avrebbe influenzate in favore di imprese mafiose, attesa l'insufficienza delle affermazioni del Segretario comunale Pasqua Di Mento: non risultava, quindi, essere stato dato seguito alle indicazioni a suo tempo espresse dalla decisione di legittimità sopra richiamata circa la necessità di svolgere un'approfondita indagine sulle procedure amministrative per riscontrare il ruolo giocato dall'imputato monitorando anche gli affidamenti in situazioni definite di urgenza, individuando quali fossero i procedimenti effettivamente strumentalizzati dall'imputato. Secondo il ricorrente, non essendo stati compiuti gli approfondimenti necessari, non avrebbero potuto ritenersi bastevoli a colmare il deficit rilevato le suddescritte dichiarazioni di GA e nemmeno avrebbe potuto continuare a richiamarsi in modo evocativo il modo in cui DÀ avrebbe consentito all'impresa Ca.Ti.Fra., ricondotta erroneamente ad appartenenti alla mafia locale, di ottenere l'appalto dei lavori alla vecchia discarica del Comune di RÀ NTAN. A conferma dell'inadeguatezza della motivazione viene ricordata l'attribuzione all'imputato del possesso di una copia della chiave della cassaforte del Comune, circostanza totalmente sfornita di prova e anche smentita dalla teste Di Mento, oltre alla constatazione fatta dalla medesima testimone, relativa 4 all'insussistenza di manomissioni del plico riferito all'impresa Ca.Ti.Fra. La difesa, poi, considera sconcertante l'attendibilità soggettiva annessa dalla Corte territoriale alle dichiarazioni di GA, peraltro riferite al territorio di VE, e non di RÀ NTAN, nonostante le stesse fossero contrastanti con quelle del collaboratore GU, sulla scorta della congettura secondo cui l'imprenditore non avrebbe voluto riferire della sua iniziativa di incontrare un soggetto mafioso per non esporre se stesso a indagini. 3.3. Con il terzo motivo si prospetta il vizio di omessa motivazione in ordine ai motivi di appello sub 3), 4), 5), 6) e 7). A fronte degli otto motivi che erano stati svolti con l'atto di appello, lamenta il ricorrente, la Corte di merito ha, seppur erroneamente, risposto alle sole doglianze sub 1), 2) e 8), non alle altre: nulla in merito alla pacifica assenza di riconducibilità dell'impresa Ca.Ti.Fra. - peraltro non aggiudicataria di commesse né a VE, né a RÀ NTAN - a qualsiasi appartenente della cosca barcellonese;
nulla sulla carenza di valenza individualizzante dei riscontri ritenuti provenienti dai testimoni NG e D'LO; nulla sulle incongruenze emerse nelle dichiarazioni del collaboratore AT RT e sui furti e danneggiamenti subìti dallo stesso RT DÀ, danneggiamenti il cui autore era stato verosimilmente GU, peraltro erroneamente indicato come impegnato a riparare, da meccanico, i veicoli del Comune di RÀ NTAN, laddove GU era titolare di un'officina meccanica in VE;
nulla in ordine al fatto della mancata proposizione da parte degli inquirenti di domande a GA sulle dichiarazioni di GU e GN;
nulla sulle incongruenze insite nella dichiarazioni di IZ AR;
nulla in merito alle - non riscontrate - dichiarazioni di ME GN circa il presunto pilotaggio della gara in favore dell'impresa Ca.Ti.Fra., così come per converso nessuna valutazione sarebbe stata fatta sull'affermazione dello stesso GN che aveva escluso la dazione di danaro a DÀ da parte sua o di altri appartenenti all'organizzazione; nulla, infine, in ordine all'omesso svolgimento di accertamenti patrimoniali e sui conti correnti e sulla già segnalata carenza di adeguati riscontri esterni. 3.4. Con il quarto motivo, si evidenzia il vizio di motivazione relativamente alla valutazione della posizione dell'impresa Ca.Ti.Fra., in rapporto anche all'emersa omonimia fra i due soggetti di nome RO RE, l'uno nato nel 1958 e l'altro nato nel 1973. Il concorso esterno in associazione mafiosa ascritto all'imputato si era basato sull'assunto che questi avrebbe pilotato la gara per l'aggiudicazione dei lavori alla vecchia discarica di RÀ NTAN alla Ca.Ti.Fra., che avrebbe identificato un'impresa appartenente al mafioso RO RE: però si era 5 trattato di un errore grossolano, siccome RO RE, nato nel 1958, titolare della Ca.Ti.Fra. unitamente al fratello Francesco, era soltanto un omonimo di RO RE, nato nel 1973, già processualmente riconosciuto come appartenente alla cosca barcellonese. E, allora, se la suddetta Ca.Ti.Fra. non era un'impresa mafiosa, la condanna di DÀ avrebbe dovuto ritenersi come illogica e contraddittoria. 3.5. Con il quinto motivo, è dedotta la violazione della disciplina sostanziale regolatrice del concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Sul presupposto della persistente complessità interpretativa dell'istituto del concorso esterno in associazione mafiosa e sulla sussistenza della seria corrente dottrinale e giurisprudenziale che ne negava la configurabilità, la difesa reclama l'applicazione anche nel presente caso dei principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14/04/2015, nella causa ON c/o Italia, sulla scorta dell'argomento secondo il quale, se era stato stabilito che ON non poteva essere in grado di prevedere che i fatti a lui contestati fossero suscettibili di sanzione penale ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. perché non erano sufficientemente chiare le interpretazioni che ne aveva date la giurisprudenza, così non avrebbero dovuto individuarsi ragioni per le quali non si potesse esperire analoga valutazione rispetto alla posizione di DÀ, che, al pari di quell'altro imputato, aveva scontato una contraddittorietà fra arresti giurisprudenziali sull'esistenza stessa del reato, in violazione dell'art. 7 CEDU, oltre che dei principi di legalità e tassatività della legge penale. 