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Parere definitivo 18 febbraio 2019
Ordinanza collegiale 23 agosto 2019
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Sentenza 7 luglio 2023
Ordinanza collegiale 24 febbraio 2025
Accoglimento
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza collegiale 24/02/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01594/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08288/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8288 del 2024, proposto da Orizon Maritimas Italia s.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Natalia Paoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 34
contro
Comune di Montebello Jonico, non costituito in giudizio
per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 5794/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Sergio Zeuli e udito per le parti l’avvocato Natalia Paoletti;
Rilevato che:
- la parte ricorrente espone i seguenti fatti a supporto delle sue richieste:
- con sentenza n. 5542 del 9 novembre 2017, emessa nel ricorso n.1688/17, la quinta sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza n.857/2016 del TAR Calabria, ha annullato i provvedimenti del comune di Montebello Jonico, che avevano sancito la decadenza della parte dalla concessione demaniale marittima per attività di acquacoltura, da svolgersi in territorio comunale, di cui era titolare;
- per mera svista, la ridetta sentenza non aveva provveduto sulla domanda di risarcimento danni, pure riproposta dalla parte appellante, che pertanto aveva proposto ricorso per revocazione, ex artt.106 c.p.a. e 395 c.p.c. facendo al contempo valere, sul piano rescissorio, i danni conseguenti, e al mancato guadagno derivato dall’impossibilità di realizzare ulteriori gabbie per espandere la propria attività di acquacoltura, e alla rescissione del contratto di fornitura stipulato con la Panittica Pugliese S.p.a.;
- con la sentenza n.7254 del 22 novembre del 2018: 1. il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso per revocazione, riconoscendo che l’omissione della delibazione dell’istanza risarcitoria era stata dovuta a mero errore di fatto; 2. a seguito di una verificazione, avente ad oggetto l’accertamento dei redditi conseguiti e degli utili potenzialmente conseguibili dalla società ricorrente, la causa veniva decisa con sentenza n. 5794 del 2021 che, in accoglimento della domanda risarcitoria, condannava il Comune di Montebello Jonico al risarcimento dei danni in favore dell’appellante quantificati “ in complessivi € 397.777,00, a maggiorarsi degli interessi, al tasso legale, dal 27 novembre 2017 al di dell’effettivo soddisfo;”
- la decisione era notificata al comune di Montebello il 10 agosto del 2021;
- decorsi i 120 giorni previsti dall’art.14 del D.l. n.669/1996 per poter avviare azioni esecutive, la parte promuoveva un primo giudizio di ottemperanza con ricorso notificato i l17 dicembre del 2021 avente R.G. n.10763/2021, dichiarato successivamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché, nelle more, il 15 febbraio del 2022, il comune intimato aveva avviato le pratiche per il pagamento del dovuto, predisponendo un apposito piano di rateizzazione, che poi nel prosieguo attuava corrispondendo gli anticipi previsti alla parte ricorrente (Consiglio di Stato, Sezione VII; sent. 6666/2023);
- tuttavia, dopo aver ricevuto una notifica, il 30 novembre del 2023, di un pignoramento presso terzi, il comune deliberava la sospensione dei pagamenti;
- nonostante il detto pignoramento fosse stato dichiarato inefficace con conseguente estinzione della procedura esecutiva, con provvedimento del giudice dell’esecuzione del 30 settembre del 2024, il comune non riprendeva il corso dei pagamenti, limitandosi a corrispondere, il 15 ottobre del 2024 il solo ammontare di euro 6.008,81 che ha imputato alla rata scaduta a dicembre del 2023;
- malgrado i solleciti, il comune restava inottemperante rimanendo debitore delle somme spettanti alla ricorrente per l’anno 2024, pari ad euro 5.600,00 mensili, oltre alla “maxi rata” finale a saldo del dovuto risarcimento, da maggiorarsi degli interessi al tasso legale.
Tanto premesso, la parte ricorrente instava per l’ottemperanza per il residuo.
Considerato che:
dai fatti esposti, emerge che una parte del debito è stato pagato dal comune alla parte ricorrente e che non risulta se, ed entro quali limiti, all’attualità, sia stata corrisposta, in tutto o in parte, la residua parte del dovuto, né tanto meno, se esistano impedimenti, di fatto o di diritto, a provvedere alla relativa liquidazione;
su quest’ultimo, specifico punto, va considerato in particolare che il pignoramento presso terzi - disposto sulle somme dovute dal comune di Montebello alla parte ricorrente da un creditore il cui nominativo è allo stato ignoto e per un importo parimenti non precisato- è stato dichiarato estinto dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Reggio Calabria per motivi procedurali, per violazione dell’art.543 comma 6 c.p.c. , e che dunque non vi è certezza né dell’avvenuto pagamento, da parte di Orizon Maritimas, del credito originariamente esecutato, né tanto meno in ordine al se il ridetto creditore abbia, in ipotesi, riproposto, avviando una nuova procedura esecutiva, una nuova richiesta di pignoramento presso il comune, circostanza quest’ultima che, in astratto, potrebbe giustificare la sospensione dei pagamenti delle rate da parte dell’intimata;
Ritenuto, tanto premesso, necessario procedere ad un approfondimento istruttorio, onerando dell’incombente la parte intimata, nella persona del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Contabilità del comune di Montebello Ionico, che dovrà redigere una relazione aggiornata avente ad oggetto: 1. la quantificazione della somma ancora dovuta da detto comune alla parte ricorrente in ottemperanza alla sentenza n. 5794 del 2021 sopra-indicata, e 2. se risulta che il creditore della parte ricorrente, rispetto al quale dovranno essere indicate generalità ed importo del credito originariamente oggetto di esecuzione presso terzi, abbia intrapreso ulteriori e nuove iniziative processuali di analogo tenore nei confronti della parte ricorrente, e, in caso positivo: 3. l’importo della pretesa da lui azionata e l’esito, se vi è stato, delle relative azioni.
Riserva all’esito, di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) così provvede: dispone gli incombenti di cui in motivazione, onerando, all’uopo, il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria del comune di Montebello Ionico.
Riserva le spese al definitivo e rinvia per il prosieguo all’udienza camerale del 27 maggio 2025.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO