Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6945/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.SPORTELLI CLAUDIA e Parte_1
M.Ficco giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv CASTELLANETA ELVIRA giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento aggravamneto postumi invalidanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 24.5.2023, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva che l' gli aveva riconosciuto il 18% di invalidità in seguito a sentenza CP_1 del Tribunale quale conseguenza di un infortunio sul lavoro. Affermava che aveva presentato domanda per il riconoscimento dell'aggravamento dei postumi, ma l' aveva respinto la richiesta. Concludeva per il CP_1 riconoscimento della rendita per malattia professionale con una percentuale d'invalidità maggiore di quella di cui beneficiava.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti e chiedeva CP_1 il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il dott. , ctu nominato all'udienza del 22.10.2023, nell'elaborato Per_1 peritale depositato, ha confermato l'esistenza dei postumi denunciati dal
Deve, peraltro, osservarsi che il D.Lgs. n. 38/2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144”, il quale all' art. 10, comma 4, ribadisce che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle del Testo Unico ma per le quali il lavoratore dimostri l'origine professionale.
L'art. 13 dello stesso decreto definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione del 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m. 12.7.2000):
1) tabella delle menomazioni comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro (nell' ambito della quale si trova la “Tabella delle menomazioni sistema nervoso e psichico” che al n. 181 riporta il “Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia, sino a 15);
2) tabella di indennizzo del danno biologico, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni superiori al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori o uguali al 16 % sono erogate in capitale;
3) tabella dei coefficienti che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Alla luce di siffatti elementi deve pertanto ritenersi che il danno biologico comportante una invalidità permanente superiore al 6%, causalmente connessa con l'attività lavorativa può rientrare nell'indennizzo . CP_1
Nella specie, sulla scorta delle emergenze processuali agli atti, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale e quanto alla percentuale indennizzabile il Ctu ha concluso per una percentuale d'invalidità pari al
20% tenuto conto degli esami strumentali svolti.
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, la domanda, va accolta con la condanna dell' alla costituzione di una rendita per una CP_1 percentuale pari al 20% di inabilità permanente a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v.
C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mentre quelle di consulenza tecnica, anticipate dall' , CP_2 vanno dichiarate irrepetibili.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto UT , nei Pt_1 confronti , così provvede: CP_3
1. Dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione di una rendita per inabilità permanente nella percentuale del 20% di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali CP_1 sino al soddisfo.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate CP_1 in euro 2.500,00, per compensi, con distrazione.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in CP_1 separato decreto. Bari,04/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi