Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4170 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato all'udienza del 27.05.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24635/2024 Ruolo Generale lavoro e previdenza
TRA
in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Carbone.
opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Maione.
nonché
Controparte_2
in persona del pro-tempore della
[...] Controparte_3 CP_4 rappresentato e difeso dall'avv.to Laura Lembo
opposti oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 l'epigrafata società ha dedotto di avere ricevuto in data 15.10.2024, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120249047252384 dall'Agente di riscossione per l'Ente impositore convenuto, , in relazione al Controparte_5 mancato pagamento della cartella esattoriale n. 07120190104487014000 (presuntivamente) notificata il giorno 22.09.2019 riguardante il presunto mancato pagamento di rate premio per CP_2
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2) inesistenza, nullità, mancata e/o irregolare notifica degli atti. carenza di valore giuridico/probatorio delle copie;
3) mancata notificazione degli atti prodromici e ha concluso chiedendo di “1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità dell'intimazione di pagamento n. 07120249047252384 nonché della sottesa cartella di pagamento n. 07120190104487014000
(presuntivamente) notificata il giorno 22.09.2019 riguardante il presunto mancato pagamento di rate di premio per l'anno 2017 e 2018 per sopravvenuta prescrizione quinquennale ex art. 3 L. 335/95, nonché dei CP_2 titoli sottesi;
2) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'atto impugnato, ovvero in via gradata della cartella opposta, per inesistenza e/o omessa notifica, secondo i modi prescritti dalla legge;
3) dichiarare la cancellazione dei ruoli opposti, con ordine di ottemperanza da parte del concessionario convenuto;
4) con vittoria di spese, competenze professionali e rimborso forfettario, oltre CPA ed IVA, come per legge, in solido in capo ai convenuti, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
ha dedotto che la cartella di pagamento n. 07120190104487014000 è stata ritualmente CP_6 notificata in data 22/09/2019 a mezzo PEC con la procedura prevista dall'art. 60 del DPR 600/1973 in caso di mancata consegna della PEC con la dicitura “indirizzo non valido”; ha rappresentato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito - la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza - Decreto Sostegni – Interruzione della prescrizione;
la valida produzione delle copie;
la carenza di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa azionata;
la pendenza di altri due giudizi scaturenti dalla stessa intimazione di pagamento e ha chiesto di “Rimettere gli atti al
Coordinatore e disporre la riunione;
in via preliminare, rigettare l'impugnazione promossa dal ricorrente in quanto inammissibile e tardiva ed infondata;
accertare e dichiarare la correttezza della procedura di riscossione posta in essere dall con riferimento all'atto impugnato;
accertare e dichiarare la Controparte_1 carenza di legittimazione passiva della resistente e condannare in caso di Controparte_1 accoglimento della domanda, la resistent;
il tutto con vittoria di compensi e spese del giudizio”. CP_2
L' ha dedotto la carenza di legittimazione passiva, essendo competente la CP_2 [...]
, già per eventuali vizi procedurali relativi Controparte_7 Controparte_8 all'iter della procedura coattiva per il recupero del credito previdenziale;
ha addebitato ad CP_6
l'onere di provare la corretta notifica della cartella e degli atti interruttivi della prescrizione;
nel merito ha rappresentato che l'importo ingiunto con la cartella di pagamento n. 07120190104487014 pari ad € 1.385,08 è relativo al mancato pagamento della regolazione premio anno 2017 e della rata premio anno 2018, con relative sanzioni per omesso pagamento, richiesto per la tutela assicurativa del socio accomandatario e del personale dipendente. L'istituto ha quindi concluso chiedendo “In via principale affinché dichiari la carenza di legittimazione passiva del poiché responsabile CP_2 [...]
di Napoli. Nel merito affinché l'adito Giudice, disattese le eccezioni, deduzioni e Controparte_9 pretese del ricorrente, voglia rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, ritenute legittime le deduzioni e richieste del con vittoria delle spese di giudizio. In subordine, con CP_2
2 compensazione delle spese di giudizio, in quanto ragioni di giustizia sostanziale impongono che sia solo il
Concessionario a dover a subire la condanna al pagamento delle spese di giudizio trattandosi di attività successive alla formazione del ruolo”.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa con separata sentenza di cui è stata data lettura in udienza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
L'azione proposta dalla società ricorrente scaturisce dalla notifica in data 15.10.2024 di un'intimazione di pagamento, limitatamente ad una sola cartella esattoriale scaturente dal mancato pagamento di rate premio per l'anno 2017 e 2018. In realtà tale cartella involge anche l'anno CP_2
2019 e l'importo complessivamente preteso dall è pari ad € 1.909,30 in esso compresi gli oneri CP_2 di riscossione e le spese di notifica, di cui fa parte la sorta capitale di € 1.385,08 indicata dall CP_2 in memoria.
A tale riguardo, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent.
Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2011), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca
– equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.
Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del
DPR 602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella in oggetto, circostanza confermata dalla data del presunto evento della sua notifica.
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8979/08.
3 La ricorrente ha posto a fondamento del ricorso, i seguenti motivi di doglianza: prescrizione della pretesa impositiva e mancata notifica atti presupposti. Con Va quindi rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall , in quanto la ricorrente, eccependo la prescrizione del credito portato dalle cartelle esattoriali per cui è causa e la mancanza di atti interruttivi precedenti dal momento che, a suo dire, non ha ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali sottostanti, ha correttamente convenuto sia , incaricato della notifica CP_6 della cartella che l'ente impositore, titolare della pretesa creditoria (cfr. Cass SU. 08/03/2022,
n.7514).
L'opponente, di fronte alla prova offerta da della notifica della cartella a mezzo PEC ha CP_6 contestato la procedura seguita dal sostenendo e documentando che l'indirizzo PEC CP_11 risultato “non valido” GENERALSERVICEGOMMESAS@LEGALMAIL.IT a cui la cartella risulta notificata, non è ad essa riferibile in quanto, come facilmente evincibile dalla visura depositata in atti, l'indirizzo esatto è Email_1
Di fronte a tale argomentazione e prova, il procuratore di in udienza, nulla di specifico CP_6 ha dedotto. Pertanto, la notifica della cartella in data 22.09.2019 effettuata ai sensi dell'art. 60,
D.P.R. n. 600/1973 il quale prevede che si proceda alla notificazione tramite deposito telematico nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, non è da ritenersi valida.
La tutela recuperatoria auspicata dalla società ricorrente è quindi meritevole di considerazione, avendo essa allegato di essere venuta a conoscenza della pretesa rivendicata dall solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento, per cui è causa. CP_2
La società ricorrente ha eccepito la prescrizione delle pretese azionate dall CP_2
Orbene, considerando la data delle pretese contributive azionate dall e il termine CP_2 prescrizionale quinquennale (applicandosi anche a tale fattispecie l'art.112, comma 2 del dpr
1124/65 e l'art 3, comma 9 della legge 335/95), il corso prescrizionale anzidetto è iniziato a decorrere dal giorno di scadenza del versamento dei premi assicurativi.
A tale riguardo, nell'intimazione di pagamento si evince che per il 2017 e per il 2018 vengono richieste la II, III e IV rata (con scadenza rispettivamente il 16 maggio, il 16 agosto differita al 20 agosto (art.
3-quater, d.l. 16/2012 convertito dalla l. 44/2012) e il 16 novembre di ciascun anno;
per l'anno 2019 vengono richieste dall le sanzioni civili regolazione premio e le sanzioni civili CP_2 rate premio). Il corso prescrizionale si è giovato esclusivamente della sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19 e in particolare del combinato disposto dell'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dell'articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, che hanno introdotto un
4 termine complessivo di sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di 311 giorni (gg. 129 + 182).
Considerando quale dies a quo le rate di pagamento dei premi relativi agli anni 2017, 2018
e 2019 e il quinquennio successivo a cui aggiungere ulteriori 311, va considerato tardivo l'atto interruttivo della prescrizione dei premi della II rata 2017, costituito dalla notifica a mezzo PEC ritualmente consegnata in data 26.06.2023 dell'intimazione di pagamento n. 071 2023 90117171
09/000; per le restanti rate del 2017, per quelle del 2018 e per le regolazioni premi del 2019, tale atto ha validamente interrotto la prescrizione quinquennale che, ripartita nuovamente, risulta interrotta successivamente alla data certa di notifica dell'intimazione per cui è causa.
Per completezza, va detto che la prova della notifica dell'atto interruttivo offerta da è CP_6 valida, non incorrendo nella censura della inutilizzabilità dei documenti perché prodotti in fotocopia.
Tale doglianza è del tutto inconferente avendo fornito la prova della notifica a mezzo PEC CP_6 attraverso il deposito della busta telematica in formato p7m. che, tra l'altro sarebbe stato valido anche in formato pdf, condividendosi quanto affermato dalla Cassazione con l'ordinanza n.
30922/2024 del 3 dicembre 2024 che ha da ultimo confermato sia la validità dell'invio a mezzo PEC sia il formato di trasmissione, enunciando il seguente principio di diritto “è valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato '.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario”.
Da tanto consegue che l'opposizione, nei limiti segnati dai motivi di doglianza, va accolta per quanto di ragione, dovendo dichiararsi prescritti i premi assicurativi rivendicati dall CP_2 limitatamente alla II rata dell'anno 2017; per il resto va rigettata.
Le spese in ragione della particolarità delle questioni trattate e della reciproca soccombenza, si compensano tra le parti.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto, in relazione alla cartella esattoriale n.
07120190104487014000, dichiara prescritti i premi assicurativi rivendicati dall limitatamente CP_2 alla II rata dell'anno 2017; rigetta per il resto l'opposizione; compensa le spese tra le parti.
Napoli, 27.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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