3.6. Con il sesto motivo, si prospetta la violazione della legge penale in materia di prescrizione del reato contestato. Il ricorrente osserva che gli episodi di concorso esterno in concreto ascrittigli risalivano al periodo corrispondente agli anni 2000 - 2001, per i lavori alla discarica in contrada Zuppà, e addirittura agli anni '90 per gli altri episodi, sicché erroneamente la Corte di appello aveva avanzato il tempo del commesso reato fino al 24 luglio 2012, come da contestazione, sostenendo che non era stata acquisita la prova che l'attività di supporto fornita dall'imputato all'associazione fosse cessata in epoca antecedente. Invero, sostiene la difesa, connotandosi il concorso esterno per un contributo al gruppo apportato in via occasionale e accidentale, finalizzato alla commissione di alcuni reati, con la cui realizzazione si esaurisce l'accordo con i correi, occorre la prova delle singole condotte contestate e, nel caso di specie, comunque gli atti ascritti all'imputato erano risalenti al 2000 - 2001, in essenza di prova di specifici episodi criminosi successivi ascritti a DÀ. Né era dato comprendere come potessero emergere le prove della cessazione del suo rapporto con il clan, laddove mancavano le evidenze di una prosecuzione 6 dell'attività dell'imputato di supporto all'associazione in tempo successivo a quello già indicato. Risalendo, pertanto, la condotta ascrivibile a DÀ al 2000 - 2001, il termine di prescrizione del reato, pur considerando e interruzioni e i periodi di sospensione, era già maturato. 3. Il Procuratore generale ha prospettato il rigetto del ricorso, rilevando che il primo motivo è infondato sotto diversi profili (essendosi sollevata la questione della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. solo in sede di legittimità ed essendosi addotta - la questione - sulla base del mero assunto difensivo e non essendosi verificata, comunque, nessuna compressione del diritto di difesa), che il secondo motivo, rifacendosi alla fase cautelare, ha omesso di confrontarsi con gli elementi probatori sopravvenuti nel giudizio di cognizione, fra i quali andavano annoverate le dichiarazioni di GA, che il terzo motivo non ha dedotto la decisività di alcuna delle questioni prospettate come trascurate, che il quarto motivo, inerente all'esatta individuazione del soggetto, avente il cognome di RE, integra una questione nuova e, come tale, inammissibile, che il quinto motivo prospetta un inquadramento dell'istituto del concorso esterno in associazione mafiosa contraddetto dall'elaborazione ermeneutica, approdata a risultati consolidati di segno diverso, e il sesto motivo non risulta idoneo a destrutturare la motivazione della sentenza impugnata circa la dedotta prescrizione. Le difese delle parti civili hanno prospettato la reiezione, in ogni caso, dell'impugnazione, con le statuizioni conseguenziali. In particolare, la parte civile Comune di RÀ NTAN ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per essere stato - l'appello dispiegato nell'interesse di DÀ - proposto da soggetto da considerarsi non legittimato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che il ricorso sia in parte manifestamente privo di fondamento, in altra parte orientato a sollecitare valutazioni di merito alternative rispetto a quelle, congrue e non illogiche, effettuate dal giudice di appello e in ulteriore parte carente di specificità: esso si profila, quindi, inammissibile nel suo complesso. Non va, peraltro, accolta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa della parte civile Comune di RÀ NTAN, che nella discussione orale ha richiamato la sua comparsa conclusionale rassegnata innanzi alla Corte di appello 7 di Palermo per evidenziare che l'atto di appello proposto per DÀ era inammissibile ex art. 591, lett. a), cod. proc. pen., in quanto l'atto sarebbe stato proposto da soggetto non legittimato ai sensi degli artt. 568, comma 3, e 571, comma 3, cod. proc. pen. Invero, stante tale sintetico richiamo del quadro normativo di riferimento, in relazione alle considerazioni svolte dalla parte interessata, si arguisce che la causa di inammissibilità che la Corte di merito avrebbe omesso di rilevare si dovrebbe individuare nella presentazione dell'atto di appello da parte di un soggetto diverso da quello incaricato dal difensore che aveva redatto l'impugnazione. Si osserva in contrario che la Corte di appello ha implicitamente, ma univocamente, disatteso la questione sottoposta al suo vaglio dalla suddetta parte civile, ritenendo evidentemente osservata la disposizione di cui all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato e il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, annotazione della ricezione. Sul tema, va ricordato che la legge processuale non prescrive particolari formalità per il conferimento dell'incarico per la presentazione dell'atto di impugnazione, che può dunque avvenire anche oralmente, sempre che, in ragione del rapporto dell'incaricato con il titolare del potere di impugnazione, si abbia piena garanzia circa l'autenticità della sottoscrizione (v., nel solco segnato dall'insegnamento di Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246905 - 01, Sez. 2, n. 52195 del 07/10/2016, Sciscione, Rv. 268669 - 01). Dovendo, pertanto, ritenersi che sia stato dal giudice di appello ritenuto effettuato il vaglio del perfezionamento dell'incarico da parte del difensore ad altro soggetto per la presentazione dell'atto di impugnazione e dell'avvenuto accertamento della qualità di quest'ultimo da parte del pubblico ufficiale che aveva ricevuto l'atto, la contestazione reiterata in questa dalla parte civile, senza lo svolgimento di un'adeguata argomentazione critica dell'opzione privilegiata in sede territoriale, risulta generica e, come tale, a sua volta, inammissibile. 2. Per l'adeguata disamina dell'impugnazione proposta da DÀ appare rilevante evidenziare immediatamente che i giudici di appello hanno - con articolazioni argomentative specifiche e calibrate sulla concreta verifica delle fonti di prova - rimarcato che la prospettiva, nella sostanza privilegiata dalla parte appellante, di un'analisi parcellizzante delle dichiarazioni delle fonti dichiarative di accusa - particolarmente di quelle individuate in Santo GU, 8 ME GN, IZ IA AR, AT RT, nonché AT GA - non poteva essere condivisa, emergendo, per contro, la sostanziale convergenza delle affermazioni fatte dai collaboratori di giustizia, già reciprocamente riscontrantesi, e poi ulteriormente riscontrate dalle dichiarazioni di GA, imprenditore estorto, e dall'esame della documentazione relativa alla concreta procedura che aveva connotato la gara di appalto dei lavori della vecchia discarica di RÀ NTAN. Sul tema la Corte di appello ha evidenziato, altresì, che non era stata nemmeno prospettata l'ipotesi di un accordo calunniatorio fra i propalanti, così come si erano rivelate evanescenti le ragioni di astio che avrebbero spinto in particolare GN ad accusare DÀ, essendo poi rilevanti, per il completamento e il rafforzamento del compendio dimostrativo la conferma delle specifiche all'imputato rappresentata dall'apporto dichiarativo dell'imprenditore GA e anche dall'analisi degli atti della suindicata gara, in guisa tale che il racconto dei collaboratori era stato corroborato, e non smentito dalle ulteriori prove ora richiamate. Si è tratta da parte dei giudici territoriali, alla stregua dei principi emersi in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, la conclusione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato nella condotta di DÀ, il quale aveva instaurato con la cosca dei mazzarroti e, più in generale, con il clan barcellonese, di cui la prima era parte, un rapporto sinallagmatico, rafforzandone l'azione, segnalando i nomi delle imprese da estorcere, GA e ON in particolare, nonché garantendo l'aggiudicazione degli appalti a imprese direttamente riferibili a mafiosi del calibro di RO RE, quanto alla Ca.Ti.Fra., come nel caso della gara suindicata, ricevendone anche somme di danaro, secondo quanto più collaboratori avevano riferito. 3. Nella cornice di fatto delineata dalla Corte territoriale, il ruolo ritagliatosi dall'imputato è stato individuato in quello del pubblico dipendente, titolare di una funzione di rilievo tecnico rilevante, in quanto insediato nell'ufficio tecnico di RÀ NTAN, che, invece, di ispirare la sua azione alla rigorosa osservanza dei doveri su di lui incombenti in ragione del pubblico ufficio assegnatogli, ha perseguito per l'arco temporale preso in esame dai giudici di merito il suo personale interesse di incrementare guadagni e potere venendo a patti con l'organizzazione mafiosa suindicata, fra i cui capi era annoverato il suddetto AM Di AL, e rendendole concreti servigi, sia influenzando le gare, in modo da garantire alla cosca di entrare nel mercato degli appalti con le sue imprese di riferimento, quale quella facente capo a RE, sia segnalando agli esponenti dell'organizzazione gli imprenditori da sottoporre ad estorsione, 9 così contribuendo al rafforzamento della consorteria sotto il profilo dell'espansione del potere economico di quest'ultima sotto quello dell'incremento del tasso di pervasività della medesima nella sua attività di condizionamento e depauperamento dell'economia legale operante sul territorio di riferimento. Assodato l'approdo a cui sono giunti in modo motivato i giudici di merito, l'obiezione mossa dalla difesa con la prima doglianza in ordine al fatto che le prove sarebbero riferite a condotte collocate in tempo antecedente a quello di contestazione si profila manifestamente priva di fondamento. Non si dubita che la garanzia del contraddittorio in ordine alla definizione giuridica del fatto, per come operata dal giudice, debba essere sempre assicurata, con la specificazione peraltro che tale garanzia deve stimarsi sussistente quando l'imputato abbia comunque avuto modo di interloquire sulla configurazione dell'imputazione e sulla relativa qualificazione del fatto nelle pregresse fasi del procedimento. Nel caso di specie nessun vulnus relativo al principio invocato risulta essersi verificato. Il fatto che sono state analizzate anche condotte precedenti all'arco temporale di contestazione (arco peraltro indicato nell'imputazione, quanto al dies a quo - "dal 2000 - 2001 circa" - in modo da includere il tempo contiguo) si palesa riconnesso alla rilevanza probatoria dell'accertamento: l'emersione di fatti antecedenti è stata sondata dai giudici di merito all'evidente fine di verificare la scaturigine dell'antigiuridico rapporto fra DÀ e gli esponenti della consorteria innescato in quell'epoca e poi tenuto fermo nel tempo susseguente. Pertanto, non può ritenersi illogica la verifica della condotta dell'imputato, in rapporto al complessivo quadro probatorio acquisito, verifica che non ha violato il principio di correlazione fra accusa e sentenza, ferma restando la sussistenza degli altri fatti, pienamente inclusi nel fuoco dell'imputazione, pure accertati, per essere stati riferiti in modo convergente dai dichiaranti e per essere stati anche documentalnnente verificati, quanto alle operazioni di gara relative ai lavori sulla vecchia discarica del Comune di RÀ NTAN, avvenute nel 2001, operazioni ascritte in prima persona all'imputato, presidente della commissione deputata alla relativa aggiudicazione: e, ciò, in disparte il rilievo che anche i lavori pubblici riferiti al periodo 1997 - 1998, nella cui assegnazione ed esecuzione, i dichiaranti hanno evidenziato il ruolo di appoggio degli interessi dell'organizzazione mafiosa svolto da DÀ si sono poi dispiegati in epoca susseguente, con loro conseguente attrazione nell'oggetto della contestazione (così, in particolare, i pagamenti a cui venne assoggettato l'imprenditore GA, da lui effettuati a rate, dopo che aveva avuto l'incontro con l'esponente mafioso Santo GU, sollecitato da RT DÀ e svoltosi in 1 0 presenza di questi, postosi nell'occasione al servizio di GU). Al riguardo i giudici di appello hanno, con congrui riferimenti, sottolineato che, oltre all'analitica verifica specifica dell'anomalia del comportamento di DÀ nella gestione della gara suindicata, il ripetersi di condotte finalizzate al rafforzamento dell'associazione mafiosa, sotto il duplice profilo indicato, era seguito in tempo successivo, come in riferimento alla sua attività di individuazione e indicazione dell'imprenditore ON, che nel 2008 stava costruendo degli appartamenti in VE: questi era stato oggetto del riscontro positivo dato dall'imputato alle sollecitazioni di GU, poiché DÀ aveva assicurato all'esponente del clan che quel soggetto poteva essere contattato al fine di "essere messo a posto", come poi GU aveva dato atto essere avvenuto (in quanto ON, avvicinato da AT RT, uno dei capi della consorteria, si era effettivamente messo "a disposizione"). Il primo motivo è, dunque, manifestamente infondato. 4. Il secondo motivo, laddove fa carico alla sentenza impugnata di non aver compiuto un'analisi congrua dei riscontri delle accuse mosse dai collaboratori di giustizia a DÀ, mostra di non confrontarsi in modo effettivo con il discorso giustificativo articolato dai giudici di merito. Invero, la difesa ha prospettato l'incongruenza costituita dal rilievo che la posizione di DÀ, delibata in sede cautelare, quando, all'esito del giudizio di legittimità, l'impianto accusatorio non aveva retto alla constatazione che la, pur rilevante, piattaforma investigativa necessitava ancora di conferme in ordine agli atti amministrativi di riferimento per verificare il ruolo giocato da DÀ, in relazione alle sue effettive possibilità di intervento, con particolare riferimento quanto all'episodio in cui sarebbero stati pilotati a favore della società Ca.Ti.Fra. i lavori della discarica di Mazzarà NTAN, alla luce del procedimento amministrativo seguito. La valutazione compiuta dai giudici di merito, invero, si è avvalsa - come emerge con nettezza dalle argomentazioni esposte nelle due progressive sentenze, particolarmente in quella di secondo grado - di una specifica analisi della documentazione relativa alla gara che ha visto l'aggiudicazione in favore della società Ca.Ti.Fra. che ha condotto alla conclusione che il, già convergente, racconto dei collaboratori summenzionati in ordine al ruolo di DÀ non solo non è risultato smentito, ma è stato anzi confortato dagli specifici riscontri man mano evidenziati, a cagione delle anomalie a cui aveva dato luogo la condotta dell'imputato, nella qualità rivestita. A tali dati ulteriori - che sono valsi, secondo l'iter logico posto a base della sentenza impugnata, a superare il limite del compendio evidenziato nella sede 11 cautelare - si è coniugato l'apporto dichiarativo dell'imprenditore GA, valutato dai giudici di appello, in modo non illogico, come elemento di non secondario rilievo nell'accertamento del contributo recato dall'extraneus al funzionamento e al rafforzamento dell'organizzazione criminale, essendo emerso che il suddetto imprenditore aveva consegnato in alcuni casi allo stesso DÀ le somme dovute a titolo di estorsione affinché fossero consegnate agli esponenti della cosca ed essendosi comunque evidenziato lo stretto rapporto di servizio esistente tra l'imputato e l'organizzazione criminale, come tale colto da GA, vittima della condotta estorsiva. In questa prospettiva, caratterizzata da un quadro probatorio - già formato dal convergente apporto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GU, GN, AR, RT e poi - considerato decisamente più articolato in virtù dei cennati apporti di ordine documentale e ulteriormente dichiarativo, quanto al narrato di GA, il ricorrente ha opposto una svalutazione dell'analisi puntuale della suindicata procedura amministrativa, laddove, come si è già premesso, i giudici di appello hanno enumerato, con valutazione di merito adeguata e, dunque, non censurabile, le chiare e gravi anomalie, ulteriori rispetto a quelle inerenti alle articolazioni delle offerta, che l'avevano connotata, a cagione della primaria condotta di DÀ. In particolare, questi, il giorno 11 gennaio 2001, dopo avere aperto le buste relative alle offerte e dopo averle siglate e rese pubbliche, aveva dato atto che il computer non funzionava bene rinviando le operazioni di ben quattro giorni riponendo il tutto in un plico da lui sigillato, ma non richiudendo le buste relative alle singole offerte;
alla successiva sessione del 15 gennaio 2001, la commissione vedeva cambiare il segretario (la dott. Di Mento, in luogo della dott. Amico), sicché soltanto DÀ aveva potuto controllare in virtù della conoscenza pregressa i plichi e le offerte;
in questa situazione, la Corte di merito ha accertato che nella seconda sessione del 15 gennaio 2001 si era evidenziato l'errore nella somma dei prezzi unitari dei singoli componenti che avevano condotto al totale dell'offerta dell'impresa Ca-Ti-Fra., poi proclamata vincitrice, per cui, mediante il relativo espediente, questa offerta era stata rettificata e, alfine, era risultata quella caratterizzata dal ribasso più vicino alla media, che, per il metodo di scelta del contraente stabilito dal bando di gara, era quella avente titolo all'aggiudicazione. Sul punto, la Corte di appello ha, in modo non illogico, analizzato la situazione di fatto complessivamente censita pervenendo alla conclusione che DÀ, per la carica rivestita, le possibilità di accesso che erano ad essa connesse e l'anomala sospensione adottata, aveva avuto tutta la possibilità di compulsare i documenti di gara, pur se chiusi nella cassaforte del Comune, così 12 concludendo che la vicenda specifica si era atteggiata nel modo descritto dai suindicati collaboratori di giustizia, i quali avevano anche segnalato che l'impresa arrivata seconda, la Ecoplanet, era stata avvicinata da esponenti della cosca, che l'avevano indotta a non proporre ricorso, ad onta delle chiare anomalie rilevabili nella vicenda: fatto ritenuto dai giudici di merito confortato dall'elemento di riscontro costituito dall'accesso agli atti chiesto e ottenuto dalla Ecoplanet, la quale poi non aveva impugnato l'aggiudicazione, in modo ritenuto sorprendente rispetto alle evidenze documentali, che avallavano la prognosi favorevole della sua iniziativa giudiziaria. Né, sotto altro aspetto, può considerarsi contraria ai principi di diritto operanti in materia e alla logica la valutazione di attendibilità di GA pur dopo aver preso atto della difformità dichiarativa fra lui e GU sul punto relativo a chi aveva preso l'iniziativa dell'incontro (GU aveva dichiarato che DÀ lo aveva avvicinato dicendogli che GA, a seguito dell'aggiudicazione di un appalto, aveva sollecitato a lui un incontro con lo stesso GU perché voleva lavorare tranquillo;
GA aveva affermato che era stato DÀ a sollecitare l'incontro con GU). I giudici di appello hanno spiegato che - pur non escludendo che GA avesse inteso non riferire di aver sollecitato l'incontro con il mafioso per evitare l'esposizione a indagini sul suo conto - il dato rilevante e incontrastato, siccome confermato dalle dichiarazioni sia di GU sia di GA, era che l'imputato si era prestato a favorire l'illecito penale organizzando l'incontro, con chiaro beneficio per l'organizzazione mafiosa, che aveva sottoposto GA ai pagamenti indebiti, sicché, ponderato il complesso del contributo dichiarativo del testimone e considerati i notevoli punti di consonanza con le restanti risultanze istruttorie, la Corte di merito ha, in modo congruo e logico, dunque incensurabile in sede di legittimità, reputato soggettivamente credibile e attendibile anche in via estrinseca il narrato del suddetto testimone. Non può, sul tema, non ribadirsi il consolidato principio di diritto secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, al quale spettano il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e sui contrasti fra le deposizioni testimoniali e, dunque, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 1, n. 16230 del 05/03/2020, Fichera, n. m.; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01). Anche la seconda doglianza, quindi, in relazione alla sua complessiva aspecificità, si palesa inammissibile. 13 5. Quanto al terzo motivo, il Collegio ritiene che le questioni di attendibilità dei singoli dichiaranti - ulteriori rispetto a quella già richiamata - e quelle sollevate dall'appellante circa la complessiva tenuta logico-giuridica del quadro probatorio posto dai giudici di merito alla base dell'accertamento della penale responsabilità di DÀ non siano state affatto obliterate dalla Corte di merito. Si rileva che il motivo di appello sub 3) riguardava le dedotte incongruenze delle dichiarazioni del collaboratore GN, che il motivo sub 4) riguardava le dedotte incongruenze delle dichiarazioni del collaboratore AR, il motivo sub 5) riguardava le dedotte incongruenze delle dichiarazioni del collaboratore RT, anche in relazione ai furti e danneggiamenti subsiti da DÀ, il motivo sub 6) riguardava: le valutazioni delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in relazione al parametro di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e ai riscontri esterni, e il motivo sub 7) riguardava la carenza di valore individualizzante dei riscontri forniti dai testi NG e D'LO alle dichiarazioni rese dai collaboratori, la dichiarazione di GU circa "Mimmo di Bafia" e la descrizione dell'abitazione di DÀ effettuata dai collaboratori GN e GU. Orbene, la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha esposto e analizzato - per ciascun collaboratore dichiarante e per GA - il riepilogo delle rispettive dichiarazioni e ha fatto seguire, con discorso giustificativo congruo e non illogico, la valutazione di attendibilità, riproponendone gli snodi essenziali e raggiungendo un approdo conforme a quello esposto dal Tribunale;
ciò, anche con riferimento alle posizioni di GN, AR e RT. Anche la questione dei riscontri, a cui precipuamente si riferivano i motivi di appello sub 6) e 7), risulta affrontata in sentenza in modo sufficiente e non contraddittorio, nel rispetto dei principi consolidati in tema di valutazioni delle chiamate in correità e in reità, rilevandone l'autonomia, l'estraneità a eventuali profili di suggestione, la loro convergente, e non artefatta, confluenza rispetto al thema demonstrandum, in particolare escludendo in via generale l'emersione di un qualche intento calunniatorio alla base delle propalazioni analizzate, nonché affrontando e risolvendo, con congruo giudizio di merito, in senso sfavorevole alla prospettazione dell'appellante la questione adombrata dalla difesa di DÀ circa possibili ragioni di astio che avrebbero mosso il dichiarante GN: tale deduzione non si è rivelata in alcun modo circostanziata, ma è restata affidata in modo generico all'affermazione che il collaboratore avrebbe voluto vendicarsi del tecnico comunale, perché DÀ si sarebbe rifiutato di favorirlo, senza che però fossero state nemmeno specificate le occasioni on cui ciò sarebbe accaduto. Pure i riscontri costituiti dalle dichiarazioni degli inquirenti NG e D'LO sono stati specificamente analizzati dai giudici di appello i quali hanno accertato che, in 14 virtù degli elementi apportati da queste fonti qualificate, si è stabilito che la conoscenza dimostrata da GN dell'abitazione dell'imputato era di livello tale da confermare l'assiduità dei rapporti fra l'esponente mafioso e DÀ. Pertanto, non si rilevano doglianze, di portata rilevante e decisiva, che fossero state avanzate con l'atto di appello e che la Corte territoriale abbia omesso di affrontare, per esplicito o per implicito. In tal senso, nemmeno si profila fondata la critica adombrata dal ricorrente in punto di valutazione da parte dei giudici di appello della saldezza e coerenza del quadro probatorio, per l'addotta carenza di riscontri alle chiamate in reità costituite dalle dichiarazioni dei suindicati collaboratori di giustizia. Posto, infatti, che, per come in concreto attuato, il concorso nel reato associativo è stato ascritto a soggetto che, esterno al sodalizio, ha agito con la finalità di fornire non un aiuto episodico al clan, ma - secondo la duplice direttrice dell'intervento illecito sull'andamento delle gare per l'assegnazione dei lavori pubblici e del fiancheggiamento degli esponenti della cosca per l'avvicinamento e la sottoposizione ad estorsione degli operatori economici - un contributo reiterato e durevole diretto causalmente alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio, non può non trarsi il corollario che tale fattispecie si è atteggiata come reato permanente, al pari di quella di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organicamente inserito nel sodalizio, con la differenza, insita nella diversità delle due figure, che il concorrente esterno poteva far cessare la permanenza desistendo dal continuare a prestare il proprio apporto alla vita dell'associazione (Sez. 5, n. 35100 del 05/06/2013, Matacena, Rv. 255769 - 01; Sez. 5, n. 15727 del 09/03/2012, Dell'Utri, Rv. 252329 - 01). Di conseguenza, trattandosi di reato permanente, il riscontro individualizzante non poteva, né può essere inteso come necessariamente concernente in modo esclusivo la puntuativa condotta espressa da ciascun dichiarante, ma poteva riguardare e ha riguardato anche altri profili - sempre afferenti alle due direttrici enucleate dall'accusa (ossia, l'indebita influenza nella gare e l'ausilio agli esponenti del clan nell'individuare e avvicinare gli operatori economici da taglieggiare) - idonei a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare: che, in relazione al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, è costituito dall'attività, in concreto reiterata, messa complessivamente in essere da soggetto non inserito stabilmente nella struttura organizzativa della consorteria e senza la relativa affectio societatis, attività risoltasi nel concreto, specifico, consapevole e volontario contributo tale da avere esplicato una rilevanza causale effettiva e tangibile per la conservazione e il rafforzamento delle capacità operative 15 dell'associazione mafiosa barcellonese, articolazione territoriale di Cosa nostra, nel solco effettuale della realizzazione del programma criminoso della medesima. In conclusione, il terzo motivo, per un verso, è il frutto del mancato confronto da parte del ricorrente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata e, per altro verso, sollecita una rivalutazione di giudizi di merito che non può farsi in questa sede;
sicché deve ritenersene l'inammissibilità. 6. In ordine al quarto motivo, esso si profila inammissibile per l'introduzione, con la prospettazione di una omonimia alla base dell'individuazione del titolare effettivo della società Ca.Ti.Fra, di una questione che non risulta dedotta in grado di appello. Nel relativo atto non era dato rilevare alcun motivo che deducesse l'evenienza dell'omonimia di cui la difesa ha poi discorso nel ricorso per cassazione e, di conseguenza, in esso, pur argomentandosi intorno alla Ca.Ti.Fra. di RO RE per prospettare l'esclusione di ogni elemento di illiceità nella sua partecipazione alle gare, non era allegato, né tantomeno dimostrato il fatto ora postulato. Si tratta, dunque, di un motivo che si fonda su questione di fatto che non è stata oggetto di devoluzione con l'atto di appello e, per tale ragione, correttamente non trattata dalla Corte territoriale: la medesima questione esula da quelle che, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., erano ammissibilmente deducibili con il ricorso per cassazione. 7. Per quanto concerne il quinto motivo, si osserva in premessa, alla stregua delle riflessioni finora svolte, che il punto di approdo raggiunto dalla Corte di appello si è condensato nell'accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, avvenuto nel rispetto delle coordinate ermeneutiche (esplicitamente considerate e osservate dai giudici territoriali) delineate dalla giurisprudenza di legittimità, anche nella sua composizione più autorevole, coordinate che si condividono e riaffermano nel senso che assume il ruolo di concorrente esterno nell'associazione di tipo mafioso il soggetto che - non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e non dotato dell'affectio societatis nei confronti del sodalizio criminale - fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che tale contributo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione - o, per le mafie operanti su larga scala, come è nel caso dell'associazione denominata Cosa nostra, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale 16 - e risulti diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 - 01; fra le altre, Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571 - 01; Sez. 1, n. 49067 del 10/07/2015, Impastato, Rv. 265423 - 01). Assodato quanto precede, la prospettazione del ricorrente inerente alla persistente complessità interpretativa dell'istituto del concorso esterno in associazione mafiosa e all'ancora consistente corrente dottrinale e giurisprudenziale che ne negava la configurabilità con riferimento al tempo in cui il reato è stato ascritto all'imputato, ai fini dell'applicazione anche a DÀ dei principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14/04/2015, nella causa ON c/o Italia, si profila manifestamente priva di fondamento. Si rileva che la decisione della Corte EDU richiamata dal ricorrente ha affermato, in quello specifico contraddittorio, che il delitto di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso è un reato di origine giurisprudenziale, ritenuto come elaborato e divenuto conoscibile e prevedibile solo con la sentenza di Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386 - 01 , con l'effetto che è stato ritenuto che violano l'art. 7 CEDU le sentenze di condanna per fatti anteriormente commessi. Ciò posto, in primo luogo, i fatti ascritti a DÀ sono collocati in tempo largamente successivo a quello (corrispondente alla sentenza Demitry del 1994) indicato come discriminante dalla pronuncia convenzionale richiamata. In secondo e ancora più dirimente luogo, è stato chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità che "in tema di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, i principi enunciati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, ON
contro
Italia, non si estendono a coloro che, pur trovandosi nella medesima posizione, non abbiano proposto ricorso in sede europea, in quanto la richiamata decisione del giudice sovranazionale non è una sentenza pilota e non può neppure ritenersi espressione di un orientamento consolidato della giurisprudenza europea" (Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, Rv. 278054 - 01). I rilievi che precedono conclamano, quindi, la manifesta infondatezza della doglianza. 8. Per ciò che concerne il sesto motivo, si rileva che la Corte di appello ha escluso l'avvenuta maturazione della prescrizione del delitto oggetto di accertamento, in ragione dell'accertata individuazione del tempo del commesso reato inserito in contestazione, fino al 24 luglio 2012, in carenza di elementi idonei a far ritenere avvenuta la cessazione del concorso mediante la desistenza dal continuare a prestare il proprio apporto alla vita dell'associazione. 