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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/03/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I° sezione civile, in persona del G.U., dott. Alfredo Granata ha pronunciato , , allegato al verbale di udienza, la seguente:
sentenza ,
ex art. 281 cpc VI nella causa iscritta al n. 4004/2022 avente ad oggetto : domanda di risarcimento dei danni
tra
rappresentata e difesa dall' Avv. to Giovanni Feliciello , domiciliata come Parte_1
in atti
ATTORE
contro
, in persona del Sindaco p.t., difesa dall'Avv. Luigi Schiavone in Controparte_1 una con l'Avv . , domiciliato come in atti, Controparte_2
CONVENUTO
Nonché
in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'Avv Maria Fuscaldo, CP_3
domiciliata come in atti.
CHIAMATA IN CAUSA
conclusioni : come da verbale d'udienza del 4 marzo 2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 132, 2° COMMA, N. 4, C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.
69/2009), LA SENTENZA DEVE CONTENERE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE” (E NON PIÙ ANCHE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO”).
- AI SENSI DELL'ART. 118, 1° COMMA, DISP. ATTUAZ., C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA
LEGGE N. 69/2009), LA “MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI CUI ALL'ART. 132, SECONDO COMMA,
NUMERO 4), DEL CODICE CONSISTE NELLA SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA
CAUSA E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO A
PRECEDENTI CONFORMI.”
PERTANTO, CON RIGUARDO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SARANNO RICHIAMATI
UNICAMENTE GLI EVENTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE.
La domanda proposta dalla attrice processuale è rigettata.
Il giudizio, fondato sull'accertamento della responsabilità “ex recepto” dell'Ente Pubblico evocato in giudizio, rientra nella ampia fattispecie regolamentata dall'art. 2051 c.c.
A tale riguardo, occorre precisare che , secondo l'orientamento tradizionale, in “subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del “neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale, e l'elemento soggettivo.
Altro orientamento, senz'altro più attuale, riconduce alla responsabilità ex art 2051 c.c. che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il causo fortuito.
In punto di diritto, sulla fattispecie abbonda giurisprudenza costante la cui sintesi puo'definirsi in due fasi salienti: la natura oggettiva della responsabilità per danni che si fonda sul rapporto di custodia, ancorché vi sia una concausa con un elemento esterno, dall'altro che la cosa in custodia sia la causa o la concausa del danno.
Pertanto, l'attore deve dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità ( Cass.sez II 25243 del 29/11/2006).
Ancora sul punto , un'altra rilevante decisione..”l'art 2051c.c non esonera il danneggiato dal provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si e' prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”(Cass. Sez III n 7062 del 5/04/2005).
CP_ Ora, nel caso in esame, è incontestabile il rapporto di custodia che esiste a carico dell' giuridico convenuto, il quale deve consentire una sicurezza ambientale a tutti coloro che si trovano ad utilizzare il servizio idrico somministrato.
Tuttavia, giurisprudenza consolidata, ritiene che , in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare la esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e , quindi della imprevedibilità e della eccezionalità.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa ed il danno, costituito dalla cosa in custodia ed il danno, esso può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato ( v. Cass.sez III n.
11227/2008; n. 10641/2002 rv 556028;n. 2563/2007, rv. 594374; n.4279 del 2008 rv. 601911; )
Occorre, dunque, analizzare sul piano processuale i rispettivi elementi di prova forniti dalle parti ai fini della declaratoria di responsabilità piena o proporzionata.
Va evidenziato che le difese espresse dalla convenuta principale risultano formulate sul piano della esclusione della responsabilità della stessa, oltre che tese a confutare il fatto storico, la cui essenza viene messa in discussione anche in virtù della discrasie tra i fatti esposti e le risultanze del referto medico di prime cure nel corpo del quale veniva riportata la dicitura “incidente domestico”.
Tanto, in assenza di rilievi effettuati da accesso di Forze dell'Ordine sopraggiunte sul luogo corroboranti la tesi attorea.
All'uopo, alla udienza del 23 04 2024 veniva ascoltato l'unico teste intimato , Testimone_1 stante l'espressa rinunzia dell'altro teste indicato, Tes_2 Dalla sintesi della deposizione resa si riporta lo stralcio delle dichiarazioni: ..”
ADR: sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero personalmente presente ai fatti che mi accingo a narrare.
ADR: mi stavo recando in C.so Umberto Primo, di fronte al Rione Fontana per incontrare mia nonna Parte_1
stavo raggiungendo il luogo a bordo di una autovettura guidata da mio padre, dopo di che, parcheggiata l'auto, ho raggiunto mia nonna nei pressi della attività commerciale “ Dolce Sosta”, all'epoca dei fatti ivi situata.
ADR: nel mentre accingevo a raggiungere mia nonna nei pressi del negozio indicato l'ho vista cadere a terra mentre camminava .
ADR: mia nonna ci aspettava sola.
ADR: mi sono avvicinato ed constatato che stessa si duoleva per dolori al bacino ed era riversata al suolo.
ADR: il luogo in esame consiste in un marciapiede di cui non ricordo la conformazione, ma tuttavia ho potuto constatare la presenza nei pressi del posto ove è caduta mia nonna di una mattonella che risultava “rialzata “ rispetto al piano di calpestio;
ADR: nella occasione ero in compagnia dei miei genitori, ovvero, ed Tes_2 CP_5
[...]
ADR: tanto accadeva tra le ore 11,00 e le ore 11,30 del mattino del mese di febbraio 2020.
ADR: i miei genitori sono riusciti ad alzare da terra l'infortunata e che io sappia la stessa fu accompagnata dagli stessi alla clinica Villa Dei Fiori di Acerra.
ADR: preciso che la mattonella in questione non era opportunamente segnalata.
ADR: nessuno dei presenti ha provveduto a segnalare il fatto alle forze dell'ordine.
ADR: esibita al teste la terza foto riprodotta da fascicolo di parte attorea lo stesso conferma il luogo del sinistro. ADR: esibita, altresì, al teste la prima foto tratta dalla produzione di parte attorea il teste riconosce la mattonella da bordo rialzato…”
Orbene, seppur il teste è stato in condizioni di riferire la caduta della parente, alcun elemento, neppure indiziario, depone a favore della tesi difensiva attorea, posto che non sussiste alcun riferimento inequivocabile circa rapporto causa- effetto che ha determinato la caduta della infortunata.
Tanto meno depone a favore della istanza giudiziale l'aver accertato la presenza di una sconnessione sulla pavimentazione ove si trovava l'attrice al momento dei fatti.
Si rammenti, infatti, che, seppur è vero che la responsabilità ex art. 2051 cc sia la conseguenza di una pericolosità intrinseca e potenziale della cosa è altrettanto importante che vi sia un rapporto diretto tra la stessa e l'evento dannoso accaduto, dovendosi necessariamente ricomprendere tra i due elementi un chiaro nesso di causalità.
V'è più che lo stesso difensore di parte attrice riferisce di una mattonella “millimetricamente “ rialzata, non potendosi , con tale locuzione, trarre alcunchè circa la potenzialità lesiva del manufatto
, né i reperti fotografici , confermati anche dal teste , rappresentano una pericolosità certa dello stato dei luoghi , posto che la normale deambulazione presuppone che il piede di appoggio del pedone si alzi in misura di certo superiore ai pochi millimetri di sconnessione apparenti dai rilievi fotografici versati in atti.
Tali argomentazioni appaiono assorbenti sulle residue questioni sollevate dalle parti convenute e di per se bastevoli per giustificare il rigetto della domanda.
Si osservi, altresì, che , atteso che parte attorea ha espressamente rinunziato alla escussione del teste e che tale facoltà rientra nei poteri dispositivi della parte intendendosi, per lo effetto, Tes_2 che il compendio istruttorio venga considerato esaustivo secondo le prospettazioni rese nell'atto introduttivo, l'istanza di estensione della lista testi invocata dal difensore di parte attrice appare contradittoria rispetto alla prefata rinuncia.
Pertanto si ritiene, anche in questa sede ,confermare il contenuto della ordinanza resa il 23 05 2024.
Circa il regime delle spese di lite tra attore e convenuto principale, occorre osservare che nel corpo delle conclusioni rese dal non si rinviene la richiesta di applicazione dei principi della Controparte_1
soccombenza ,conseguendone la irripetibilità delle spese di giudizio, non potendo il giudice superare i limiti imposti dall'art. 112 cpc.
Non si ritiene, altresì, estensibile la condanna alle spese per la chiamata in causa del terzo a carico della parte soccombente , tanto in virtù di un principio di perequazione processuale dovuto alla mancata contestazione dei fatti ante giudizio da parte della parte convenuta principale, la quale ha ritenuto di dover estendere il giudizio in sede di malleva per fini prettamente contrattuali, non manifestati alla parte lesa prima dell'insorgere della controversia .
Ciò anche supportato dal fatto che parte istante del giudizio aveva correttamente incardinato la procedura deflattiva ex Dl n. 132 -2014 , all'esito del quale il convenuto principale non aveva manifestato la necessità di estendere la partecipazione alla coobligata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 5252/2018 riunito del R.G., così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Dichiara irripetibili le spese e competenze di giudizio tra tutte le parti del processo.
Così deciso in Nola, lì 08 /03/ 2025 Il G.U.
Dr. Alfredo Granata