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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 13/2024 Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: accertamento cittadinanza italiana
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Sassone, dom.ti come in atti;
[...]
ricorrenti
E
in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
resistente contumace
Conclusioni:
le parti concludevano come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ritualmente notificato all'Avvocatura dello Stato, chiedevano accertarsi e dichiararsi la cittadinanza italiana acquisita iure sanguinis, in quanto tutti discendenti di , Persona_1 nato a [...] in data [...], emigrato in Argentina ed ivi deceduto in data 25.2.1973, senza rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi quale cittadino argentino.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Va rilevata l'incompetenza funzionale del Tribunale adito.
Con il d.l. 17.02.2017 n. 13, convertito dalla l. 13.04.2017, n. 46, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in ogni Tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello L'Art. 3 comma 2 DL 13/2017 ha attributo alla competenza delle sezioni specializzate istituite nei Tribunali sede di Corte d'Appello, oltre a tutte le controversie in materia di immigrazione e protezione internazionale, anche “ le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana”.
L'art. 19 bis del Dlgs 150/2011, (come modificato dall'art. 15 Dlgs 149/2022 che non ha innovato la normativa sul punto) prevede che “È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora”, e il comma 5 dell'art. 4 del D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 13, così come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge 26 novembre 2021, n. 206, prevede che: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie essendo l'avo nato in [...], provincia di Avellino, va individuata la competenza nel
Tribunale di Napoli, in quanto sede di Corte d'Appello ove è istituita la sezione specializzata di cui alla L.
46/2017.
Nulla per le spese attesa la contumacia della parte non soccombente.
pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge.
3) Nulla per le spese.
Così deciso in Avellino il 8.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 13/2024 Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: accertamento cittadinanza italiana
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Sassone, dom.ti come in atti;
[...]
ricorrenti
E
in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
resistente contumace
Conclusioni:
le parti concludevano come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ritualmente notificato all'Avvocatura dello Stato, chiedevano accertarsi e dichiararsi la cittadinanza italiana acquisita iure sanguinis, in quanto tutti discendenti di , Persona_1 nato a [...] in data [...], emigrato in Argentina ed ivi deceduto in data 25.2.1973, senza rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi quale cittadino argentino.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Va rilevata l'incompetenza funzionale del Tribunale adito.
Con il d.l. 17.02.2017 n. 13, convertito dalla l. 13.04.2017, n. 46, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in ogni Tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello L'Art. 3 comma 2 DL 13/2017 ha attributo alla competenza delle sezioni specializzate istituite nei Tribunali sede di Corte d'Appello, oltre a tutte le controversie in materia di immigrazione e protezione internazionale, anche “ le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana”.
L'art. 19 bis del Dlgs 150/2011, (come modificato dall'art. 15 Dlgs 149/2022 che non ha innovato la normativa sul punto) prevede che “È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora”, e il comma 5 dell'art. 4 del D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 13, così come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge 26 novembre 2021, n. 206, prevede che: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie essendo l'avo nato in [...], provincia di Avellino, va individuata la competenza nel
Tribunale di Napoli, in quanto sede di Corte d'Appello ove è istituita la sezione specializzata di cui alla L.
46/2017.
Nulla per le spese attesa la contumacia della parte non soccombente.
pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge.
3) Nulla per le spese.
Così deciso in Avellino il 8.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino