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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2060/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Barbara Galli e Luca Cislaghi presso il quale ha eletto domicilio
e
2) Parte_2
Nato a SI (CI) il 18.03.1982 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Barbara Galli e Luca Cislaghi presso il quale ha eletto domicilio con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
1: codice fiscale: , cittadina: Italiana, minore di età; C.F._3
, nata a [...] il [...], residente a [...]: CP_1 codice fiscale: cittadina: Italiana, minore di età C.F._4
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori vengono affidate congiuntamente ai genitori e allocate principalmente presso la madre . Parte_1
2) La casa familiare, di proprietà del sig. , sita in Mesero (MI), via Cuggiono c.n. 1 Parte_2 rimarrà nella disponibilità dello stesso, mentre la signora , trasferirà la propria Parte_1 residenza e quella delle minori altrove. Gli arredi e corredi presenti nella casa coniugale rimarranno di proprietà del sig. La signora si impegna ad asportare i propri beni personali e a Pt_2 Pt_1 rilasciare le chiavi casa coniugale al signor entro il 31 gennaio. Pt_2
3) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori la somma mensile di €. 400,00 (leggasi euro quattrocentovirgolazerozero di cui € 200,00 – leggasi euro duecentovirgolazerozero- per ciascuna di esse), somma che sarà versata alla signora alle Pt_1 coordinate bancarie dalla stessa comunicate, anticipatamente entro il giorno 29 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026).
L'assegno unico sarà da subito di esclusiva spettanza della signora Il signor si Pt_1 Pt_2 impegna pertanto a corrisponderlo alla signora interamente entro il 29 di ogni mese, fin tanto Pt_1 che non verrà ripresentata domanda. In detta nuova domanda, per cui il sig. si impegna Pt_2 attivamente a fornire la documentazione e le informazioni necessarie e ad appore le proprie firme di consenso, il percipiente sarà indicato in via esclusiva nella persona della signora con Pt_1 accredito presso il di lei conto corrente.
4) Il padre terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Il padre, compatibilmente con i propri impegni e turni lavorativi, gli impegni lavorativi della madre e gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, potrà tenere con sé le figlie con le seguenti modalità:
1) -a settimane alterne:
a) la prima settimana due giorni (indicativamente il martedì e il giovedì) dall'uscita da scuola sino al giorno successivo, con impegno a riaccompagnarle a scuola in orario per l'inizio delle lezioni.
b) la seconda settimana un giorno (indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola al giorno successivo, con impegno a riaccompagnarle a scuola in orario per l'inizio delle lezioni e il venerdì dopo la scuola per riportarvele il lunedì.
2) per le feste Natalizie le minori passeranno ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di S. Stefano con l'altro e il giorno di Natale a pranzo con uno dei genitori e a cena con l'altro.
Le vacanze natalizie saranno così suddivise: il 23-27-28-29-30-31 con un genitore e dal 01 al 06 gennaio con l'altro genitore.
3) Anche il giorno di Pasqua le minori saranno a pranzo con uno dei genitori e a cena con altro, mentre il giorno di Pasquetta lo passeranno ad anni alternati con la madre o con il padre.
4) Le vacanze estive le minori passeranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi.
Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il periodo scelto di vacanza entro e non oltre il
30 aprile di ogni anno.
-PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
- Considerato che pare che il costo della mensa scolastica delle minori relativa agli anni precedenti non sia stata interamente pagata agli enti preposti, onde evitare il pagamento di sanzioni e aggravi di spese le parti si impegnano al pagamento della quota pro capite pari al 50% direttamente nelle mani dell'ente creditore entro e non oltre il 15 marzo 2025.
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato