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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.529/2013 R.G., promosso
DA
, con gli Parte_1 avv.ti LAGANA' ANGELA MARIAN e LABRINI ANGELO, in forza di procura in atti appellante
CONTRO
, CF , con l'avv. TESCIONE GIULIO Controparte_1 C.F._1
FORTUNATO, giusta procura in atti appellato
FATTO e DIRITTO
Rilevato che all'udienza del 6.11.2015 il giudizio veniva dichiarato interrotto per morte della parte appellata dichiarata dal procuratore costituito;
che il giudizio non veniva riassunto;
letto il decreto del Consigliere Coordinatore della Sezione del 17.06.2025 che, dando atto che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava di essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.07.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti;
rilevato che all'udienza del 15.07.2025 non venivano depositate note scritte;
ritenuto che
, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza. che, pertanto, deve prendersi atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio;
che le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
che la presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U.
n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese.
Reggio Calabria, il 16 luglio 2025.
Il cons. est. Il Presidente dott.ssa Maria Antonietta Naso dott.ssa Marialuisa Crucitti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.529/2013 R.G., promosso
DA
, con gli Parte_1 avv.ti LAGANA' ANGELA MARIAN e LABRINI ANGELO, in forza di procura in atti appellante
CONTRO
, CF , con l'avv. TESCIONE GIULIO Controparte_1 C.F._1
FORTUNATO, giusta procura in atti appellato
FATTO e DIRITTO
Rilevato che all'udienza del 6.11.2015 il giudizio veniva dichiarato interrotto per morte della parte appellata dichiarata dal procuratore costituito;
che il giudizio non veniva riassunto;
letto il decreto del Consigliere Coordinatore della Sezione del 17.06.2025 che, dando atto che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava di essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.07.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti;
rilevato che all'udienza del 15.07.2025 non venivano depositate note scritte;
ritenuto che
, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza. che, pertanto, deve prendersi atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio;
che le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
che la presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U.
n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese.
Reggio Calabria, il 16 luglio 2025.
Il cons. est. Il Presidente dott.ssa Maria Antonietta Naso dott.ssa Marialuisa Crucitti