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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 497/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice
dott. Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 18/02/2025 da
, con l'Avv. CANTATORE GLORIA BEATRICE;
Parte_1
e
, con l'AVV. PIZZI SAVERIO;
Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario;
in Cerignola il 27/09/2007
(Atto N. 194 parte II serie A - anno 2007 - Comune di CERIGNOLA (FG)
□ separati consensualmente con decreto n. 6522/2022
(non impugnato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: (nata il [...]); (nato il Persona_1 Parte_3
13.10.2010);
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
18/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha reso parere favorevole il 4.03.2025.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cerignola il 27/09/2007tra
e e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Parte_2 predetto Comune (Atto N. 194 parte II serie A - anno 2007 - Comune di CERIGNOLA (FG);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda la Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Foggia il 03/04/2025 .
IL GIUDICE RELATORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice
dott. Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 18/02/2025 da
, con l'Avv. CANTATORE GLORIA BEATRICE;
Parte_1
e
, con l'AVV. PIZZI SAVERIO;
Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario;
in Cerignola il 27/09/2007
(Atto N. 194 parte II serie A - anno 2007 - Comune di CERIGNOLA (FG)
□ separati consensualmente con decreto n. 6522/2022
(non impugnato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: (nata il [...]); (nato il Persona_1 Parte_3
13.10.2010);
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
18/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha reso parere favorevole il 4.03.2025.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cerignola il 27/09/2007tra
e e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Parte_2 predetto Comune (Atto N. 194 parte II serie A - anno 2007 - Comune di CERIGNOLA (FG);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda la Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Foggia il 03/04/2025 .
IL GIUDICE RELATORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO