Ordinanza cautelare 24 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 5 giugno 2024
Sentenza breve 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 05/02/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02712/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00003/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SS Scasciafratte, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del verbale con il quale in data 18 ottobre 2023 la commissione esaminatrice ha giudicato la non idoneità dell'odierno ricorrente e, ove occorra, dell'allegata scheda personale di valutazione;
- del (conseguente) decreto di esclusione del ricorrente dalla procedura di stabilizzazione indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018;
- del bando di selezione, in specie dell'allegato C e dell'art. 8 che lo richiama, laddove prevede che il mancato superamento di un modulo, ancorché in ragione di un infortunio, sia motivo di giudizio di non idoneità e quindi causa di esclusione del candidato dalla selezione;
- di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il sig. -OMISSIS- ha partecipato alla procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, dalla quale è stato escluso, in data 18 ottobre 2023, per il mancato superamento dello «scavalcamento della parete di legno», rientrante nel modulo n. 2 della prova di capacità operativa, da lui giustificato con l’infortunio occorso durante l’esercizio, confermato anche dalla diagnosi di «contusione gomito e spalla destra» formulata in pari data dal pronto soccorso del Policlinico Casilino di Roma.
2. Insorto dinanzi a questo Tribunale avverso il provvedimento di esclusione e la clausola del bando in applicazione della quale lo stesso è stato adottato, di cui viene denunciata l’illegittimità per l’irragionevole disconoscimento dell’infortunio accidentale quale causa di forza maggiore ostativa alla verifica di idoneità del candidato, il sig. -OMISSIS- è stato ammesso, con l’ordinanza cautelare del -OMISSIS-, alla ripetizione della prova non superata e, in caso positivo, all’esecuzione di quelle ulteriori non ancora sostenute.
3. In data 27 maggio 2024, il legale del ricorrente ha segnalato che il suo assistito non ha superato la prova di recupero alla quale è stato convocato in esecuzione della decisione cautelare di questo giudice, chiedendo un rinvio con termini lunghi per dare modo allo stesso di valutare l’eventuale impugnazione del provvedimento sopravvenuto.
4. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2025, in occasione della quale il legale del ricorrente ha dichiarato che il suo assistito non ha più interesse alla decisione della controversia, come riportato nel verbale di udienza, la causa, previo avviso della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata, è passata in decisione.
5. Preso atto che il ricorrente non intende più coltivare la domanda proposta con il presente giudizio, il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
6. Data la pronuncia in rito, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Aragno | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.