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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 10 luglio 2024 e vertente
TRA
(C.f. ), nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Anna Maria Galli come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.f. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTECONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 23.09.2024
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI PER : Parte_1
“ 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in Cinsello Balsamo il 30/07/1988 (Atto di matrimonio n. 188 Parte 2 Serie A Anno 1988) ordinando
[...] all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) spese a carico del resistente in caso di opposizione.”
pagina 1 di 3
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso depositato in data 10 luglio 2024, , premesso di aver celebrato Parte_1 matrimonio con rito concordatario in Cinisello Balsamo (MI), in data 30 luglio 1988 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo (MI) – anno 1988, n. 188, Parte II, Serie A) con , dalla cui unione nascevano due figlie e (maggiorenni e CP_1 Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti) e da cui si era separata consensualmente con verbale ex art.708 c.p.c. del 18 aprile 2006 omologato con decreto del Tribunale di Monza in data 25 maggio 2006, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 5 febbraio 2025, il Giudice delegato considerato che parte resistente, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, dichiarava la contumacia del resistente e, preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava: “Confermo la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio;
non ho altre richieste nei confronti del mio ex marito. Lui sa del divorzio e non intendeva presentarsi.”
Dato atto in assenza della parte resistente, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. La parte ricorrente insisteva per la pronuncia sul solo status.
All'esito della discussione il Giudice delegato, così provvedeva:
“1. Non adotta provvedimenti provvisori in assenza di domanda”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, trattandosi di sola pronuncia di status, ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore insisteva per la sola pronuncia sullo status.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 05/02/2025.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in Cinisello Balsamo (MI), in data 30 luglio 1988 (trascritto presso i registri dello Stato
Civile del Comune di Cinisello Balsamo (MI) – anno 1988, n. 188, Parte II, Serie A);
Dalla loro unione nascevano due figlie e (maggiorenni e economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti).
Si sono in seguito separati consensualmente con verbale ex art.708 c.p.c. del 18 aprile 2006 omologato con decreto del Tribunale di Monza in data 25 maggio 2006.
pagina 2 di 3 Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia del resistente, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in Cinisello Balsamo CP_1
(MI), in data 30 luglio 1988 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Cinisello
Balsamo (MI) – anno 1988, n. 188, Parte II, Serie A);
2) Dichiara irripetibili le spese di lite;
3) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Sesto San Giovanni (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 12 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 10 luglio 2024 e vertente
TRA
(C.f. ), nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Anna Maria Galli come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.f. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTECONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 23.09.2024
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI PER : Parte_1
“ 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in Cinsello Balsamo il 30/07/1988 (Atto di matrimonio n. 188 Parte 2 Serie A Anno 1988) ordinando
[...] all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) spese a carico del resistente in caso di opposizione.”
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso depositato in data 10 luglio 2024, , premesso di aver celebrato Parte_1 matrimonio con rito concordatario in Cinisello Balsamo (MI), in data 30 luglio 1988 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo (MI) – anno 1988, n. 188, Parte II, Serie A) con , dalla cui unione nascevano due figlie e (maggiorenni e CP_1 Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti) e da cui si era separata consensualmente con verbale ex art.708 c.p.c. del 18 aprile 2006 omologato con decreto del Tribunale di Monza in data 25 maggio 2006, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 5 febbraio 2025, il Giudice delegato considerato che parte resistente, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, dichiarava la contumacia del resistente e, preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava: “Confermo la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio;
non ho altre richieste nei confronti del mio ex marito. Lui sa del divorzio e non intendeva presentarsi.”
Dato atto in assenza della parte resistente, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. La parte ricorrente insisteva per la pronuncia sul solo status.
All'esito della discussione il Giudice delegato, così provvedeva:
“1. Non adotta provvedimenti provvisori in assenza di domanda”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, trattandosi di sola pronuncia di status, ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore insisteva per la sola pronuncia sullo status.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 05/02/2025.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in Cinisello Balsamo (MI), in data 30 luglio 1988 (trascritto presso i registri dello Stato
Civile del Comune di Cinisello Balsamo (MI) – anno 1988, n. 188, Parte II, Serie A);
Dalla loro unione nascevano due figlie e (maggiorenni e economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti).
Si sono in seguito separati consensualmente con verbale ex art.708 c.p.c. del 18 aprile 2006 omologato con decreto del Tribunale di Monza in data 25 maggio 2006.
pagina 2 di 3 Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia del resistente, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in Cinisello Balsamo CP_1
(MI), in data 30 luglio 1988 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Cinisello
Balsamo (MI) – anno 1988, n. 188, Parte II, Serie A);
2) Dichiara irripetibili le spese di lite;
3) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Sesto San Giovanni (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 12 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
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