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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 539/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
FINI OSCAR, Relatore
IZZO PAOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5237/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Perdifumo
elettivamente domiciliato presso Comune Di Perdifumo Comune 84060 Perdifumo SA
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 385 IMU 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso regolarmente notificato, la società “Hotel - HOTEL- RISTORANTE -
BAR - EDEN DI Rappresentante_2 E Rappresentante_1 S.A.S.” ha impugnato l'avviso di accertamento IMU in ordine al mancato versamento delle prime due rate dell'annualità 2020.
Parte ricorrente eccepisce un unico motivo di ricorso e, segnatamente: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 77 DL 34/2020,78 del DL 104/2020 e 9 del DL 137/2020- Violazione dell'art. 10, co. 1, dello Statuto dei diritti del Contribuente e degli artt. 3, 25, 53 e 97 Cost..
Parte ricorrente concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'atto impugnato e nel merito l'annullamento dell'atto con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Con atto di controdeduzioni, si costituiva in giudizio la RTI Gamma Tributi S.r.l. che eccepiva l'infondatezza del motivo di opposizione in quanto l'immobile in oggetto non possedeva il requisito oggettivo essenziale della categoria catastale D/2, previsto dalla normativa in subiecta materia (art. 77 del D.L. 34/2020).
All'udienza del 28 gennaio 2026, la controversia è stata discussa con decisione ai sensi dell'art 47 ter del
Dlgs.vo 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene il ricorso infondato per i motivi che di seguito si espongono.
In primo luogo, questo Collegio dichiara il ricorso infondato in ordine alla violazione dell'art. 177, comma 1, del D.L. 34/2020 laddove il nostro legislatore, al comma 1 della predetta disposizione, ha stabilito espressamente che: “…1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell' IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate…”. A tal riguardo, il Collegio Giudicante osserva che la norma sopra mentovata prevedeva espressamente che l'immobile che fruiva dell'agevolazione fiscale doveva rientrare ope legis nella categoria catastale D/2 come stabilisce l'art. 177, comma 1, lett. b) del D.L. 34/2020.
Nel caso in esame, l'immobile in questione rientra nella categoria catastale D/8 e non nella categoria D/2, per cui detto immobile non può fruire della norma agevolativa in quanto esso non rientra nel perimetro normativo stabilito dalla disposizione emergenziale applicabile alla fattispecie.
A tal riguardo, preme osservare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni fiscale sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre ai casi e alle condizioni dalle stesse espressamente considerati, per cui non è applicabile alla fattispecie l'operazione ermeneutica compiuta dalla contribuente secondo cui l'immobile de quo rientrerebbe nel perimetro normativo della disposizione in quanto parte ricorrente esercita, in concreto, attività di ricezione turistica.
Sul punto, il Giudice nomofilattico ha chiarito, a più riprese, che: “…Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. nr 15407/2017 4333/2016, 2925/2013, 5933/2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono,inoltre, di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati…” (cfr. ex prlumis, Cass.civ., Ord. 28 maggio 2024 n. 14890).
Alla luce di quanto sopra, le doglianze sollevate da parte ricorrente risultano destituite di fondamento;
il tutto con conseguente rigetto dell'opposizione avverso l'avviso impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al DM 147/2022 e s.m.i..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art 47 ter Dlgs.vo 546/92, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di RTI Gamma
Tributi S.r.l.che si liquidano in Euro1.200,00 oltre oneri ed accessori di legge ove dovuti.
Così deciso in Salerno in data 28 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
Oscar Fini AR OR
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
FINI OSCAR, Relatore
IZZO PAOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5237/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Perdifumo
elettivamente domiciliato presso Comune Di Perdifumo Comune 84060 Perdifumo SA
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 385 IMU 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso regolarmente notificato, la società “Hotel - HOTEL- RISTORANTE -
BAR - EDEN DI Rappresentante_2 E Rappresentante_1 S.A.S.” ha impugnato l'avviso di accertamento IMU in ordine al mancato versamento delle prime due rate dell'annualità 2020.
Parte ricorrente eccepisce un unico motivo di ricorso e, segnatamente: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 77 DL 34/2020,78 del DL 104/2020 e 9 del DL 137/2020- Violazione dell'art. 10, co. 1, dello Statuto dei diritti del Contribuente e degli artt. 3, 25, 53 e 97 Cost..
Parte ricorrente concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'atto impugnato e nel merito l'annullamento dell'atto con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Con atto di controdeduzioni, si costituiva in giudizio la RTI Gamma Tributi S.r.l. che eccepiva l'infondatezza del motivo di opposizione in quanto l'immobile in oggetto non possedeva il requisito oggettivo essenziale della categoria catastale D/2, previsto dalla normativa in subiecta materia (art. 77 del D.L. 34/2020).
All'udienza del 28 gennaio 2026, la controversia è stata discussa con decisione ai sensi dell'art 47 ter del
Dlgs.vo 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene il ricorso infondato per i motivi che di seguito si espongono.
In primo luogo, questo Collegio dichiara il ricorso infondato in ordine alla violazione dell'art. 177, comma 1, del D.L. 34/2020 laddove il nostro legislatore, al comma 1 della predetta disposizione, ha stabilito espressamente che: “…1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell' IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate…”. A tal riguardo, il Collegio Giudicante osserva che la norma sopra mentovata prevedeva espressamente che l'immobile che fruiva dell'agevolazione fiscale doveva rientrare ope legis nella categoria catastale D/2 come stabilisce l'art. 177, comma 1, lett. b) del D.L. 34/2020.
Nel caso in esame, l'immobile in questione rientra nella categoria catastale D/8 e non nella categoria D/2, per cui detto immobile non può fruire della norma agevolativa in quanto esso non rientra nel perimetro normativo stabilito dalla disposizione emergenziale applicabile alla fattispecie.
A tal riguardo, preme osservare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni fiscale sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre ai casi e alle condizioni dalle stesse espressamente considerati, per cui non è applicabile alla fattispecie l'operazione ermeneutica compiuta dalla contribuente secondo cui l'immobile de quo rientrerebbe nel perimetro normativo della disposizione in quanto parte ricorrente esercita, in concreto, attività di ricezione turistica.
Sul punto, il Giudice nomofilattico ha chiarito, a più riprese, che: “…Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. nr 15407/2017 4333/2016, 2925/2013, 5933/2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono,inoltre, di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati…” (cfr. ex prlumis, Cass.civ., Ord. 28 maggio 2024 n. 14890).
Alla luce di quanto sopra, le doglianze sollevate da parte ricorrente risultano destituite di fondamento;
il tutto con conseguente rigetto dell'opposizione avverso l'avviso impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al DM 147/2022 e s.m.i..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art 47 ter Dlgs.vo 546/92, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di RTI Gamma
Tributi S.r.l.che si liquidano in Euro1.200,00 oltre oneri ed accessori di legge ove dovuti.
Così deciso in Salerno in data 28 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
Oscar Fini AR OR