17 La doglianza muove dal - per vero, indimostrato - presupposto che nel merito sia accertata l'attività delittuosa ascritta a DÀ fino agii anni 2000 - 2001, laddove, pur analizzando particolarmente la vicenda amministrativa svoltasi in quegli anni, i giudici di appello hanno accertato la persistente condotta antigiuridica di concorrente esterno ascritta a DÀ anche in tempo successivo. Come è stato acclarato in sede di merito, mediante l'argomentata analisi dei contributi dichiarativi suindicati, la suddetta epoca del 2000 - 2001 ha costituito quella di sicuro avvio del comportamento di ripetuto apporto da parte di DÀ, secondo le due direttrici indicate, alla sopravvivenza e al rafforzamento dell'organizzazione, anche per la successiva durata della sua presenza e operatività nell'ufficio tecnico comunale, pure dopo gli arresti di GN e Di AL, ancora nel 2008 essendosi verificato da parte di GU l'avvicinamento per il suo taglieggiamento dell'imprenditore ON, in virtù dell'opera di DÀ. In tal senso, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il - già ricordato in questa sede - principio di diritto secondo cui il concorso esterno in associazione di tipo mafioso si atteggia come reato permanente, al pari di quella di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organicamente inserito nel sodalizio;
ciò, impregiudicata la possibilità che il concorrente faccia cessare la permanenza desistendo dal continuare a prestare il proprio apporto alla vita dell'organizzazione criminale. Non potrebbe, invero, avallarsi un inquadramento del concorso esterno in associazione mafiosa, che si attui attraverso una serie di condotte, in guisa tale che ciascun singolo episodio di aiuto all'associazione costituisca un atto isolato, disconnesso dagli altri e soltanto finalisticamente collegabile con gli altri, poiché, opinando in tal senso, non si riuscirebbe a stabilire la concreta efficienza antigiuridica del contributo del soggetto estraneo alla compagine. Invece, concorrendo l'agente in un reato permanente, il concorso esterno ha, a sua volta, carattere permanente, se e fino a quando il concorrente esterno non si determini a desistere dall'offrire il suo apporto e, così, a causare per tale verso la fine della permanenza di quella specifica attività concorsuale. Dovendo, pertanto, il punto essere verificato sul versante della dimostrazione della cessazione dell'apporto fornito dal concorrente esterno e dell'elisione della sua disponibilità a fornire il suo contributo per il mantenimento in vita e il rafforzamento della associazione criminosa, va preso atto che i giudici di appello hanno, con congrua valutazione, concluso che, analizzato il quadro probatorio acquisito, non sono emerse evidenze che l'imputato avesse cessato la sua attività di supporto all'associazione mafiosa in tempo antecedente al tempus commissi delicti configurato in contestazione. Il motivo si risolve, pertanto, nella mera reiterazione di una questione posta 18 in sede di appello ed esaurientemente e correttamente scrutinata dalla Corte territoriale, senza che il ricorrente abbia, all'evidenza, addotto argomenti idonei a destrutturare la motivazione resa nella sentenza impugnata. Per tale ragione la corrispondente censura, generica, si rivela inammissibile. 9. In conclusione, il ricorso va dichiarato, nel suo complesso, inammissibile. A questa pronuncia consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto alle questioni dedotte, si reputa equo fissare in euro 3.000,00. 10. L'approdo si riflette sul regolamento delle spese processuali del grado relativo alle posizioni delle parti civili costituite Centro Studi Iniziative Culturali "Pio La Torre" Onlus, Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e Comune di RÀ NTAN, che hanno svolto attività processuale in questa sede. Esse sono da porre a carico di DÀ, anche qui soccombente rispetto all'azione civile proposta dalle suddette parti nei suoi confronti. Quanto alla parte civile Centro Studi Iniziative Culturali "Pio La Torre" Onlus, i compensi professionali vanno adeguatamente liquidati, sulla scorta della depositata nota, tenendo conto dell'attività effettivamente prestata, nell'opportuna misura di euro 3.500,00, in essa compresa ogni valutazione relativa al disposto di cui all'art. 12 d.m. n. 55 del 2014, come modificata dal d.m. n. 37 del 2018. Quanto alla parte civile Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, i compensi professionali vanno opportunamente quantificati, sulla scorta della specifica depositata, tenendo conto dell'attività effettivamente prestata, nell'equa misura di euro 3.100,00. Per la parte civile Comune di RÀ NTAN, i compensi professionali vanno equamente quantificati, sempre sulla scorta della specifica depositata, tenendo conto dell'attività effettivamente prestata, nell'adeguata misura di euro 3.455,00. Per la sola posizione del Comune di RÀ NTAN ai compensi professionali va aggiunto il ristoro delle spese borsuali, richiesto per l'importo, documentato, di euro 245,000, con conseguente ascesa ad euro 3.700,00 del complesso delle spese da rifondere a detta parte. Le altre due parti civili non hanno richiesto il rimborso di spese vive. A tutte le parti civili competono, infine, gli accessori previsti dalla legge. 19
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3.500,00 per il Centro Studi Iniziative Culturali "Pio La Torre" Onlus, in complessivi euro 3.100,00 per il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, nonché in complessivi euro 3.700,00, di cui 245,00 per esborsi, per il Comune di RÀ NTAN, oltre accessori di legge per tutte. Così deciso il 22 settembre 2020