Cass. civ., sez. II, sentenza 06/07/1972, n. 2242
CASS
Sentenza 6 luglio 1972

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La nullita del contratto per Mancanza di causa puo essere dichiarata d'ufficio dal giudice, quando risulti dagli elementi acquisiti agli Atti. ( Conf 1084'67, mass n 327463).*

Il presupposto logico del potere conferito alla parte in causa, ai sensi dell'art 214 cod proc civ, di disconoscere (o di dichiarare di non conoscere) la scrittura privata prodotta dalla controparte, e di porre, quindi, a carico di quest'ultima l'Onere di provare,in Sede di verificazione, l'autenticita della scrittura medesima, e che si tratti, in ogni caso, di scrittura che non sia gia stata riconosciuta, in qualsiasi modo ed anche tacitamente, dalla parte stessa contro cui sia fatta valere. Il disconoscimento, invero, e di per se incompatibile con ogni precedente riconoscimento, anche tacito. Pertanto, allorche i coeredi abbiano dato esecuzione ad un testamento olografo - procedendo alla divisione dei beni ereditari proprio sulla base del detto testamento -, per poter ritenere valido il disconoscimento del testamento stesso effettuato da alcuni di essi nel giudizio da essi stessi promosso per ottenere la divisione dell'asse ereditario in base alle norme sulla successione ex lege, e necessario preliminarmente accertare il valore dell'atto di divisione sotto il profilo del riconoscimento, desumibile da detto atto, della provenienza effettiva dal de cuius della scheda testamentaria. Di conseguenza e viziata la sentenza del giudice di merito che si sia limitata a dar valore alla dichiarazione di disconoscimento effettuata da tali coeredi ed abbia ritenuto di non poter utilizzare, agli effetti della prova dell'eccezione opposta dagli altri coeredi, il testamento da costoro invocato, senza previamente accertare se i coeredi che hanno promosso il giudizio abbiano gia preso visione della scheda testamentaria all'epoca dell'atto di divisione.*

In tema di accertamento della sussistenza della causa del negozio divisionale, non si puo prescindere dal titolo che abbia dato luogo alla comunione, il quale rappresenta in ogni caso il presupposto della divisione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/07/1972, n. 2242
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2242
    Data del deposito : 6 luglio 1972

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